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q Fonti del diritto
F Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale
F Trattati, regolamenti e direttive Ce (Comunità europea)
F Leggi ordinarie (Stato e Regioni), decreti legge, decreti legislativi, referendum abrogativi
F Regolamenti (organi costituzionali, statali, enti territoriali)
F Norme corporative (cioè le norme poste dai contratti collettivi) periodo fascista
F Usi:
quando richiamati da fonti precedenti;
in materie non regolate da altra fonte (consuetudine).
q Interpretazione e antinomie
Criterio gerarchico, cronologico e di competenza
Riserva di legge (assoluta e relativa)
Principio di preferenza di legge
Iniziativa legislativa: approvazione (Camere) promulgazione (Presidente) pubblicazione e vacatio legis
Efficacia della legge
in base al tempo: irretroattività, abrogazione, illegittimità, leggi ad tempus
in base allo spazio: territorio italiano
in base ai soggetti destinatari della legge: italiani sul territorio e non
Leggi speciali e leggi eccezionali
L'interpretazione: dottrinale, analogica (legis/iuris), autentica, letterale, sistematica, estensiva (restrittiva)
Cenni sul referendum abrogativo
Fonti del diritto: qualsiasi fatto o atto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato.
Fonti fatto: ripetitività di comportamenti, accadimenti, e/o situazioni che determinano regole di comportamento obbligatorie per tutti i consociati.
Le fonti fatto di un ordinamento possono essere:
Consuetudine: a) è necessaria la stabilità e l'uniformità di comportamento tenuto nel tempo (carattere oggettivo) e b) che i comportamenti rilevanti siano tenuti dai soggetti nel convincimento di conformarsi a una regola giuridica.
La consuetudine ha vari utilizzi nei e tra i diversi ordinamenti: può essere usata per colmare le lacune dell'ordinamento in caso di una materia non disciplinata dalla legge; può essere conforme al testo scritto e quindi essere utilizzata come conferma; oppure può trovarsi in una situazione di contrasto con il testo scritto.
Necessità (straordinaria): la forza normativa della necessità crea la regola di comportamento per fronteggiare evenienze altrimenti prive di disciplina giuridica.
Rinvio a fonti di altri ordinamenti: lo Stato opera un rinvio alla fonte internazionale rendendola efficace nel nostro ordinamento. Il rinvio può essere mobile (si attribuisce efficacia nell'ordinamento interno alle viarie disposizioni che la fonte internazionale produrrà nel tempo) o recettizio ( si conferisce efficacia nell'ordinamento interno a una o più disposizioni del diritto internazionale indipendentemente dalla loro evoluzione futura).
Fonti atto: atti produttivi di norme giuridiche adottati dagli organi di competenza e secondo le procedure prescritte.
Costituzione (diritto costituzionale): comprende tutte le norme che regolano i diritti e i doveri dei cittadini, che sanciscano l'organizzazione dello Stato, la forma di governo, la distribuzione dei poteri e il funzionamento dei vari organi. In essa sono contenuti i fondamenti dello Stato (1948).
Leggi costituzionali e di revisione costituzionale: leggi necessarie in caso di modifica di norme costituzionali.
Regolamenti della Ce: hanno immediata efficacia nel diritto interno degli Stati membri e prevalgono sulle norme statuali difformi.
Direttive della Ce: prescrizioni rivolte agli Stati membri perché provvedano, ciascuno nel proprio ambito, all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Legge ordinaria: atto principale del Parlamento, costituisce l'espressione della funzione legislativa che la Costituzione attribuisce collettivamente alle due Camere (Stato e Regioni).
Decreti legge: disposizioni emanate dal Governo in casi di straordinaria necessità e urgenza.
Decreti legislativi: disposizione emanate dal Governo in base a una legge delega.
Regolamenti: atti normativi di natura formalmente amministrativa aventi forza legge.
di organi costituzionali: delle due Camere, della presidenza della Repubblica, della Corte Cost.
statali: fonti secondarie che possono assumere la configurazione di decreti del Presidente della Repubblica e di decreti ministeriali.
di enti territoriali minori: espressioni del decentramento amministrativo riconoscendo a Regioni, Province e Comuni la loro autonomia (bollettino ufficiale).
Usi: fonte di diritto sussidiaria che fa parte dell'ordinamento:
in quanto richiamati da fonti precedenti;
in materie non regolate da altra fonte (consuetudine).
Disposizione normativa: testo scritto (insieme di parole) a cui si deve attribuire un significato; norma giuridica: è il significato (risultato dell'interpretazione) della disposizione normativa.
