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L'accettazione con beneficio di inventario




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L'accettazione con beneficio di inventario


L'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO NOZIONE Il beneficio d'inventario

La domanda


LA DOMANDA 1)     Tipo di analisi Un qualsiasi sistema
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L'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO

NOZIONE

Il beneficio d'inventario è la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell'eredità ricevuta.
Il beneficio d'inventario dipende dalla scelta del chiamato, il quale ha l'onere di specificare nell'atto di accettazione che intende avvalersi di tale beneficio. L'accettazione, con beneficio d'inventario è obbligatoria quando si tratta di eredità devolute a incapaci e a persone giuridiche diverse daIIe società (471, 472, 473 cc.) .
Il beneficio d'inventario non è un autonomo diritto rientrando piuttosto nella categoria dei benefici, quali limitazioni di una posizione di svantaggio del soggetto. Il benefico d'inventario, precisamente, deroga al principio successorio secondo il quale l'erede risponde interamente dei debiti ereditari e dei legati. Il beneficio comporta infatti la limitazione della responsabilità patrimoniale e personale dell'erede.
Il beneficio d'inventario è subordinato ai seguenti oneri: a) dichiarazione formale dell'accettante; b) inventario dei beni ereditari; c) adozione delle procedura di liquidazione concorsuale delle passività ereditarie, quando richiesta

EFFETTI

Art. 490 - L'effetto del beneficio d' inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede .
2. Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti ;
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede . Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d' inventario o vi rinunzi.
Art. 2830 non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore.

BENEFICIO D'INVENTARIO E PERSONA GIURIDICA

La persona giuridica deve accettare l'eredità (per i legati non è necessario alcun atto di accettazione per cui non vale quanto andiamo a dire) con beneficio di inventario.

A tale accettazione si applicano le norme generali sicché

A. Vigono i casi di prescrizione e decadenza, infatti il legislatore non ha inteso sottrarre le persone giuridiche ai principi comuni in tema di prescrizione e decadenza.

PRESCRIZIONE I termini sono quelli ordinari secondo i quali il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

DECADENZA. Tale decadenza comporta, per la dottrina prevalente e per la Cassazione con sent. del 1979, la incapacità per la persona giuridica a succedere nell'eredità (in quanto la persona giurid., se vuole accettare efficacemente, deve farlo con beneficio di inventario; se essa decade da tale beneficio, la sua accettazione diventerà inefficace per causa sopravvenuta). Peraltro, ribatte tale dottrina, se seguissimo quanto dice la norma (chi decade dal beneficio diviene erede puro e semplice), verrebbe meno ogni tutela di coloro nel cui interesse è prescritta l'osservanza dei termini e delle modalità da eseguire per conservare il beneficio).

Per altra parte della dottrina tale decadenza comporta, come è previsto espressamente dalla norma, seppur generica, dell'art.487 2° comma, il divenire erede puro e semplice.

B.- Non vige invece l'eccezione fissata dall'art.489 per gli incapaci. Le persone giuridiche decadono dal beneficio se i loro rappresentanti non abbiano osservato le norme in materia di accettazione beneficiata.

L'art.489 fissa un eccezione che riguarda solo gli incapaci: essi non decadono se entro anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione si sono conformati alle surriferite norme.

La ragione della esclusione della persona giuridica da tale norma è da ricollegarsi al fatto che la norma medesima è speciale agli incapaci: infatti presuppone che gli incapaci possano divenire capaci (per i minori questo accade sempre con la maggiore età) e che sia equo consentire loro di adeguarsi alle norme. Le persone giuridiche invece rimarranno sempre tali.

POTERI E OBBLIGHI DELL'EREDE CON BENEFICIO D'INVENTARIO

CHIAMATO Prima di accettare, il chiamato ha i poteri ex art. 460; se il chiamato ha il possesso dei beni, ha la legittimazione passiva processuale. Qualora al chiamato venga fissato dall'A.G. un termine per accettare, richiesto sulla base di un'actio interrogatoria, entro questo termine dovrà anche fare l'inventario (qualora egli voglia accettare un'eredità beneficiata).

EREDE

LIMITI NELL'AMMINISTRAZIONE In qualità di dominus egli può compiere qualunque atto di amministrazione sui beni ereditati, tuttavia, vista la particolare destinazione di quel patrimonio, egli deve rispettare (a pena talvolta di decadenza, talaltra di risarcimento danni) alcuni limiti.

