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Gli elementi del contratto




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Gli elementi del contratto



1-2. I requisiti del contratto. L'accordo (i soggetti e la manifestazione della volontà contrattuale

Nell'art.1325 si indicano gli elementi essenziali del contratto: accordo, causa, oggetto, forma.

La mancanza di uno dei requisiti essenziali è causa di nullità del contratto (art.1418); un difetto o vizio dei requisiti stessi è causa di annullabilità (art.1425 ss.).


L'accordo è lo scambio e la convergenza di manifestazioni di volontà tra due o più parti.

Il requisito dell'accordo si può quindi scomporre in due aspetti:

i soggetti devono poter essere titolari dei rapporti giuridici che deriveranno dal contratto (capacità giuridica ) e poter validamente manifestare la volontà di contrarre (capacità di agire).

la manifestazione di volontà: cioè rendere conoscibile ad altri, comunicare. Si divide in:

espressa: la volontà è dichiarata, cioè comunicata per iscritto oppure oralmente. È anche quella che si affida a gesti, che nell'uso comune equivalgono a parole; cioè un segno diretto a comunicare la volontà.

Esempi: lettere, telegrammi, firmare uno stesso documento, parlando, per telefono, assentndo in silenzio, alzare la mano in un'asta.

tacita: quando non si impiegano segnali (parole o gesti) che abbiano lo scopo (cioè suppone logicamente) di comunicare la volontà di contrarre.

Ciò che conta è che la tenuta abbia oggettivamente (cioè secondo quanto comunemente si intende) quel significato comportamento concludente.

Esempi: se in un supermarcato raccolgo nel cestino tutto quel che mi serve e mi presento alla cassa, il mio comportamento è segno che intendo comperare.

Se salgo sul treno ciò significa che intendo usufruire del servizio, cioè il comportamento ne implica la conclusione; per cui se non ho il biglietto, sono un contraente che non ha adempiuto.

Quando più persone si comportano come soci, perché esercitano in comune un'attività economica e ne dividono gli utili, si considera esistente tra loro un contratto di società (società di fatto): con la conseguenza che divideranno anche le perdite, e saranno solidalmente responsabili verso i creditori (secondo le regole della S.n.c. e della S.s.) ed esposti eventualmente a fallimento.

Un particolare caso di manifestazione tacita è il rinnovo tacito dei contratti che durano nel tempo, quando manca la dichiarazione di recesso entro il termine previsto.


3. La conclusione del contratto

Nel contratto si distinguono due ruoli, quello del proponente, e quello dell'accettante . Si considera quindi l'accordo come uno scambio di due dichiarazioni (o diverse manifestazioni) di volontà:

la proposta è la dichiarazione (o la diversa manifestazione di volontà) con cui la parte che assume l'iniziativa offre all'altra la conclusione del contratto.

Esempio: propongo al mio vicino di comprare da lui una strascia di terreno a 25.000 lire il metro².

l'accettazione: è la dichiarazione (o la diversa manifestazione di volontà) con cui la parte che riceve la proposta, da il suo consenso al contratto come risulta dall'offerta.

Esempio: il mio vicino mi risponde che è d'accordo.


Requisiti ed effetto della proposta

Una volta fatta la proposta, se l'altra parte accetta allora il contratto è concluso.

Per produrre l'effetto indicato, la dichiarazione di chi offre la conclusione del contratto deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si vuole concludere e manifestare una volontà attuale di contrarre. Altrimenti non si tratta di proposta ma di invito a proporre, e la parte che lo riceve non è in posizione di potere senz'altro accettare ma, se vuole concludere il contratto deve assumere la posizione del proponente.

Esempi: se con il mio vicino non avessi indicato il prezzo, egli avrebbe dovuto dichiararsi disponibile a ricevere una proposta più precisa o proporre lui stesso un prezzo di vendita.

Altri esempi di inviti a proporre sono i cartelli di vendesi, occasione, . cioè mancanti di un requisito.


Accettazione e controproposta

L'accettazione a sua volta deve corrispondere esattamente alla proposta; se è anche in parte diversa, non vale come accettazione, ma come nuova proposta (controproposta). Il contratto si conclude quando la parte che per prima ha assunto l'iniziativa accetta la controproposta.

Inoltre l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito, o in mancanza, entro un tempo adeguato alla natura dell'affare o secondo gli usi (art.1326).


La distinzione tra proposta e invito a proporre è interessante nel caso dell'offerta al pubblico, cioè di un'offerta rivolta a tutti o a persone con certi requisiti. Se l'offerta è una vera proposta contrattuale se contiene gli estremi essenziali del contratto, salvo che risulti diversamente dalle circostanze e dagli usi (art.1336).

