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Il lavoro-relazione in carcere come recupero individuale e riscatto sociale




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IL LAVORO-RELAZIONE IN CARCERE COME RECUPERO INDIVIDUALE E RISCATTO SOCIALE




In questo capitolo analizzerò come e perché il lavoro sia stato inserito nella situazione carceraria e come il suo valore sia cambiato nel tempo, cercando di seguire un percorso legislativo ed esperenziale.



1. SITUAZIONE ATTUALE DELLE CARCERI E DEI CARCERATI ITALIANI


Le carceri italiane versano attualmente in una situazione di sovraffollamento consistente e il fenomeno sta assumendo ormai caratteristiche di cronicità. La crescita consistente è iniziata negli anni novanta quando i detenuti sono passati dai 30.774 del 1991 ai 44.108 del 1992, fino ai 51.513 del 1993 . Al 30 giugno del 2003 i detenuti erano 56.403 (le donne 2.565 e gli uomini 5838), 17.408 in più rispetto ad una capienza definita "regolamentare" dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (30,86% in più).

Il sovraffollamento riguarda esclusivamente la popolazione maschile[2].

Dai dati che seguono si può notare che il Veneto è la regione con il più alto sovraffollamento nelle carceri.








a) Sovraffollamento carcerario: classifica delle regioni

Regione

Tasso di sovraffol-lamento

detenuti al 31.07.02

Capienza

Detenuti con condanna definitiva

In attesa di giudizio

Internati

Veneto







Molise







Friuli V. G.







Emilia R.







Puglia







Trentino A.A.







Toscana







Campania







Sicilia







Calabria







Liguria







Valle d'Aosta







Piemonte







Basilicata







Lombardia







Sardegna







Abruzzo







Lazio







Marche







Umbria







Totale








b) Le carceri più affollate[4]


Carcere

detenuti al 31.07.02

Capienza

detenuti in più

Tasso di sovraffolla-

mento

Massa C.C.





Bergamo





Busto Arsizio





Varese





Verona Montorio





Firenze Sollicciano





Bari





Bologna (Dozza)





Larino (Molise)





Catania (Piazza Lanza)





Asti





OPG Reggio Emilia





Benevento





Vercelli





Augusta





Napoli Poggioreale









c) Le carceri con più detenuti. In 10 istituti (su 205) sono reclusi un quarto di tutti i

carcerati

Carceri

N° detenuti

Napoli Poggioreale


Napoli Secondigliano


Rebibbia Nuovo Complesso


Milano Opera


Milano San Vittore


Torino Le Vallette


Lecce


Palermo Pagliarelli


Firenze Sollicciano


Bologna (Dozza)


Totale



d) Detenuti stranieri

Su 56.012 detenuti, il 30,1% sono stranieri. Si tratta di 16.892 persone provenienti per il 97,5% da Paesi Extracomunitari, non facenti parte, dunque, dell'Unione Europea (sono solo 411 i detenuti UE, pari al 2,5%). Altri numeri:

- 5.555 detenuti, pari al 32,8% degli stranieri, provengono: dalla ex Jugoslavia (1.282), da altri Paesi dell'est (4.108) e da altri Paesi d'Europa (165);

8.729, pari al 51,6% dei detenuti stranieri provengono dall'Africa: 2.021 dalla Tunisia, 758 dal Marocco, 1.700 da altri Paesi Mediterranei e 1.250 da altri Paesi africani;

-715 detenuti, pari al 4,2% provengono da stati asiatici;



- 1.462, cioè l'8,6% provengono dalle Americhe, in particolare Sud America (1.292).


e) Carenza di organici[7]

A fronte di una dotazione organica che dovrebbe essere di 44.406 unità, nel mese di agosto '02, il corpo di polizia penitenziaria registra 42.186 presenze con una carenza di 2.220 unità riscontrabile quasi esclusivamente nelle qualifiche superiori.

Per quel che riguarda il settore della professionalità dirigenziale a fronte di un organico di 385 unità, i presenti al 1 luglio scorso erano solo 48 (-337).

Gli assistenti sociali in organico dovrebbero essere 1.630, mentre i presenti sono 1.235 (-395). Gli educatori in organico previsti sono 1.376, i presenti sono 588 (-788). Gli psicologi praticamente non esistono: dei 95 previsti, sono presenti solamente in quattro. Per quel che riguarda i medici, dei 42 previsti, 20 sono presenti (-22).

Per quanto riguarda il Settore della Professionalità Organizzativa e delle Relazioni, l'organico prevede una presenza di 653 unità fra direttori-coordinatori, direttori e collaboratori; sono, invece, 440 in tutto, con una carenza di 213 unità.


f) Malattia e morte dietro le sbarre[8].

