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EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI
Entrata in vigore di una legge dopo l'approvazione da parte delle due camere si dovrà avere :
la promulgazione della legge da parte del presidente della repubblica (art. 73 Costituzione);
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 73 Costituzione);
il decorso di un periodo di tempo (vacatio legis) che va dalla pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore e di regola è di quindici giorni (art. 10 preleggi).
L'ignoranza della legge è scusabile solo se inevitabile.
Abrogazione di una legge (art. 15 preleggi)
Una legge viene abrogata quando un atto nuovo ne determina la cessazione dell'efficacia(solo dal momento dell'abrogazione e non per gli effetti passati).
Per abrogare una disposizione e necessario un documento legislativo di pari valore gerarchico e di data posteriore. L'abrogazione di una legge può essere :
espressa qualora la nuova disposizione dichiara esplicitamente abrogata la legge anteriore;
tacita qualora la nuova disposizione non menzioni la legge anteriore ma sia comunque incompatibile con questa ovvero si proponga di regolamentare la materia regolamentata dalla legge anteriore.
Ricordiamo che l'abrogazione può essere effettuata anche tramite referendum.
La deroga: si verifica quando la nuova norma si sostituisce alla precedente solo per taluni specifici casi; la norma posteriore continua a valere per tutte le altre fattispecie.
La dichiarazione di incostituzionalità: si verifica qualora la Corte Costituzionale stabilisca che la norma risulta incompatibile con la Costituzione. Tale dichiarazione annulla la norma incostituzionale, come se questa non fosse mai stata emanata.
Le leggi non possono avere effetto retroattivo, cioè non possono disciplinare fattispecie già accadute. L'unica deroga è per ciò che riguarda le leggi interpretative: infatti queste, siccome vanno a spiegare l'intenzione di una legge già esistente, hanno effetto dall'emanazione di quest'ultima.
Referendum popolare: richiede minimo cinquecentomila sottoscrizioni per essere indetto e serve per abrogare una legge.
Antinomia tra norme: si verifica qualora nell'ordinamento esistano due norme che collegano effetti diversi alla medesima fattispecie. Invece la lacuna si verifica se la fattispecie considerata non è prevista dall'ordinamento; ancora l'eccedenza si verifica quando esistono norme antinomiche che descrivono la fattispecie considerata; in tale caso l'antinomia si risolverà :
se le norme appartengono a diversi livelli gerarchici prevarrà quella di livello superiore (criterio gerarchico); la norma di livello gerarchico inferiore verrà dichiarata incostituzionale;
se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico preverrà quella più recente (criterio cronologico); la norma più antica si considererà tacitamente abrogata;
se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico e sono coeve l'antinomia viene risolta senza abolire uno dei due termini del conflitto ma modificandoli.
L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.
Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato.
La maggior parte delle liti che sorgono possono essere risolte attraverso:
-rinuncia alla lite da parte di uno dei litiganti
-transazione, ossia accordo tramite il quale le parti si sanno reciproche concessioni
-compromesso in cui il giudizio è lasciato a terzi, in genere al giudice.
Di fronte ad una iniziativa giudiziale il convenuto può:
-non costituirsi a giudizio, ovvero rinunciare a difendersi
-costituirsi in giudizio per opporsi all'accoglimento della domanda dell'attore.
In questo caso il convenuto può promuovere eccezioni di fatto, ovvero contestare e provare la falsità dei fatti, eccezioni di diritto ovvero contestare l'applicabilità delle norme citate dall'attore alla fattispecie in esame.
L'interpretazione della legge: il primo comma dell'articolo 12 delle preleggi fornisce gli strumenti a cui attenersi nell'attività di interpretazione della legge (attività rivolta ad attribuire un certo contributo di significati ad un segno - significato letterale delle parole costituenti la norma).
L'attività interpretativa si caratterizza in due profili :
profilo oggettivo individuazione del significato letterale delle parole;
profilo soggettivo modo in cui le parole vengono interpretate.
