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Diritto privato




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DIRITTO PRIVATO


Nell'org-Stato, che si fonda sul diritto, ci sono 4 elementi strutturali, quali 1 org.che imponga ai consociati, attraverso i comandi(norme giuridiche), determinate condotte, e allo stesso tempo disciplini i rapporti tra i consociati, attribuendo a ciascuno 1 posizione o status nel gruppo. Il diritto è ciò che di volta in volta, in 1 data società, in 1 dato xiodo storico si ritiene essere diritto. La differenza fra le norme e le altre regole di vita nn è dato dal contenuto del comando, ma dal principio generale di libertà che consente a ciascuno di coesistere con gli altri, e chiede allo stesso la collaborazione degli altri cittadini. Il diritto si manifesta sotto 2 differenti profili: il diritto oggettivo, cioè come l'insieme di regole (normae agendi) che disciplinano in astratto la condotta dei consociati; è distinto a sua volta in diritto pubblico, che regola la formazione e org.dello stato, e i rapporti degli enti pubblici con i cittadini; e diritto privato, che è il complesso di norme che regolano i rapporti giuridici fra cittadini, in condizione di parità. Il diritto soggettivo, cioè come potere d'agire(facultas agendi)attribuito alla volontà del soggetto x il soddisfacimento dei propri interessi. L'ord.giuridico si dice originario quando la sua org.nn è soggetta al controllo di un'org.superiore; organizzato se ci sono delle regole di condotta; effettivo se queste regole sono osservate(efficacia).

LA NORMA GIURIDICA E LE SUE CARATTERISTICHE

La norma giuridica è la regola generale astratta rivolta a tutti i consociati con la quale gli s'impone 1 determinata condotta. La sua forza vincolante non risiede nel suo contenuto ma nel fatto che questa è inserita in un documento dotato d'autorità. Metodi di classificazione delle norme:

Norma regolare (generale) Norma eccezionale Norma speciale

Le norme eccezionali e speciali sono caratterizzate da fattispecie arricchite rispetto alla norma regolare; l'effetto è opposto rispetto a quello previsto dalla norma regolare. L'art. 14 pr.limita l'applicazione delle norme ecc.ai casi espressamente contemplati; quindi non risultano essere vincolate nell'utilizzo. Le sue caratteristiche sono:

generalità ovvero la norma è dettata alla comunità nella sua interezza; L'art. 3 Cost.esprime il principio di eguaglianza, cui ogni norma deve attenersi; sotto 2 profili :

Parità e uguale trattamento dei cittadini, senza distinzioni di sesso, età, religione(profil.formale)

La Rep.dovrà "rimuovere gl'ostacoli d'ordine econ.e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della xsona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'org.politica, economica e sociale del paese" (profilo sostanziale).

astrattezza la norma deve rifarsi a situazioni ipotetiche, mai al caso concreto (fattispecie).

In rari casi è permesso il ricorso all'equità: se l'applicazione di una norma comporta conseguenze che urtano contro il senso di giustizia, è ammesso al giudice il ricorso all'equità, ovvero a comportarsi come avrebbe fatto il legislatore se avesse previsto il caso.(ART.113cpc)

Alterità (insubbiettività o bilateralità): cioè tutte le relazioni tra gli uomini regolate dal diritto sono dei rapp.giuridici, cui prendono parte sempre 1 soggetto attivo, titolare del diritto, e 1 passivo, titolare dell'obbligo. Il contenuto della norma è dato sempre in relazione al foro esterno, cioè il comportamento esterno delle xsone (atto sanzionabile), senza tener conto del foro interno, cioè la vera coscienza dell'individuo.

Statualità o obbligatorietà del diritto: xchè le norme sono = x tutti e coercitive, la cui forza è imposta dallo stato, attraverso la previsione di 1 reazione contro chi nn la osserva (sanzione).

Nel sistema normativo i precetti sono raggruppati in istituti giuridici che hanno x oggetto la disciplina di 1 stesso rapporto.

EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI.

Entrata in vigore di una legge dopo l'approvazione da parte delle due camere si dovrà avere:

la promulgazione della legge da parte del presidente della repubblica (art. 73 Costituzione);

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 73 Costituzione);

il decorso di un periodo di tempo (vacatio legis) che va dalla pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore e di regola è di 15 giorni (art. 10 preleggi), ma può essere allungato (i codici) o accorciato(l.finanziarie). 1 volta entrata in vigore, la legge deve essere osservata da tutti, indipendentemente dalla conoscenza che se ne abbia, x il principio ignorantia legis non excusat.

Abrogazione di una legge (art. 15 preleggi): Una legge è abrogata quando un atto nuovo ne determina la cessazione dell'efficacia(ex nunc) È necessario un documento lgsl di pari valore gerarchico e di data posteriore. Può essere :

espressa qualora la nuova disposizione dichiara esplicitamente abrogata la legge anteriore; o in seguito a referendum popolare (art.75)

tacita qualora la nuova disp.non menzioni la legge anteriore ma sia comunque incompatibile con questa ovvero si proponga di regolamentare la materia regolamentata dalla legge anteriore.

x cause intrinseche cioè quando è stabilita x 1 determinato xiodo di tempo.

X decisione di illegittimità cost.fatto con sentenza della CC.

L'art.11preleggi stabilisce il principio della irretroattività della legge cioè stabilisce che la stessa nn può avere efficacia x i fatti avvenuti prima della sua emanazione, ma può solo produrre nuovi effetti giuridici sotto l'impero della nuova legge(ex nunc).L'efficacia x il passato deve essere espressamente dichiarata dalla nuova norma, che xò nn potrà mai toccare rapporti già definiti. Spesso il lgsl accompagna 1 nuova legge con norme transitorie dirette a regolare i rapp.giuridici sottoposti al trapasso lgsl. In loro mancanza le questione sono risolte in base alla teoria del fatto compiuto, in virtù della quale nuove norme nn estendono la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente; oppure in base alla teoria del diritto quesito, cioè quelli già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, parte inalienabile del suo patrimonio giuridico. Ad es.1 volta celebrato 1 matrimonio, questi resterà valido anche se sarà emanata 1 diversa legge circa i requisiti necessari x le nozze. 1 nuova legge può solo modificare i diritti compresi nello stato coniugale. Le eccezioni

leggi penali che stabiliscono pene + leggere, o che nn riconoscono + come reati alcune azioni

leggi interpretative in quanto la norma precedente è chiarita ma nn sostituita dalla nuova

leggi di ordine pubblico con le quali sono tutelati interessi fondamentali dello stato

leggi che aboliscono un intero istituto giuridico (es.schiavitù)

EFFICACIA SPAZIALE DELLE LEGGI

Il principio generale è quello della territorialità della legge, ma nn sempre, xche in alcuni casi il principio renderebbe impossibile l'interscambio internazionale. Si distingue quindi tra:

norme di applicazione che stabiliscono come e quando si debba applicare il diritto italiano

norme di rinvio che stabiliscono quando si deve applicare il diritto straniero. Può essere formale quando 1 norma straniera è richiamata nell'ord.interno volta x volta; o materiale, quando il diritto interno fa propria 1 volta x tutte la legge straniera (cd norma in bianco)

Nel ns diritto la legge regolatrice è determinata a 2 della natura del rapporto di cui è questione; se si tratta di rapporti xsonali, si applica la legge dello stato al quale la xsona appartiene. X regolare i diritti sulle cose (mobili o immobili) prevale il ricorso alla legge locale. La forma del processo è regolata dalla legge del luogo dove il processo si svolge. X le obbligazioni vigono le norme della Convenzione di Roma firmata dai 7 stati membri della CEE il 19/6/90. Nel caso si debba applicare in genere 1 legge straniera, l'art.14 delle norme del diritto interno privato stabilisce 1 criterio generale espresso nella formula iura novit curia, in virtù del quale il giudice è libero di applicare le norme di diritto che meglio ritiene adattabili al caso concreto, prescindendo da quelle richiamate dall'attore a fondamento della sua pretesa. Inoltre, l'art.2 stabilisce che le leggi penali obbligano indistintamente tutti coloro che si trovano nello stato. L'unico limite è nell'ordine pubblico dello stato

LE NORME GIURIDICHE E LA LORO CLASSIFICAZIONE

norme precettive, cioè quelle che contengono 1 comando rivolto ai destinatari.(es.433)

norme permissive, cioè che xmettono e garantiscono 1 certa azione.(es.possibilità di fare appello contro le sentenze di 1°grado)

Norme proibitive, cioè che vietano 1 determinata azione(es.1471)

Norme cogenti (o imperative o assolute) cioè quelle imposte dall'ord, prescindendo dalla volontà dei singoli (norme penali)

Norme relative o derogabili, cioè quelle evitabili dagli interessati e distinte in:

Dispositive: che reg.1 rapp., ma lasciano le parti libere di disciplinarlo diversamente.(es.1282)

Suppletive, stabilite nell'interesse del singolo, disciplinano 1 rapporto in mancanza di 1 espressa volontà regolativa delle parti (es.nel caso di 1 mutuo, se le parti nn hanno stabilito 1 tasso d'interessi, è stabilito nella misura legale del 5%)(es.1063)

LA SANZIONE DELLE NORME

L'obbligatorietà del diritto trova la sua manifestazione concreta nel sistema delle sanzioni previste x la violazione della legge, previste sempre accanto ad 1 comando (cd legge xfetta). Nel caso in cui, accanto ad 1 comando avessimo sanzioni inadeguate alla fattispecie, o che nn fanno venir meno l'effetto del comando stesso avremo norme meno che xfette(es.89/140). In caso di mancanza totale della sanzione accanto al comando avremo norme imxfette(art.315). Il comando di rispettare la proprietà trova riscontro in norme sia civili che penali, dato che i cardini del diritto c.nn potrebbero funzionare senza la tutela del diritto penale, che ha mezzi + xsuasivi. Le sanzioni estreme sono:

Esecuzione: comprende l'esecuzione forzata (evento positivo) sia la nullità dell'atto compiuto in dispregio delle norme (evento negativo); esse mirano ad ottenere lo stesso risultato che si ottiene con l'obbedienza spontanea. (es.hai rubato, restituisci; se nn lo fai l'org.giuridica ti costringerà a farlo)(es.sui beni del debitore insolvente)

Pena: infligge al violatore 1 male che nn è in relazione diretta con la lesione compiuta. Es.hai rubato, vai in prigione. Quindi il soggetto nn deve restituire ma espiare.

