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L'amministrazione dei rapporti di lavoro




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L'amministrazione dei rapporti di lavoro


Fra i diversi fattori produttivi che le imprese industriali devono acquisire e combinare in modo ottimale per attuare la produzione, il fattore umano è senza dubbio il fattore più strategico e meno fungibile. Per le aziende, infatti, il raggiungimento degli obiettivi dipende sempre di più dal disporre o meno di dipendenti qualificati nella loro particolare mansione ma nello stesso tempo con una preparazione polivalente e flessibile, tale da consentire di utilizzare le nuove tecnologie, di lavorare in equipe, di recepire le innovazioni e di adeguarsi ai mutamenti nell'organizzazione produttiva.

Se ciò è importante per il raggiungimento degli obiettivi di tipo quantitativo, come l'ottenimento di un determinato volume produttivo o di un certo livello di vendite, a maggior ragione è determinante per conseguire gli obiettivi di tipo qualitativo, come il miglioramento della qualità dei prodotti ottenuti o dei servizi da praticare alla clientela (connessi alla vendita o post-vendita).


L'archivio del personale

Il rapporto di lavoro subordinato origina un complesso d'adempimenti amministrativi che, a seconda delle dimensioni e delle organizzazioni aziendali, possono essere assolti da un apposito Ufficio del personale, interno all'azienda, o affidati a collaboratori esterni, per esempio ai consulenti del lavoro.

L'amministrazione del personale riguarda in particolare:

la liquidazione dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti;

la gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali e con l'Erario.


La retribuzione e le sue forme

La retribuzione è il compenso che il lavoratore percepisce con continuità come corrispettivo per l'attività intellettuale o manuale da lui svolta alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.

La retribuzione è uno degli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato. Essa, però, ha un significato diverso per le due parti:

Per il datore di lavoro rappresenta un costo della produzione;

Per il lavoratore costituisce una risorsa fondamentale per soddisfare le esigenze sue e della famiglia.

La retribuzione è generalmente costituita da una somma di denaro, ma non mancano casi in cui una parte di essa è corrisposta in natura (ad esempio: vitto, alloggio, disponibilità di un automezzo o altre prestazioni).

In ogni caso, per valutare l'entità della retribuzione allo scopo di giudicarne la congruità con i minimi contrattuali e l'aderenza al principio sancito dall'art. 36 della Costituzione (di cui parleremo più avanti), occorre far riferimento al complesso dei suoi elementi sia monetari sia in natura.

Le forme di remunerazione del lavoro si distinguono in:

o retribuzione a tempo;

o retribuzione a cottimo

o retribuzione a provvigione o con partecipazione agli utili o ai prodotti.

La retribuzione a tempo o in economia è proporzionale alla durata della prestazione, cioè a un periodo di tempo (mese, quindicina, settimana, giorno, ora), senza alcun riferimento alla quantità di produzione ottenuta.

La retribuzione a cottimo è proporzionata a una data quantità di produzione e si può esprimere:

- con una remunerazione riferita a determinate unità di prodotto (cottimo a misura);

- con riferimento a una certa quantità di produzione da effettuare in un determinato tempo (cottimo a tempo).

La retribuzione a provvigione o con partecipazione agli utili o ai prodotti sono tre forme previste dal Codice Civile, le quali però, devono assicurare in ogni caso la corresponsione della retribuzione minima stabilita dal contratto collettivo del settore.

La retribuzione a provvigione è applicata ad alcune categorie di lavoratori (per esempio: i piazzisti e i viaggiatori) i quali, oltre a uno stipendio minimo fisso, ricevono un compenso commisurato al volume delle vendite effettuate e andate a buon fine.

La retribuzione con partecipazione agli utili è utilizzata per lo più per i dirigenti e gli amministratori e rappresenta una forma aggiuntiva di retribuzione che si somma alla retribuzione a tempo da essi percepita.