Innanzi tutto egli risponde dell'amministrazione dei beni ereditari solo quando ricorre colpa grave.

Ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione. Se egli non rispetta tale termine, può venire costituito in mora: in tale caso può essere costretto al pagamento dei creditori ereditari o dei legati con i propri beni (cioè decade dal beneficio) (496-7).

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari (492).

L'erede può alienare o sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari, o transigere relativamente a questi beni. Per tali atti di straordinaria amministrazione devono ricorrere alcuni requisiti (non richiesti invece per gli atti di ordinaria amministrazione. Per la divisione è stata discussa l'opportunità di tali requisiti: alcuni sostenevano che essa non potrebbe mai pregiudicare i creditori ereditari e i legatari; in realtà tale possibilità non può essere esclusa sicché anche per la divisione sono necessari tali requisiti.

1) richiedere l'autorizzazione giudiziaria osservando le forme prescritte dal codice di procedura civile (cioè proporre ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare). Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario;

2) l'atto di amministrazione richiesto deve essere connesso con l'attività di liquidazione del patrimonio ereditario (cioè l'atto deve essere determinato da necessità o utilità evidenti del patrimonio medesimo).

2 bis) Tale requisito non è richiesto per gli incapaci (per i quali il beneficio è obbligatorio): l'atto può essere richiesto per soddisfare esigenze urgenti dell'incapace medesimo;

3) compiere la vendita dei beni ereditari nelle forme del pubblico incanto.

L'erede che non osservi tali requisiti decade dal beneficio d'inventario e diviene erede puro e semplice.

LIQUIDAZIONE DEI CREDITORI EREDITARIE E DEI LEGATARI Deve liquidare i diritti dei creditori ereditari e dei legatari (nell'esercizio di tale funzione egli è titolare di un ufficio di diritto privato).

Per la liquidazione dei debiti vi sono tre modi


1. liquidazione individuale: è necessario che trascorso un mese dalla accettazione e dalle relative formalità, che i creditori o legatari non si oppongono e l'erede non intenda promuovere la liquidazione concorsuale. In tale liquidazione l'erede paga i creditori e i legatari alla spicciolata, a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.

Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari (ancorché di cosa determinata appartenente al testatore), nei limiti del valore del legato. Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito si sia anteriormente prescritto.

Se si segue tale liquidazione, la separazione dei patrimoni termina per quanto riguarda i beni mobili allo scadere dei 5 anni dalla dichiarazione di accettazione beneficiata (493 2°c.). I beni immobili rimangono invece eternamente ereditari, perciò l'erede, se vuole raggiungere la confusione dei due patrimoni, deve compiere uno di quegli atti che comportano la perdita del beneficio.


2. liquidazione concorsuale. Si ha tale liquidazione nelle seguenti ipotesi: non è ancora trascorso un mese dalla accettazione e dalle relative formalità, o i creditori o legatari si siano opposti alla intenzione dell'erede di promuovere la liquidazione concorsuale; oppure è stato l'erede stesso a decidere per tale forma di liquidazione. I momenti essenziali di questa procedura sono i seguenti

a) formazione dello stato passivo, che si attua invitando i creditori a presentare le dichiarazioni di credito (l'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia)

b) liquidazione dell'attivo: si attua alienando i beni necessari a pagare i debiti, una volta formato lo stato passivo e cioè scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito. (L'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione)

c) formazione dello stato di graduazione. L'erede forma tale stato con l'assistenza del notaio. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

d) pagamento dei creditori e dei legatari. Avviene quando è divenuto definitivo lo stato di graduazione o è passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami. L'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Lo stato definitivo di graduazione costituisce titolo esecutivo contro l'erede.

Se si segue tale liquidazione, la separazione tra patrimoni dura 3 anni. Infatti i creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.


3. Rilascio dei beni . Per liquidare i debiti ereditari e per adempiere ai legati, l'erede può rilasciare loro tutti i beni ereditari. Tale atto va fatto per atto notarile o per scrittura privata autenticata ovvero con verbale redatto dal cancelliere della Pretura del luogo ove si è aperta la successione . Il rilascio dei beni non è un atto traslativo della proprietà ma un semplice abbandono della amministrazione, che passa ad un curatore dell'eredità. Le attività che residuano, pagate tutte le spese e liquidati i legatari e i debitori, spettano all'erede.