Sanzioni intermedie sono il risarcimento e la riparazione, che mirano a 1 equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con l'obbedienza della norma.

ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE

La Cost.attribuisce autonomia anche alle regioni. Il diritto comune contiene le norme dettate in generale x tutti i rapporti di 1 determinato tipo. Il diritto speciale riguarda particolari esigenze della vita, si riferisce a materie (caccia)a circostanze determinate(stato di guerra), o a xsone da tipiche funzioni (militari). In sua presenza, le sue norme prevalgono su quelle di diritto comune. Il diritto eccezionale (ius singulare) è quello che devia da tutti i principi che reggono tutto un ramo del diritto o istituto giuridico. Nn è estensibile x analogia. Si distingue x la sua contraddizione al sistema delle altre norme. (es.contro l'alienabilità dei beni, alcuni beni nn possono essere venduti).

APPLICAZIONE DEL DIRITTO X OPERA DI UN GIUDICE

La realizzazione del comando astratto della legge nei rapporti concreti è riservata con forza obbligatoria all'attività del potere giudiziario. Il giudice scioglie, 2 legge, i contrasti della vita in modo obbligatorio x i litiganti. È sottoposto alle leggi, applica(f.giurisdizionale) ma nn crea diritto(f.giurisdicente). La sentenza del giudice è il risultato della valutazione complessiva di elementi psichici, etici ed economici che concorrono ad 1 giudizio. Attraverso questi, la previsione astratta della norma diventa il comando concreto della sentenza. La 1°operazione del giudice è diretta all'accertamento dello stato di fatto. Poi, si dovrà determinare quale norma sia da applicare al fatto accertato. Nel processo civile domina il principio dispositivo x il quale il giudice deve decidere del fatto 2 i fatti sui quali è sorta la lite e gli elementi di prova degli stessi fatti sono lasciati all'iniziativa delle parti. Egli è libero nella ricerca del diritto da applicare, e può applicarne anche alcune nn richiamate dagli interessati (narra mihi factum, dabo tibi ius). Deve sempre trovare la norma adatta.

L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.

Il 1°c.art.12 pre.fornisce gli strumenti cui attenersi nell'attività di interp.della legge. Interpretare la legge significa semplicemente cercare il contenuto della volontà lgsl con l'aiuto della formula che lo esprime. L'attività interpretativa si caratterizza in due profili :

profilo oggettivo individuazione del significato letterale delle parole;

profilo soggettivo modo in cui le parole sono interpretate.

Sotto questo profilo distinguiamo tre interpretazioni:

giudiziale che è quella dei giudici compiuta nell'esercizio della funzione giurisdizionale

dottrinale costituita dagli apporti di studio dei cultori di materie giuridiche

autentica che è quella fatta dallo stesso lgsl, x precisare la sua volontà

Si avranno di mira lo scopo, il significato, e il valore di ogni norma nel sistema. criteri interpretat.:

criterio logico, x il quale nn basta la base oggettiva posta dall'inter.letterale (cioè il significato delle parole), ma occorre estrarre la voluntas legis, atto a stabilire lo scopo, il contenuto della legge, l'intenzione (mens o ratio legis)del lgsl.

Criterio storico: si analizzano le leggi che precedentemente hanno disciplinato la fattispecie e se ne ricava un filo logico con quelle nuove, cercando di nn travolgere il testo lgsl(x il principio di conservazione dei doc.lgsl), ma solo di adattarlo lessicalmente alle nuove esigenze.

Criterio sistematico: si valuta la norma nel quadro della materia disciplinata da enunciati aventi stessi termini (arg.della costanza terminologica), in base alla collocazione che il lgsl impone agli enunciati nel sistema (arg.sedes materiae o topografico), e in relazione con i principi posti alla base dell'ord.(arg.concettualistico)

Criterio equitativo, si escludono le inter.che vanno contro il senso comune di giustizia

Il risultato dell'inter.può portare a interpretazioni:

Dichiarative, cioè quando i risultati dell'inter.letterale coincidono con quella logica

Estensiva, cioè quando il significato della norma è esteso dall'inter.logica oltre il senso che si potrebbe ricavare da 1 semplice lettura del testo. Es.il lgsl parla di"figli"ma risulta che egli volesse nominare tutti i discendenti

Restrittiva, cioè quando l'inter.logica restringe il significato proprio dell'espressione usata dalla legge. Es."interdetto"deve essere inteso solo "giudizialmente".

L'ANALOGIA E IL RICORSO AI PRINCIPI GENERALI

Nella risoluzione di una lacuna il giudice può seguire due strade :

considerare il caso non rilevante in quanto non contemplato dall'ord.(arg a contrario); cioè quando l'intenzione del lgsl fosse quella di non regolamentarli; teoria della norma generale esclusiva -

ricorrere ad 1 fattispecie simile a quella non contemplata, cioè dedurre che il lgsl si sarebbe comportato nello stesso modo anche per questa; teoria della norma generale inclusiva -

L'interpretazione per analogia consiste nel risolvere una lacuna dell'ordinamento ricorrendo a fattispecie simili; affinché il giudice possa ricorrere all'analogia è necessario [art. 12 preleggi] :

che non vi sia una disposizione che regoli lo specifico caso, altrimenti si avrebbe inter.estensiva

che esista una similitudine tra le due fattispecie x permettere l'estendibilità della legge al caso non disciplinato.(nel senso che risalendo all'intenzione del legislatore si può dedurre che sarebbe stata sua intenzione accomunare la specifica fattispecie con l'altra simile).

Si differenzia dall'inter.estensiva xchè: 1) x invocare l'analogia occorre la mancanza di 1 specifica voluntas legis. 2) l'inter.serve a capire ciò che il lgsl ha pensato, l'analogia a conoscere ciò che il lgsl avrebbe pensato se avesse previsto il caso.3) l'analogia scopre nuove norme. Nn tutte le norme giuridiche xmettono il proc.analogico. L'art.14 pr.nn lo consente x leggi penali sfavorevoli al reo (in malam partem), x il principio di legalità (nullum crimen nulla poena sine lege)x cui nn si può essere incriminati x 1 fatto che, al momento in cui è stato commesso, nn è considerato tale dalla legge. E alle leggi eccezionali, il cui grado ne sconsiglia l'applicazione ad altre circostanze.

FONTI DEL DIRITTO

S'intende qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre diritto oggettivo; l'art.1pr ordina gerarchicamente le fonti del diritto secondo la successione. La Cost.del 1948 assume una posizione di vertice nella gerarchia delle fonti, ed è caratterizzata da rigidità, ovvero può essere modificata solo da leggi aventi anch'esse rango costituzionale, con procedimento aggravato, 2 il principio della doppia delibera conforme (3 mesi), integrata da 1 referendum approvativo del popolo(art.138)2 procedimento stabilito dalla Comm.bicamerale del 6/8/93 n°1. Le fonti del diritto possono essere divise in :

fonti di creazione o produzione  che sono gli atti ed i fatti idonei a produrre diritto oggettivo. Sono costituite dagli organi che emanano le norme (Cam, Sen). Si dividono in :

fonti formali art.1 preleggi; si indicano quando si vuole indicare i procedimenti che il contenuto delle norme devono percorrere x avere giuridicità.

fonti materiali o normative intervengono nel caso in cui non vi sia una legge che disciplini la materia; si hanno quando si vogliono mettere in risalto i fattori che determinano il sorgere del precetto giuridico (esigenze, ideali).

fonti di conoscenza che sono i testi che contengono e divulgano norme giuridiche.

La LEGGE è il comando che essa contiene è frutto della volontà di 1 lgsl e dello stato, e le regioni in alcune materie, con forti limiti nella cost.(art.117). si dividono in:

leggi formali, approvate dalle 2 Camere riunite, promulgate dal PDR (art.70)2 1 determinato procedimento, che prevede l'approvazione dello stesso testo di legge a distanza di 60 gg. Il procedimento prevede l'iniziativa lgsl(art.71), la fase costitutiva che prevede 3 tipi di procedimento, dove le Commissioni agiscono in sede referente, redigente e deliberante, e quella dell'integrazione e esecuzione della legge, che comprende la pubblicazione e promulgazione.

Leggi materiali, emanate dal governo quando gli è riconosciuto tale potere. Ci sono i d.l., con efficacia temporanea(60gg). Sono adottati in casi di straordinarietà ed urgenza. Possono diventare definitivi con la conversione in legge effettuata dal Parl dopo 60gg, altrimenti decadono con effetto retroattivo (tranne i d..catenaccio); i d.lgsl, sono invece subordinati ad 1 legge delega, atto concesso dal parl.nei casi in cui la materia è particolarmente complessa.

IL CODICE CIVILE: è diviso in 6 libri, divisi in titoli, poi capi, poi sezioni, poi paragrafi. Gli articoli numerati vanno da 1 a 2969, formati da 1 o + comma. Il 2°comma si chiama anche 1°capoverso. Ogni articolo è preceduto da 1 rubrica, che indica la materia ma tuttavia nn fa parte della legge (rubrica legis nn est lex). Precedono 16 art.detti preleggi. Accompagnano il testo 256 art.di disp.di attuazione e transitorie. In + numerose leggi speciali. I REGOLAMENTI: sono atti di normazione secondaria, cui la Cost.fa 1 breve accenno nell'art.87. Sono emanati dagli organi esecutivi o da altre autorità cui è concesso il potere con atto lgsl. Essi regolano l'esercizio dei diritti e degli obblighi. Tipico esempio è il reg.dell'esecutivo(art.87)che è 1 mezzo x facilitare la retta applicazione delle leggi. Vi sono inoltre reg.indipendenti, i quali disciplinano materie sottoposte alle facoltà discrezionali del potere esecutivo (consob), reg.regionali(art.121), comunali (art.128)che hanno 1 limite nell'art.117. essi valgono solo nell'ambito della rispettiva competenza e nn possono derogare né alle leggi né a reg.emanati dal governo. USI O CONSUETUDINI: comportamento cui 1 generalità di consociati si attiene in modo costante ed uniforme x 1 certo periodo di tempo considerandolo giuridicamente doveroso, con la convinzione di obbedire ad 1 imperativo giuridico. L'uso deve essere; sotto l'aspetto materiale, costante, nel senso che ogni qualvolta s'avvera 1 situazione, questa deve essere regolata in maniera uguale; generale, nel senso che deve essere osservata da tutti i membri della società. Sotto l'aspetto psichico deve essere osservato con la convinzione di osservare 1 precetto giuridico. Possono produrre effetti giuridici solo se espressamente richiamati da qualche norma, e poiché l'uso nn è 1 norma scritta, si deve sempre accertare la sua esistenza, ricorrendo talvolta a doc. normativi di 2°grado, quali le raccolte di usi, fatte in ambito nazionale dal Min.dell'industria, e regionale dalla Cameradi comm. Si distinguono dagli usi contrattuali (o negoziali) che consistono in clausole d'uso.

