|
Appunti universita |
|
Visite: 1110 | Gradito: | [ Picolo appunti ] |
Leggi anche appunti:Il parlamentoIL PARLAMENTO In parlamento il collegamento con il corpo elettorale è assolto Alcuni dati statistici - bambiniALCUNI DATI STATISTICI - BAMBINI 15 milioni i bambini orfani a causa dell'hiv/aids; Demografia celesteDemografia celeste La santità canonizzata Con il termine "santità canonizzata" |
Promulgazione delle leggi
La terza fase del procedimento legislativo è costituita dalla promulgazione
della legge,con la quale si consente la produzione degli effetti normativi ad
essa correlati.Il potere di pubblicazione di una legge è affidato al Capo di
Stato che esercita anche una forma di controllo cautelativo sulla
costituzionalità della legge.La nuova legge deve essere promulgata entro trenta
giorni dall'approvazione parlamentare,secondo l'art. 73. Il Capo dello Stato
può anche rinviare la legge al Parlamento,secondo l'art. 74, con un messaggio
contenete le proprie ragioni per tale decisione,ma se il Parlamento ripresenta
legge questa volta deve essere promulgata e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale. Questo rinvio è comunque l'unico strumento che ha il Capo dello
Stato per interporsi nel procedimento legislativo
Promulgazione delle leggi:
La fase costitutiva del procedimento legislativo termina con l'approvazione dell'ultima camera al cui esame è passato il progetto;tuttavia la legge entra in vigore solo dopo la promulgazione del resto deliberato e la vacatio legis.La promulgazione è l'atto con il quale il Pres.della Rep.attesta l'approvazione di un testo quale legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza;in altre parole consiste nell'attestazione del compimento del procedimento legislativo e nell'opposizione al testo della legge della formula esecutiva.La promulgazione è attribuita al Pres.della Rep.che vi provvede nella sua qualità di capo dello Stato e di supremo garante della costituzionalità dell'ordinamento deve essere controfirmata,2°quanto afferma la cost.dal ministro proponente e dal pres.del consiglio in quanto è atto esecutivo e non legislativo.La promulgazione è atto dovuto e il Pres.della Rep.deve provvedervi nel termine massimo di un mese dall'approvazione definitiva della legge.Il pres.della Rep.x motivi di costituzionalità e di merito ha il potere di rinviare la legge alle camere x chiedere una nuova deliberazione.Se le camere,ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,dichiarano l'urgenza della promulgazione di una legge,tale legge è promulgata nel termine da esse stabilito(art.73cost).Il Pres.della Rep.può esercitare in alcuni casi anche il diritto di veto.
- Potestà legislativa regionale concorrente.
La più rilevante tra le funzioni regionali è quella legislativa, che può
appartenere a tre tipologie: esclusiva, libera o residuale e concorrente.
Quest'ultima contempla la concorrenza di intervento della legislazione statale
e di quella regionale.In particolare la legislatura regionale non deve essere
in conflitto con la Costituzione,ma deve avere considerazione dei principi
generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.Oggi il nuovo art. 117 assegna
allo Stato la funzione legislativa nelle specifiche materie elencate relative
alla determinazione dei principi fondamentali ed alle regioni la stessa podestà
nelle restanti materie.
Podestà legislativa con corrente regionale:
La + importante tra le funzioni è quella legislativa che può essere di 3 tipi,esecutiva,di attuazione e concorrente.Questa ultima contempla la concorrenza dell'intervento della legislazione statale e quella regionale.In particolare la legiferazione regionale non deve essere in contrasto con la Cost.e le fonti di grado costituzionale(limite di costituzionalità),ma deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato(art.117cost.).E' sorto il problema se i principi fondamentali dell'ordinamento dello stato debbano essere formulati in apposite leggi-cornice o possano essere identificati mediante il procedimento deduttivo.In un 1° momento il problema era stato risolto con la subordinazione dell'adozione di leggi regionali concorrenti all'emanazione delle leggi-cornice.Nel 1970 con una nuova legge è stato ammesso che le regioni legiferassero nelle materie stabilite dall'art.117cost.nei limiti dei principi fondamentali che risultano espressamente da leggi e sono dedotti da leggi già esistenti.Questa disposizione mirava a consentire alle regioni di legiferare anche nell'assenza di leggi-cornice,tuttavia creava molti problemi in quanto molte volte è difficile trarre dalle norme vigenti nell'ordinamento i principi cui attenersi.In nuovo art.117cost.prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni che avvenga nel rispetto della cost.e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.La cost.prevede anche un altro limite che consente alle regioni di legiferare solo in determinate materie.L'art.117 ante riforma del titolo VX della cost.elencava le materie di competenza della regione,mentre il nuovo art.117(post delibera legislativa di riforma del titolo V della cost.)elenca le materie di competenza statale e specifica quelle di legislazione concorrente tra cui il commercio con l'estero;ricerca scientifica e tecnologia;tutela e sicurezza del lavoro.Quest'ultimo punto è stato argomento di scontro con l'attuale governo.
- Insindacabilità delle opinioni e immunità dei parlamentari (art. 68).
I parlamentari si avvalgono di una serie di prerogative ed immunità
indirizzate a garantire loro la massima libertà di espressione delle proprie
opinioni. A tale proposito l'art. 68 istituisce il principio
dell'insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse dai parlamentari
nell'esercizio delle loro funzioni,ciò si traduceva nella non perseguibilità
sul piano civile, penale e amministrativo.Inoltre i parlamentari godevano di
una peculiare immunità che permetteva loro di non poter essere sottoposti a
procedure penali o misure restrittive della loro libertà personale.Oggi tale
art. è stato rettificato, viene conservato il principio di insindacabilità,ma
con opportuna autorizzazione si può limitare molto l'immunità dei parlamentari.
