L'amministrazione dei rapporti di lavoro
Fra i diversi
fattori produttivi che le imprese industriali devono acquisire e combinare in
modo ottimale per attuare la produzione, il fattore umano è senza dubbio il
fattore più strategico e meno fungibile. Per le aziende, infatti, il
raggiungimento degli obiettivi dipende sempre di più dal disporre o meno di
dipendenti qualificati nella loro particolare mansione ma nello stesso tempo
con una preparazione polivalente e flessibile, tale da consentire di utilizzare
le nuove tecnologie, di lavorare in equipe, di recepire le innovazioni e di
adeguarsi ai mutamenti nell'organizzazione produttiva.
Se ciò è importante
per il raggiungimento degli obiettivi di tipo quantitativo, come l'ottenimento
di un determinato volume produttivo o di un certo livello di vendite, a maggior
ragione è determinante per conseguire gli obiettivi di tipo qualitativo, come
il miglioramento della qualità dei prodotti ottenuti o dei servizi da praticare
alla clientela (connessi alla vendita o post-vendita).
L'archivio del
personale
Il rapporto di
lavoro subordinato origina un complesso d'adempimenti amministrativi che, a
seconda delle dimensioni e delle organizzazioni aziendali, possono essere
assolti da un apposito Ufficio del personale, interno all'azienda, o affidati a
collaboratori esterni, per esempio ai consulenti del lavoro.
L'amministrazione
del personale riguarda in particolare:
la liquidazione dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti;
la gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e
assistenziali e con l'Erario.
La retribuzione e
le sue forme
La retribuzione è il compenso che il
lavoratore percepisce con continuità come corrispettivo per l'attività
intellettuale o manuale da lui svolta alle dipendenze e sotto la direzione del
datore di lavoro.
La retribuzione è
uno degli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato. Essa, però,
ha un significato diverso per le due parti:
Per il datore di lavoro rappresenta un costo
della produzione;
Per il lavoratore costituisce una risorsa
fondamentale per soddisfare le esigenze sue e della famiglia.
La retribuzione è
generalmente costituita da una somma di denaro, ma non mancano casi in cui una
parte di essa è corrisposta in natura (ad esempio: vitto, alloggio,
disponibilità di un automezzo o altre prestazioni).
In ogni caso, per
valutare l'entità della retribuzione allo scopo di giudicarne la congruità con
i minimi contrattuali e l'aderenza al principio sancito dall'art. 36 della
Costituzione (di cui parleremo più avanti), occorre far riferimento al
complesso dei suoi elementi sia monetari sia in natura.
Le forme di remunerazione del lavoro si
distinguono in:
o retribuzione
a tempo;
o retribuzione a cottimo
o retribuzione a
provvigione o con partecipazione agli utili o ai prodotti.
La retribuzione a
tempo o in economia è proporzionale alla durata della prestazione, cioè a
un periodo di tempo (mese, quindicina, settimana, giorno, ora), senza alcun
riferimento alla quantità di produzione ottenuta.
La retribuzione
a cottimo è proporzionata a una data quantità di produzione e si può
esprimere:
- con una remunerazione riferita a determinate unità
di prodotto (cottimo a misura);
- con riferimento a una certa quantità di produzione
da effettuare in un determinato tempo (cottimo
a tempo).
La retribuzione a
provvigione o con partecipazione
agli utili o ai prodotti sono
tre forme previste dal Codice Civile, le quali però, devono assicurare in ogni
caso la corresponsione della retribuzione minima stabilita dal contratto
collettivo del settore.
La retribuzione a
provvigione è applicata ad alcune categorie di lavoratori (per esempio: i
piazzisti e i viaggiatori) i quali, oltre a uno stipendio minimo fisso, ricevono
un compenso commisurato al volume delle vendite effettuate e andate a buon
fine.
La retribuzione con partecipazione agli
utili è utilizzata per lo più per i dirigenti e gli amministratori e
rappresenta una forma aggiuntiva di retribuzione che si somma alla retribuzione
a tempo da essi percepita.
Attualmente è stata
adottata la retribuzione a premio o a incentivo con la quale viene
garantita al lavoratore una retribuzione oraria base, indipendente dalla
quantità di produzione, cui si aggiunge una quota proporzionale al rendimento
del lavoro, misurato di solito come differenza fra il tempo base assegnato per
un certo lavoro e il tempo effettivamente impiegato.