Dei 55.275 detenuti presenti al 31 dicembre dell'anno scorso, 15.442 erano tossicodipendenti, pari al 27,94%, molti dei quali incarcerati in base all'art. 73 della legge 309/90 (possesso e piccolo spaccio di droga). Fra i tossicodipendenti, 11.563 erano italiani e 879 stranieri.




I sieropositivi all'HIV erano 1.421, pari al 2,57% dell'intera popolazione penitenziaria. A questo proposito occorre tenere presente che solo il 38% dei detenuti accetta di sottoporsi al test per l'HIV. I detenuti in AIDS conclamato rinchiusi nelle carceri italiane sono 169 (al 31 dicembre 2000, erano 128, + 41).

I detenuti in trattamento metadonico erano, alla fine del 2001, 1.686, cioè circa l'11% dei tossicodipendenti. La Direzione Generale dei Servizi Antidroga, nel rapporto riguardante l'anno 2001, rileva che le persone segnalate all'Autorità Giudiziaria sono state 3872, di cui 24.210 arrestate. Fra i segnalati, 2400 erano italiani e 10.472 stranieri.

Stando ai dati, nel 2001, sono state 69 le persone che si sono tolte la vita dietro le sbarre, 55 italiani e 14 stranieri.

All'estate del 2002 i suicidi erano già 40.



2. CARCERE E LAVORO


2.1. Dati e situazione generale dei lavoratori detenuti


Fra tutti i detenuti nelle carceri italiane (55.677 detenuti a dicembre 2002), solo 1474 hanno la possibilità di svolgere un lavoro. I dati si riferiscono al 31.12.02. Si è passati da una percentuale del 43,54% di detenuti lavoranti nel giugno del 1990 all'attuale che è del 24,2%. Dunque, solo un detenuto su quattro, circa, ha oggi la possibilità di svolgere un lavoro e, in moltissimi casi, si tratta di un lavoro a stipendio dimezzato, perché condiviso con un altro detenuto che, altrimenti, non avrebbe quest'opportunità. L'83% dei detenuti lavoranti è alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, svolgendo soprattutto lavori quali pulizie delle strutture carcerarie e preparazione e distribuzione del vitto. Il restante 17% sono per la maggior parte (68%) semiliberi, dipendenti da datori di lavoro esterni[9]. C'è da notare che il numero dei posti di lavoro disponibili negli istituti carcerari è stabile, malgrado il numero dei detenuti cresca. Per quanto riguarda il lavoro fuori dal carcere, la "macchina' burocratica è lenta e complessa, tanto da rallentare le possibili assunzioni. Inoltre, il diritto al lavoro ai detenuti sancito per legge, non è poi attuato per legge, ma quasi esclusivamente grazie all'operato e l'interessamento del volontariato.

Per quanto riguarda i corsi professionali, i detenuti ammessi sono andati via via diminuendo: nell'ultimo semestre del 2001 si è raggiunta la punta minima con il 5,23% dell'intera popolazione penitenziaria (nel primo semestre del '98 i detenuti iscritti erano 4.008 pari all'8,4%). Ancora molto evidente il calo di persone frequentanti i corsi di formazione.


DETENUTI LAVORANTI: 1474 PARI AL 24,2% DEI DETENUTI PRESENTI[10]

 
(dati riferiti al 31 dicembre 2002)----- ----- -----------------Serie storica - valori a fine anno


Dal secondo Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, pubblicato dall'Associazione Antigone[11] si evince come il carcere sia vissuto dalla maggioranza della popolazione, quale "conseguenza indispensabile per chi si è volontariamente cacciato nei guai. (.) luogo inevitabile e meritato della pena, la giusta retribuzione per chi ha commesso un reato. E per questo si ritiene che debba essere duro, che non vi debba essere spazio per i sentimentalismi" . Una parte della popolazione ritiene che 'le carceri italiane siano alla stregua di hotel a tre stelle con bagno e televisione in camera. Il bagno c'è, ma in comune con due, tre, dieci persone. Anche la televisione c'è, purtroppo. Il senso comune va rovesciato. In carcere non si sta bene. Anche nelle carceri modello non si sta bene. Il carcere è per sua natura violento. Nessuno riesce con dolcezza a privare altri della propria libertà. (.). Le carceri dovrebbero essere il luogo della mera privazione della libertà di movimento, della temporanea compressione della libertà personale in vista di un percorso rivolto al reinserimento sociale, così come la Costituzione del 1948 e la legge penitenziaria del 1975 prevedono nei loro principi fondamentali" . La Costituzione italiana, all'art. 27, recita: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.".

La legge n. 354 del 1975 riguardante l'Ordinamento penitenziario, parlando di lavoro e di rieducazione sociale all'art. 20, comma V, recita: "L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". Ai commi XIV e XV si pone attenzione alle capacità individuali: "I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito".