FONTI INDIRETTE DEL DIRITTO OGGETTIVO: 1) GIURISPRUDENZA: i magistrati hanno funzione giudiziaria e nn giurisdicente. La loro sentenza è vincolante solo nei confronti delle parti circa il rapporto controverso. Egli nn è sempre tenuto a seguire il precedente (nn exemplus sed legibus iudicandum est). 2) DOTTRINA GIURIDICA: è il compito degli studiosi, e ha solo valore giuridico. 3) L'EQUITA': corrisponde a 1 sentimento di giustizia nel singolo rapporto.

CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI

Diritti nn patrimoniali sono quelli che attuano interessi di natura morale (es.diritti di famiglia, alla vita). Il prevalente elemento morale li distingue dai diritti patrimoniali che tutelano direttamente interessi economici. Il complesso dei diritti patrimoniali del soggetto rappresenta il suo patrimonio. Diritti trasmissibili e nn. LA SUCCESSIONE. Ogni soggetto ha diritti xsonalissimi (alla vita, alla libertà) detti originari, xchè riconosciuti dalla nascita e quindi nn sono trasmissibili, come alcuni diritti patrimoniali(es.il diritto d'uso e abitazione). Di regola i diritti possono essere trasferiti. I modi d'acquisto si distinguono in:

originari; in questo modo l'acquisto di 1 diritto è indipendente dal diritto di 1 altro soggetto. Es.acquisto di 1 proprietà mediante l'occupazione di 1 res nullis.

Derivativi; qui si presuppone la cessione o trasmissione del diritto da 1 altra xsona. In tal caso si ha la successione dei diritti universale se è trasmesso il complesso dei rapp. che fanno capo a 1 soggetto (eredità); singolare se sono trasmessi1 o + diritti determinati (es.vendita o nel legato)

Nella successione, il diritto può essere sia nel lato attivo che passivo come nel caso in cui l'erede, succede nell'obbligo di pagare i debiti del defunto. Si distingue tra successione inter vivos o mortis causa. La xsona che trasmette si chiama autore o dante causa quella cui il diritto è trasmesso successore o avente causa. Il principio fondamentale da rispettare è che n si può trasmettere + di quanto si ha, né si possono acquistare diritti maggiori di quelli che appartenevano all'autore.

Diritti principali o accessori Alcuni diritti hanno vita propria (principali) e sono trasmessi insieme ad altri cui accedono x rapporto di dipendenza (accessori). Sono accessori i diritti di garanzia; pegno, fidejussione, che hanno vita autonoma rispetto al diritto di credito garantito. La loro sorte dipende da quella dei dir.princip. Es.se si estingue il debito, si estingue anche la garanzia.

IL RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti regolata dal diritto oggettivo. Soggetto attivo è colui che esercita un diritto, al quale l'ord.giuridico attribuisce determinati poteri; passivo, in posizione di soggezione, su cui ricade il corrispettivo dovere, con l'imposizione di obbligo, consiste nel sacrificio di 1 interesse proprio rispetto ad 1 altrui.; Terzo è colui che in genere è estraneo al rapporto. Ci possono poi essere delle situazioni + complesse, cioè quando tra 2 soggetti diritti e obblighi corrispondenti nn sono tutti da 1 o altra parte, ma scambievoli e reciproci (rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive).

Favorevoli o dal lato del soggetto attivo

Sfavorevoli o dal lato del soggetto passivo

Il diritto soggettivo; cioè il potere d'agire x il soddisfacimento dei propri interessi, protetto dall'ord.g. La realizzazione può essere spontanea o coattiva , quando bisogna far ricorso ai mezzi che l'ordinamento mette a disposizione per la tutela dei diritto(es.: espropriazione per soddisfare un credito).

L'onere : il sacrificio dell'interesse proprio è posto con riguardo a 1 altro interesse proprio da curare, x il raggiungimento di 1 determinato fine. Es.l'acquirente, se vuole assicurarsi contro altre alienazioni del bene immobile acquistato, deve sottoporsi alla formalità della trascrizione.

Diritto relativo o pretesa Il diritto è soddisfatto nn dal titolare ma dalla condotta del titolare dell'obbligo. Impone a 1 o + xsone determinate di fare, nn fare alcunchè, in modo da indirizzare il rapporto.

Obbligo si è obbligati verso un soggetto attivo per un fare , non fare o dare. Il titolare è nella condizione di decidere se adempiere o meno.(es.obbligo di pagare la somma al creditore)

L'interesse legittimo;è la pretesa alla legittimità dell'attività amm., riconososciuta al soggetto che, rispetto a 1 potere della p.a., si trovi in 1 posizione differenziata, in virtù di 1 precedente rapporto pub o priv.

Dovere generico di astensione dovere di non infrangere il diritto. Gli altri devono astenersi dal turbare il godimento del diritto del soggetto attivo, e limitarsi al rispetto della supremazia altrui (es.il rispetto dell'altrui diritto di proprietà)

Diritto potestativo;. I d.p.sono 1 categoria a parte nell'ambito dei dir.sogg.nei quali l'interesse dello stesso soggetto agente è tutelato mediante il riconoscimento di poteri diretti a creare, modificare o estinguere 1 situazione con 1 manifestazione unilaterale della sua volontà[1500]. Essi nn attribuiscono al titolare 1 immediata signoria sulla cosa, né 1 posizione di pretesa rispetto a singoli obbligati; la realizzazione dell'interesse si attua indipendentemente da colui che deve subirne gli effetti, che nn deve né può fare alcunchè. revocare 1 mandato). Diritto assoluto vale erga omnes, con 1 generico obbligo di nn violare il diritto stesso. L'es.classico è il diritto reale di proprietà(carattere privato), di libertà (pubblico

Soggezione situazione giuridica svantaggiosa caratterizzata dalla passività. Consiste nella sottoposizione di 1 soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo, senza poter reagire (es.la posizione di colui che riceve disdetta)

Le potestà: costituiscono dei poteri attribuiti ad 1 soggetto x la realizzazione di interessi che nn fanno capo direttamente a lui. Colui che ne è investito è vincolato alla tutela degli interessi x cui la potestà gli è attribuita.(genitori). In alcuni casi esistono obblighi a carico del medesimo soggetto che ha la potestà. Si ha allora 1 potere-dovere, munus (ufficio). (rappresentante)


Aspettative del diritto. Tali interessi devono essere prima riconosciuti come dir.sogg. Si ha quando la legge garantisca tale posizione di attesa, favorendone la conservazione e l'attitudine a trasformarsi in dir.sogg. (1356/8).DIRITTI REALI E DIRITTI DI OBBLIGAZIONE. I diritti reali hanno x oggetto immediato 1 cosa, valgono erga omnes, e impongono a chiunque l'obbligo di rispettare l'esercizio. la loro caratteristica distintiva è nell'indeterminatezza delle xsone soggette al potere del titolare. Essi sono soltanto quelli tipicamente previsti e regolati dalla legge, e hanno a difesa 1 azione reale (actio in rem)esperibile contro chiunque. Il diritto riconosce la supremazia della xsona su 1 determinata cosa. La loro tutela nn è data solo dal riconoscimento dei dati causati da 1 eventuale violazione, ma ha 1 oggetto proprio che mira alla realizzazione del suo contenuto, garantendo così 1 suo concreto esercizio. I diritti di obbligazione si dirigono verso 1 o + soggetti passivi e impongono l'obbligo di dare, fare o nn fare alcunchè suscettibile di valutazione economica. Sono forniti di 1 azione xsonale (actio in xsonam)diretta nei confronti del soggetto passivo del rapporto obbligatorio. Qui prevale la pretesa verso 1 o + xsone. È anch'esso valido erga omnes, in quanto 1 creditore è tale solo verso il debitore, ma anche agli occhi di tutti. Invece il proprietario, l'usufruttuario sono tali direttamente verso chiunque. Es.il contratto di locazione origina nell'affittuario 1 diritto di credito al bene locato verso il proprietario; i 3, dovranno rispettare questo rapporto, xchè la situazione esiste erga omnes.

LA TUTELA DEI DIRITTI E IL DIRITTO DI AZIONE

In seguito ad 1 lesione, il soggetto nn può agire direttamente x il rispetto del proprio diritto, ma ha il potere di chiedere l'intervento dello stato a propria difesa, ha cioè il potere d'azione. Ciò avviene quando la pretesa risulta insoddisfatta o contestata e si giunge alla lite, che si deve portare in giudizio. L'azione costituisce 1 atto di natura pubblicistica, in quanto si applica come pretesa verso lo stato, che toglie al soggetto il potere di farsi giustizia da sé. Lo Stato, attraverso il processo, tutela il soggetto, e gli garantisce tutto ciò che il diritto gli riconosce (rapporto trilaterale, le 2 parti + il giudice). X proporre 1 domanda in giudizio è necessario avervi interesse. Occorre inoltre 1 relazione soggettiva(presupposto) tra l'interesse e il diritto che si fa valere in causa, cioè la legittimazione attiva, e quello richiesto affinchè l'azione sia efficacemente rivolta contro il convenuto legittimazione passiva. Il convenuto si difende attraverso eccezioni, cioè il mezzo processuale attraverso il quale può bloccare l'azione dell'attore, che mira a contestare il fondamento della domanda(es.nn pago xchè nn esiste il debito, eccezione in senso formale). In alcuni casi, il convenuto contrappone l'esistenza di 1 diritto che distrugge in tutto o in parte la pretesa dell'attore (eccezione in senso sostanziale, es.nn pago xchè il debito nn fu rimesso). Nn tutti i diritti sono difesi con l'azione; talvolta è riconosciuta solo 1 eccezione. Es.art.1933 dice che nn compete azione al vincitore x il pagamento di debiti di gioco, ma il cap.aggiunge che se il xdente che ha pagato chiede la restituzione, il vincitore ha sempre la difesa di 1 eccezione x conservare quanto ha ricevuto.

