GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO
Il matrimonio canonicamente valido fa nascere una serie
aperta di effetti che si concretano in un vero e proprio status (status coniugalis). Questi effetti possono subire,
nel corso del tempo, vicende modificative (separazione personale) o estintive
(scioglimento). Nei rapporti tra coniugi i diritti, e quindi i doveri,
essenziali che sorgono dal matrimonio sono quelli ricapitolati nei bona
matrimonii. Per esercitare i loro diritti e doveri i coniugi sono tenuti
alla coabitazione. All'uomo è
attribuita la potestà maritale che però non intacca l'uguaglianza tra i coniugi. Nei rapporti
coi figli nasce il diritto-dovere dei genitori di allevarli, di provvedere
alle loro necessità fisiche e spirituali, di educarli
cristianamente. In funzione di ciò i genitori hanno la patria potestà.
La posizione dei figli e la
misura dei loro diritti è diversa a seconda che essi siano legittimi o illegittimi. I figli illegittimi possono essere naturali o spuri: sono naturali quelli nati fuori dal
matrimonio, ma da persone tra le quali un matrimonio sarebbe possibile; sono spuri quelli nati fuori dal matrimonio,
ma da persone che in ogni caso non avrebbero potuto sposarsi per l'esistenza di
un impedimento dirimente. I figli spuri
possono essere adulterini se l'impedimento consisteva
nel precedente matrimonio di uno dei due genitori, incestuosi se
l'impedimento consisteva nella consanguineità, o sacrileghi se l'impedimento consisteva nell'ordo o
nel votum solenne. La posizione dei figli legittimi può essere acquistata dai figli naturali o per un
matrimonio successivo tra i genitori che sani la situazione, o per
legittimazione dell'autorità ecclesiastica. Produce effetti solo il matrimonio
valido, quello nullo non produce alcun effetto. Se, supposto un matrimonio
nullo, i coniugi, o uno di essi, siano stati in buona fede al momento della
celebrazione il matrimonio, detto putativo, produrrà nei confronti del coniuge
o dei coniugi in buona fede, e fino alla scoperta del vizio, le conseguenze che
avrebbe prodotto se fosse stato valido. In ogni caso resta salva la legittimità
della prole. Il matrimonio nullo, fino a quando non è dichiarato invalido, si
presume valido e quindi continuerà a produrre per le parti l'impedimentum
ligaminis, con l'impossibilità di passare a nuove nozze.
In caso di separazione, gli effetti del matrimonio
si modificano. Il caso della separazione personale determina un'attenuazione
degli obblighi relativi e uno stato di quiescenza del diritto-dovere alla
comunione. La separazione può avvenire consensualmente o per concessione
dell'autorità ecclesiastica. Quest'ultima può seguire nella forma giudiziale
d'una sentenza, se vi è stato adulterio, o nella forma stragiudiziale di un
decreto del Vescovo per ragioni elencate nel codex juris canonici. In caso di separazione i figli
vengono affidati a uno dei coniugi, a seconda del loro interesse.
In caso di scioglimento gli effetti del matrimonio
possono subire vicende estintive. L'estinzione si verifica in via ordinaria nel
caso di morte di uno dei coniugi, in via straordinaria con lo scioglimento. Lo
scioglimento consiste nella risoluzione del rapporto coniugale sorto da un
matrimonio valido. Lo scioglimento del matrimonio può avvenire soltanto per due
ragioni: la non consumazione o il favor fidei. L'inconsumazione può esser causa di
scioglimento tanto dei matrimoni tra battezzati quanto dei matrimoni tra un
fedele e un infedele. L'istituto dello scioglimento per inconsumazione
rappresenta l'ultimo residuo della teoria della copula, per la quale il
matrimonio si perfeziona con la copula e non col consenso. Al presupposto
dell'inconsumazione deve cumularsi il fatto della solenne professione religiosa
di uno dei coniugi o una giusta causa. Il favor fidei può esser ragione di scioglimento sia
nei matrimoni tra infedeli (privilegio paolino), sia nei matrimoni tra un
infedele e un battezzato (privilegio petrino).
In sostanza solo i matrimoni rati e consumati godono di una
indissolubilità piena e non possono esser sciolti. Nel caso di matrimonio tra
infedeli opera il privilegio paolino, nel quale uno si converta al
cattolicesimo vi è l'obbligo, per il coniuge convertito, di chiedere all'altro
di convertirsi come lui. Qualora il coniuge rimasto infedele si converta il
matrimonio si consolida. Quando questi non risponde oppure non si converte il
matrimonio si scioglie automaticamente col passaggio del coniuge convertito a
nuove nozze, o si scioglie in base a dispensa pontificia. Nel caso di
matrimonio tra infedele e battezzato opera il privilegio petrino (???).
Il favore per il sacramento del matrimonio è alla base di
alcuni mezzi di sanatoria dei matrimoni invalidi che l'ordinamento canonico
predispone. Questi mezzi sono la convalidazione
semplice e la convalidazione
straordinaria. La convalidazione
semplice consiste nel sanare la
nullità del matrimonio, qualora ciò sia possibile (ad es. col venir meno di un
impedimento preesistente), con l'iterazione del consenso. La convalidazione straordinaria consiste nella sanatoria di un matrimonio nullo senza
necessità di rinnovazione del consenso e con effetto ex tunc, sulla base
di un indulto apostolico.