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La nascita della legislazione sociale italiana e la Costituzione




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La nascita della legislazione sociale italiana e la Costituzione



Dopo un' estesa disquisizione riguardante lo sviluppo della legge nel corso del tempo e dei suoi cambiamenti in relazione a forma e significato, la formulazione continua illustrando la  legge che vige sul nostro paese nello specifico la Costituzione Italiana. Essa non vuol essere una descrizione propriamente focalizzata sulla storicità nella sua matrice, bensì vuol lasciare spazio alla funzionalità che apporta al popolo italiano in merito a principi, valori morali e civili che hanno consentito il suo nascere.


1.4 Le radici dell'Italia: la nascita dello Stato Italiano.


Prima di trattare nel profondo le norme proprie della Costituzione, è necessario individuare il contesto storico nel quale collocare la sua genesi.

Le radici dello Stato italiano discendono dal 1861 con Vittorio Emanuele II re d'Italia che costituisce la prima forma di unità del territorio italiano, e il primo modello istituzionale. Il "nuovo" stato dal punto di vista legalistico era ancora retto dallo Statuto albertino, in vigore sin dal 1848 secondo concessione di Carlo Alberto di Savoia. Questa forma reggente di legge che era ancorata ai canoni legislativi dell'epoca, rese l'Italia una monarchia costituzionale ottriata cioè concessa dal sovrano, e possedente un rigore flessibile ossia derogabile ed integrabile in forza di un atto legislativo ordinario. Per la sua caratteristica flessibile, successivamente poté vedere la sua trasformazione da forma costituzionale a monarchia parlamentare su modello inglese. Nonostante il primo articolo dello statuto indicasse come religione principe dello stato il cattolicesimo, le relazioni fra Santa Sede e Stato cessarono tra il 1870 e il 1929 a causa della Questione romana. Solo nel 1929 con la firma dei Patti Lateranensi fu possibile intravedere un riassetto politico tra Stato e Chiesa. Con l'avvento del fascismo la mancanza di rigidità dello Statuto cagionò la nascita di un regime autoritario dove le libertà pubbliche furono completamente stravolte. A ciò si accostarono gli innumerevoli cambiamenti nelle forme giurisdizionali attraverso la formazione della "Camera dei fasci" di profonda ispirazione fascista.

Il 25 luglio 1943 sul finire del Secondo conflitto Mondiale, si vide la perdita del potere di Mussolini, con la salita del maresciallo Pietro Badoglio, su nomina di Vittorio Emanuele III, alla presidenza di un governo che in parte rispolverò le libertà dello statuto.

Il processo istituzionale-governativo è denominato "regime transitorio" ad evidenziare come questo non portasse stabilità sul piano giuridico. Con il progredire e il delinearsi della situazione, affiorò la necessità di redigere lo Stato Italiano non più basandosi sul radicato Statuto albertino modificato o discusso nuovamente, bensì redigendo un'Assemblea Costituente tempestivamente al fine di riunirsi a stilare una nuova carta costituzionale.

In vena a ciò il 2 giugno del 1946 si svolsero il referendum istituzionale e  l'elezione dell'Assemblea Costituente che avviò il percorso istituzionale. Di grande rilevanza nel nascere della neo-costituzione, è senz'altro l'intesa che permise la sua realizzazione profonda nota come "compromesso costituzionale"; esso era costituito da commistioni di concezioni politiche diverse, risultato di reciproche rinunce e successi. Le forze insite nell'assemblea infatti, non fruendo di idee sul possibile prosieguo della vita politica italiana, anziché tentare di ostacolare le parti politiche coinvolte, spinsero per l'approvazione di norme rispecchianti i rispettivi principi di base.





2.4 Caratteristiche e principi della Costituzionale.


La Costituzione vide la sua ascesi sul popolo italiano il 1° gennaio 1948. Essa porta in sé la vera essenza politica dello stato, con le sue norme, le sue libertà e i suoi principi. Con la sua entrata in vigore la popolazione Italiana porta nell'animo la prospettiva di un futuro migliore, dove la guerra e l'odio lasciano spazio alla civiltà e alla concordia.

La Carta Costituzionale si compone di 139 articoli scomponibili in quattro sezioni principali:


Artt 1-12: principi fondamentali;

Artt 13-54: parte prima, diritti e doveri dei cittadini;

Artt 55-139: parte seconda, concerne l'ordinamento della Repubblica;

18 disposizioni transitorie e finali che interessano le situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.


Oltre alla sua rigida composizione formale, possiede anche una rigidità tecnica propria della  funzione redigente.

"La Costituzione italiana è una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica."

Questa frase contiene tutte le componenti fondamentali e indivisibili che costituiscono il trattato costituzionale.