All'art. 21 bis "Modalità di organizzazione del lavoro" la legge allarga le possibilità offerte al detenuto, dando l'opportunità di instaurare una relazione con imprese esterne al carcere che curano la direzione tecnica delle lavorazioni e la specifica formazione dei detenuti. L'articolo, infatti, al comma primo recita: "Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni". Al comma secondo si dà la possibilità di instaurare anche una relazione di tipo economico con l'esterno, infatti: "L'Amministrazione penitenziaria, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'art. 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale". Anche per i detenuti ergastolani è prevista la possibilità di lavoro esterno, dopo l'espiazione di almeno dieci anni (art. 21, comma primo).























La legge 22 giugno 2000, n. 193, "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" dà la possibilità di sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti; essa, infatti, all'art. 3, comma primo afferma: "Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione".

Le normative vigenti sulla tutela del detenuto lavoratore si adeguano sempre più alla regolamentazione del lavoratore "normale". Esse cioè s'ispirano ai diritti civili garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini italiani. La Corte Costituzionale, per esempio, con sentenza n. 158 del 22.05.2001 ha dichiarato illegittimo l'art. 20, comma 16 della legge 354 del 1975, dove non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presta la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. La sentenza proclama: "La mancanza di tale esplicita previsione nella norma denunciata - che pur garantisce il limite di durata delle prestazioni secondo la normativa ordinaria, il riposo festivo nonché la tutela assicurativa e previdenziale - pone la disposizione stessa in contrasto con i principi costituzionali". A commento di questa sentenza Gonnella afferma che essa 'può essere intesa come il momento di congiunzione di due importanti filoni giurisprudenziali concernenti rispettivamente il tema del lavoro carcerario e quello dei diritti riconoscibili al soggetto ristretto in carcere, o meglio, dei diritti che sopravvivono allo stato di detenzione" .



2.2. Il nuovo lavoro penitenziario tra pubblico e privato


Il lavoro penitenziario si suddivide in due aspetti: a) il lavoro intramurario, svolto all'interno dell'istituzione carceraria, alle dipendenze dell'amministrazione stessa, b) il lavoro extramurario, alle dipendenze di altri soggetti, pubblici o privati, svolto appunto fuori delle mura del carcere. Nel secondo caso il lavoro è utilizzato come strumento di esecuzione alternativa della pena, in un regime di semilibertà.

Si tratta in ogni caso, come si può notare dai dati soprariportati, di una casistica molto limitata, questo per due ordini di motivi. In primo luogo, per il lavoro all'interno all'istituzione il numero dei posti disponibili è esiguo, stabile e invariato, nonostante il numero dei carcerati presenti. Nel secondo caso il lavoro è legato al mutamento della realtà sociale ed economica lavorativa esterne; si verificano spesso fallimenti delle lavorazioni interne al carcere, perchè prive di convenienza economica per le imprese esterne, anche a causa del fatto che il mondo del lavoro attuale, caratterizzato dalla flessibilità in entrata, non si concilia bene con i tempi lunghi del sistema penitenziario e della Magistratura di Sorveglianza.

Nella fase conseguente la Legge n. 663, detta legge Gozzini, del 1986, ci si orientava per un aumento delle misure alternative perché si era convinti che queste esperienze avrebbero aumentato le possibilità di lavoro ai detenuti una volta che fossero usciti. Successivamente, con le limitazioni introdotte con l'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario, L. n. 354/75, e con la Legge Smuraglia, n. 193/2000, c'è stato un restringimento delle possibilità alternative e un ipotetico aumento di lavoro intramurario. Attualmente è impossibile immaginare un ulteriore sforzo in termini legislativi per colmare il divario tra il lavoro libero e il lavoro penitenziario assistito. La strada che si sta percorrendo è quella della 'privatizzazione del carcere' attraverso l'ampliamento dello spazio di operatività del privato sociale e imprenditoriale. Questo significa che si stanno ampliando sempre più le opportunità per il carcere di aprirsi all'esterno, in quanto cooperative e ditte esterne collaborano con l'amministrazione penitenziaria allo svolgimento di attività lavorative per i carcerati e per il carcere. Proprio la legge Smuraglia dà l'opportunità di stipulare convenzioni con imprese o cooperative; i detenuti sarebbero così direttamente dipendenti delle imprese o cooperative che gestiscono le lavorazioni o i servizi del privato sociale ed imprenditoriale. Già sopra si accennava agli sgravi fiscali che la legge Smuraglia prevede per le imprese che assumono detenuti. Questa opportunità ha lo scopo di ridurre la debolezza tra lavoro dei detenuti e il lavoro libero, consentendo e favorendo la privatizzazione, sia delle attività produttive, sia dei servizi negli istituti attribuiti tradizionalmente alla diretta gestione dell'amministrazione penitenziaria.

