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La costituzione è la legge fondamentale di uno Stato, poiché contiene le norme e i principi essenziali dell'ordinamento statale. Di norma una Costituzione comprende due parti, la prima che disciplina l'organizzazione dello Stato e la seconda che regola i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. Esistono vari tipi di Costituzioni: scritte o non scritte, brevi o lunge, concesse o votate ed infine flessibili o rigide. La nostra Costituzione in particolare è una Costituzione scritta, lunga, votata e rigida. Nonostante questo però i regimi dittatoriali come quello fascista o nazista non hanno rispettato i principi costituzionali in loro contenuti e hanno in tutto o in parte eliminato i diritti fondamentali del cittadino. Questi diritti sono fondamentali poiché spettano ad ogni persona in quanto tale e sono naturali e ineliminabili. I principi fondamentali sono:
Il principio di uguaglianza
La libertà personale
La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione
La libertà di riunione e di associazione
La libertà religiosa
La libertà di manifestazione del pensiero
Il principio di uguaglianza può essere inteso in senso formale o sostanziale.
L'uguaglianza formale significa riconoscere che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Dal principio di uguaglianza (che è contenuto in una norma di carattere precettivo) derivano due conseguenze, la soggezione alla legge, perché si applica a tutti senza alcuna eccezione e il divieto di discriminazioni perché la legge deve riconoscere a tutti i cittadini uguali diritti e doveri.
L'uguaglianza sostanziale consiste invece nel garantire pari opportunità o uguali condizioni di partenza a tutti i cittadini e in particolare a coloro che sono più svantaggiati sotto l'aspetto economico e sociale. Questo principio è invece contenuto in una norma costituzionale di carattere programmatico e quindi non è immediatamente efficace.
La libertà personale consiste nella libertà di un individuo da qualsiasi forma di costrizione o imposizione fisica o psichica.
Sono ammesse tuttavia delle limitazioni a questa libertà, ma solo in seguito ad un atto motivato dall'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; solo in casi eccezionali di necessità e urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può adottare delle misure restrittive provvisorie anche senza un ordine o un mandato purché questo venga sottoposto ad un controllo successivo del giudice entro 48 ore. In particolare è consentito per l'arresto in flagranza di una persona e quando vi è un pericolo di fuga.
Costituisce un esempio la carcerazione preventiva. Questa può essere disposta nei confronti di una persona in attesa di giudizio.
La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione.
La libertà di domicilio attribuisce ad ogni persona il diritto di escludere indebite intromissioni da parte di soggetti privati o pubblici nella propria vita privata. Per domicilio si intende qualunque luogo privato dove una persona svolge le normali attività della propria vita quotidiana. L'inviolabilità è tutelata con le stesse garanzie e con gli stessi limiti previsti per la libertà personale. Inoltre sono consentiti accertamenti e ispezioni domiciliari per motivi di sanità e di incolumità pubblica o per fini economici o fiscali.
Secondo la libertà di comunicazione ogni persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente con chi vuole senza che altri soggetti possano impedire la comunicazione o prendere conoscenza del suo contenuto. Anche questa libertà pur essendo inviolabile può subire alcune limitazioni, come ad esempio il sequestro della corrispondenza o l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, che però devono avvenire con le garanzie stabilite dalla legge in base a un atto motivato di un giudice.
Infine la libertà di circolazione o di soggiorno consiste nel diritto di muoversi e di risiedere liberamente in qualunque luogo all'interno del territorio dello stato italiano. Questa libertà però non rientra nei diritti inviolabili perché è riconosciuta soltanto ai cittadini italiani e ai cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea e le eventuali limitazioni sono previste soltanto per motivi sanitari e di sicurezza. La libertà di movimento comprende anche il diritto di espatriare e di rimpatriare con l'osservanza di eventuali obblighi stabiliti per legge, ad esempio l'esibizione del passaporto.
La libertà di riunione consiste nel diritto di riunirsi liberamente per qualsiasi motivo senza necessità di un'autorizzazione preventiva purché la riunione avvenga in modo pacifico e senza armi. L'unico limite posto a questa libertà prevede che le manifestazioni si svolgano in modo pacifico e senza armi, inoltre se la riunione avviene in luogo pubblico gli organizzatori devono inviare al questore un preavviso di almeno tre giorni prima indicando il giorno, l'ora , il luogo e i motivi della riunione e l'autorità pubblica può vietare o sciogliere la riunione soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Se diversamente la riunione avviene in luogo privato non è necessario dare il preavviso e l'autorità non può sciogliere o vietare la riunione.
La libertà di associazione consiste invece nel diritto di associarsi liberamente senza necessità di un'autorizzazione pubblica per realizzare qualunque fine che non sia vietato ali singoli dalla legge penale. Anche questa libertà incontra alcuni limiti: non possono essere infatti create associazioni criminali, associazioni segrete, che perseguono fini politici, associazioni sovversive e infine è vietato ricostituire il partito nazionale fascista sotto qualsiasi forma.
L'articolo 8 della costituzione proclama il principio generale che tutte le religioni sono egualmente libere di fronte alla legge. Nel nostro paese i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono disciplinati dall'articolo 7 della Costituzione.
Il primo comma afferma che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani mentre il secondo comma dice che i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa sono disciplinati dai cosiddetti Patti Lateranensi; le eventuali modificazioni a questi patti nono richiedono un procedimento di revisione costituzionale se sono consensuali mentre in caso contrario richiedono una legge costituzionale. Per quanto riguarda invece i rapporti della Stato con le altre confessioni religiose, sono disciplinati con una legge ordinaria dello Stato in base a una intesa preventivala e gli attribuisce il diritto di autoregolamentarsi, a condizione che i loro statuti non siano in contrasto con le leggi statali.
La libertà di manifestazione del pensiero consiste nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Questo diritto si è affermato soltanto nello Stato moderno e rappresenta uno dei caratteri distintivi dei regimi democratici. Anche questo è soggetto a limiti. Il primo riguarda la pubblica decenza e vieta qualsiasi manifestazione del pensiero contraria al buon costume. Altre limitazioni riguardano invece da dignità e riservatezza delle persone, il segreto di Stato e il segreto d'ufficio e l'ordine pubblico. In epoca moderna la forma più importante di manifestazione del pensiero è costituita dai mass media. A questo proposito la libertà di informazione garantisce il divieto di qualsiasi controllo preventivo sulla stampa e il sequestro di quest'ultima è concesso solo se sono stati commessi alcuni reati di opinione o se si tratta di pubblicazione clandestina od oscena. Inoltre la "legge sull'editoria"stabilisce l'obbligo per le imprese editrici di rendere pubblici gli eventuali passaggi di proprietà e i bilanci. La stessa legge vieta poi la creazione di posizioni dominanti e pertanto lo stesso soggetto o gruppo finanziario non può detenere più del 20% del mercato nazionale dei quotidiani. La Costituzione si limita a disciplinare la carta stampata e non si occupa della radio e della televisione, tuttavia negli ultimi anni il settore radiotelevisivo si è talmente esteso che ha richiesto numerosi interventi per adeguarlo ai principi costituzionali in materia dell'informazione.
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