La retribuzione
viene corrisposta, in date prestabilite, alla fine del periodo nel quale è
avvenuta la prestazione: di norma tale periodo è il mese.
Gli elementi della
retribuzione
La retribuzione
corrisposta al lavoratore dipendente è costituita da una serie assai varia di
elementi, i quali si configurano come:
o elementi
della retribuzione corrente, che sono liquidati al termine di ogni periodo
di paga e ad esso specificamente sono riferiti;
o elementi della
retribuzione differita, i quali sono corrisposti in determinate circostanze.
I principali elementi della retribuzione corrente, cioè le diverse voci che concorrono a
formare la retribuzione lorda, sono
i seguenti.
La retribuzione base (o
minimo tabellare): è la parte di
retribuzione prevista dai contratti collettivi e varia in relazione alla
categoria o al livello di inquadramento a cui appartiene il lavoratore. Questo
elemento può essere stabilito in misura
fissa mensile o commisurato alle ore di lavoro da retribuire.
L'indennità di
contingenza: è un elemento della retribuzione il cui importo veniva
periodicamente modificato per consentire ai salari e agli stipendi di
recuperare il potere di acquisto perduto a causa dell'aumento dei prezzi. Essa
aveva quindi la funzione di adeguare le
retribuzioni alle variazioni del costo della vita. Attualmente, in seguito
agli accordi sottoscritti fra imprenditori e sindacati sul costo del lavoro,
questa forma di indicizzazione delle retribuzioni è definitivamente cessata.
L'indennità di contingenza maturata precedentemente rimane "bloccata" come
elemento aggiuntivo fisso della retribuzione base, in attesa di essere
conglobata nella stessa in sede di rinnovo contrattuale.
Gli aumenti periodici
di anzianità (o scatti di anzianità):
sono aumenti automatici della retribuzione previsti da molti contratti
collettivi di lavoro e spettanti al raggiungimento di determinate anzianità di
servizio presso lo stesso datore di lavoro. In pratica, vengono corrisposti per
adeguare la retribuzione alla professionalità acquisita con l'anzianità e,
quindi, con l'esperienza.
Il premio di
produzione: rappresenta un incentivo collettivo, cioè corrisposto alla
generalità dei dipendenti che prestano la loro attività in determinati settori
produttivi.
Il superminimo individuale
(o "ad personam"): rappresenta un
elemento aggiuntivo della retribuzione previsto dal contratto individuale per
premiare specifiche capacità professionali del singolo.
Le indennità varie:
sono elementi della retribuzione di varia natura. Alcune vengono corrisposte al
lavoratore come compenso aggiuntivo per una prestazione che comporti un
particolare rischio o disagio (ad esempio: l'indennità di
trasferta, l'indennità di mancata mensa, l'indennità di disagiata residenza,
l'indennità di maneggio denaro, l'indennità di vestiario, ecc.).
Alcune altre indennità hanno carattere di rimborso
spese, come ad esempio, l'indennità chilometrica per i dipendenti che sono
autorizzati a impiegare la propria autovettura per motivi di servizio.
Infine, vi sono indennità che sostituiscono il mancato
riconoscimento di diritti derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro,
come nel caso dell'indennità sostitutiva delle ferie.
Il compenso per lavoro
straordinario: è lavoro straordinario quello che eccede la durata indicata
nel contratto collettivo e, in ogni caso, quello che eccede le quaranta ore
settimanali. Esso viene retribuito con una maggiorazione, la cui misura è
determinata nei limiti e con le modalità previste dai contratti collettivi di
lavoro ed è variabile a seconda che si tratti di lavoro straordinario diurno,
notturno, feriale o festivo.
Gli elementi che concorrono invece a formare la retribuzione differita sono
principalmente i seguenti.
La gratifica natalizia
o tredicesima mensilità: si
tratta di un compenso che matura nell'arco di tutto l'anno, ma che viene
corrisposto ai lavoratori nel mese di dicembre. Il suo ammontare è stabilito
dai contratti collettivi e generalmente equivale:
- per il personale a retribuzione mensile, a una
mensilità;
- per i lavoratori a retribuzione oraria, alla
retribuzione corrispondente a un determinato numero di ore (mediamente
duecento).