Le aziende private hanno la necessità di sapere 'qual è lo spazio di convenienza economica prima di intraprendere una gestione di servizi e attività produttive con l'impiego di manodopera carceraria: questo spazio può essere solamente in termini di agevolazioni contributive e fiscali e la sua mancata concretizzazione impedisce sul nascere ogni concreta iniziativa imprenditoriale' . Risulta di conseguenza che la quasi totalità del lavoro negli istituti si svolge per cooperative sociali e per l'amministrazione penitenziaria. Inoltre, è da ricordare che i lavori svolti per l'Amministrazione penitenziaria sono di basso profilo professionale e in continuo ritardo nei pagamenti dovuti, con evidenti riflessi sui livelli di motivazione dei detenuti.

Nonostante le notevoli difficoltà, varie sono le esperienze in atto, anche se i servizi d'orientamento e d'inserimento lavorativo di detenuti sono poco pubblicizzati. L'informazione e la pubblicità sono vie privilegiate per "sfruttare" le buone prassi avviate e per "fare rete" anche a livelli più ampi. Ogni realtà deve però trovare la sua formula a partire dalla conoscenza e dalle attività già avviate e soprattutto dalle risorse disponibili e di conseguenza mutare strumenti, strategie, modalità, obiettivi. A Firenze per esempio è partito dal 1994 un servizio, il P.I.LD. (Pronto Intervento Lavoro Detenuti), ideato dall'associazione «Container», che fornisce ai detenuti delle informazioni basilari dell'insieme del mondo del lavoro e, nello stesso tempo, dà le prime risposte immediate, con eventuali indirizzi concretamente percorribili. È un servizio che fornisce i primi "strumenti informativi per iniziare ad orientarsi e ad evidenziare, tanto i limiti personali in tal senso, quanto i punti di forza da cui partire"[16].

La qualità di questo tipo di servizio si giova per intero sulla preparazione degli operatori; la sua figura risulta fondamentale nell'orientamento per i detenuti. L'operatore deve essere in grado di spaziare su settori diversi della tematica del lavoro per andare incontro a chi difficilmente si presenta spontaneamente nei luoghi istituzionalmente deputati. Ad esempio la possibilità di ottenere l'indennità di disoccupazione e/o una pensione d'invalidità, sono aspetti fondamentali per un corretto approccio al lavoro. "Diritti spesso difficili da ottenere dovendo seguire i normali iter burocratici e che quindi vanno ad alimentare quella sfiducia personale che si somma ai motivi oggettivi dello svantaggio. Pertanto il servizio cui è chiamato un operatore sociale del lavoro, stante l'ampiezza delle problematiche da dover conoscere e affrontare, non può che essere di pre-orientamento, lasciando alle figure professionali specifiche gli eventuali sviluppi nel campo della formazione, dell'orientamento al lavoro o degli altri ambiti collegati"[17]. Il detenuto che riesce a presentarsi sul mercato di lavoro e affrontare i passaggi obbligati della formazione, del rapporto con i diversi canali per l'impiego, di ricerca personale del lavoro ha in ogni modo bisogno di quel sostegno graduato, caso per caso, che l'operatore, in qualità di tutor può dare. 'Il superamento della condizione comune di precarietà, infatti, passa dall'acquisizione pura e semplice di un bagaglio informativo alla messa in atto di azioni coerenti, risentendo della scarsa abitudine a muoversi tra i canali privati e pubblici del lavoro, della difficoltà nella ricostruzione di un profilo professionale accettabile e dell'insieme di strascichi giudiziari o sociosanitari di origine diversa" . Dunque è essenziale per il detenuto, la presenza di un operatore in grado di riconoscere le sue capacità professionali e che faccia azione di mediazione per il suo inserimento lavorativo.

Una seconda esperienza è lo sportello CILO (Centro di Iniziativa Locale per l'Occupazione) del carcere Rebibbia di Roma, che offre un servizio di orientamento ed assistenza tecnica all'inserimento per detenuti o ex detenuti nel mercato del lavoro. Esso vuole ridurre il distacco fra carcere e società, distacco che altrimenti continuerebbe a produrre effetti di disorientamento per queste persone svantaggiate. "Lo sportello intende valorizzare quindi le capacità progettuali del detenuto e porsi quale soggetto canalizzatore di risorse"[19].

Il problema dei diritti e del diritto al lavoro dei detenuti è dunque molto complesso. È necessario svolgere un lavoro di rete fra i vari servizi pubblici e privati, per meglio rispondere alle esigenze del detenuto-lavoratore o dell'ex carcerato che cerca lavoro.