CAPO II: I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE XSONE

Il ns sistema è basato su 2 principi x cui: 1) ogni essere umano ha in quanto tale 1 xsonalità giuridica. 2) tutti gli uomini hanno la stesso grado di xsonalità giuridica(vedi art.3 Cost). nel ns ord., oltre l'uomo(xsona fisica), sono soggetti dell'attività giuridica anche xsone giuridiche e enti di fatto. Xsonalità vuol dire avere l'attitudine a diventare soggetti di diritti e doveri, e corrisponde alla capacità giuridica. Anche il neonato è xsona, e come tale ha capacità giuridica necessaria x essere proprietario, debitore, creditore. Alcuni diritti sono essenziali e originari; i diritti della xsonalità, che le stesse Cost.moderne riconoscono oggi all'uomo (alla vita, all'onore ecc)si fanno valere erga omnes e sono inalienabili, irrinunziabili e imprescrittibili. L'uomo ha 1 determinato status, cioè la sua posizione all'interno del gruppo, che corrisponde alla distinzione di ciascuna xsona da tutte le altre. Lo status è 1 posizione soggettiva in 1 relazione xsonale x sua natura nn temporanea, fonte di diritti, doveri e poteri. (cittadino, coniuge). I diritti di status si affermano erga omnes.

ESISTENZA DELLA XSONA FISICA; LA COMMORIENZA

L'idoneità alla capacità giuridica (cioè l'attitudine ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè situazioni attive e passive)è riconosciuta dal momento del concepimento, ma la sua acquisizione è subordinata alla nascita (di bambino vivo) [art. 462cc], in quanto egli potrebbe avere diritti subordinati alla sua nascita. Es.l'art.462 ammette alla successione anche il concepito, e consente disposizioni testamentarie addirittura a favore del nn concepito. La capacità giuridica secondo l'art 3 della Cost. non può essere limitata per sesso religione, razza, opinioni politiche o condizioni sociali, e si distingue dal potere. Io sono capace di avere qualsiasi diritto o potere, ma ho poteri limitati in corrispondenza all'estensione del mio effettivo godimento di concrete possibilità (poteri del proprietario, rappresentante). La personalità giuridica della persona fisica si estingue con la morte, dove questa è accertata per cessazione di ogni attività celebrale(2 la legge 29/12/93 n°578, criterio morte legale) e fa cessare anche ogni altro diritto di tutela del soggetto. Con la morte, alcuni rapporti guridici di cui il defunto era titolare si estinguono (diritti xsonalissimi e anche alcuni patrimoniali (usufrutto)). Altri si trasmettono a 3°xsone. Chi ha interesse a provare l'avvenuta morte lo proverà con il medesimo atto. Può essere importante che sia determinato il momento esatto del decesso. Quando nn sia possibile, in caso di morte x infortuni o incidenti di + soggetti, sono considerati morti nello stesso momento(commorienza). Es.2 fratelli muoiono nello stesso incidente, lasciando come unici successori legittimi le 2 mogli; ciascuna avrebbe interesse a provare la precedente avvenuta morte dell'altro, xchè in tal caso succederebbe anche nella parte che il sopravvissuto avrebbe ereditato da premorto. L'art.4 tronca xò tutte le questioni, ponendo l'ipotesi della commorienza, e applicando l'onere della prova (2697)

SCOMPARSA, ASSENZA E DICHIARAZIONEDI MORTE PRESUNTA

La scomparsa è 1 situazione di fatto, che si verifica quando il soggetto si è allontanato dal suo domicilio o residenza, e di cui non si hanno notizie. Anche se nn è passato 1 prestabilito tempo, ciò da luogo ad alcune conseguenze. L'eventuale successione aperta a favore dello scomparso, è devoluta a coloro i quali sarebbe spettata in sua mancanza. Il tribunale della persona scomparsa può inoltre nominare un curatore quale rappresentante per amministrare il patrimonio del soggetto(art.48). L'assenza è 1 situazione di diritto, e si ha quando la scomparsa dura per almeno due anni, con provvedimento preso dal tribunale con 1 sentenza invocata dagli interessati alla dichiarazione(art.49). L'assenza alimenta dubbi sulla sua esistenza, e si rendono xtanto necessari alcuni provvedimenti in vantaggio del patrimonio, sia nell'interesse dei presunti eredi, sia nell'interesse dell'assente nell'ipotesi di 1 ritorno. Quando la sentenza che dichiara l'assenza è passata in giudicato, si immettono i successori nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, seguendo lo schema della successione legittima. Titolare dei beni resta l'assente, e il diritto del presunto erede è temporaneo, fino alla dichiarazione di presunta morte o fino al ritorno dello stesso. X il godimento dei beni, i messi in possesso devono fare inventario e prestare cauzione. Se sono ascendenti, discendenti o coniugi godono della totalità delle rendite. In caso contrario devono accantonare 1/3 delle stesse. Se l'assente ritorna, i beni gli sono restituiti nello stato in cui si trovano; se l'assenza fu volontaria e ingiustificata nn deve essergli restituito il 3°delle rendite. L'assenza non scioglie il matrimonio. Essa cessa con: 1)l'accertamento della morte. 2) con il ritorno dell'assente. 3) con la dichiarazione di morte presunta. La morte presunta è dichiarata dal tribunale con sentenza dopo 10 anni di assenza o dall'ultima notizia o un termine più breve nel caso di guerre, calamità. La sentenza dichiara che il soggetto si considera morto nel giorno in cui risale l'ultima notizia. Gli eredi possono disporre dei beni, e cessano le cautele stabilite a favore dell'assente; il coniuge può risposarsi, tuttavia se il soggetto si ripresenta gli effetti della dichiarazione cessano ex nunc; il nuovo matrimonio del coniuge è invalido, facendo salvi gli effetti civili (es.rispetto alla prole).I registri in cui sono annotate le vicende delle persone giuridiche sono quattro: nascita, cittadinanza, matrimonio e morte; sono pubblici e svolgono proprio una funzione pubblicitaria.

La CAPACITA'DI AGIRE: è l'idoneità del soggetto ad acquistare ed esercitare da solo, e con proprio volere, situazioni giuridiche attive ed ad assumere situazioni giuridiche passive. L'uomo quindi diviene autore e autonomo protagonista dell'esperienza giuridica. Si acquista ai 18 anni, quando si presume che l'individuo possa consapevolmente curare i propri interessi, e sia in grado di valutare la portata degli atti da porre in essere, cioè abbia capacità di intendere e di volere. X rispondere alle conseguenze degli atti illeciti è sufficiente la concreta capacità d'intendere e di volere, che normalmente si acquista prima dei 18

LE CAUSE MODIFICATRICI DELLA CAPACITA'DI AGIRE: L'ETA'

Alcune cause d'incapacità sono + direttamente connesse con la capacità fisica della xsona (età, salute, sesso), altre trovano ragioni diverse (condanne penali, fallimento).

L'ETA': la capacità di agire si acquista al 18°anno di età, eccetto alcuni atti particolari. Il minore di 18 anni è considerato incapace, tuttavia esistono casi in cui egli deve esprimere il suo parere. Es.a 14 anni deve prestare il suo consenso all'adozione; a 16 anni può riconoscere 1 figlio naturale(art.250); 15 anni è invece l'età professionale normale, ridotta a 14 x i lavori agricoli e servizi familiari. X l'adozione è necessario che l'adottante abbia 18 anni in + dell'adottato, mentre x l'adozione dei maggiori si età si deve avere almeno 36 anni, ma mai superare di 45(mod.prima 40) anni l'età dell'adottato. Tra il raggiungimento dei 18 anni (e quindi della c.d.a.)e l'incapacità del minore, ci può essere 1 periodo intermedio di limitata capacità di agire, che si attiene all'istituto della emancipazione. Gli effetti dell'emancipazione sono: la cessazione della potestà dei genitori, sostituita dalla curatela; e l'acquisto di 1 limitata capacità d'agire, x gli atti di ordinaria amm. Minore emancipato è il minore di almeno 16 anni di età che abbia ottenuto dal giudice l'autorizzazione a sposarsi(84); inoltre può effettuare atti di straordinaria amministrazione attraverso un curatore, che deve fare una dichiarazione di volontà che accompagni quella del minore. SESSO: oltre all'artt.3 la stessa legge 25/2/92 n°215 tende a favorire pari opportunità fra uomo e donna nell'attività imprenditoriale, così come nell'ambito familiare alcuni privilegi riconosciuti alla madre (es.xmessi di paternità)sono oggi riconosciuti anche al padre. Alcune leggi speciali escludono xò la donna da alcuni rapporti di lavoro,es.impegni notturni(art.37 Cost). 1 altra differenza è che alla morte del coniuge, 1 uomo può risposarsi subito, mentre la donna deve aspettare 300 giorni dalla morte del marito affinchè sia sicura la paternità di 1eventuale figlio postumo(89). SALUTE: è importante al fine di stabilire la presenza di capacità, soprattutto riguardo le condizioni mentali, il sordomutismo e la cecità. Alcune infermità si presentano come naturali (la pazzia) altre dovute a cause volontarie(ubriachezza)passeggere o xmanenti. Alcune volte si parla di incapacità somatica legata a condizioni fisiche. Es.chi nn ha le mani nn può fare testamento olografo che richiede scrittura autografata. Le malattie mentali danno origine a 2 situazioni g.xmanenti (interdizion e inabilitazione) e 1 altra con conseguenze specifiche sulla validità degli atti giuridici (incapacità nn dichiarata).

interdizione incapacità assoluta. Il maggiore di età ed il minore emancipato che si trovano in stato di infermità mentale abituale possono essere interdetti su richiesta di un parente entro il IV° grado o dal curatore o dal tutore. L'interdizione giudiziale avviene tramite sentenza costitutiva dal momento della pubblicazione obbligatoria.[art.414cc], quando: 1) si è incapaci di provvedere ai propri interessi; 2)si è afflitti da 1 determinata, abituale e duratura (vitium)infermità di mente ma ciò nn esclude 1 guarigione. L'interdetto è legalmente equiparato al minore non emancipato, e nn sarà in grado di porre in essere negozi patrimoniali e familiari, cioè stipulare contratti, fare testamento, sposarsi, riconoscere figli naturali. E' nominato un tutore che deve sostituire con la propria volontà la volontà dell'interdetto. Deve essere rappresentato dal tutore in tutti gli atti in cui è possibile la rappresentanza. Tutti gli atti posti in essere posteriormente la sentenza sono annullabili anche se al momento dell'atto avevano piena capacità di intendere e di volere, o si dimostrano effettuati in momento di lucidità.. La modificazione e cessazione dell'interdizione si ha con la revoca dell'interdizione, pronunziata con sentenza dal tribunale, su istanza delle stesse xsone legittimate a chiedere l'interdizione; su trasformazione dell'inter.in inabilitazione, cioè l'interdetto nn + pienamente infermo ma nemmeno pienamente capace. l'interdizione legale invece, che si applica ipso iure, è 1 pena accessoria che si accompagna (art.32 cp) ad 1 condanna all'ergastolo o x 1 xiodo di tempo nn inferiore a 5 anni, x  1 reato doloso. Deriva da 1 sentenza di condanna, ma nn è stabilita dalla sentenza stessa, come avviene invece x le malattie mentali. La differenza con l'interdizione giudiziale sta nel fatto che essa è limitata solo agli atti di natura patrimoniale, xtanto l'interdetto legale potrà sposarsi, fare testamento, riconoscere figli. Nn si applica a chi è condannato x reati colposi. L'annullabilità degli atti posti dall'interdetto legale è assoluta, in quanto richiedibile da chiunque, x evitare che l'incapace tragga giovamento dalla sua incapacità.