La Carta viene definita come scritta per via della sua normazione contenuta in un testo legislativo scritto vero e proprio, ispirata per la maggiore al civil law e al common law, ad eccezione del Regno Unito nel quale la Costituzione è in forma orale. Si indica inoltre che è rigida in quanto per essa da un lato è necessario un procedimento aggravato per riformarne i contenuti, dall'altro le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento dinanzi alla Corte costituzionale. Viene definita lunga in quanto contiene disposizioni in molti settori del vivere civile,  non limitandosi a indicare le norme delle fonti del diritto. In riferimento a ciò è da dire che il disposto costituzionale presenta un carattere programmatico in quanto si riferisce alla sede di indirizzo per il legislatore o in sede di giudizio di legittimità degli atti aventi forza di legge.

È votata perché rappresenta un patto tra i componenti del popolo italiano. Compromissoria perché alla sua formazione ha collaborato una pluralità dei partiti. Si definisce democratica perché è dato particolare rilievo a sindacati e partiti politici e vede la partecipazione del popolo. Infine è programmatica in quanto rappresenta un programma.

Nelle linee guida della Carta è rilevabile la tendenza all'intesa e al compromesso dialettico tra autori. La Costituzione pone l'accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. D'altro canto si ispira ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare. Non mancano altresì importanti riconoscimenti delle libertà individuali e sociali, rafforzate da tendenza solidaristica di base. Divenne autentica inoltre, grazie alla moderazione marxista, la ratificazione degli accordi Lateranensi e la concessione dell'accordo di un'autonomia regionale molto più marcata nelle isole e nelle regioni con forti minoranze linguistiche.








1.2.4 Principi fondamentali.


L'intero documento di legge, poi, si compone nel suo profondo di principi di grande importanza sia sociale che civile e della persona. Questi sono stati gli ispiratori della redazione della Carta e non sono revisionabili:


Principio personalista: il testo coglie la tradizione liberale, in esso infatti si legge "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Tali sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti. Questa interpretazione è rinvenibile nella parola "riconoscere" che implica la preesistenza di qualcosa. La spiegata ispirazione divenne terreno fertile, stimolato anche dalla componente d'ispirazione cattolica dell'assemblea costituente, per portare frutti di una sentita reazione al totalitarismo che lo Stato si propugnava.


Principio pluralista: è una caratteristica tipica degli stati democratici. La Repubblica pur essendosi dichiarata una ed indivisibile, riconosce e tutela il pluralismo delle formazioni sociali, degli enti politici e territoriali, delle minoranze linguistiche, delle confessioni religiose, delle associazioni, di idee ed espressioni, della cultura, delle scuole,delle istituzioni universitarie e di altra cultura, dei sindacati e dei partiti politici.


Principio lavorista: Già dal primo articolo si rileva la componente fondamentale del lavoro che dimora sulla Repubblica. Esso non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che nobilita l'uomo; non è solo diritto ma dovere che eleva il singolo individuo nella società. Questo non identifica una classe e i disoccupati non devono essere discriminati.


Principio democratico: Altra componente importante dello Stato che delinea la particolare forma vigente, è l'ordinamento democratico. Già precedentemente  menzionato che qui trova maggior impulso con la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza con forte tutela delle minoranze; processi decisionali trasparenti e aperti a tutti; il principio di sovranità popolare.


Principio di uguaglianza: Questo principio indeclinabile afferma con chiarezza che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche, condizioni sociali e personali sono uguali davanti alla legge e devono essere in grado di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale, culturale. In relazione all'uguaglianza religiosa, nell'articolo 7 viene sancita l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno nel proprio ordine; l'articolo 8 dichiara che tutte le confessioni religiose, diverse dal cattolicesimo, sono egualmente libere davanti alla legge.


Principio solidarista: In tale contesto esistono doveri civici e di solidarietà politica, sociale ed economica tra i cittadini. Principale riferimento è all'articolo 2 comma 2 che afferma la rappresentanza dello stato sociale in merito ai suddetti doveri come è definito quello italiano.


Principio internazionalista: l'ordinamento italiano si conforma alle norme del  diritto internazionale generalmente riconosciute; ciò comporta un "rinvio mobile"ovvero un adattamento automatico di tali norme nel nostro ordinamento. L'articolo 11 consente, in condizioni di parità con altri stati, limitazioni alla sovranità nazionale, necessarie per assicurare un coesistenza pacifica tra le Nazioni.


Principio pacifista: Come proclamato dall'articolo 11 la Repubblica italiana ripudia la guerra e promuove gli organismi internazionali per assicurare il mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni.