L'apertura al privato non deve però disconoscere il ruolo essenziale che resta al settore pubblico rispetto all'impiego. Diventa, infatti sempre più urgente attivare sinergie fra risposte pubbliche e private. È urgente la creazione di reti integrate territoriali fra pubblico e privato e tra privato e pubblico, per favorire il compimento di percorsi per la piena integrazione lavorativa e sociale del soggetto svantaggiato.



IMPORTANZA E RUOLO DEL LAVORO PER I DETENUTI E PER GLI EX CARCERATI


Il rapporto tra lavoro e carcere, da quando è sorta l'istituzione penitenziaria (da circa due secoli) ha subito una radicale modificazione di ruoli e d'intenti. Il lavoro all'inizio faceva parte della pena: con il lavoro si realizzava la pena, la volontà punitiva. Vigeva un'ottica puramente afflittiva e punitiva: si parlava di lavoro continuato e ripetitivo, svolto in silenzio. Questa concezione rimarrà in auge, in Italia, fino all'emanazione della Costituzione. Gli articoli 4 (diritto al lavoro) e 27 (rieducazione del condannato) sfatarono il binomio lavoro-pena per costituire un nuovo ruolo del lavoro all'interno della funzione rieducativa del trattamento penitenziario. L'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario parla sì di lavoro per i detenuti, ma ricorda anche l'importanza di avvalersi dell'istruzione, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. "Al fine del trattamento rieducativo, salvo casi d'impossibilità, al condannato è assicurato il lavoro" . Il lavoro assume quindi una valenza prettamente educativa; la legge Gozzini darà indirizzi validi al nuovo concetto d'attività lavorativa (art. 20 dell'Ordinamento penitenziario), all'obbligatorietà (nel senso dell'art. 4 della Costituzione), alla non afflittività, alla remuneratività, all'omogeneità rispetto al lavoro libero e all'attitudine allo sviluppo soggettivo. Oggi l'attività lavorativa è forse elemento fondamentale dell'integrazione sociale dei detenuti e, quindi, del rapporto tra carcere e società.

Per quanto riguarda il lavoro all'interno del carcere, si devono sottolineare alcune difficoltà relative all'attuazione della legge. Il numero dei soggetti ammessi al lavoro è una minoranza, i macchinari sono obsoleti e le spese relative alle esigenze di sicurezza hanno ostacolato la creazione di lavoro interno al carcere. In assenza di possibilità all'interno, i carcerati si pongono delle attese esterne, da realizzare attraverso la concessione di una misura alternativa. La possibilità di esercitare un lavoro all'esterno può figurarsi come una esperienza più ricca che non un lavoro all'interno. Anche se in carcere spesso non è possibile lavorare, i detenuti possono però frequentare corsi per apprendere o approfondire una professione (dove si organizzano): l'elemento importante sta nel fatto che il corso dovrà dare nuove competenze al soggetto detenuto, che gli possano permettere di ricostruire la propria esistenza in modo differente dal passato.

Il lavoro e tutti i suoi elementi, con riferimento ad un inserimento lavorativo del detenuto od ex, sono important ma non sufficienti. Il soggetto, inserito in misura alternativa, si confronta con molti altri ambiti: con gli operatori, con i servizi cittadini, con la gente in generale, con la propria famiglia da considerare in modo opportuno, altrimenti si potrebbe avere l'inefficacia dell'intervento.


L'importanza del lavoro per i soggetti in esecuzione di pena nasce da una duplice tendenza storica: "da un lato il tendenziale allargamento dei confini del carcere verso la società esterna con un nuovo concetto di pena, in cui sono inclusi concetti come la risocializzazione e la riabilitazione del soggetto verso l'ambiente esterno, dall'altro lo svilupparsi proprio nella società di una cultura dell'integrazione occupazionale delle fasce deboli"[22]. Nel 1975 gli organi legislativi danno forma ai principi costituzionali che ancora non avevano avuto la giusta attenzione da parte del sistema penitenziario. In particolar modo ci si riferisce all'art. 27 della Costituzione italiana che recita: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalla leggi militari di guerra". Rispettando quanto proclama la Costituzione, la riforma penitenziaria avviata nel 1975 tende: a) a mantenere gli equilibri esistenti nei soggetti che fanno ingresso nel carcere: rafforzando il rapporto con la famiglia e le relazioni affettive dei carcerati; b) introdurre strumenti per evitare l'impatto col carcere per pene detentive brevi, attraverso sanzioni sostitutive; c) rendere concreto il concetto di risocializzazione attraverso un trattamento rieducativo individualizzato e un graduale inserimento nel mondo esterno.