Sotto questo profilo distinguiamo tre interpretazioni:
-giudiziale che è quella che nasce dal lavoro dei giudici compiuta nell'esercizio della funzione giurisdizionale
-dottrinale costituita dagli apporti di studio dei cultori di materie giuridiche
-autentica che è quella che si ha ogni qual volta il legislatore emana una nuova norma con lo scopo di chiarire il significato di una legge già in vigore. (questo è il caso in cui le leggi hanno effetto retro attivo)
La norma giuridica dipende dall'attività interpretativa; è possibile interpretare una disposizione di legge in diversi modi, tutti plausibili. L'art. 12 delle preleggi prescrive di non affidarsi esclusivamente il significato delle parole ma anche l'intenzione del legislatore. Si hanno quindi una serie di criteri interpretativi [art. 12 preleggi - primo comma]
criterio logico; si esclude il contrario di ciò che è detto, si confrontano le forme simili, si valuta se la norma a seguito di un'altra vada valutata a maggior ragione,, si elimina l'assurdo.
Criterio storico: si analizzano le leggi che precedentemente hanno disciplinato la fattispecie e se ne ricava un filo logico
Criterio sistematico: si valuta la norma nel quadro della materia disciplinata
Criterio equitativo, si escludono le interpretazioni che vanno contro il senso comune di giustizia
Qualora l'interpretazione logica coincide con quella letterale si avrà un'interpretazione dichiarativa, se invece l'interpretazione logica fornirà elementi quantitativamente maggiori rispetto all'interpretazione letterale si perverrà ad una interpretazione estensiva, nel caso opposto l'interpretazione si dirà restrittiva.
L'ANALOGIA:
Nella risoluzione di una lacuna il giudice può seguire due strade :
considerare il caso non rilevante in quanto non contemplato dall'ordinamento (argomento a contrario); se il legislatore regola taluni casi e non tali altri su può dedurre che la sua intenzione fosse quella di non regolamentarli; - teoria della norma generale esclusiva -
ricorrere ad una fattispecie simile a quella non contemplata (argomento a similis); se il legislatore non ha regolato la specifica fattispecie ma ne ha regolate altre simili è possibile dedurre che egli si sarebbe comportato nello stesso modo anche per questa; - teoria della norma generale inclusiva -
L'interpretazione per analogia consiste nel risolvere una lacuna dell'ordinamento ricorrendo a fattispecie simili; affinché il giudice possa ricorrere all'analogia è necessario [art. 12 preleggi] :
che non vi sia una disposizione che regoli lo specifico caso;
che esista una similitudine tra le due fattispecie e che sia proprio questo elemento comune a permettere l'estendibilità della legge al caso non disciplinato.(la similitudine tra le fattispecie va intesa nel senso che risalendo all'intenzione del legislatore si può dedurre che sarebbe stata sua intenzione accomunare la specifica fattispecie con l'altra simile).
L'analogia non è permessa per leggi penali.
Nel diritto pubblico si ha predominanza degli ordinamenti con carattere territoriale ovvero ogni persona è soggetta alle leggi locali. Questa principio vale per le norme di polizia e il diritto penale ma non per quello privato.
Ogni paese ha in genere delle norme di diritto privato internazionale che rispettano convenzioni o accordi internazionali e si ha in genere che:
pur essendo di diritto internazionale, le norme sono sempre di diritto privato
il dir internazionale privato comprende altri rapporti tra cui quello processuale
le norme sono strumentali ovvero si limitino a dire come debba essere disciplinato il rapporto e non la singola fattispecie
Per l'applicazione della legge bisogna:
individuare il rapporto sottostante, ad es. un contratto, un diritto reale un dir indisponibile
trovare il momento di collegamento per associarlo ad una norma di dir internazionale
vedere se esiste un rimando ad una legge di un altro ordinamento
vedere se la norma straniera non è contraria all'ordine pubblico costituito
eseguire il giudizio
Se una persona ha più cittadinanze tra cui quella Italiana, questa predomina le altre.
Nel paragrafo 23 sono riportate tutte le norme per rapporti familiari di successione e altri a livello internazionale.
LO STRANIERO
Il cittadino comunitario gode degli stessi diritti civili di quello nazionale ed inoltre di alcuni diritti politici tra cui il diritto di voto nelle elezioni comunali.
Per l'extracomunitario: innanzi tutto si garantisce il diritto di asilo a colui che vede negate le libertà democratiche contenute nella costituzione italiana nel suo paese e si garantiscono i diritti fondamentali della persona umana. Non si ammette l'estradizione per reati politici. Ai lavoratori si applicano le norme di diritto del lavoro italiano.
Appunti su: appunti l27analogia tra diritto internazionale e conflitti di leggi di luciano garofalo, |
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