Altre mensilità
aggiuntive ("quattordicesima", "quindicesima"): sono previste da alcuni
contratti collettivi di categoria o dal contratto integrativo aziendale, sono
corrisposte una volta all'anno e maturano nella misura e nel periodo previsti
dal contratto ( ad esempio, nel settore commerciale la quattordicesima
mensilità matura dall' 1.07 al 30.06).
Se il rapporto di lavoro inizia o cessa nel corso
dell'anno, il lavoratore ha diritto a ricevere tanti dodicesimi dell'ammontare
della tredicesima e delle eventuali altre mensilità aggiuntive quanti sono i
mesi di servizio prestati, computando come mese intero le frazioni superiori a
15 giorni.
Il trattamento di fine
rapporto (TFR), che sarà
corrisposto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
La progressiva
maturazione del TFR
All'atto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore ha diritto alla
corresponsione di un compenso denominato trattamento
di fine rapporto. Infatti, ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile «in ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine
rapporto», che è determinato con la seguente procedura.
Per ciascun anno di servizio si calcola una quota annua, pari all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso diviso per 13,5, che rappresenta la quota capitale del TFR.
Al 31 dicembre di ogni anno, le somme maturate fino al 31
dicembre dell'anno precedente e rimaste in azienda, in quanto non destinate ai
fondi pensione, sono rivalutate
applicando un tasso di rivalutazione costituito dell'1,50% in misura fissa più
il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (indice del costo della vita) rispetto al mese di dicembre
dell'anno precedente. Questa quota rappresenta la componente finanziaria del TFR e su di essa va annualmente
calcolata e poi versata all'Erario un'imposta sostitutiva dell'IRPEF1 nella misura dell'11%.
Tale imposta viene recuperata deducendola dal TFR maturato a favore del
dipendente.
Qualora la
cessazione del rapporto di lavoro abbia luogo nel corso dell'anno:
- la quota annua è ridotta in proporzione ai
mesi di servizio, contando come mese intero le frazioni uguali o superiori a
quindici giorni;
Ormai sostituita dall'Imposta sul reddito (Ire).
- il tasso di rivalutazione è determinato in
base all'incremento dell'indice ISTAT del mese di risoluzione del rapporto
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente;
- la percentuale fissa dell'1,50% va ridotta in proporzione ai mesi di
servizio.
La retribuzione annua complessiva ai fini
del calcolo del TFR è formata da tutte le somme -compreso l'equivalente delle
prestazioni in natura- corrisposte al lavoratore, a titolo non occasionale, in
dipendenza del rapporto di lavoro, con l'esclusione dei soli "rimborsi spese".
Inoltre, se durante l'anno cui si riferisce la
determinazione del TFR la prestazione di lavoro rimane sospesa
- per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio oppure per sospensione
dell'attività a seguito di messa in Cassa Integrazione-, nella retribuzione
annua dovuta deve essere conteggiato «l'equivalente
della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro».
Quindi, l'importo
della retribuzione annua corrisposta al dipendente potrebbe non coincidere con
quello della retribuzione annua da assumere come base per il calcolo in
questione.
La quota annua di
trattamento di fine rapporto è poi diminuita dell'importo del contributo aggiuntivo per il Fondo pensioni istituito dalla
legge 297/82 per finanziare alcuni miglioramenti da essa introdotti ai fini
pensionistici.
Il contributo, pari
allo 0,50% della retribuzione assoggettabile a contribuzione, è versato
mensilmente dall'azienda all'INPS e viene recuperato a fine anno detraendolo
dalla quota maturata di trattamento di fine rapporto.
Per l'azienda il TFR
rappresenta un debito a formazione
progressiva, cioè un debito che matura gradualmente man mano che il lavoro si
svolge nel tempo, e la cui misura varia con il procedere dell'anzianità di
servizio e con il mutare delle singole posizione retributive.
Per il lavoratore,
invece, il TFR rappresenta una forma di risparmio
forzato.
Il meccanismo di
rivalutazione previsto dalla legge, infatti, è rivolto a consentire il recupero
della perdita di potere d'acquisto della moneta, ma ciò avviene pienamente solo
se l'inflazione non supera il 6% annuo. A tassi di inflazione più elevati il
recupero è solo parziale, come si può verificare.