Interpretazione: operazione con cui si attribuisce significato alla disposizione normativa.
Antinomia: situazione di conflitto in cui vengono a trovarsi due norme appartenenti allo stesso o a diversi ordinamenti giuridici.
Criterio gerarchico: nell'ipotesi di fonti di grado diverso prevale quella di grado superiore.
Criterio cronologico: nell'ipotesi di norme dello stesso grado prevale la più recente.
Criterio di competenza: si verifica in situazioni dove esistano più fonti e a ciascuna delle quali è assegnato un differente ambito di materia. Se i limiti di competenza posti a una fonte sono violati, la norma posta è illegittima e si ha la possibilità di procedere alla sua eliminazione.
Riserva di legge: limitazione o esclusione della potestà legislativa, prevista dalla Costituzione per alcune particolari materie; quando una norma costituzionale riserva alla legge la disciplina specifica non è ammessa l'adozione di altri atti normativi, quali i regolamenti o i provvedimenti del potere esecutivo. Il principio della riserva di legge comporta l'assoggettamento di tutti i provvedimenti legislativi al controllo di legittimità della Corte costituzionale (che invece non viene effettuata sugli atti del potere esecutivo).
Riserva assoluta: si ha quando la disciplina della materia è riservata alla legge del Parlamento con l'eventuale possibilità, per le fonti secondarie, di emanare solo disposizioni di dettaglio strettamente necessarie all'esecuzione.
Riserva relativa: ricorre quando la materia può essere disciplinata oltre che dalle leggi formali anche da altre fonti, ma soltanto dopo che siano stati fissati i limiti e i criteri direttivi: in questo caso si ha la possibilità di regolare la materia, nei limiti fissati dalla legge, mediante l'adozione di disposizioni secondarie confliggenti con la disciplina legislativa.
Procedimento di formazione della legge: iniziativa legislativa, approvazione, promulgazione e pubblicazione.
Iniziativa legislativa: consiste nella presentazione alle Camere di un progetto di legge; può essere fatta dal Governo (detto disegno di legge) con delibera del consiglio dei ministri e autorizzazione del Presidente della Repubblica; dai membri del Parlamento (individualmente o collettivamente); dal corpo elettorale con la proposta di 50.000 elettori (firme autenticate); dai Consigli regionali, provinciali e comunali e dal CNEL nei limiti delle competenze di tali organi.
Approvazione: viene da parte di ciascuna Camera secondo 4 distinti procedimenti: ordinario, abbreviato, decentrato e misto.
Dopo l'approvazione è necessaria la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.
Pubblicazione: la legge formata e approvata con uno dei 4 procedimenti visti viene promulgata dal Presidente della Repubblica e infine pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale".
Vacatio legis: tempo che decorre dalla pubblicazione, necessaria per rendere conoscibile a tutti la nuova disposizione. Dopo il decorrere della vacatio (15 giorni che possono essere abbreviati o prolungati) il provvedimento diventa obbligatorio e deve essere rispettato.
Efficacia della legge: con l'entrata in vigore la legge acquista efficacia; l'efficacia della legge può essere esaminata da diversi punti di vista:
in base al tempo: a) la legge non dispone che per l'avvenire (irretroattività) con valore assoluto in campo penale; b) cessazione dell'efficacia della legge abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale; c) leggi che circoscrivono la loro efficacia temporale (leggi ad tempus).
in base allo spazio: l'efficacia spaziale delle fonti varia a seconde del tipo di ente che l'ha emanata. Nel caso di legge statale è estesa a tutto il territorio dello stato, inteso nei suoi vari elementi costitutivi (popolo, territorio, sovranità).
Eccezioni per leggi valide solo in parte del territorio (come le leggi del Mezzogiorno).
in relazione ai soggetti destinatari della legge: efficacia per tutti coloro che sono soggetti alla sovranità dello Stato legati ad esso per residenza o cittadinanza. Principio che subisce eccezioni nel caso della legge penale che può obbligare anche coloro che si trovano all'estero.
Leggi speciali: leggi che regolano particolari materie o situazioni. Non eccepiscono al principio della generalità poiché disciplinano situazioni ripetibili.
Leggi eccezionali: leggi che regolano situazioni non ripetibili e che quindi derogano al principio della generalità.
Interpretazione dottrinale: proposte di interpretazione che vengono avanzate dagli studiosi del diritto. Nel nostro ordinamento ha valore ausiliario, mentre in altri ordinamenti è considerata una fonte.
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