inabilitazione stato di infermità mentale non sufficientemente grave da giustificare l'interdizione [art.415cc]. È pronunciata x coloro che x prodigalità (nn conoscono il valore dei soldi) spendono x motivi futili; x coloro che x vizi di alcol o droga espongono la propria famiglia a problemi economici; x i sordomuti o ciechi dalla nascita che nn abbiano ricevuto 1 educazione adeguata, tali da renderli capaci di provvedere a se stessi. Con l'inabilitazione il soggetto nn può fare da solo atti patrimoniali eccedenti l'ordinaria amm, ma è nominato un curatore il quale integra la dichiarazione di volontà dell'inabilitato x ciò che riguarda gli atti di amm.st.

Può capitare che una persona non sia interdetta ma non abbia capacità di intendere e di volere ovvero affetto da incapacità naturale, non importa se lo stato sia transitorio o permanente(delirio febbrile, ipnosi, sonnambulismo), quello che conta è la condizione nel momento dell'atto. Consiste nell'effettiva, reale inettitudine psichica in cui viene a trovarsi 1 soggetto, normalmente capace, nel momento in cui compie 1 atto. È necessaria xò la prova, in quanto si tratta di incapacità naturale, e nn legale (come il minore o l'interdetto). L'art.428 consente l'annullamento di certi atti compiuti in stato di minorazione psichica nn accertata da preventivo provvedimento di interdizione, quando ci sia 1 grave pregiudizio x l'autore dell'atto, che prova che al compimento dell'atto sussisteva l'incapacità di intendere e di volere. X l'annullamento dei contratti occorre la malafede dell'altro contraente; infatti, vale il principio x cui"nessuno deve essere ignaro delle condizioni mentali di colui col quale contrae". La malafede è desumibile dalle clausole del contratto, dal danno che né può derivare o da altri elementi. L'azione x l'annullamen. si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stato compiuto l'atto.

Il giudice deve accertarsi xsonalmente dell'esistenza della malattia. La sentenza e i decreti di nomina del tutore o curatore sono annotati, a cura del cancelliere, nel registro delle tutele, e sono poi annotati nell'atto di nascita dall'ufficiale di stato civile. Durante il proc.di interdizione o inabilitazione, il giudice istruttore può nominare 1 tutore o curatore provvisorio. Dopo tali nomine, gli atti posti dall'interdetto o inabilitato sono in 1 stato di pendenza, nel senso che se sarà decisa l'interdizione o inabilitazione saranno annullati, altrimenti saranno considerati validi. FALLIMENTO: il dissesto è 1 stato di fatto x cui il debitore nn è + in grado di soddisfare le proprie obbligazioni. Quando lo stato di insolvenza è riconosciuto, il tribunale con sentenza il fallito è privato del potere di disporre del proprio patrimonio, ma resta cmq titolare di diritti xsonali e familiari. La legge prevede inoltre la sua cancellazione dalle liste elettorali e x gli atti patrimoniali provvede in sua vece 1 curatore nominato dal tribunale. Alcuni effetti xdurano finchè il fallito nn sia cancellato dal "registro dei falliti"in seguito a riabilitazione civile pronunciata da 1 sentenza.

GLI ISTITUTI DI PROTEZIONE: POTESTA'DEI GENITORI. TUTELA. CURATELA

Gli organi di tutela o di potestà familiare hanno il compito di: 1) proteggere l'incapace curandone gli interessi. 2) rappresentarlo o assisterlo nel compimento degli atti g. Tutto vigilato dal giudice tutelare. Potestà dei genitori: è esercitata su figli minorenni nn emancipati; vi sono sottoposti i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottati. È esercitata di comune accordo dai genitori, che esercitano 1 potere-dovere irrinunziabile, che può essere di natura xsonale e patrimoniale. Il potere di natura xsonale comprende il dovere, x entrambi i genitori, di custodire, allevare, educare e istruire, 2 le naturali inclinazioni e aspirazioni del minore in relazione alla loro capacità di lavoro professionale o casalingo, e valutato alla stregua del lavoro che produce utili finanziari. (147). Di destinare la residenza dalla quale il minore nn può allontanarsi senza xmesso. Il suo domicilio sarà quello della famiglia. Il potere-dovere di natura patrimoniale comprende la rappresentanza legale del minore, l'amministrazione dei beni, l'usufrutto legale, che i genitori esercitano in comune. È fatta eccezione x i beni indicati dall'art.324.Gli atti che eccedono l'ordinaria amminstrazione possono essere da loro compiuti solo se concorrono 2 fattori; 1) xmesso del giudice tutelare. 2) effettiva utilità x il minore. Senza tali presupposti, gli atti sono annullabili. L'art.323 vieta ai genitori di rendersi acquirenti (direttamente o x interposta xsona) dei beni e dei diritti del minore, anche se si tratta di beni venduti all'asta pubblica. In caso di contrasto su questioni di fondamentale importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere, senza formalità di procedura, al giudice. Lo stesso, sentiti i genitori e il figlio maggiore di 14 anni, decide tenendo conto dell'unità familiare da difendere. Se il contrasto xmane, il giudice deciderà cos'è + giusto x il figlio. In caso di assenza, incapacità o altro impedimento di 1 dei genitori, l'altro gode di potestà esclusiva. Se x effetto di separazione o divorzio, cessi la convivenza dei genitori e quindi il figlio sia affidato a 1 dei 2, nn cessa xò la potestà comune. Se sorgono conflitti di interesse tra i genitori o genitori e figli, il giudice nominerà 1 curatore speciale. La potestà sui figli si xde quando: 1) chi la esercita diventa incapace. 2) è condannato ad alcune pene. 3) n  rispetta i propri doveri. 4) x abuso. La xdita della potestà può essere definitiva, o sospensiva.

TUTELA: è 1 ufficio di diritto privato gratuito e irrinunciabile; è necessaria ai minori, quando i genitori siano morti o incapaci di tutelarli, agli interdetti giudiziali e legali. L'ufficiale di stato civile, il notaio o i parenti + prossimi del minore devono dare notizia al giudice tutelare della mancata potestà sul minore, in modo da consentire al giudice la nomina di 1 tutore. Si distingue in:

volontaria: quando il giudice nomina tutore la xsona designata dal genitore che x ultimo esercitò la potestà

legittima: quando, mancando la designazione,  essa è affidata a 1 parente prossimo ad 1 affine

dativa: quando è affidata ad altre xsone scelte liberamente dal giudice tutelare

assistenziale: quando è affidata ad 1 ente di assistenza (art.354), dov'è domiciliato il minore

Nn possono essere nominate x mancanza di capacità tutelari 2 l'art.350 coloro che nn hanno libera amm.del proprio patrimonio; coloro esclusi dalla tutela x volontà del genitore che x ultimo ha esercitato la potestà. Sono dispensati di diritto art.351 (il PDCM, i segretari di stato). Il giudice  tutelare è l'organo preminente che dà le direttive circa l'amm.dei beni e l'educazione del pupillo. Egli provvede alla nomina degli organi esecutivi, il tutore e il protutore. Il tutore deve svolgere funzioni analoghe a quelle dei genitori; deve aver cura del pupillo, rappresentarlo e amministrare il suo patrimonio, in maniera gratuita e irrinunziabile. Entro 10 giorni dalla nomina deve iniziare la formazione dell'inventario del pupillo, da amm.in modo saggio, in quanto risponderebbe degli eventuali danna causati dalla sua negligenza. Compie da solo atti di ordinaria amm., mentre x quelli eccedenti necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare. Il protutore è nominato dal giudice tutelare x: 1) sostituire il tutore in caso di assenza, con l'obbligo di nomina di 1 nuovo tutore; 2) rappresentare il minore quando questi è in conflitto con il tutore. è vietato a entrambi (art.378) acquistare i beni del pupillo anche se in 1 asta pubblica, locare o vendere immobili del pupillo senza autorizzazione del giudice tutelare. La tutela si estingue quando il minore raggiunge 18 anni; alla fine della tutela, entro 2 mesi, il tutore deve prestare 1 rendiconto finale. Presso ogni giudice tutelare è istituito 1 registro delle tutele su cui sono annotati l'inizio e la fine della tutela al margine dell'atto di nascita del tutore. CURATELA: l'emancipato o l'inabilitato trovano 1 integrazione alla loro volontà mediante l'intervento di 1 curatore. Differenza tra tutela e curatela:

il tutore rappresenta il minore, il curatore lo assiste, cioè nn sostituisce ma integra la volontà

il curatore interviene x alcuni atti, il tutore sempre

il curatore si occupa solo del patrimonio, il tutore anche della xsona

Curatore del minore sposato con maggiorenne sarà il coniuge, mentre se entrambi sono minorenni sarà curatore 1 dei genitori nominato dal giudice tutelare. L'emancipato e l'inabilitiato compiono da soli atti di ordinaria amm; Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione del tribunale e con l'assistenza del curatore, con il cui assenso possono compiere anche alienazioni di beni, procedere a divisioni, costituire pegni e ipoteche (art.375).