CALCOLO DEL DEBITO PER TFR MATURATO NELL'ESERCIZIO
Un'azienda ha
assunto il 7 gennaio 2006 un impiegato di 5° livello. Determiniamo
l'ammontare delle quote per TFR maturato a favore del dipendente nell'anno di
assunzione e in quello successivo, nonché gli importi del debito per TFR al
termine di ciascuno dei suddetti anni in base ai seguenti dati:
Anno
|
Retribuzione annua
|
Tasso di
inflazione
|
|
|
|
Calcolo del TFR maturato al termine del 1° anno
Al termine del
primo anno, la quota di TFR si determina nel modo seguente:
importo netto del debito per TFR alla
fine del 1° anno
- recupero
contributivo: 0,50% su euro 14.715,00
quota TFR maturata nell'esercizio (euro
14.715,00 : 13,5)
|
euro 1.090,00
euro 73,58
euro 1.016,42
|
Calcolo del TFR maturato al termine del 2° anno
Nel secondo anno
(e nei successivi), occorre aggiungere alla quota annua la rivalutazione del
debito rilevato negli anni precedenti, secondo le norme
già indicate. Si avrà pertanto:
quota annua maturata (euro 15.468,30 :
13,5)
rivalutazione del debito per TFR
esistente
(1,50% + 75/100 x 3,20%) = 3,90% su euro
1.016,42
TFR maturato nel secondo anno
- imposta
sostitutiva 11% di euro 39,64 euro 4,36
- recupero
contributivo: 0,50% su euro 15.468,30 euro 77,34
+ debito per TFR
al 31/12 dell'anno precedente
Importo netto del TFR alla fine del 2°
anno
|
euro 1.145,80
euro 39,64
euro 1.185,44
euro 81,70
euro 1.103,74
euro 1.016,42
euro 2.120,16
|
|
|
|
La liquidazione del
TFR
Il trattamento di
fine rapporto rappresenta una forma di retribuzione differita: esso, infatti,
matura nel tempo, man mano che cresce l'anzianità di servizio, ma viene corrisposto al dipendente in occasione
della risoluzione del rapporto di lavoro. Il TFR è un compenso soggetto all'IRE ma non ai contributi
previdenziali. In base all'art. 17 del Testo Unico delle imprese sui redditi,
il trattamento di fine rapporto costituisce reddito soggetto a tassazione separata, al quale si
applica un trattamento tributario, particolare piuttosto complesso, che prevede
una ritenuta "provvisoria" da parte dell'azienda al momento della
corresponsione del TFR e una successiva liquidazione dell'imposta da parte
degli uffici finanziari.
Per determinare
l'imposta dovuta occorre prima definire l'imponibile e l'aliquota da applicare:
l'imponibile è
data dall'ammontare del TFR spettanteqqqqqaaaaassss, ridotto delle
rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva;
l'aliquota è
quella corrispondente al reddito di riferimento ottenuto dividendo l'ammontare
del TFR - aumentatosi delle somme destinate ai fondi di pensione e diminuito
delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva - per il numero
degli anni e frazione di anno di anzianità e moltiplicando il risultato per 12.
Successivamente, in
base alla tabella delle aliquote IRE vigenti nell'anno in cui è sorto il
diritto alla percezione del TFR, si determina l'imposta relativa al reddito di
riferimento. Dividendo poi l'imposta trovata per il reddito di riferimento si
determina l'aliquota da applicare all'imponibile. Gli uffici finanziari
provvedono poi a riliquidare l'imposta di base all'aliquota media dei 5 anni precedenti
a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.
Anticipazioni sul
TFR
La legge consente al
lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro di
richiedere, anche nel corso del rapporto, un'anticipazione sul trattamento di
fine rapporto in misura non superiore
al 70% di quanto risulta maturato alla data della richiesta.
La richiesta deve
essere però giustificata dalla necessità di:
cure mediche straordinarie documentate dalle competenti
strutture pubbliche;
acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli,
documentato allegando l'atto notarile.