Nel 1986 con la legge Gozzini n. 663 diventano realtà alcuni progetti, grazie all'attuazione di misure alternative alla detenzione quali l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione alla semilibertà. L'effetto immediato di queste nuove leggi fu l'apertura verso l'esterno; finalmente i detenuti si staccano di dosso quell'immobilismo e quel silenzio in cui era caduta l'istituzione penitenziaria per lasciare spazio a nuovi modelli di atteggiamento. Il Carcere diventa così un'istituzione complessa, in cui affiorano dinamiche relazionali nuove: il detenuto finalmente riacquista la propria soggettività di persona. Risocializzazione del soggetto detenuto significa costruire o ricostruire consapevoli legami con la società, appoggiandosi in particolar modo alla famiglia, alla scuola, al lavoro. Tornare a scuola e/o al lavoro durante un'esperienza detentiva risulta di particolare importanza all'interno di un processo rieducativo. Scegliere volontariamente di tornare a imparare e a lavorare, permette alla scuola e al lavoro di recuperare, anche se solo in parte, quel ruolo trattamentale che in passato era venuto meno con quel particolare soggetto. Il detenuto si dà degli obiettivi e segue un percorso per raggiungerli, inizia quindi un nuovo processo di maturazione e di crescita, estremamente importante per la propria risocializzazione. Durante lo svolgimento della misura alternativa, in particolar modo nell'ambito lavorativo esterno, il soggetto sperimenterà le sue potenzialità, la sua rinnovata capacità di adattamento e di interazione con gli altri. "La possibilità di interagire, di produrre, di responsabilizzarsi (iniziando anche solo a rispettare gli orari di lavoro), stimolando l'uscita dalla logica assistenziale, sono gli elementi chiave in ogni tipo di progetto risocializzante e possono essere sperimentati proprio nell'ambito lavorativo"[23]. È importante ricordare che "l'operazione di inserimento al lavoro di fasce deboli si presenta come un'operazione connotata da una doppia complessità" . La prima è collegata con l'organizzazione sociale (l'evoluzione del mercato del lavoro, le nuove tecnologie, i cambiamenti organizzativi), l'altra si rifà alla complessità dei soggetti coinvolti. Si ha paura ad assumere un "condannato", un carcerato, un ex detenuto per quel che hanno compiuto e raramente ci si chiede quello che sono disposti a fare ora. Si è portati ad utilizzare stereotipi sociali che tipizzano la persona all'interno di quella particolare categoria. I progetti di inserimento lavorativo per il carcerato dovrebbero essere di tipo individualizzato, per poter avviare un processo d'aiuto globale alla persona. Conoscere, considerare e promuovere l'intenzionalità del soggetto, gli orientamenti professionali e la consapevolezza del soggetto, riguardo a ciò che si sta realizzando a favore della sua reintegrazione sociale è di particolare importanza per la riuscita del progetto di rieducazione . Risulta inoltre di fondamentale importanza una buona programmazione dell'intervento di inserimento lavorativo per raggiungere il successo dell'esperienza. Il successo dell'inserimento lavorativo non significa solo e unicamente l'avvenuta assunzione, ma anche una certa continuità nel lavoro, il riavvicinamento alla società da parte del soggetto carcerato o ex carcerato e l'acquisizione di un comportamento da lavoratore.



4. PROCESSO DI AUTO-AIUTO NEL LAVORO IN CARCERE[26]


Il lavoro, come abbiamo visto nel primo capitolo, consente, prima di ogni altra cosa, di garantire una certa continuità nel tenore di vita, nelle relazioni affettive e in generale nella vita sociale. Il lavoro ha inoltre una serie di funzioni latenti, quali: dare una certa legittimazione sociale, in questo caso al carcerato; consolidare la sua personalità e stimolarlo alla crescita, a migliorarsi. Al lavoro si accrescono le possibilità di interazione, di responsabilizzazione; il lavoro aiuta ad uscire dalla logica assistenziale. Inserire al lavoro persone sottoposte a esecuzione di pena o che l'hanno appena scontata ha un forte valore per la società nel suo complesso. La società offre a chi ha causato uno «strappo» 'uno spazio al proprio interno'[27], uno spazio ben identificato, dove doveri, diritti e confini siano chiari. Proprio per questo 'il lavoro è sempre stato considerato uno degli strumenti migliori per identificare questo spazio' . Far parte del sistema produttivo, significa per il detenuto 'entrare concretamente in quel sistema sociale che ha come compito la tutela della cittadinanza promuovendo la legalità, sia comminando le pene, sia sviluppando capacità di prevenzione e recupero' . Il lavoro per il carcerato è auto-educativo ed è costruzione di un rapporto positivo con la società; esso costituisce 'il primo passo perché una persona possa non scegliere i sistemi criminali, ma quelli legali' . La pratica del lavoro si sostituisce a quella deviante. È una pratica concreta appunto; i carcerati hanno così l'opportunità di essere parte di questa società, 'nei modi in cui questa società sa regolare la convivenza legale. Bisogna chiedere loro di non aspettarsi nulla di pronto, ma di mettersi all'opera per ricevere la formazione adeguata e cercare lavoro' . Attualmente è anche necessario rivedere il rapporto di lavoro del detenuto. Esso 'non può più prescindere dalla possibilità di offrire occasioni di lavoro professionalmente gratificanti e spendibili nel mondo esterno' . Come infatti sostengono Lepri e Montobbio 'la nobiltà del «provare a fare» si stempera molto quando l'oggetto degli interventi sono persone in condizione di debolezza. Non va sottovalutato infatti che l'esperienza di inserimento lavorativo non coronata da «successo» ha inevitabili effetti di ritorno sull'identità della persona inserita (oltre che un effetto alone negativo sugli operatori)' .