2.2.4 Parte prima: diritti e doveri dei cittadini.


Dopo una delineazione dei principi che hanno consentito il nascere della Costituzione nella sua vera e profonda matrice, passo ora a trattare la prima parte della Carta che riguarda giustappunto i diritti e doveri fondamentali di ogni cittadino. Esse si distinguono in parti che riguardano il singolo e parti che riguardano invece la collettività.

Analizzo in sintesi ciò che la nostra legge espone in merito ai diritti e doveri del cittadino:


Rapporti civili: Innanzitutto si evidenziano con rigore le libertà individuali come valore sacro ed inviolabile, il domicilio anch'esso, la corrispondenza è libera e segreta che ogni cittadino possa soggiornare e circolare liberamente nel Paese. In merito a libertà di tipo collettivo in riferimento al potersi riunire in luoghi pubblici, privati e aperti al pubblico occasionale o continuo. Tutto ciò sempre rispettando la morale pubblica e il principio democratico, del codice penale. Inoltre detta le norme in riferimento alla libertà di ogni persona di professare il proprio credo, è libero di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione. Gli articoli dal 22 al 28 affermano il principio della forza legittima in merito al codice penale, il diritto attivo e passivo alla difesa in tribunale, il principio di legalità della pena, limitazioni all'estradizione dei cittadini, il principio di personalità nella responsabilità penale, il principio della presunzione di colpevolezza ed il principio di umanità e rieducatività della pena.


Rapporti etico-sociali: In questo contesto vengono dettati i valori e diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, affermando pure che è di dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare la prole. La salute viene tutelata come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. Essa afferma inoltre che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e anche la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Per ciò che interessa l'arte e la cultura si evince che queste sono di libera esercitazione e di libero insegnamento. Infine per la scuola si indica il fatto della sua completa apertura ad ogni individuo con particolare attenzione nell'affermare che la statale è gratuita e la privata è libera e senza oneri per lo Stato.


Rapporti economici: l'organizzazione del lavoro è definita con una tutela di ogni individuo redigendo tutta quella serie di norme contrattuali e ministeriali, che consentono al lavoratore come persona in primis, di usufruire del riposo settimanale più adeguato in base alla mansione svolta. La libertà di organizzazione sindacale e il diritto di scioperi.


Rapporti politici: questa sezione riguarda i rapporti tra l'individuo e lo Stato, in ambito elettivo per ciò che rappresenta l'istituzione nella sua vera funzione. Indica inoltre la libertà di associarsi in partiti e del pluripartismo politico. In merito alla tassazione si evince il dovere di tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche pagando le tasse ed il principio di progressività della stessa. Infine afferma il dovere di fedeltà alla repubblica e alla Costituzione nella difesa della patria.

3.2.4 Parte seconda: ordinamento della Repubblica.


Nella parte corrente viene redatta l'istituzione governativa e della Repubblica. In sintesi si individuano le norme che redigono la Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica, Il Governo, la Magistratura e tutta la serie di garanzie poste per tutelare l'integrità della Costituzione. Identifica le norme e le leggi che regolamentano la questione delle elezioni amministrative, parlamentari, i decreti legge. Regolamenti in relazione con le funzioni dei Deputati di Senato e Camera, privilegi, mansioni degli stessi organi giuridici.

È di grande rilievo la distinzione del potere legislativo conclamata dal primo titolo, in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, che lavorando in sintonia permettono al popolo italiano di vedere elevate le leggi che lo dirigono.

Il secondo titolo riguarda precisamente la figura di supremo podestà politico del Presidente della Repubblica che sta alla radice delle istituzioni e delle leggi che le predette redigono.

Una terza sezione riguarda il potere esecutivo suddiviso in tre unità: il Consiglio dei ministri, la Pubblica amministrazione e gli organi ausiliari.

Il quarto titolo apre lo spiraglio sulla Magistratura portante il potere giudiziario bipartito in ordinamento giurisdizionale e norme della giurisdizione.

La seconda parte dà un particolare contributo in merito al ruolo e al calibro di regioni, province e comuni, nel quinto titolo vengono così esplicate le norme relative ai governi locali.

Infine si dà sostegno anche a quelle che sono le garanzie per la preservazione della Carta Costituzionale, nella sua integrità formale e contenutistica; nel sesto ed ultimo titolo si distinguono Corte Costituzionale e processo di revisione della costituzione e delle sue leggi, colonne portanti della legge scritta.

Per concludere, nell'immenso panorama della vita, si evidenzia ai nostri occhi      l'importanza di possedere questo prezioso patrimonio che è la legge e la Carta che la cura in forma scritta; è lampante però che talvolta l'arroganza dell'uomo e la poca attenzione ai valori improrogabili della condizione umana, portano queste norme alla definitiva perdita della loro vera essenza.



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