Attualmente è stata adottata la retribuzione a premio o a incentivo con la quale viene garantita al lavoratore una retribuzione oraria base, indipendente dalla quantità di produzione, cui si aggiunge una quota proporzionale al rendimento del lavoro, misurato di solito come differenza fra il tempo base assegnato per un certo lavoro e il tempo effettivamente impiegato.

La retribuzione viene corrisposta, in date prestabilite, alla fine del periodo nel quale è avvenuta la prestazione: di norma tale periodo è il mese.


Gli elementi della retribuzione

La retribuzione corrisposta al lavoratore dipendente è costituita da una serie assai varia di elementi, i quali si configurano come:

o elementi della retribuzione corrente, che sono liquidati al termine di ogni periodo di paga e ad esso specificamente sono riferiti;

o elementi della retribuzione differita, i quali sono corrisposti in determinate circostanze.

I principali elementi della retribuzione corrente, cioè le diverse voci che concorrono a formare la retribuzione lorda, sono i seguenti.

La retribuzione base (o minimo tabellare): è la parte di retribuzione prevista dai contratti collettivi e varia in relazione alla categoria o al livello di inquadramento a cui appartiene il lavoratore. Questo elemento può essere stabilito in misura fissa mensile o commisurato alle ore di lavoro da retribuire.

L'indennità di contingenza: è un elemento della retribuzione il cui importo veniva periodicamente modificato per consentire ai salari e agli stipendi di recuperare il potere di acquisto perduto a causa dell'aumento dei prezzi. Essa aveva quindi la funzione di adeguare le retribuzioni alle variazioni del costo della vita. Attualmente, in seguito agli accordi sottoscritti fra imprenditori e sindacati sul costo del lavoro, questa forma di indicizzazione delle retribuzioni è definitivamente cessata. L'indennità di contingenza maturata precedentemente rimane "bloccata" come elemento aggiuntivo fisso della retribuzione base, in attesa di essere conglobata nella stessa in sede di rinnovo contrattuale.

Gli aumenti periodici di anzianità (o scatti di anzianità): sono aumenti automatici della retribuzione previsti da molti contratti collettivi di lavoro e spettanti al raggiungimento di determinate anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro. In pratica, vengono corrisposti per adeguare la retribuzione alla professionalità acquisita con l'anzianità e, quindi, con l'esperienza.

Il premio di produzione: rappresenta un incentivo collettivo, cioè corrisposto alla generalità dei dipendenti che prestano la loro attività in determinati settori produttivi.

Il superminimo individuale (o "ad personam"): rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione previsto dal contratto individuale per premiare specifiche capacità professionali del singolo.

Le indennità varie: sono elementi della retribuzione di varia natura. Alcune vengono corrisposte al lavoratore come compenso aggiuntivo per una prestazione che comporti un particolare rischio o disagio (ad esempio: l'indennità di trasferta, l'indennità di mancata mensa, l'indennità di disagiata residenza, l'indennità di maneggio denaro, l'indennità di vestiario, ecc.).

Alcune altre indennità hanno carattere di rimborso spese, come ad esempio, l'indennità chilometrica per i dipendenti che sono autorizzati a impiegare la propria autovettura per motivi di servizio.

Infine, vi sono indennità che sostituiscono il mancato riconoscimento di diritti derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro, come nel caso dell'indennità sostitutiva delle ferie.

Il compenso per lavoro straordinario: è lavoro straordinario quello che eccede la durata indicata nel contratto collettivo e, in ogni caso, quello che eccede le quaranta ore settimanali. Esso viene retribuito con una maggiorazione, la cui misura è determinata nei limiti e con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro ed è variabile a seconda che si tratti di lavoro straordinario diurno, notturno, feriale o festivo.

Gli elementi che concorrono invece a formare la retribuzione differita sono principalmente i seguenti.