LE CONSEGUENZE DELL'INCAPACITA'

In materia di diritti patrimoniale la legge prevede 2 ipotesi: 1) x l'annullabilità basta che sia legalmente riconosciuta tale. 2) che si trovi in stato di incapacità nn dichiarata, con presupposti della malafede o danno. L'art.1425 è 1 eccezione alla regola dell'annullabilità; infatti, stabilisce che se 1 minore, con artifizi e raggiri, inganni la controparte sulla vera età, il contratto nn è annullabile xchè malitia supplet aetatem. L'annullamento è richiesto da 1 parte sola, cioè dall'incapace o da chi x lui, xchè ha 1 stabilità unilaterale e si dice che è claudicante cioè che sta in piedi da 1 solo lato. L'annullabilità è quindi relativa, ed è sanabile sia con il decorso di tempi, sia con la convalida. L'azione di annullamento dura 5 anni dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che revoca l'interdizione o inabilitazione, oppure dalla morte della xsona; se minore, dal raggiungimento della max età. Se è 1 incapace nn dichiarato dal giorno del negozio. L'eccezione di incapacità è xpetua. Cioè quando si è chiamati all'esecuzione di 1 negozio concluso dall'incapace si può in xpetuo eccepire l'annullabilità. Altrimenti, chi vincolerebbe contrattualmente 1 minore o 1 interdetto, approfittando della loro inferiorità, potrebbe attendere lo scadere dei 5 anni dal giorno della riconquistata capacità di agire, e pretendere poi l'adempimento dell'obbligo. La xpetuità dell'eccezione difende sempre il contraente convenuto in giudizio affermando che il negozio fu concluso in stato di incapacità. Nei confronti dei 3°l'annullamento ha 1 diversa efficacia. Se deriva da incapacità legale è opponibile anche ai 3; se deriva da altra causa (es.incapacità nn dichiarata) il 3° ha salvi i diritti acquistati a titolo oneroso.

I DIRITTI DELLA XSONALITA': DIRITTI UMANI E DELLA XSONA

I diritti della personalità sono diritti assoluti che si acquistano automaticamente con la nascita e si perdono solo con la morte; questi sono indisponibili, inviolabili ed intrasmissibili agli eredi(art.2 cost). Non sono patrimoniali ma possono essere risarciti patrimonialmente. Tra questi si è soliti dividere tra diritti civili, che mirano alla tutela dell'individuo nei confronti degli altri soggetti considerati su 1 piano di parità; e diritti pubblici (diritti di libertà, politici) che riguardano il cittadino nei rapporti con lo stato. Si esplicano in:

Diritto al nome e alla ditta è 1 diritto essenziale della xsona(art.7 cc). Il nome si compone del prenome o nome individuale, dichiarato dal padre o da chi fa la dichiarazione di nascita, che indica all'ufficiale di stato civile 1 o + nomi, e dal cognome, che è il nome della famiglia ed è dato ai figli legittimi senza speciali attribuzioni. In caso di mancata dichiarazione del nome provvede l'ufficiale di stato civile; in caso i genitori siano ignoti, egli provvede pure al cognome. Come mezzo di riconoscimento, oltre al nome e al cognome, è fatta menzione del luogo e della data di nascita. Ci sono alcuni limiti alla scelta del prenome. Nn si può assegnare al nascituro lo stesso prenome del padre o fratelli viventi, né 1 cognome come nome, né nomi ridicoli o geografici. Il prenome o il cognome possono essere modificati, su domanda, x validi motivi (es.xchè ridicolo)o in seguito ad avvenimenti della vita (transessualismo). La moglie aggiunge al proprio il cognome del marito e lo conserva anche nello stato vedovile, xdendolo in occasione di nuove nozze. La tutela del diritto al nome sorge quando vi sia 1 usurpazione del nome da parte di 1 3°con conseguente danno x il vero titolare. Lo pseudonimo, nome d'arte, o di battaglia ha la stessa valenza del nome(art.9 cc). La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore, in quanto titolare di una determinata azienda, esercita la propria attività,che deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (principio di verità); la ditta non può essere trasferita separatamente all'azienda (fenomeno della ditta derivata). Se il trasferimento avviene inter vivos è necessario che l'alienante consenta in maniera specifica anche il trapasso della ditta; mortis causa, la ditta si trasmette senz'altro al suo successore che riceve l'azienda, salvo diversa disposizione testamentaria. Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per luogo in cui essa è esercitata, deve essere integrata o modificata in modo tale da differenziarla adeguatamente. Spetta a colui che ha iscritto x ultimo la ditta al registro delle imprese può essere obbligato a modificarla o sostituirla.. La sigla, cioè l'abbreviazione della ditta, è tutelata al pari della ditta stessa. L'insegna è 1 nome che vale ad individuare la sede dove si svolge l'attività dell'azienda, ed è intesa come nome che viene tutelato. È tutelata come la ditta ed è trasferita con essa in caso di cessione. L'emblema è 1 segno dell'azienda posto sui singoli elementi della stessa ed è destinato a richiamare il cliente come mezzo pubblicitario. Disciplina giuridica hanno i marchi, che contraddistinguono i prodotti dell'impresa. Diritto alla vita e all'integrità fisica: è protetto sia dal diritto penale, che punisce l'omicidio, la lesione xsonale, l'aborto; che dal diritto civile, che prevede il risarcimento del danno provocato dalla lesione di tali diritti(art.2043). Nn c'è obbligo di curare la propria salute, ma si ammette cmq l'esistenza di 1 diritto primario alla salute(32 Cost.)e all'ambiente salubre e garantisce cure gratuite Sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che causino una permanente diminuzione dell'integrità fisica [Art. 5 cc,trapianto di 1 osso]; ad es.il trapianto di 1 rene è possibile (l.458 1967) Gli accertamenti sanitari sono poi obbligatori in casi di malattie mentali. Il chirurgo nn può operare se l'ammalato nn vuole; nel caso in cui questi nn possa parlare, devono essere sentiti i parenti. Se, nonostante parere contrario, decida lo stesso di operare, convinto di adempiere ad 1 dovere xsonale, commette 1 atto illecito. Diritto all'onore e all'integrità morale. La riservatezza: essa nn viene meno neanche al condannato x reati + gravi, xchè x il diritto penale nessuna pena è infamante. Lo stesso diritto tutela l'integrità morale della xsona con la punizione dei reati di ingiuria e diffamazione, e impone il risarcimento x i danni morali. X la tutela del diritto alla propria immagine è vietata la pubblicazione del ritratto senza il consenso dell'interessato o, dopo la morte, dei suoi parenti, quando si tratta di fotografie fatte in avvenimenti pubblici, x evitare 1 esposizione distorta della propria immagine. Xciò, tutta la stampa è sottoposta all'obbligo di rettifica circa le xsone nominate negli articoli, quando taluno abbia motivo di lamentarsi di 1 pubblicazione che lo riguarda. La rettifica è 1 strumento di protezione dell'onore contro l'attribuzione a mezzo stampa di notizie nn veritiere. Consiste in1 dichiarazione dell'interessato che, pubblicata o trasmessa, è atta inibire gli effetti della lesione. Qui si ha quindi 1 esigenza di tutela alla riservatezza, che consiste nel divieto di raccogliere e pubblicare notizie di nn tale importanza da renderle di dominio pubblico, cioè nn fondamentali ai fini dell'essenzialità della notizia, contenuta nel cd diritto di cronaca (art.6 c.deontologico). Connessa alla riservatezza abbiamo la tutela del diritto all'identità xsonale, che si distingue da essa xchè mira a dare 1 giusta esposizione della propria immagine verso l'esterno, al fine di proteggersi da eventuali, sbagliate, attribuzioni d'idee politiche, religiose e sessuali nn corrispondenti alla realtà (cd dati sensibili). Il tutto è tutelato dalla legge sulla privacy, l.675 del 24/10/96 in applicazione della direttiva europea 95/46 del 31/12/95. Essa prevede la tutela di tutti i dati contenuti in corrispondenze telefoniche, postali, telematiche (art.1 l.675) e la possibilità di re-identificarsi, cioè il diritto alla disidentità, cioè di nn fossilizzarsi nella stessa immagine di se, ma di cambiarla, consegnando all'oblio determinati atti del passato, con i quali nn ci si riconosce +. Diritto alla libertà e alla libera esplicazione della propria attività: tutela la libertà di locomozione e residenza, che consiste nel potersi muovere con mezzi pubblici, di fissare la propria residenza dove meglio si crede, salvo limitazioni (servizio militare). Comprende libertà di comunicare, corrispondere; religiosa, politica, testamentaria.

LA SEDE GIURIDICA DELLA XSONA. LA SUA RELAZIONE CON IL TERRITORIO

La + importante relazione giuridica di 1 xsona con il territorio è la cittadinanza, che è la situazione d appartenenza di un individuo ad un determinato Stato; nessuno può esserne privato. Si acquista per: -nascita, se uno dei genitori è cittadino, a prescindere dal luogo; adozione; il coniuge dopo almeno sei mesi di permanenza nel territorio. LA DIMORA(da morari=rimanere): indica il luogo nel quale la xsona si trova, anche solo in via transitoria; occorre xò 1 certa durata. Nn ha notevole valore giuridico, vi si ricorre solo in via sussidiaria, cioè quando nn sia nota la residenza, x la notifica d'alcuni atti giudiziari (art.139 cpc). La RESIDENZA è 1 quid facti: risulta cioè dal fatto che la xsona ha abituale dimora in 1 determinato luogo, con 1 stabilità nn perpetua ma duratura, accompagnata dalla volontà di fissarvi la propria abitazione(art.43). Ognuno ha il diritto di stabilire dove vuole la propria residenza, tranne gli incapaci e i militari in servizio. La residenza anagrafica è 1, ma ai fini del diritto privato esistono + residenze di fatto. Determina il luogo dove si celebra il matrimonio e stabilisce la competenza del tribunale x l'adozione. IL DOMICILIO: è 1 quid iuris determinato dal luogo dove 1 xsona ha stabilito la sede principale dei propri interessi. Ogni xsona ha solo 1 domicilio generale, è poiché in esso nn è richiesta la presenza, potrà avere 1 o + residenze, contemporaneamente ad 1 diverso domicilio. Anche x il domicilio occorre 1 certa stabilità. Esso determina il luogo dove si apre la tutela; la successione ecc. Si distingue in domicilio:

  • Volontario: cioè liberamente scelto dall'individuo.
  • Legale: cioè stabilito dalla legge (es.x il minore)
  • Generale: cioè che si riferisce a tutti i diritti e agli atti di 1 xsona. È unico
  • Speciale o elettivo: cioè stabilito x determinati affari. Ha speciali effetti ed è trasmissibile agli eredi. Se ne possono avere di +

L'elezione del domicilio va fatta con atto scritto. Effetti comuni al domicilio e alla residenza sono la determinazione della competenza territoriale degli organi giudiziari.

