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Diritti soggettivi ed interessi legittimi
Tali concetti sono alla base del sistema complessivo della giustizia
amministrativa. Per diritto soggettivo si intende una situazione soggettiva di
vantaggi ammessa dal
legislatore come autonomamente degna di tutela nei riguardi sia dei privati che
della pubblica amministrazione, considerati in rapporto diretto con lo Stato
e per questo motivo tale diritto gli appartiene. Per interesse legittimo si
intende quella situazione soggettiva di vantaggio, riconosciuta dal legislatore
come intrinsecamente
connessa ad una norma che garantisce in via predominante l'interesse generale e
di conseguenza, l'interesse direttamente protetto non è quello della persona,
ma un interesse pubblico inevitabilmente predominante.
Dirittti soggettivi e interessi legittimi:
Diritti soggettivi e interessi legittimo sono posizioni giuridiche tutelate.La Cost.ne parla agli art.24-25.Il diritto soggettivo fu oggetto di studio da parte dei giuristi romani che,distinguendo il diritto oggettivo da quello soggettivo definivano il 1°come norma agendi il 2°come focuetos agendi.Il diritto soggettivo sorge se il diritto oggettivo lo consente e garantisce situazioni soggettive attive che,di x se,non avrebbero rilevanza di fatto.Il diritto soggettivo si qualifica x il particolare rapporto che si instaura fra la norma e l'interesse che ne forma il contenuto,in quanto la norma assume a contenuto la protezione di un interesse x se stesso in modo immediato e diretto.Questo tipo di relazione è ricorrente nei rapporti privatistici ma si trova di frequente anche nel diritto pubblico soprattutto in riferimento a quei diritti soggettivi definiti pubblici che si concretizzano nelle forme di libertà.Può succedere nel diritto pubblico che l'interesse protetto dal diritto soggettivo sia coincidente x alcuni aspetti con l'interesse generale e che sia collegato a questo in modo tale che non si possa distinguere tra protezione accordata all'uno o all'altro.In questa situazione si parla di interesse legittimo o di interessi occasionalmente protetti.Il 2°termine si usa x indicare la situazione oggettiva di vantaggio non si attua direttamente,ma attraverso la protezione di un altro interesse meramente stumentale del soggetto alla legittimità dell'atto amministrativo.Il che significa che il soggetto ha interesse a che gli atti della P.A.siano legittimi, quindi che quest'ultima si conformi alle norme imposte dall'ordinamento e alle regole di buona amministrazione.Questa pretesa che in teoria è interesse di tutti,assume una rilevanza particolare con la situazione di interesse generale,infatti solo in questo caso è giustificata la protezione di un interesse particolare,altrimenti impossibile.L'es.classico è quello del concorso nel quale è interesse sia dell'amministrazione che del cittadino che il concorso realizzi una selezione dei +capaci.A ciò sono dirette le norme che disciplinano il concorso,la cui violazione vizia il procedimento e rende illegittima l'attività amm.va.Tuttavia avranno diritto a far valere tale eventuale illegittimità solo i cittadini che abbiano interesse qualificato e giuridicamente protetto,in riferimento all'interesse pubblico che è oggetto della norma,ovvero nell'es.competerà al concorrente escluso.
- Referendum abrogativo (i criteri di ammissibilità).
La Costituzione accredita la partecipazione popolare all'iniziativa legislativa
per mezzo dell'istituto del referendum, previsto nell'art. 75. In particolare
il referendum
abrogativo consta in una consultazione popolare che permette di sapere se una
legge o una sua parte debba essere abrogata o meno. Il referendum non può
essere rivolto
a leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La richiesta
referendaria deve essere avanzata da cinquecentomila elettori o da cinque
consiglieri regionali
e dopo la sua accettazione è il Presidente della Repubblica a fissarne la data,
una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Per l'approvazione è
previsto un doppio quorum,uno partecipativo ed uno relativo all'esito della
consultazione.
Referendum Abrogativo:
Le richieste di Ref.Abr.sono sottoposte sia al controllo esercitato dall'Ufficio Centrale x il ref.sia al giudizio di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.Tale giudizio è colto ad accettare l'esigenza di una violazione dei limiti fissati dalla Cost.all'istituto referendorio.Posto che il 2°comma dell'art.75Cost.afferma che 'non è ammesso il ref.x le leggi tributarie e di bilancio,di amnistia,di indulto e di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali', la corte Cost.ha emesso una sentenza nella quale dichiara che l'indicazione dell'art.75 presuppone una serie di cause inespresse e ricavabili dall'ordinamento costituzionale del Ref.Abr.In seguito ha stabilito alcuni criteri estensivi di quanto indicato all'art.75 e ha escluso l'ammissibilità delle richieste referendorie nei seguenti casi:a)quando pongono un quesito contenente domande eterogenee che non consentirebbero all'elettore di esprimere la propria volontà;b)quando si riferiscono a norme costituzionali o altre leggi costituzionali;c)quando si riferiscono a leggi ordinarie dotate di una particolare forza di resistenza all'abrogazione;d)quando esse attengono a leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato,cioè quelle leggi la cui abrogazione si tradurrebbe nel mancato compimento delle disposizioni della Cost.;e)quando è proposta l'abrogazione del concordato tra St.-C.Catt.o di parte del trattato lateranense;f)quando si riferiscono a 97 art.del Cod.penale;g)quando si riferiscono all'abrogazione dell'ordine giudiziario militare.