La gratifica natalizia o tredicesima mensilità: si tratta di un compenso che matura nell'arco di tutto l'anno, ma che viene corrisposto ai lavoratori nel mese di dicembre. Il suo ammontare è stabilito dai contratti collettivi e generalmente equivale:

- per il personale a retribuzione mensile, a una mensilità;

- per i lavoratori a retribuzione oraria, alla retribuzione corrispondente a un determinato numero di ore (mediamente duecento).

Altre mensilità aggiuntive ("quattordicesima", "quindicesima"): sono previste da alcuni contratti collettivi di categoria o dal contratto integrativo aziendale, sono corrisposte una volta all'anno e maturano nella misura e nel periodo previsti dal contratto ( ad esempio, nel settore commerciale la quattordicesima mensilità matura dall' 1.07 al 30.06).

Se il rapporto di lavoro inizia o cessa nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a ricevere tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e delle eventuali altre mensilità aggiuntive quanti sono i mesi di servizio prestati, computando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

Il trattamento di fine rapporto (TFR), che sarà corrisposto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.


La progressiva maturazione del TFR

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore ha diritto alla corresponsione di un compenso denominato trattamento di fine rapporto. Infatti, ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto», che è determinato con la seguente procedura.

Per ciascun anno di servizio si calcola una quota annua, pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso diviso per 13,5, che rappresenta la quota capitale del TFR.

Al 31 dicembre di ogni anno, le somme maturate fino al 31 dicembre dell'anno precedente e rimaste in azienda, in quanto non destinate ai fondi pensione, sono rivalutate applicando un tasso di rivalutazione costituito dell'1,50% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice del costo della vita) rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Questa quota rappresenta la componente finanziaria del TFR e su di essa va annualmente calcolata e poi versata all'Erario un'imposta sostitutiva dell'IRPEF1 nella misura dell'11%. Tale imposta viene recuperata deducendola dal TFR maturato a favore del dipendente.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro abbia luogo nel corso dell'anno:

- la quota annua è ridotta in proporzione ai mesi di servizio, contando come mese intero le frazioni uguali o superiori a quindici giorni;



Ormai sostituita dall'Imposta sul reddito (Ire).

- il tasso di rivalutazione è determinato in base all'incremento dell'indice ISTAT del mese di risoluzione del rapporto rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente;

- la percentuale fissa dell'1,50% va ridotta in proporzione ai mesi di servizio.

La retribuzione annua complessiva ai fini del calcolo del TFR è formata da tutte le somme -compreso l'equivalente delle prestazioni in natura- corrisposte al lavoratore, a titolo non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro, con l'esclusione dei soli "rimborsi spese".

Inoltre, se durante l'anno cui si riferisce la determinazione del TFR la prestazione di lavoro rimane sospesa - per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio oppure per sospensione dell'attività a seguito di messa in Cassa Integrazione-, nella retribuzione annua dovuta deve essere conteggiato «l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro».

Quindi, l'importo della retribuzione annua corrisposta al dipendente potrebbe non coincidere con quello della retribuzione annua da assumere come base per il calcolo in questione.

La quota annua di trattamento di fine rapporto è poi diminuita dell'importo del contributo aggiuntivo per il Fondo pensioni istituito dalla legge 297/82 per finanziare alcuni miglioramenti da essa introdotti ai fini pensionistici.

Il contributo, pari allo 0,50% della retribuzione assoggettabile a contribuzione, è versato mensilmente dall'azienda all'INPS e viene recuperato a fine anno detraendolo dalla quota maturata di trattamento di fine rapporto.

Per l'azienda il TFR rappresenta un debito a formazione progressiva, cioè un debito che matura gradualmente man mano che il lavoro si svolge nel tempo, e la cui misura varia con il procedere dell'anzianità di servizio e con il mutare delle singole posizione retributive.

Per il lavoratore, invece, il TFR rappresenta una forma di risparmio forzato.