Insindacabilità dei parlamentari e immunità:
Non appena proclamato eletto il deputato o senatore acquista alcune fondamentali prerogative o immunità.La giustificazione di tali prerogative o immunità si fonda sulla necessità si garantire l'indipendenza dei singoli parlamentari.La Cost.all'art.68 enunciava 2 principi:con il 1°,sanciva l'insindacabilità dei membri del parlamento x le opinioni espresse e i voti dati nell'es.delle loro funzioni;con il 2°,escludeva che un parlamentare potesse essere sottoposto a procedimento penale o arrestato o altrimenti privato della libertà xsonale o sottoposto a xquisizione xsonale o domiciliare senza previa autorizzazione della camera di appartenenza e salvo il caso di flagranza di delitto x il quale fosse obbligatorio il mandato e l'ordine di cattura.Infine l'autorizzazione della camera era richiesta x trarre in arresto un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.Si è discusso se l'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse riguardanti solo le aule parlamentari o anche l'es.dell'attività politica.Nel 1°la soluzione è ovvia,nel 2°era prassi negare l'autorizzazione a procedere nel caso in cui un organo giurisdizionale avesse iniziata l'azione legale.In tal caso si aveva sia insindacabilità che improcedibilità.Le molte richieste di riforma di questo istituto si sono concretizzate nella sostituzione dell'originario art.68 così non è stata eliminata l'insindacabilità x le opinioni espresse e i voti dati nell'es.delle funzioni,ma è stata eliminata l'autorizzazione della camera di appartenenza x la sottoposizione a procedura penale.L'autorizzazione è stata conservata solo x la xquisizione xsonale o domiciliare,x gli arresti o x le privazioni della libertà xsonale o x mantenere in detenzione un parlamentare,salvo il caso di esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o dell'ipotesi in cui sia colto in flagranza di reato.Infine analoga autorizzazione è richiesta x sottoporre i membri del parlamento ad intercettazione telefoniche o sequestro di corrispondenza e in questo caso è necessario il previo avviso al parlamentare.
Libertà di stampa/di associazione:
L'art.22 della Cost.garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero,in particolare la sua parte centrale è dedicata alla libertà di stampa.Il costituente ha ritenuto questo strumento di manifestazione del pensiero di preminente rilievo e lo ha disciplinato in modo dettagliato.Le motivazioni di questa scelta risalgono al fatto che nei secoli passati,ma soprattutto negli ultimi decenni,regimi autoritari avevano soffocato questa libertà con la censura e avevano creato una stampa di regime.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure,in altre parole il potere non può intervenire sull'es.della libertà di stampa con la censura o limitarne l'es.mediante controlli sul contenuto degli stampati.Tuttavia la Cost.detta anche disposizioni precise x reprimere gli abusi:la legge sulla stampa autorizza il sequestro degli stampati nel caso di violazione delle norme prevista dalla legge e nel caso della mancata indicazione dei responsabili.Infine l'art.21Cost.stabilisce il divieto delle pubblicazioni a stampa e di tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume demandando alla legge straordinaria di stabilire'provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni'.L'art.21 prevede,anche in modo implicito,che la legge prescriva norme x l'indicazione dei responsabili degli stampati.Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno di pubblicazione e il nome dello stampatore e dell'editore.Inoltre x la stampa xiodica è prevista l'indicazione del proprietario e del direttore responsabile e la registrazione presso la cancellaria del tribunale.E' stato posto il problema se l'obbligo di registrazione sia compatibile con la disposizione costituzionale che sottrae la stampa ad ogni autorizzazione.La corte cost.ha escluso ogni potere discrezionale del giudice competente che deve limitarsi a verificare l'esistenza delle condizioni richieste.Sempre al fine di evitare gli abusi e garantire la livertà di stampa,la legge sulla stampa ha stabilito l'obbligo di rettifica e ha disposto che il direttore responsabile è tenuto a far inserire nel xiodico,integralmente e gratuitamente,le risposte e le rettifiche delle xsone cui siano stati attribuiti atti o pensieri lesivi della dignità.La mancata pubblicazione di tali rettifiche è punibile a norma di legge.Nell'anno passato sono stati posti alla Corte cost.numerosi problemi in merito alla costituzionalità dell'ordinamento dei giornalisti;in chiusura dell'anno solare sono stati posti problemi in merito alle concessioni televisive,in particolare sulle garanzie di un pluralismo dell'informazione. Questo argomento era già stato oggetto della recente normativa anti-trust che mira a disciplinare il fenomeno della concentrazione,della proprietà editoriale,inoltre è stata ribadita con un intervento recente che la corte cost.cercherà di risolvere questi problemi,che sono anche problemi di democraticità,con obiettività e imparzialità nonostante le evidenti implicazioni politiche.Altri quesiti sono stati posti in merito al conflitto tra il diritto di cronaca e la tutela della privacy.Un es.recente è la questione sollecitata circa il divieto di rendere nota l'identità della ragazza malata del morbo della'mucca pazza'.X quanto riguarda la segretezza delle fonti di informazione col diritto di cronaca il giornalista può esimersi dall'obbligo di testimoniare se le notizie che possiede non sono indispensabili x il processo.
Appunti su: |
|
Appunti Amministratori | |
Tesine Ricerche | |