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GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO
Il matrimonio canonicamente valido fa nascere una serie aperta di effetti che si concretano in un vero e proprio status (status coniugalis). Questi effetti possono subire, nel corso del tempo, vicende modificative (separazione personale) o estintive (scioglimento). Nei rapporti tra coniugi i diritti, e quindi i doveri, essenziali che sorgono dal matrimonio sono quelli ricapitolati nei bona matrimonii. Per esercitare i loro diritti e doveri i coniugi sono tenuti alla coabitazione. All'uomo è attribuita la potestà maritale che però non intacca l'uguaglianza tra i coniugi. Nei rapporti coi figli nasce il diritto-dovere dei genitori di allevarli, di provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali, di educarli cristianamente. In funzione di ciò i genitori hanno la patria potestà. La posizione dei figli e la misura dei loro diritti è diversa a seconda che essi siano legittimi o illegittimi. I figli illegittimi possono essere naturali o spuri: sono naturali quelli nati fuori dal matrimonio, ma da persone tra le quali un matrimonio sarebbe possibile; sono spuri quelli nati fuori dal matrimonio, ma da persone che in ogni caso non avrebbero potuto sposarsi per l'esistenza di un impedimento dirimente. I figli spuri possono essere adulterini se l'impedimento consisteva nel precedente matrimonio di uno dei due genitori, incestuosi se l'impedimento consisteva nella consanguineità, o sacrileghi se l'impedimento consisteva nell'ordo o nel votum solenne. La posizione dei figli legittimi può essere acquistata dai figli naturali o per un matrimonio successivo tra i genitori che sani la situazione, o per legittimazione dell'autorità ecclesiastica. Produce effetti solo il matrimonio valido, quello nullo non produce alcun effetto. Se, supposto un matrimonio nullo, i coniugi, o uno di essi, siano stati in buona fede al momento della celebrazione il matrimonio, detto putativo, produrrà nei confronti del coniuge o dei coniugi in buona fede, e fino alla scoperta del vizio, le conseguenze che avrebbe prodotto se fosse stato valido. In ogni caso resta salva la legittimità della prole. Il matrimonio nullo, fino a quando non è dichiarato invalido, si presume valido e quindi continuerà a produrre per le parti l'impedimentum ligaminis, con l'impossibilità di passare a nuove nozze.
In caso di separazione, gli effetti del matrimonio si modificano. Il caso della separazione personale determina un'attenuazione degli obblighi relativi e uno stato di quiescenza del diritto-dovere alla comunione. La separazione può avvenire consensualmente o per concessione dell'autorità ecclesiastica. Quest'ultima può seguire nella forma giudiziale d'una sentenza, se vi è stato adulterio, o nella forma stragiudiziale di un decreto del Vescovo per ragioni elencate nel codex juris canonici. In caso di separazione i figli vengono affidati a uno dei coniugi, a seconda del loro interesse.
In caso di scioglimento gli effetti del matrimonio possono subire vicende estintive. L'estinzione si verifica in via ordinaria nel caso di morte di uno dei coniugi, in via straordinaria con lo scioglimento. Lo scioglimento consiste nella risoluzione del rapporto coniugale sorto da un matrimonio valido. Lo scioglimento del matrimonio può avvenire soltanto per due ragioni: la non consumazione o il favor fidei. L'inconsumazione può esser causa di scioglimento tanto dei matrimoni tra battezzati quanto dei matrimoni tra un fedele e un infedele. L'istituto dello scioglimento per inconsumazione rappresenta l'ultimo residuo della teoria della copula, per la quale il matrimonio si perfeziona con la copula e non col consenso. Al presupposto dell'inconsumazione deve cumularsi il fatto della solenne professione religiosa di uno dei coniugi o una giusta causa. Il favor fidei può esser ragione di scioglimento sia nei matrimoni tra infedeli (privilegio paolino), sia nei matrimoni tra un infedele e un battezzato (privilegio petrino).
In sostanza solo i matrimoni rati e consumati godono di una indissolubilità piena e non possono esser sciolti. Nel caso di matrimonio tra infedeli opera il privilegio paolino, nel quale uno si converta al cattolicesimo vi è l'obbligo, per il coniuge convertito, di chiedere all'altro di convertirsi come lui. Qualora il coniuge rimasto infedele si converta il matrimonio si consolida. Quando questi non risponde oppure non si converte il matrimonio si scioglie automaticamente col passaggio del coniuge convertito a nuove nozze, o si scioglie in base a dispensa pontificia. Nel caso di matrimonio tra infedele e battezzato opera il privilegio petrino (???).
Il favore per il sacramento del matrimonio è alla base di alcuni mezzi di sanatoria dei matrimoni invalidi che l'ordinamento canonico predispone. Questi mezzi sono la convalidazione semplice e la convalidazione straordinaria. La convalidazione semplice consiste nel sanare la nullità del matrimonio, qualora ciò sia possibile (ad es. col venir meno di un impedimento preesistente), con l'iterazione del consenso. La convalidazione straordinaria consiste nella sanatoria di un matrimonio nullo senza necessità di rinnovazione del consenso e con effetto ex tunc, sulla base di un indulto apostolico.
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