Il meccanismo di rivalutazione previsto dalla legge, infatti, è rivolto a consentire il recupero della perdita di potere d'acquisto della moneta, ma ciò avviene pienamente solo se l'inflazione non supera il 6% annuo. A tassi di inflazione più elevati il recupero è solo parziale, come si può verificare.


CALCOLO DEL DEBITO PER TFR MATURATO NELL'ESERCIZIO

Un'azienda ha assunto il 7 gennaio 2006 un impiegato di 5° livello. Determiniamo l'ammontare delle quote per TFR maturato a favore del dipendente nell'anno di assunzione e in quello successivo, nonché gli importi del debito per TFR al termine di ciascuno dei suddetti anni in base ai seguenti dati:


Anno

Retribuzione annua

Tasso di

inflazione








Calcolo del TFR maturato al termine del 1° anno

Al termine del primo anno, la quota di TFR si determina nel modo seguente:



importo netto del debito per TFR alla fine del 1° anno

- recupero contributivo: 0,50% su euro 14.715,00

quota TFR maturata nell'esercizio (euro 14.715,00 : 13,5)



euro 1.090,00

euro               73,58

euro       1.016,42


Calcolo del TFR maturato al termine del 2° anno

Nel secondo anno (e nei successivi), occorre aggiungere alla quota annua la rivalutazione del debito rilevato negli anni precedenti, secondo le norme già indicate. Si avrà pertanto:


quota annua maturata (euro 15.468,30 : 13,5)

rivalutazione del debito per TFR esistente

(1,50% + 75/100 x 3,20%) = 3,90% su euro 1.016,42

TFR maturato nel secondo anno

- imposta sostitutiva 11% di euro 39,64                              euro 4,36

- recupero contributivo: 0,50% su euro 15.468,30 euro 77,34


+ debito per TFR al 31/12 dell'anno precedente

Importo netto del TFR alla fine del 2° anno


euro 1.145,80


euro 39,64

euro          1.185,44


euro              81,70

euro          1.103,74

euro          1.016,42

euro       2.120,16





La liquidazione del TFR

Il trattamento di fine rapporto rappresenta una forma di retribuzione differita: esso, infatti, matura nel tempo, man mano che cresce l'anzianità di servizio, ma viene corrisposto al dipendente in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro. Il TFR è un compenso soggetto all'IRE ma non ai contributi previdenziali. In base all'art. 17 del Testo Unico delle imprese sui redditi, il trattamento di fine rapporto costituisce reddito soggetto a tassazione separata, al quale si applica un trattamento tributario, particolare piuttosto complesso, che prevede una ritenuta "provvisoria" da parte dell'azienda al momento della corresponsione del TFR e una successiva liquidazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari.

Per determinare l'imposta dovuta occorre prima definire l'imponibile e l'aliquota da applicare:

l'imponibile è data dall'ammontare del TFR spettanteqqqqqaaaaassss, ridotto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva;

l'aliquota è quella corrispondente al reddito di riferimento ottenuto dividendo l'ammontare del TFR - aumentatosi delle somme destinate ai fondi di pensione e diminuito delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva - per il numero degli anni e frazione di anno di anzianità e moltiplicando il risultato per 12.

Successivamente, in base alla tabella delle aliquote IRE vigenti nell'anno in cui è sorto il diritto alla percezione del TFR, si determina l'imposta relativa al reddito di riferimento. Dividendo poi l'imposta trovata per il reddito di riferimento si determina l'aliquota da applicare all'imponibile. Gli uffici finanziari provvedono poi a riliquidare l'imposta di base all'aliquota media dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.


Anticipazioni sul TFR

La legge consente al lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro di richiedere, anche nel corso del rapporto, un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto in misura non superiore al 70% di quanto risulta maturato alla data della richiesta.

La richiesta deve essere però giustificata dalla necessità di:

cure mediche straordinarie documentate dalle competenti strutture pubbliche;

acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato allegando l'atto notarile.