È naturale che queste funzioni attribuite al lavoro si realizzano se pensate col soggetto del progetto su cui si lavora e con l'ambiente in cui si va a creare il nuovo ruolo professionale. Inoltre, per sperare in un esito positivo dell'inserimento lavorativo del carcerato è necessario far crescere in lui una certa predisposizione al lavoro e suscitare in lui quelle potenzialità in grado di renderlo recettore degli spunti positivi che si possono ritrovare in un ambiente esterno.

Il processo d'aiuto avrà maggior successo se si è in grado di predisporre un piano d'azione che preveda il corso degli eventi riguardanti quel particolare caso. Il percorso d'aiuto prevede alcune fasi di svolgimento, anche se non sono da prendere rigidamente e in senso lineare, ma come processo a spirale, come per tutte le occasioni e possibilità di cambiamento.

Nella fase di esplorazione c'è la richiesta del detenuto, rivolta all'operatore, di voler attuare un progetto di inserimento lavorativo e la costruzione insieme del quadro della situazione. Successivamente operatore e detenuto giungono ad un accordo operativo che evidenzia il tipo di intervento, gli obiettivi e gli strumenti necessari per raggiungerli. La terza fase di realizzazione dell'accordo operativo vede il detenuto sostenuto dall'operatore che lo affianca, lo orienta in base agli impegni assunti. La quarta fase prevede un momento di valutazione che non rappresenta soltanto il momento finale di quel progetto particolare, ma può dare spunti per i futuri interventi.

Il progetto d'inserimento lavorativo per il detenuto dovrà andare al di là del formale contratto di lavoro. È necessario, infatti, sostenere sia il detenuto all'entrata  del mondo del lavoro, delle imprese e delle risorse offerte dal territorio, sia allo stesso tempo svolgere azione di informazione e di formazione nei riguardi di chi lo accoglie a lavorare. Dalla situazione di partenza la persona dovrebbe essere in grado di intraprendere un percorso di maturazione per affrontare il mondo del lavoro. Dovrà adeguarsi ai vincoli che la situazione impone: orari, assumere delle determinate funzioni, lavorare con quella particolare persona, sopportare la fatica fisica e psichica, rispettare le gerarchie, accettare e gestire situazioni di ostilità e di competizione che spesso si presentano al lavoro. È importante che la persona sia accompagnata, supportata nel rendersi conto e apprezzare gli elementi positivi del proprio ambito lavorativo. Il processo d'aiuto dovrà portare benessere e autonomia nella vita della persona detenuta e aiutarla nella ricerca delle strategie più opportune per far fronte ai problemi quotidiani; aiutarla nel mettere in discussione il proprio passato e a descrivere con termini realistici il proprio presente.

Il lavoro può costituire un trattamento di aiuto per il detenuto se progettato individualmente, con contenuti che presentino dei collegamenti con il sapere e gli interessi della persona coinvolta e presentino una progettualità in divenire. Infatti, "così come non lo è il carcere, anche le misure alternative non sono di per sé trattamentali se non adeguatamente riempite di contenuti: la libertà, infatti, non è di per sé educativa o risocializzante, se non accompagnata da interventi individualizzati e finalizzati (di aiuto e sostegno, ma anche di responsabilizzazione e controllo, ecc.). Le misure alternative riescono, infatti, ad avere più senso quanto più si riesce a passare da una semplice «libertà da» (pur importantissima) alla realizzazione di una «libertà per» qualcosa di positivo e significativo"[34], come può essere un'attività lavorativa. Il recupero sociale dei detenuti deve significare, quindi, 'investire nella ricerca di spazi e risposte all'esterno del carcere per far trovare delle porte aperte al detenuto che è scarcerato per una misura alternativa, per un permesso, perché ha finito di scontare la pena, e che spesso non trova nessuno pronto ad accoglierlo. Occorre quindi fare tutto il possibile e l'inevitabile affinché la comunità sociale si senta sempre più coinvolta in tutte le sue componenti (Enti Locali, mondo del lavoro, volontariato, ecc.)" Da questa citazione è evidente la necessità di creare una rete di risorse che possa dare risposte ai complessi bisogni dei detenuti (alloggio, sostentamento, lavoro, occupazione del tempo); inoltre è anche necessario l'ideazione e la realizzazione di progetti di sensibilizzazione e d'informazione rivolti alla popolazione, affinchè si riduca l'atteggiamento di paura e sfiducia nei confronti di queste persone e si crei così un clima di accoglienza e di normale convivenza civile.