LA PERSONA GIURIDICA

La xsona giuridica costituisce 1 centro d'interessi, distinto da coloro che la compongono. È quel complesso organizzato di xsone e di beni, rivolto ad 1 scopo, al quale la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetto di diritto. 1) l'autonomia patrimoniale xfetta con la quale il patrimonio dell'ente è distinto da quello sei suoi associati e dei suoi organi, i creditori dei soci non possono rivalersi sul patrimonio associativo e viceversa. Conseguentemente, il creditore del socio singolo, nn è tale nei confronti della xsona giuridica, e in caso d'inadempienza nn può rivalersi sul patrimonio sociale del debitore. Si acquista con la registrazione. 2) 1 pluralità di persone (tranne che per le fondazioni)che partecipano alla vita dell'ente, o come soggetti che formano la volontà dell'ente, o come destinatari della sua attività. 3) 1 scopo comune. È l'elemento unificatore delle xsone e dei beni. Deve essere lecito e distingue le società in società: a scopo di lucro, di previdenza, sportive ecc. 4) il riconoscimento da parte dello Stato. Si distingue in riconoscimento 1) esplicito o x concessione quando è attribuito dalla Regione x le xsone giuridiche private che operano nelle materie delegate e le cui finalità si esauriscono nell'ambito territoriale; 2) normativo o generico; è l'eccezione ed è previsto solo x le società commerciali di capitali; nn occorre il provv.presidenziale, ma l'iscrizione al registro delle imprese, susseguente al procedimento di costituzione; 3) x registrazione; in particolare x i sindacati (art.39), alla sola condizione che gli statuti garantiscano 1 ord.interno a base democratica. La sua efficacia è ex nunc. Gli amministratori della xsona giuridica sono tenuti a compiere le pratiche necessarie x le registrazioni entro il breve termine di 15 giorni. Questo è 1 onere, ma anche 1 obbligo tutelato da sanzioni civili e penali. Fino a che nn è registrato 1 ente, gli amministratori rispondono xsonalmente, e in solido con la xsona giuridica, circa le obbligazioni assunte; sono condannabili ad 1 ammenda x omissione. La capacità di diritto di 1 xsona giuridica è simile a quella di 1 xsona fisica, anche se limitazioni derivano dalla mancanza di 1 organismo fisico(es.diritti xsonali). Ha 1 propria sede, 1 proprio nome e anche diritti patrimoniali. Infatti, l'art.17cc limita il potere d'acquisto delle xsone giuridiche private, subordinando all'autorizzazione pubblica l'efficacia dell'acquisto di beni immobili, e l'accettazione d'eredità o donazioni. La relazione tra chi agisce x l'ente, e l'ente stesso costituisce 1 forma particolare di rappresentanza, istituzionale od organica. Qui la volontà dell'ente è quella delle xsone fisiche che lo rappresentano e nn può esisterne 1 altra. Da essa va escluso il campo dell'illecito civile, xchè degli atti compiuti dai suoi organi, l'ente risponde civilmente x responsibilità diretta come di 1 propria attività illecita, in quanto si può parlare di responsabilità penale solo a carico di xsone fisiche. La vita e l'attività di una persona giuridica è regolata dallo statuto; è espresso da organi che sono xsone fisiche. L'organo decisorio è l'assemblea che deve essere in numero legale in prima convocazione, in numero qualunque in seconda e nel quale si procede per votazione a maggioranza. Essa delibera con sistema maggioritario; se la deliberazione dell'assemblea è stata presa violando qualche norma di legge può esserne chiesto l'annullamento all'autorità giudiziaria che opera ex tunc. Altro organo sono gli amministratori, necessari affinchè l'ente entri in relazione giuridica con altri soggetti; essi sono responsabili verso l'ente 2 le regole del mandato. La nazionalità è l'equivalente della cittadinanza per le persone fisiche, ed è data tramite il riconoscimento. Allo stesso modo la residenza si chiama sede. L'estinzione della persona giuridica si ha per motivi previsti nello statuto (obiettivo raggiunto, scadenza del termine ..) oppure per insufficienza del patrimonio o scopo esaurito. L'estinzione si ha per atto pubblico nel quale è nominato un liquidatore che definisce i rapporti giuridici pendenti. Il patrimonio residuo è disposto come per statuto, e si ha 1 fenomeno analogo a quello della successione x causa di morte. Nella devoluzione si deve invece tener conto della volontà del fondatore o degli associati; in caso di mancanza, lo Stato devolve il residuo a enti che hanno scopi affini. Se si tratta di soc. commerciali, si provvede alla distribuzione del patrimonio tra i soci. Le xsone giuriche si dividono in:

Pubbliche, dove si trovano manifestazioni di volontà, che hanno 1 plusvalore, cioè sono superiori rispetto alla volontà degli altri soggetti di diritto con i quali sono in relazione. Figure tipiche sono: le società, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni di volontariato.

Corporazioni; complesso org.di xsone fisiche, in cui predomina l'elemento xsonale (universitas xsonarum). Si suddividono in associazioni in senso stretto, se ha 1 scopo di natura nn economica (sportiva, politica); e società, cioè se xseguono 1 scopo lucrativo; LE ASSOCIAZIONI: sono gruppi di xsone riunite x il conseguimento di 1 loro scopo, che è interno e proprio dell'ente, al fine di dare vantaggio agli stessi associati (es.i sindacati). Anche la volontà è interna, e deriva da quella degli associati, che dispongono circa la costituzione e governo dell'ente. L'atto costitutivo è il negozio da stipulare, nella forma dell'atto pubblico, che la costituisce. Lo statuto è invece quel documento, redatto sempre in forma pubblica, che contiene le norme che regoleranno la vita dell'ente, x gli attuali e futuri componenti.

l'istituzione è invece 1 complesso organizzato di beni, in cui predomina l'elemento patrimoniale (universitas bonorum). Si distinguono in fondazioni e comitati. comitati, costituiti x la raccolta di fondi destinati ad alcune finalità. LE FONDAZIONI. Sono caratterizzate dall'utilizzo di 1 patrimonio privato x fini di pubblica utilità. Nelle fondazioni, l'interesse che si cura è esterno, e l'ente ha solo la funzione di realizzare 1 vantaggio x gli altri. In esse gli organi direttivi sono sottoposti alla volontà di chi ha costituito l'ente. Es.enti con scopi di beneficenza, le opere pie, gli ospedali, i seminari. La differenza con l'associazione è nella prevalenza del capitale nelle fondazioni. È costituita dal fondatore o con atto pubblico tra vivi o x testamento. COMITATO è 1 ente di fatto; è composto da 1 gruppo di xsone che, attraverso 1 aggregazione di mezzi materiali, si propone il raggiungimento di 1 scopo altruistico di interesse pubblico. Lo scopo è determinato dagli stessi promotori, e con l'impiego del capitale, bene vincolato(protetto dal cc) al programma, quindi ha autonomia patrimoniale imxfetta. Sono responsabili nei confronti degli oblatori x la conservazione e destinazione del patrimonio e rispondono xsonalmente delle obbligazioni che sono assunte x il comitato. Se ottiene il riconoscimento, è sottoposto alle norme che valgono x tutte le xsone giuridiche. La sua rappresentanza processuale spetta al presidente. l'autorità governativa interviene x la devoluzione dei fondi residui, senza autorizzazione, quando sia raggiunto lo scopo cui mirava il comitato, o quando esso nn sia + attuabile.

ORG.DI VOLONTARIATO, org.dall'attività gratuita, senza scopo di lucro e al fine della solidarietà. Possono intestarsi anche cose immobili senza bisogno di autorizzazione; possono ricevere lasciti testamentari e donazioni, destinandoli alle finalità previste dagli accordi costitutivi. Nn esistendo la xsonalità dell'associazione, nn esiste neppure la separazione delle responsabilità x le obbligazioni assunte x conto dell'ass. C'è 1 fondo comune, e i creditori fanno valere su di essi i propri diritti; ma delle obbligazioni assunte x l'ass. rispondono coloro che hanno direttamente agito in suo nome e x suo conto, nn ne rispondono invece i soci in quanto tali.

Private o enti di fatto(fondazioni, associazioni ed altre ist.di carattere privato) che acquistano la xsonalità giuridica mediante riconoscimento con decreto del PDR; nonostante ciò esistono xsone giuridiche di fatto ovvero non riconosciute ma alle qual s'applica quasi tutta la disciplina delle prime. [art. 12 cc]. Le xsone giuridiche perdurano anche dopo la morte dei membri originari.

LE ASS.NN RICONOSCIUTE (partiti politici, sindacati) Sono soggetti che, pur essendo dotati dello stesso substrato delle xsone giuridiche(scopo, patrimonio, xsone) nn abbiano chiesto o cui sia stato negato il riconoscimento. Il mancato riconoscimento, xò, importa conseguenze di ordine patrimoniale rispetto ai componenti che agiscono x conto dell'ente; infatti, essi sono xsonalmente responsabili, insieme allo stesso, delle obbligazioni assunte. I soci sono comproprietari di un fondo comune senza la possibilità di riscatto della propria quota; tali associazioni godono di un'autonomia patrimoniale imxfetta, ovvero i creditori possono fare valere i propri diritti sul fondo comune, e, qualora questo non fosse sufficiente, risponderanno xsonalmente ed in solido coloro i quali hanno agito in nome e per conto della società(art.38). Con la nuova legge 22/6/00 n°192, possono beneficiare di donazioni o lasciti, ricevere eredità, essere titolare di diritti reali: per poterne godere devono richiedere il riconoscimento. La vita interna è organizzata 2 gli accordi degli associati, i quali conferiscono la direzione a 1 o + xsone, che hanno rappresentanza processuale dell'associazione.

CAPO III: LA VITA DEI DIRITTI SOGGETTIVI: I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI

I fatti giuridici sono quegli accadimenti che avvengono nella realtà sociale e producono conseguenze rilevanti x il diritto(costituzione, modificazione, estinzione). Sono naturali, o fatti giuridici in senso stretto, quando manca la volontà dell'uomo, anche se possono riguardare la sua xsona (nascita, morte); La nascita, x es., è 1 fatto al quale la legge collega l'esistenza di molti diritti (patrimoniali, della xsonalità). Umani o atti giuridici (il pescatore che diventa proprietario di ciò che ha pescato), caratterizzati da 1 attività umana consapevole e voluta, posta in essere da 1 soggetto capace di intendere e di volere. Si distinguono in atti:

leciti, che sono quelli consentiti dal diritto

illeciti(2043), con obbligo di risarcire il danno.

dovuti, che sono compiuti nell'adempimento di 1 obbligo e nn creano conseguenze giuridiche che derivino dalla volontà del soggetto (es.il pagamento nn interessa la volontà di chi lo compie).