L'anticipazione può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L'importo anticipato viene detratto dal trattamento di fine rapporto complessivamente maturato e non è più soggetto a rivalutazione annuale. Le aziende possono accogliere annualmente un numero massimo di richieste di anticipazione determinato in base a specifici parametri fissati dalla legge. In caso di accertata insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR viene garantita al lavoratore dall'INPS mediante il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Il fondo è finanziato con un contributo a carico delle aziende.

Altre competenze di fine rapporto

Nella pratica, unitamente al trattamento di fine rapporto, al dipendente che lascia l'azienda sono corrisposte altre competenze, quali i ratei di mensilità aggiuntive (13a e 14a), i ratei di ferie non godute e, in certi casi di licenziamento, l'indennità di mancato preavviso. In proposito, si fa notare che:

ai fini previdenziali tali elementi sono trattati come le comuni retribuzioni;

ai fini fiscali i ratei delle mensilità aggiuntive e ratei di ferie sono soggetti a ritenuta d'acconto nei modi normali, mentre le indennità di mancato preavviso sono soggette a tassazione separata in aggiunta al trattamento di fine rapporto, in base alle sole aliquote erariali.


LIQUIDAZIONE DEL TFR A UN DIPENDENTE

Un dipendente interrompe il servizio presso l'azienda in cui lavora dopo 16 anni e 6 mesi di lavoro, avendo maturato un trattamento di fine rapporto di euro 25.275, che risulta imponibile per euro 18.284, essendo euro 6.991 l'ammontare delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva.

Determiniamo l'ammontare del TFR netto spettante al dipendente, tenendo presente che le somme destinate al fondo pensione di categoria ammontano a euro 5.938.


Determinazione del reddito di riferimento e dell'aliquota applicabile

Il reddito di riferimento, in base al quale si ricava l'aliquota da applicare, si determina con il seguente calcolo:


ammontare del trattamento di fine rapporto

+ somme destinate al fondo pensione di categoria


- rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva

base per il calcolo del reddito di riferimento

euro 25.275,00

euro       5.938,00

euro       31.213,00

euro        6.991,00

euro     4.222,00




euro (24.222,00 : 16,5 x 12) = euro 17.616 reddito di riferimento per la determinazione dell'aliquota


In base alla tabella delle aliquote IRE in vigore per l'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR, determiniamo l'imposta sul reddito di riferimento:


su euro 15.000 di reddito: imposta al 23%


su euro 2.616 di reddito: imposta al 29%

imposta corrispondente al reddito di riferimento


euro       3.450,00


euro           758,64

euro     4.208,64




Quindi, rapportando l'ammontare dell'imposta a quello del reddito di riferimento, si ottiene:


Determinazione dell'imposta trattenuta e della somma netta corrisposta

L'imposta si ottiene applicando l'aliquota trovata all'ammontare del TFR imponibile:


euro (18.284 x 23,89%) = euro 4.368,05 imposta da trattenere sul TFR


al dipendente sarà pertanto corrisposto un trattamento netto pari a:


euro (25.275 - 4.368,05) = euro 20.906,95 somma pagata al dipendente


La riforma del TFR

La Finanziaria per il 2007, disponendo dal 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (la cosiddetta riforma "Maroni"), originariamente prevista dal 1° gennaio 2008, ha dato il via anticipato alla riforma della previdenza complementare. Dal 1° gennaio 2007, inoltre, sono portate significative innovazioni anche al regime del TFR che potrà essere trasferito (quello maturato) ai fondi pensione. Entro il 30 giugno 2007, infatti, i lavoratori dipendenti del settore privato potranno scegliere tra le seguenti alternative:

destinare il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 a forme pensionistiche complementari. La scelta, che è irrevocabile, può essere esplicita o tacita, e perciò, se il lavoratore non si esprime, il datore di lavoro farà affluire il TFR maturando al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi oppure alla forma pensionistica collettiva individuata mediante un accordo aziendale o a quella alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; qualora nessuna di queste soluzioni sia possibile, le somme andranno versate in un apposito fondo, detto "residuale", costituito presso l'INPS;

