In diritto romano
con l'espressione cognitio extra ordinem si indica quel modello
di processo
che si sostituì gradatamente al processo formulare ordinario, diventando in età
tardo-antica (dal 342 d.C.),tramite una Costituzione degli imperatori Costanzo
e Costante,
anche formalmente, la sola procedura osservabile.
Origini
Il processo
formulare era diventato troppo macchinoso e formale (carico di formule ed
espressioni desuete nonchè di impiccio
alle controversie) per un Impero la cui struttura era ormai verticistica
e al culmine della quale si collocava l'imperatore. Il nuovo tipo di processo
prese le mosse dal processo fiscale di periodo augusteo
con giudice unico (senza più le due fasi in iure
e apud iudicem)
e con sentenza suscettibile di essere appellata di fronte al tribunale
imperiale. Man mano che il tempo passava il processo fiscale
si allargò ad altre controversie (per le liti di libertà, per la querela inofficiosi
testamenti e in concorso con azioni dell'ordo
iudiciorum privatorum)
con il pretore civile come giudice unico fino a sostituirsi al processo
formulare nel 342 d.C.
Caratteristiche
Tale processo
prendeva il nome dall'antica attività di cognizione del magistrato
e si svolgeva al di fuori dell'ordine iudiciorum privatorum, ovvero al di fuori
del processo formulare. Il giudice si innestava
perfettamente nella burocrazia imperiale, era cioè un funzionario statale
retribuito attraverso le spese processuali e non svolgeva più gratuitamente il
proprio compito come il pretore e non era più un cittadino qualunque come il
giudice. Il magistratio cognitario
emetteva una sentenza che era un provvedimento amministrativo a contenuto
giurisdizionale. Essa era appellabile direttamente all'imperatore o ai
funzionari a lui sovra-ordinati (praeses provinciae, poi il prefetto del pretorio come vice
dell'imperatore la cui sentenza era definitiva). La richiesta di appello veniva indirizzata dal convenuto al giudice a
quo, il quale poteva discrezionalmente inviarla al giudice di livello
superiore. Di qui il numero altissimo di malversazioni, per restringere le
quali Giustiniano emise numerose costituzioni. Questa
struttura processuale trovò comunque un terreno
fertilissimo nelle province orientali, dove si erano già conosciuti modelli
simili presso monarchie a struttura gerarchica, come i Tolomei
in Egitto,
molto simili a quella romana.
Svolgimento
Il nuovo
processo si svolgeva in forma scritta, a differenza dell'oralità delle forme
nel processo per legis actiones
e per formulas. La in ius
vocatio non corrispondeva più alla comparizione
fisica dell'attore alla casa del convenuto e, dato che tutto il processo era
ormai attratto dalla competenza statale, nasceva perciò con la notifica
dell'atto di citazione (ovvero l'indicazione dell'azione che l'attore, dopo
averla chiesta, voleva far valere nei confronti del convenuto, libellum conventionis)
consegnato a domicilio da un pubblico ufficiale inviato dal giudice che aveva
nome di apparitor. Il
convenuto poteva non difendersi o non presentarsi, ma il processo sarebbe
andato avanti una volta innestato e il magistrato
poteva decidere a favore dell'una o dell'altra parte indipendentemente dalla
loro presenza in giudizio. Il convenuto che intendeva difendersi poteva
chiedere al giudice che fosse notificato all'attore il cosiddetto libellum contradictionis.
Lo scambio di affermazioni contrapposte tra le due
parti rappresentava la nuova litis contestatio. Gli effetticonservativi
di quest'ultima sono ricollegati alla chiamata in
giudizio, gli effetti preclusivi alla sentenza non più soggetta ad appello. Se
la stessa questione veniva riproposta di fronte ad
altro giudice questi dovrà conformarsi al precedente giudicato.
- Se anticamente la fase istruttoria in
passato era condotta dal giudice privato, con la cognitio
extra ordinem, l'esposizione delle prove era
diventata di disciplina legislativa.
- La cognitio è
altresì caratterizzata dalla libertà di apprezzamento
del giudice sia per il merito della lite sia per la conduzione del
procedimento, la scelta, l'ammissione e la valutazione dei mezzi di prova.
A quest'ultimo proposito la prova testimoniale
era valutata diversamente a seconda che fosse prestata
da personaggio di rango più o meno elevato.
- L'esecuzione forzata poteva anche
avvenire solo su singoli beni e non sull'intero patrimonio (niente più bonorum venditio
o esecuzione personale bensì pignus
in causa iudicati captum
nella misura in cui era sufficiente soddisfare le ragioni dell'altra
parte.).
- La condanna non era più necessariamente
pecuniaria in modo che il convenuto potesse essere costretto a restituire
quanto oggetto della domanda della parte attrice.
- Le spese processuali si accompagnavano
alla soccombenza, anche se in un primo momento
(fino a Giustiniano) era necessario, da parte dell'attore, esperire
un'azione apposita per il rimborso delle spese.