L'anticipazione può essere
richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L'importo anticipato
viene detratto dal trattamento di fine rapporto complessivamente maturato e non
è più soggetto a rivalutazione annuale. Le aziende possono accogliere
annualmente un numero massimo di richieste di anticipazione determinato in base
a specifici parametri fissati dalla legge. In caso di accertata insolvenza del
datore di lavoro, la corresponsione del TFR viene garantita al lavoratore
dall'INPS mediante il Fondo di garanzia
per il trattamento di fine rapporto. Il fondo è finanziato con un
contributo a carico delle aziende.
Altre competenze di
fine rapporto
Nella pratica,
unitamente al trattamento di fine rapporto, al dipendente che lascia l'azienda
sono corrisposte altre competenze, quali i ratei
di mensilità aggiuntive (13a e 14a), i ratei di ferie non godute e, in certi
casi di licenziamento, l'indennità di
mancato preavviso. In proposito, si fa notare che:
ai fini previdenziali
tali elementi sono trattati come le comuni retribuzioni;
ai fini fiscali i
ratei delle mensilità aggiuntive e ratei di ferie sono soggetti a ritenuta
d'acconto nei modi normali, mentre le indennità di mancato preavviso sono
soggette a tassazione separata in aggiunta al trattamento di fine rapporto, in
base alle sole aliquote erariali.
LIQUIDAZIONE DEL TFR A UN DIPENDENTE
Un dipendente
interrompe il servizio presso l'azienda in cui lavora dopo 16 anni e 6 mesi
di lavoro, avendo maturato un trattamento di fine rapporto di euro 25.275,
che risulta imponibile per euro 18.284, essendo euro 6.991 l'ammontare delle
rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva.
Determiniamo
l'ammontare del TFR netto spettante al dipendente, tenendo presente che le
somme destinate al fondo pensione di categoria ammontano a euro 5.938.
Determinazione del reddito di riferimento e
dell'aliquota applicabile
Il reddito di
riferimento, in base al quale si ricava l'aliquota da applicare, si determina
con il seguente calcolo:
ammontare del trattamento di fine
rapporto
+ somme destinate al fondo pensione di
categoria
- rivalutazioni già assoggettate a
imposta sostitutiva
base per il calcolo del reddito di
riferimento
|
euro 25.275,00
euro 5.938,00
euro 31.213,00
euro 6.991,00
euro 4.222,00
|
euro (24.222,00 :
16,5 x 12) = euro 17.616 reddito
di riferimento per la determinazione dell'aliquota
In base alla
tabella delle aliquote IRE in vigore per l'anno in cui è maturato il diritto
alla percezione del TFR,
determiniamo l'imposta sul reddito di riferimento:
su euro 15.000 di reddito: imposta al
23%
su euro 2.616 di reddito: imposta al 29%
imposta corrispondente al reddito di
riferimento
|
euro 3.450,00
euro 758,64
euro 4.208,64
|
|
|
Quindi,
rapportando l'ammontare dell'imposta a quello del reddito di riferimento, si
ottiene:
Determinazione dell'imposta trattenuta e della somma
netta corrisposta
L'imposta si
ottiene applicando l'aliquota trovata all'ammontare del TFR imponibile:
euro (18.284 x
23,89%) = euro 4.368,05 imposta da
trattenere sul TFR
al dipendente sarà
pertanto corrisposto un trattamento netto pari a:
euro (25.275 -
4.368,05) = euro 20.906,95 somma
pagata al dipendente
|
La riforma del TFR
La Finanziaria per
il 2007, disponendo dal 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (la cosiddetta riforma "Maroni"),
originariamente prevista dal 1° gennaio 2008, ha dato il via anticipato alla
riforma della previdenza complementare. Dal 1° gennaio 2007, inoltre, sono portate
significative innovazioni anche al regime del TFR che potrà essere trasferito
(quello maturato) ai fondi pensione. Entro il 30 giugno 2007, infatti, i
lavoratori dipendenti del settore privato potranno scegliere tra le seguenti
alternative:
destinare il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 a forme
pensionistiche complementari. La scelta, che è irrevocabile, può essere
esplicita o tacita, e perciò, se il lavoratore non si esprime, il datore di
lavoro farà affluire il TFR maturando al fondo pensione previsto dagli accordi
o dai contratti collettivi oppure alla forma pensionistica collettiva
individuata mediante un accordo aziendale o a quella alla quale ha aderito il
maggior numero di lavoratori dell'azienda; qualora nessuna di queste soluzioni
sia possibile, le somme andranno versate in un apposito fondo, detto
"residuale", costituito presso l'INPS;
mantenere il TFR di cui sopra presso l'impresa. In questo
caso, però:
se l'azienda ha alle proprie dipendenze meno di 50
dipendenti, il TFR resta effettivamente presso l'impresa e nulla cambia
rispetto alla situazione previgente;
se l'azienda ha alle proprie dipendenze 50 o più dipendenti,
allora il TFR maturando destinato all'azienda dovrà essere trasferito al "Fondo
per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato", gestito dall'INPS,
per conto dello Stato, su un apposito conto aperto presso la Tesoreria dello
Stato. Le risorse del TFR che affluiscono all'INPS non sono destinate a essere
investite nella previdenza complementare, ma - al netto delle somme necessarie
per corrispondere ai lavoratori eventuali anticipazioni o i trattamenti per
cessazione dei rapporti di lavoro - vanno a finanziare specifici interventi
infrastrutturali elencati in un'apposita tabella allegata alla Finanziaria.
