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La costituzione della repubblica italiana




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LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA


Titolo 1°        RAPPORTI CIVILI


13. La libertà è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi al­tra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si inten­dono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce I limiti massimi della carcerazione preventiva.


14. Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fi­scali sono regolati da leggi speciali.


15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono in­violabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.


Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazio­nale,

salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.


I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle sol­tanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.


18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, indivi­duale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.



Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività.


21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per I quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti I mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.


Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome


Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.


Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, I mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e I modi per la riparazione degli errori giudiziari.


Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.


L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.


La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla ri­educazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra

28. I funzionari e I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, se­condo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.





COMMENTO


La prima parte della Costituzione tratta dei diritti e dei doveri del cittadino.

Il 1° titolo, I rapporti civili, consta di 16 articoli che sono in sostanza approfondimenti del 2° articolo relativo ai diritti inviolabili dell'uomo. Si parte ifatti dalla garanzia della libertà personale del citta­dino per poi analizzare svariate situazioni in cui tale libertà si esplica.

La libertà personale consiste nella libera disponibilità della propria persona non solo nel senso at­tivo, cioè del poter fare, ma anche nel senso passivo, cioè dello escludere interferenze nella sfera della personalità. La libertà in questione tutela il singolo nei confronti del potere pubblico, non dei soggetti privati, e in particolare, per antica tradizione, dagli eventuali abusi del potere esecutivo (rif: Manzoni , fascismo). È per questo motivo che gli interventi giudiziari atti a restringere la libertà personale di un cittadino, devono sempre essere giustificati e avere un motivo valido per essere posti in atto.

La Costituzione italiana sancisce che, al fine di tutelare la libertà personale dell'individuo, non è consentito violarne né il domicilio (il luogo di residenza o quelli di lavoro non aperti al pubblico), né la corrispondenza o le comunicazioni personali; non gli si può impedire di spostarsi come meglio crede all'interno del Paese o all'estero, né di riunirsi pacificamente senza armi con altri cittadini, sia per ragioni momentanee, sia per periodi più lunghi in cui esso possa cooperare con altri cittadini per raggiungere una costruttiva meta comune.

Altro aspetto importante della libertà del singolo, in riferimento agli articoli 3 e 8, è il diritto di pro­fessare e di propagandare civilmente la religione in cui esso crede.

Ma la libertà di religione è sostanzialmente un sottoinsieme di una più ampia libertà che l'Italia, in quanto paese democratico, riconosce ad ogni suo cittadino: si tratta della libertà di esprimere il proprio pensiero attraverso la parola, lo scritto, l'arte o qualunque altro mezzo purché non si vada a ledere la libertà di altri cittadini o la pubblica decenza.

Nei regimi dittatoriali la libertà di stampa è una delle prime ad essere negata. In Italia ciò non deve succedere e proprio per evitare che anche all'interno dell'editoria si verifichino condizionamenti po­litici o ideologici, nel 1981 è stata introdotta la normativa antitrust che deve in pratica evitare che un solo imprenditore possa arrivare a possedere, sia direttamente che indirettamente, un com­plesso di testate giornalistiche che gli assicuri una posizione dominante nel mercato editoriale.

Gli ultimi articoli del 1° titolo sono relativi al diritto ala difesa, al ricorso in giudizio e al tipo di pene applicabili al reo. Si afferma infatti che, in quanto libero, il cittadino ha il diritto di far valere piena­mente le proprie ragioni, sia nell'accusa che, in particolare, nella difesa e che non può essere con­siderato colpevole prima che una sentenza definitiva lo definisca tale.

Nel caso in cui lo sia, resta pur sempre un cittadino e lo Stato deve impegnarsi affinché la pena impostagli non sia contraria al senso di umanità e tenda alla sua rieducazione. Per questo in Italia sono vietate la tortura e la pena di morte.


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