https://www.radicali.it/organi/news.asp?q=6105, News. Carceri: estate 2002, la situazione nelle carceri normali, visitato nella serata di martedì 4 febbraio 200

https://www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dap/2003/giugnodet2003,https://www.maurizioturco.it/carceri/dossier_italia_cs_13_ago_0htm, visitati il 22 agosto 2003 alle 12.00 circa.

https://www.radicali.it organi/news.asp?q=6105, News. Carceri: estate 2002, la situazione nelle carceri normali, visitato nella serata di martedì 4 febbraio 200


Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.


Ibidem.

Ibidem.


https://www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dap/2003/giugnodet2003, visitato il 22 agosto alle 12.00 circa.

.Ibidem.

ANASTASIA Stefano, GONNELLA Patrizio (a cura di), Inchiesta sulle carceri italiane, Roma, Carocci Editore, 2002, pp. 79-190.

GONNELLA Patrizio, Osservando: istantanee dalle carceri italiane, in ANASTASIA Stefano, GONNELLA Patrizio ( a cura di), Inchiesta sulle carceri italiane, Roma, Carocci Editore, 2002, pp. 180-181.

Ibid., p. 181.


Ibid., p. 101.


VITALI Monica, Il nuovo lavoro penitenziario tra pubblico e privato, in ANASTASIA Stefano, GONNELLA Patrizio (a cura di), Inchiesta sulle carceri italiane, Roma, Carocci Editore, 2002, pp. 126-127.

ROSELLI Licia Rita, Le esperienze in atto, in ANASTASIA Stefano, GONNELLA Patrizio (a cura di), Inchiesta sulle carceri italiane, Roma, Carocci Editore, 2002, p. 129.

Ibidem.

Ibidem.

Ibid., p. 131.

www.serviziosociale.com, GIRAUDO Enrico, Inserimenti lavorativi di soggetti detenuti tossicodipendenti in misura alternativa.Analisi e valutazione delle borse lavoro progettate dal Centro di Servizio Sociale per Adulti di Cuneo nell'anno 1998/1999, visitato nel pomeriggio di domenica 2 febbraio 200


Ibidem.

.www.serviziosociale.com, GIRAUDO Enrico, Inserimenti lavorativi di soggetti detenuti tossicodipendenti in misura alternativa.Analisi e valutazione delle borse lavoro progettate dal Centro di Servizio Sociale per Adulti di Cuneo nell'anno 1998/1999, visitato nel pomeriggio di domenica 2 febbraio 2003, p. 1 (Presentazione).


Ibid., p. 2.

LEPRI Carlo, MONTOBBIO Enrico, Lavoro e fasce deboli, Milano, Franco Angeli, 1999, p. 39.

www.serviziosociale.com, GIRAUDO Enrico, Inserimenti lavorativi di soggetti detenuti tossicodipendenti in misura alternativa.Analisi e valutazione delle borse lavoro progettate dal Centro di Servizio Sociale per Adulti di Cuneo nell'anno 1998/1999, visitato nel pomeriggio di domenica 2 febbraio 2003, p. 3 (Presentazione).

www.serviziosociale.com GIRAUDO Enrico, Inserimenti lavorativi di soggetti detenuti tossicodipendenti in misura alternativa. Analisi e valutazione delle borse lavoro progettate dal Centro di Servizio Sociale per Adulti di Cuneo nell'anno 1998/1999, visitato nel pomeriggio di domenica 2 febbraio 200

COLMEGNA Virginio, Prefazione, in VITALI Monica, Il lavoro penitenziario, Milano, Giuffrè Editore, 2001, p. VII.

Ibidem.


Ibidem.

Ibid., p. VIII.

Ibidem.

VITALI Monica, Il lavoro penitenziario, Introduzione, Milano, Giuffrè Editore, 2001, p. XVII.

LEPRI Carlo e MONTOBBIO Enrico, Lavoro e fasce deboli, Milano, Franco Angeli, 1999, p. 41.


CASO Gianni, Uomini oltre le sbarre, Roma, Città Nuova Editrice, 1998, p. 24.

Ibid., pp. 24-25.

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