mantenere il TFR di cui sopra presso l'impresa. In questo caso, però:

se l'azienda ha alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti, il TFR resta effettivamente presso l'impresa e nulla cambia rispetto alla situazione previgente;

se l'azienda ha alle proprie dipendenze 50 o più dipendenti, allora il TFR maturando destinato all'azienda dovrà essere trasferito al "Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato", gestito dall'INPS, per conto dello Stato, su un apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato. Le risorse del TFR che affluiscono all'INPS non sono destinate a essere investite nella previdenza complementare, ma - al netto delle somme necessarie per corrispondere ai lavoratori eventuali anticipazioni o i trattamenti per cessazione dei rapporti di lavoro - vanno a finanziare specifici interventi infrastrutturali elencati in un'apposita tabella allegata alla Finanziaria.

La scelta di mantenere il TFR presso il datore di lavoro deve essere effettuata in modo esplicito, in forma scritta e può essere revocata in ogni momento. Poiché il trasferimento del TFR ai fondi pensione e allo speciale "Fondo per l'erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato" sottrae risorse alle aziende (per le quali gli accantonamenti rappresentano una fonte di autofinanziamento "a buon mercato"), sono previste a favore delle stesse, a compensazione dei costi provocati dallo smobilizzo, alcune agevolazioni fiscali e contributive. Ad esempio, la legge prevede:

o      la deduzione del reddito d'impresa di un importo pari al 4% (che sale al 60% per le imprese con meno di 50 dipendenti) del TFR che viene destinato alla previdenza integrativa o al fondo gestito dall'INPS;

o      l'esonero dal contributo al fondo di garanzia (0,20%), in misura pari alla percentuale di TFR conferita ai fondi pensione o al predetto fondo INPS;

o      uno sgravio contributivo, a riduzione del costo del lavoro, secondo le percentuali indicate nella tabella A allegata al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge n. 248, e in proporzione del TFR conferito ai fondi pensione o al predetto fondo INPS. In particolare, si tratta di "sconti" da applicare, nell'ordine, ai contributi dovuti per gli assegni familiari, per la maternità e per la disoccupazione.


RILEVAZIONI IN PARTITA DOPPIA

Rilevazione del TFR maturato a fine anno

Prendendo in considerazione l'esempio sopra esposto ne riportiamo le scritture in partita doppia.









TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ERARIO C/RITENUTE OPERATE

ONERI SOCIALI

DEBITI PER TFR

quota TFR maturata nell'esercizio

imposta sostitutiva 11% su rivalutazione

storno per recupero contributivo integrato

incremento netto per TFR dell'esercizio






Liquidazione del TFR per cessazione del rapporto di lavoro

A fine febbraio, una società liquida il trattamento di fine rapporto ad un suo dipendente, il quale lascia il servizio per aver raggiunti limiti di età.

L'importo lordo del TFR liquidato comprende euro 24.400 maturati negli esercizi precedenti ed euro 364 maturati nell'esercizio in corso, di cui euro 160 a titolo di rivalutazione del TFR pregresso (recupero contributivo euro 14).

L'importo del TFR, al netto di ritenute fiscali pari a euro 3.750,80, è pagato con assegno bancario il 5 marzo.
















DEBITI PER TFR

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ERARIO C/RITENUTE OPERATE

ONERI SOCIALI

DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE


liquidato signor X - quote al 31/12

liquidato signor X - quota dell'esercizio

imposta sostitutiva 11% su rivalutazione

storno per recupero su TFR signor X

liquidato TFR spettante al signor X




















DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONI

ERARIO C/RITENUTE OPERATE

BANCA X C/C


pagato TFR spettante al signor X

ritenuta fiscale su TFR al signor X

A/B n°734 a signor X a saldo TFR













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