La scelta di
mantenere il TFR presso il datore di lavoro deve essere effettuata in modo
esplicito, in forma scritta e può essere revocata in ogni momento. Poiché il
trasferimento del TFR ai fondi pensione e allo speciale "Fondo per l'erogazione
del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato" sottrae risorse alle
aziende (per le quali gli accantonamenti rappresentano una fonte di
autofinanziamento "a buon mercato"), sono previste a favore delle stesse, a
compensazione dei costi provocati dallo smobilizzo, alcune agevolazioni fiscali
e contributive. Ad esempio, la legge prevede:
o la deduzione del
reddito d'impresa di un importo pari al 4% (che sale al 60% per le imprese con
meno di 50 dipendenti) del TFR che viene destinato alla previdenza integrativa
o al fondo gestito dall'INPS;
o l'esonero dal
contributo al fondo di garanzia (0,20%), in misura pari alla percentuale di TFR
conferita ai fondi pensione o al predetto fondo INPS;
o uno sgravio
contributivo, a riduzione del costo del lavoro, secondo le percentuali indicate
nella tabella A allegata al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla
legge n. 248, e in proporzione del TFR conferito ai fondi pensione o al
predetto fondo INPS. In particolare, si tratta di "sconti" da applicare, nell'ordine,
ai contributi dovuti per gli assegni familiari, per la maternità e per la
disoccupazione.
RILEVAZIONI IN
PARTITA DOPPIA
Rilevazione del TFR maturato a fine anno
Prendendo in
considerazione l'esempio sopra esposto ne riportiamo le scritture in partita
doppia.
|
|
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
ERARIO
C/RITENUTE OPERATE
ONERI
SOCIALI
DEBITI
PER TFR
|
quota
TFR maturata nell'esercizio
imposta
sostitutiva 11% su rivalutazione
storno
per recupero contributivo integrato
incremento
netto per TFR dell'esercizio
|
|
|
Liquidazione del TFR per cessazione del rapporto di
lavoro
A fine febbraio, una
società liquida il trattamento di fine rapporto ad un suo dipendente, il quale
lascia il servizio per aver raggiunti limiti di età.
L'importo lordo del
TFR liquidato comprende euro 24.400 maturati negli esercizi precedenti ed euro
364 maturati nell'esercizio in corso, di cui euro 160 a titolo di rivalutazione
del TFR pregresso (recupero contributivo euro 14).
L'importo del TFR,
al netto di ritenute fiscali pari a euro 3.750,80, è pagato con assegno
bancario il 5 marzo.
|
|
DEBITI
PER TFR
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
ERARIO
C/RITENUTE OPERATE
ONERI
SOCIALI
DIPENDENTI
C/LIQUIDAZIONE
|
liquidato
signor X - quote al 31/12
liquidato
signor X - quota dell'esercizio
imposta
sostitutiva 11% su rivalutazione
storno
per recupero su TFR signor X
liquidato
TFR spettante al signor X
|
|
|
|
|
DIPENDENTI
C/LIQUIDAZIONI
ERARIO
C/RITENUTE OPERATE
BANCA
X C/C
|
pagato
TFR spettante al signor X
ritenuta
fiscale su TFR al signor X
A/B
n°734 a signor X a saldo TFR
|
|
|