Esempi: i negozianti sostengono che gli usi consentono loro di discriminare i clienti e quindi preferire o rifiutare un cliente piuttosto che un altro.


L'eventuale errore nell'indicazione del prezzo, se riconoscibile può essere eccepito (obiettare, opporre) dal negoziante.


Non sempre è agevole stabilire i ruoli di proponente e accettante. Come quando l'accordo risulta da una dichiarazione congiunta o contestuale delle parti. Così in un contratto che richiede la forma scritta, l'accordo può risultare da un documento sottoscritto da entrambe le parti: tutto quanto le parti si sia dette prima è trattativa, e può servire all'interpretazione del contratto, ma non costituisce accordo legittimamente manifestato.

In altri casi lo scambio di dichiarazioni  si verifica in modo praticamente simultaneo; così nei contratti conclusi a voce o per telefono. In questo caso l'individuazione dei ruoli di proponente e accettante può essere utile per verificare se il contratto si sia realmente concluso (cioè corrispondenza nelle dichiarazioni) o se c'è stato un errore di una delle due parti.


Quando l'accordo si forma in momenti successivi (es.: scambio di lettere) è importante capire il momento della conclusione del contratto: <<Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte >> art.1326.

Una regola particolare si aggiunge per le comunicazioni scritte tra persone lontane: la conoscenza si presume nel momento in cui la dichiarazione giunge all'indirizzo del destinatario (se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne conoscenza) principio della cognizione.

Il criterio della cognizione è valido anche per gli atti unilaterali ricettizi, cioè diretti a un destinatario: essi producono effetto nel momento in cui vengono a conoscenza della persona cui sono destinati.


Le regole appena viste valgono per i contratti che si concludono con il solo consenso (contratti consensuali).

Ci sono invece contratti (come il deposito e il mutuo) che si concludono solo con la consegna della cosa cui il contratto si riferisce (contratti reali).

Esempio: se chiedo un prestito a una banca e la banca, esaminata la mia richiesta, l'accetta, non ho concluso il contratto di mutuo, ma solo una promesse di mutuo , che ha gli effetti di un contratto preliminare. Il mutuo si conclude con la consegna (traditio) del denaro sul mio conto.


Poiché il contratto richiede l'accordo delle parti, l'accettazione (anche se tacita) deve essere manifestata. Perciò di regola il silenzio non vale accettazione.

Esempio: nei contratti a distanza, in caso di fornitura non richiesta, il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione; la mancata risposta non significa consenso. Il consumatore non è neppure obbligato a restituire la fornitura non richiesta: se il fornitore lo vorrà, la manderà a ritirare a sue spese.


Non sempre il contratto si conclude con lo scambio di due dichiarazioni: in alcuni casi l'accettazione può mancare.

Esecuzione prima della risposta. È possibile che chi riceve la proposta debba eseguire senz'altro la sua prestazione senza preventiva accettazione del contratto (su richiesta del proponente, per la natura dell'affare o secondo gli usi). Art.1327.

Contratto con obbligazioni per il solo proponente. Offerta di una fideiussione (art.1936).


Fino al momento in cui il contratto è concluso, le parto conservano la propria libertà contrattuale e possono quindi revocare sia la proposta che l'accettazione alla revoca si applica il principio della cognizione.

In pratica chi vuole ritirarsi deve far arrivare all'indirizzo dell'altra parte la revoca, prima che arrivi all'indirizzo del proponente l'accettazione del contratto (art.1328).


La proposta può essere resa irrevocabile (definitiva, irreparabile) per volontà dello stesso proponente o per accordo delle parti:

per iniziativa dello stesso proponente, che dichiari di tenere ferma la proposta per un certo tempo (proposta ferma, art.1329).

per effetto di un patto di opzione tra le due parti, le quali si accordano nel senso che una di esse rimane vincolata alla propria dichiarazione, per un certo tempo, mentre l'altra rimane libera di accettare o meno (art.1331).


In tutti i casi in cui la proposta è irrevocabile, anche la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non tolgono efficacia alla proposta. In caso di morte il contratto si conclude vincolando gli eredi; in caso di sopravvenuta incapacità, è vincolato l'incapace, come se il contratto fosse stato concluso da contraente quando era ancora capace. La regola non si applica in considerazione di particolari qualità della persone (contratto di lavoro, di opera, mandato, di società, .).


Una particolare ipotesi di formazione dell'accordo è quella dell'adesione a un contratto aperto, come per esempio l'adesione a un'associazione o ad una cooperativa: il contraente non fa che dare il proprio consenso a un contenuto contrattuale predisposto dai contraenti originari.







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