Condizioni del rilascio: a) che non sia trascorso un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito b) che l'erede non abbia provveduto ad alcun atto di liquidazione c) che il rilascio sia universale cioè comprenda tutti i beni e sia fatto a favore di tutti i creditori.

Modalità del rilascio a) l'erede deve dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza b) deve procedere secondo il regime pubblicitario previsto per l'accettazione beneficiata: iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta per l'accettazione beneficiata, trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.

Effetti della trascrizione: Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

Nomina del curatore. Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo della aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione concorsuale. L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari. Le attività che residuano, pagate tutte le spese e liquidati i legatari e i debitori, spettano all'erede.

PERDITA DEL BENEFICIO

PRIMA DI AVERLO ACQUISTATO = EREDE PURO E SEMPLICE


Il chiamato alla eredità in possesso di beni ereditari, qualora non faccia l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [456] o della notizia della devoluta eredità,

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, che non compia l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria.

I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa,

DOPO AVERLO ACQUISTATO = DECADENZA DAL BENEFICIO

L'erede che compie atti di amministrazione straordinaria (aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni) senza i requisiti richiesti (1. richiedere l'autorizzazione giudiziaria osservando le forme prescritte dal codice di procedura civile (cioè proporre ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare). Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario. 2. L'atto di amministrazione richiesto deve essere connesso con l'attività di liquidazione del patrimonio ereditario (cioè l'atto deve essere determinato da necessità o utilità evidenti). 2. Compiere la vendita dei beni ereditari nelle forme del pubblico incanto.

L'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.

L'erede che ha promosso liquidazione individuale e che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite per la liquidazione concorsuale.

L'erede che, nel caso di liquidazione concorsuale, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso. La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

PARTICOLARITA' DELL'ACQUISTO BENEFICIATO DEGLI INCAPACI

1. L'acquisto beneficiato è obbligatorio.

2. L'autorizzazione a compiere atti di straordin. amministraz. sarà data anche se lo scopo di tali atti è quello di provvedere a necessità urgenti dell'incapace stesso (negli altri casi invece l'atto di amministrazione richiesto deve essere connesso con l'attività di liquidazione del patrimonio ereditario). C'è da notare che tale autorizzazione, secondo una vecchia interpretazione della Cassazione, doveva essere data dal giudice tutelare, ciò sulla base dell'art.320 per il quale i rappresentanti non possono compiere atti di straordinaria amministrazione sui beni pervenuti al figlio anche mortis causa, se non per necessità e utilità evidenti del figlio e con l'autorizzazione del giudice tutelare.

Successivamente la Corte ha cambiato indirizzo per il motivo che ritenne tale disposizione come relativa a un giudice tutto proteso alla sola tutela dell'incapace, inidoneo a tutelare i diritti dei creditori ereditari (tutela tipica invece dell'accettazione beneficiata): l'autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione sui beni appartenenti a un'eredità beneficiata era atto tipico del giudice al quale competeva la prefata tutela: il giudice delle successioni (pretore o tribunale).

3. L'art.489 afferma che i minori, gli interdetti e gli inabilitati decadono dal beneficio d'inventario, solo al compimento di un anno dalla maggiore età o con il cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione: non valgono perciò per gli incapaci le consuete cause di decadenza dal beneficio.

Per l'accettazione degli incapaci si seguono le regole generali del codice civile, secondo le quali i minori e gli interdetti sono rappresentati dal genitore o dal tutore, gli altri sono assistiti da un curatore; in ambedue i casi è necessaria l'autorizzazione dell'A.G.


I minori, per accettare l'eredità loro devoluta, sono rappresentati dai genitori, che dovranno richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare (art. 320 3° comma).


L'interdetto è rappresentato dal tutore che dovrà anch'egli richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare (art 374 n 3).


L'emancipato e l'inabilitato potranno accettare l'eredità con il consenso del curatore e sempre con l'autorizzazione del giudice tutelare. Quest'ultima ipotesi non è espressamente prevista, ma poiché l'accettazione dell'eredità è atto eccedente l'ordinaria amministrazione, troveranno applicazione gli artt 394 3° comma e 424 1° comma.


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Appunti su: autorizzazione a transigere beneficio di inventario,



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