- Sentenze di accoglimento e di rigetto della Corte Costituzionale.
La sentenza della Corte può esprimere o l'accoglimento dei dubbi comunicati
nell'ordinanza di rinvio alle norme impugnate (sentenza di accoglimento,
disciplinate dall'art. 136) o il loro rifiuto (sentenza di rigetto). Le
sentenze si compongono di tre parti, 'in fatto' riassunto della
questione, 'in diritto' la Corte prende posizione,
'dispositivo' la Corte sintetizza la sua decisione. Le sentenze di
accoglimento producono l'annullamento, dal giorno successivo a quello in cui
sono state messe, delle norme di legge dichiarate incostituzionali, e queste
ultime non potranno più essere applicate. Le sentenze di rigetto vengono
rinviate
ad un momento successivo la dichiarazione di incostituzionalità della stessa.
Sentenze di accoglimento e di rigetto della Corte Costituzionale:
La sentenza della Corte può esprimere o l'accoglimento dei dubbi espressi nell'ordinanza di rinvio in relazione alle norme impegnate,o il loro rigetto.Nel 1°caso la Corte adotta una sentenza detta di accoglimento nella 2°di rigetto.Le sentenze si compongono di 3parti:nella prima vengono riassunti i termini della questione casi come proposti nell'ordinanza di rinvio ed esposte le posizioni espresse dalle parti che si siano eventualmente costituite,nella seconda la corte cost.prende posizione sia in ordine alla rilevanza della questione proposta sia in ordine alla sua fondatezza,nella terza la Corte sintetizza il contenuto della sua decisione.Le sentenze di accoglimento recano nel dispositivo la dichiarazione di infondatezza dei dubbi di costituzionalità espressi nell'ordinanza di rinvio.Le sentenze di accoglimento producono l'annullamento delle norme di legge dichiarate incostituzionali che ha effetto erga amnes.Inoltre l'annullamento riguarda i rapporti giuridici che vengono a formarsi nel xiodo successivo alla pubblicazione della sentenza di accoglimento e anche quelli precedenti che non siano giuridicamente esauriti.Le sentenze di rigetto si riverberano essenzialmente sul processo a quo;infatti il giudice del processo dovrà adottare la sua decisione applicando le norme di legge in relazione alle quali la Corte ha dichiarato infondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzati nell'ordinanza di rinvio e le stesse norme continueranno ad essere applicate.
- Crisi di Governo.
La nostra forma parlamentare di Governo è basata sulla fiducia, per la quale il
Parlamento conferisce al Governo il via libera per il suo programma politico.
Tale rapporto di fiducia viene meno in due casi, quando il Parlamento revoca
tale fiducia tramite apposita mozione approvata da una delle due Camere o
quando il Governo vincola la propria durata in carica all'approvazione
parlamentare di un testo legislativo e se la votazione ha esito negativo il
Governo non detiene più la fiducia del Parlamento. In queste due eventualità si
ha una crisi di governo. Tali crisi possono essere anche determinate dalle
dimissioni spontanee di un Governo, dovute magari ad una crisi politica
extraparlamentare, e negli ultimi anni è stato il caso verificatosi più
frequentemente.
Crisi di governo:
I rapporti di fiducia tra il Governo e le Camere può essere messo in discussione mediante il voto di una camera su una mzione di sfiducia o sulla questione di fiducia posta dallo stesso governo.Se il rapporto di fiducia cade si ha una crisi parlamentare.Il costituente,con il 4°comma dell'art.94Cost.che sancisce che 'il voto contrario di una o entrambe le camere su una proposta del governo non importa l'obbligo delle dimissioni',mira a rafforzare la stabilità del governo,escludendo che il rapporto di fiducia possa venir messo in causa da questioni marginali.La mozione di sfiducia è disciplinata nell'art.94Cost.che la subordina a precise condizioni di contenuto e di procedura:la revoca della fiducia dev'essere motivata e sottoscritta da almeno 1/10 dei componenti della camera dinnanzi alla quale viene presentata,non può essere posta in discussione prima di 3gg.dalla sua presentazione e dev'essere votata x appello nominale.Se la mozione di sfiducia sarà respinta,non si verificherà alcuna conseguenza giuridica sullo stato dei rapporti tra Parlamento e governo,in caso contrario,se la mozione sarà approvata,il governo dovrà dimettersi e si aprirà la crisi di governo.La questione di fiducia è l'istituto mediante il quale il governo dichiara di far dipendere la propria xmanenza in carica dall'approvazione parlamentare di un determinato oggetto all'esame delle camere.E' il Pres.del Cons.che assume questa iniziativa con l'assenso del Cons.dei Ministri.Allorchè il governo pone la fiducia,si procede al voto x appello nominale direttamente sul testo.Se il testo non viene approvato si ha la crisi parlamentare.Le crisi extraparlamentari,+frequenti di quelle parlamentari,sono determinate da avvenimenti accaduti al di fuori del Parlamento che portano alla crisi politica della maggioranza e quindi alle dimissioni del governo.Le crisi extraparlamentari sono oggetto di polemica in quando viene meno il presupposto del parlamento di poter decidere la caduta del rapporto di fiducia.Nel caso in cui un ministro decida di dimettersi non si va incontro a crisi:si pensi al caso del ministro degli esteri la cui carica è stata attribuita al Pres.del Cons.Berlusconi.
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