In relazione alle conseguenze giuridiche che l'atto produce, gli atti g.possono distinguersi in atti:

Atti giuridici in senso stretto (o nn negoziali) hanno come caratteristica il fatto che le conseguenze giuridiche nn sono stabilite dalla volontà dei soggetti (come nei negozi),ma sono preordinate alla legge. Altri atti giuridici nn negoziali sono il xdono o xmesso, cioè quando si autorizza l'esercizio di 1 attività altrui nella propria sfera(occupazione). Es.Tizio, proprietario di 1 fondo, colloca 1 tubatura x portare acqua da 1 parte all'altra di esso. se, x qualsiasi ragione, le 2 parti cessano di appartenergli, si costituisce automaticamente 1 servitù di acquedotto tra fondi (servitù x destinazione di padre di famiglia): si suddividono altresì in:

Atti reali od operazioni materiali: sono caratterizzati da fatto che la conseguenza giuridica è collegata all'accadimento; l'effetto è collegato alla volontarietà dell'atto.(specificazione, art.940)

Dichiarazione di scienza o verità: si ha quando 1 atto ha funzione di affermare ciò che si è o si sa; sono esempi la confessione (art.2730) e tutti gli atti che servono a documentare.

I negozi giuridici: costituiti da manifestazioni di volontà dirette ad ottenere determinati effetti giuridici. Sono quegli atti, consapevoli e volontari, le cui conseguenze giuridiche sono volute e determinate nel rispetto delle norme imperative, dai soggetti agenti.

Compito dell'interprete è dunque quello di esaminare se l'accadimento che si è verificato (f.concreta) è equivalente a quello previsto dal lgsl (f.astratta, norma), e, in caso di coincidenza, dedurne la produzione dell'effetto (procedimento di sussunzione). La fattispecie può essere :

semplice , quando è costituita da 1 solo fatto giuridico (es.morte di 1 individuo)

complessa , quando l'effetto tipico si produce solo con il verificarsi di + fatti giuridici

complessa a formazione progressiva , quando tra i fatti che costituiscono la fattispece sussiste 1 collegamento di ordine logico o cronologico; anche in questi casi l'effetto è subordinato.

alternativa quando descrive il verificarsi alternativo di più fatti [art. 800 codice civile].

I fatti che portano all'acquisto di 1 diritto ne costituiscono il titolo. Es.1 compravendita è il titolo che dà fondamento al diritto sul bene. L'acquisto avviene a titolo derivativo quando il diritto è acquistato x effetto di 1 rapporto con xsona legittimata a disporre del diritto (es.in 1 donazione); ad essi si applica il canone fondamentale in base al quale nn si può trasferire + diritti di quanti egli stesso ha. Il fenomeno dell'acquisto a titolo derivativo si chiama successione e consiste nella trasmissione della titolarità di 1 diritto da 1 xsona(autore) ad 1 altra(successore). La successione può avvenire inter vivos(compravendita, donazione) o mortis causa(eredità). È particolare quando si subentra in 1 singolo rapporto giuridico o in determinati rapporti; si ha la successione universale quando si succede all'intera posizione giuridica patrimoniale (eredità); Si ha l'acquisto a titolo originario, cioè quando manca tale rapporto di trasmissione (es.res nullis occupata).Il diritto come si acquista, così si può xdere e varie sono le cause. Alcuni si xdono con la morte del titolare (diritti xsonalissimi), altri con il decorso del tempo, alcuni con la rinunzia che è collegata a manifestazioni taciturne di volontà. Nn sono rinunziabili i diritti xsonalissimi e quelli di famiglia.

CIRCOSTANZE DEI FATTI GIURIDICI. LO SPAZIO. IL TEMPO E IL SUO DECORSO

LO SPAZIO: il diritto prende in considerazione lo spazio al fine di determinare il luogo dove 1 xsona e il bene si trovano, oppure dove 1 determinata azione si svolge. IL TEMPO Può essere preso in considerazione quale xiodo corrente fra 2 momenti (durata), o come punto fisso in cui 1 situazione nasce o cessa (data). Es.capacità d'agire. Il tempo è misurato x mezzo del calendario Gregoriano. Si segue il computo civile, i giorni si calcolano sempre interi, dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva(2963), e nn da 1 ora all'ora corrispondente (computo naturale). Il tempo utile è quello durante il quale è possibile compiere alcuni atti giuridici, esclusi i giorni festivi (dies dominicus nn est iuridicus). Il tempo continuato comprende invece anche i giorni festivi. Ma se il giorno di scadenza è festivo, il termine finale è protratto sino al 1°giorno successivo nn festivo. Come conseguenza del decorso del tempo può derivare la xdita di 1 diritto x prescrizione acquistarne 1 x usucapione.

LA PRESCRIZIONE(causa di estinzione di 1 diritto), 2 l'art.2934 è la xdita del diritto soggettivo x l'effetto dell'inerzia e del nn uso da parte del titolare x 1 determinato xiodo previsto dalla legge. Oggetto di prescrizione sono tutti i diritti tranne la proprietà ed i diritti indisponibili (status o potestà). La regola si riferisce ai diritti patrimoniali, xchè in quelli xsonali è sancita l'imprescrittibilità. Le fondamenta della prescrizione sono l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche; il tempo aggiusta le cose e ogni sicurezza sarebbe compromessa se ci fosse il pericolo di vedere affermare, dopo silenzi di lunghi anni, antiche pretese Requisiti x la prescrizione:

esistenza di 1 diritto soggettivo che poteva essere esercitato dal soggetto. Si ha la sospensione nei soli casi in cui il lgsl ha ritenuto difficile o impossibile l'esercizio del diritto, in particolari situazioni previste dalla legge. I casi di sospensione sono tassativi e riguardano: particolari rapporti tra le parti (es.coniugi, 2941); o particolare condizione soggettiva del titolare del diritto (es.1 militare,2942). Il xiodo sospensivo nn è calcolato.

Mancato esercizio del diritto. Xtanto, se il diritto è esercitato si ha l'interruzione cioè quando il titolare del diritto compie 1 atto nel quale la legge ravvisa la volontà di esercitare il proprio diritto. L'effetto è che solo dal momento dell'interruzione decorre eventualmente 1 nuove xiodo di prescrizione, nulla contando il xiodo trascorso prima. Le cause d'interruzione previste dalla legge sono civili o naturali, 2 che consistano nell'esercizio di atti g.o in a.materiali di godimento.

Passaggio del xiodo di tempo stabilito dalla legge

Considerata l'importanza del suo fondamento, ne deriva che la prescrizione è 1 istituto di ordine pubblico e la sua disciplina è inderogabile. Di conseguenza: è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (2936); le parti nn possono rinunciare alla prescrizione prima che questa si compia (2937). Tuttavia, la rinunzia, se fatta mentre è in corso il termine di prescrizione, vale come riconoscimento del diritto e produce l'interruzione della prescrizione. È dunque ammissibile la rinunzia dopo il compimento della prescrizione. La prescrizione nn opera automaticamente, ma solo quando sia opposta dalla parte interessata; xtanto, il giudice nn può rilevare d'ufficio che 1 diritto sia caduto in prescrizione(art.2938); colui che volesse opporsi ha l'onere di sollevare l'eccezione di prescrizione. L'interessato può rinunziare a far valere la prescrizione solo quando questa è compiuta. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato(2935). Il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni(2946); ma la legge prevede anche altri tipi di prescrizione; Le prescrizioni brevi sono quelle i cui termini + brevi sono giustificati dalle peculiarità di alcuni rapporti. In particolare, si prescrivono in 5 anni; il diritto al risarcimento del danno. 1 caratteristica delle prescrizioni brevi è l'autonomia della prescrizione dell'actio iudicati, che si prescrive in 10 anni. L'actio iudicati è l'azione diretta all'esecuzione del giudicato. I diritti, anche se prescritti, conservano qualche riconoscimento, come quello offerto dall'art.2940; se l'obbligazione è stata compiuta dopo la sua prescrizione, il debitore nn può ripetere ciò che ha spontaneamente pagato, il creditore è protetto da 1 eccezione, la soluti retentio; prescrizioni presuntive di pagamento, dove il decorso del tempo determina la nascita a favore del debitore di 1 presunzione legale di pagamento(pagando o x rinuncia del credito), e quindi di estinzione dell'obbligazione. Il fondamento di questa disciplina è in 1 esigenza di tutela del debitore. L'onere di provare la pendenza del credito spetta al creditore. Se questi non ha prove deve o ottenere una confessione o richiedere un giuramento decisorio. La legge presuppone quindi che il pagamento sia avvenuto e nn richiede il documento di quietanza (documento rilasciato dal creditore che attesta l'avvenuto pagamento del debitore, ha efficacia probatoria). DECADENZA. Mentre la prescrizione dev'essere provata da chi l'oppone contro la pretesa altrui, quando il termine è di decadenza spetta all'interessato dare la prova di aver agito prima della scadenza. Qui il decorso del tempo porta impedimento all'esercizio del relativo potere da parte del suo titolare, nel limite di tempo imposto dall'ord. in essa è implicito 1 onere: il diritto può essere esercitato solo nel xiodo di tempo stabilito dalla legge o dagli interessati. Spetta all'interessato dare prova di aver agito prima della scadenza, a differenza della prescrizione, dove la prova deve essere data da chi l'oppone contro la pretesa altrui. Altra differenza è che qui il tempo si guarda come distanza, nella prescrizione come durata. 1 volta compiuto l'atto la decadenza è evitata. Inoltre la prescrizione è solo legale, mentre i termini della decadenza possono essere stabiliti anche da altri soggetti. In +, il fondamento della prescrizione risale a 1 fatto umano(negligenza), nella decadenza è il decorso del tempo, cioè nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito. Non è soggetta ad interruzione e sospensione. ci sono alcuni tipi: la decadenza legale che è 1 istituto eccezionale previsto dalla legge, xchè deroga al principio 2 cui l'esercizio dei diritto soggettivi nn è sottoposto a limiti di tempo. Essa è stabilita in relazione a tutti i diritti indisponibili (rapporti di famiglia, 244). In tal caso la decadenza è irrinunciabile, e rilevabile d'ufficio da 1 delle parti(2968/9); o nell'interesse di 1 delle parti, trattandosi di diritti disponibili (1495); qui la decadenza è rinunziabile e derogabile dalle parti.; la decadenza convenzionale o negoziale, stabilita dalla volontà privata.

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