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Polisemia del termine Mafia
1. Definizione del perimetro di interesse e considerazioni introduttive
Il termine mafia è un termine definito da un'autorevole storico polisemico , che si riferisce cioè a fatti differenti a seconda dei contesti, delle circostanze, delle intenzioni e dell'interesse di chi lo usa, per questo, le prime riflessioni del lavoro saranno dedicate a chiarire la prospettiva dalla quale la tematica sarà analizzata.
Il tema mafia" è un tema che ricorre sovente nella riflessione di grandi storici, antropologi, sociologi, giuristi e criminologi, e all' interno di ciascun dominio si possono distinguere settori di interesse differenti; per esempio all'interno del nostro dominio di competenza, quello giuridico, è possibile distinguere un settore di interesse strettamente penalistico, un settore più propriamente processuale, un settore amministrativistico e così via.
L approccio con il quale il presente lavoro si avvicina alla materia è tendenzialmente atipico: l'obiettivo è quello di descrivere da un lato la strada che il bene confiscato alla criminalità organizzata compie per essere destinato ad uso sociale, dall'altro se a seguito della predetta destinazione sia possibile parlare di bene confiscato come bene comune , soprattutto alla luce di una prospettiva di analisi de iure condito che, come avremo nel proseguo della trattazione modo di esplicare, non postula una incompatibilità ontologica fra tale categoria e e il binomio proprietà pubblica privata sancito dall'art. 42 della Costituzione. Per raggiungere questi obiettivi si crede tuttavia che non sia possibile prescindere totalmente da elementi che appartengono alla tradizione sociologica e antropologica di riflessione sul tema mafia" e questo per tre motivi essenziali a parere di chi scrive:
. Il legislatore ha dimostrato sovente l'importanza di una preliminare riflessione storica e sociologica sul tema prima di tentare una modifica della normativa antimafia vigente , o prima dell'introduzione di nuove norme di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso ; questo è dimostrato in prima istanza dalle numerose Commissioni parlamentari di inchiesta che nel tempo si sono succedute e che hanno costituito la base sulla quale tentare riforme legislative , e in secondo luogo dalla introduzione di un elemento nella fattispecie incriminatrice di cui all'art 416 bis c.p. , quello della omertà, che a causa delle sue radici sociologiche, ha destato notevoli problemi interpretativi. Questo discorso è alla base della scelta di includere all'interno di questa prima parte preliminare del lavoro, una breve riflessione sull'art 416 bis c.p. che insieme ad altri contribuisce a disegnare il perimetro all'interno del quale applicare le misure di prevenzione personali e patrimoniali antimafia .
. In secondo luogo la categoria dei beni comuni" trova in tale contesto la sua ragion d'essere nell'impatto culturale e sociale che la criminalità organizzata ha avuto ed ha tutt'ora sulla popolazione; solo riuscendo a capire la grandezza e l'atteggiarsi di tale impatto è possibile concepire l'importanza della destinazione sociale del bene oggetto di confisca e della sua conseguente metamorfosi, da bene simbolo del potere mafioso ed emblema del successo della illegalità, ad uno straordinario strumento educativo e di riscatto sociale; la strada seguita è quella di ripercorrere le principali tappe del pensiero sociologico sul tema, analizzando le tre principali macro aree di analisi e soffermandoci in particolare sull'ultima , l'analisi istituzionale, in cui si evidenzia l'aspetto politico" della mafia. In terzo luogo è fondamentale dare un rapido sguardo ai nuovi settori di investimento criminale, in particolare al settore agricolo; dando infatti uno sguardo alla ultima relazione ANBSC del 2012, si vede come su un totale di 11.238 beni immobili, 2.245 sono terreni agricoli, una percentuale rilevante del totale, segno tangibile dell'espandersi di quel settore di interesse criminale detto agromafia .
Tracciato quindi il perimetro della nostra riflessione, incominciamo a sviluppare il primo dei tre punti sopraelencati.
2. Brevi riflessioni penalistiche. La fattispecie incriminatrice di cui
all'art. 416 bis c.p. e l'elemento dell'omertà
Si sente spesso dire che L Italia è un paese che ospita quattro mafie tradizionali: Cosa Nostra, 'ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita. Non è questo il luogo in cui discutere sulla opportunità di tale distinzione, né il luogo in cui indagare sulle diversità strutturali delle organizzazioni citate; è però indubbio come, dando uno sguardo alla distribuzione territoriale dei beni confiscati, nonostante che il fenomeno coinvolga l'intera penisola, essi si concentrino maggiormente nelle quattro regioni in cui il fenomeno criminale mafioso ha assunto per così dire carattere endemico4. Il legislatore sembra però porsi in controtendenza rispetto a tale assunto, visto che nel momento in cui va a scrivere la fattispecie incriminatrice di cui all'art 416 bis la scelta che opera è peculiare: esso sembra focalizzare l'attenzione sul metodo mafioso senza dare risalto alla territorialità del fenomeno; quanto detto può essere evinto in maniera immediata da due elementi su tutti:
. Il primo è la rubrica dell'art 416 bis c.p. "associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniere
. Il secondo è costituito dall'ultimo comma dell'art 416 bis c.p. le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla'ndrangheta, e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso . Sicuramente l'epicentro della fattispecie normativa suddetta è rappresentato dal 3° comma, in cui il legislatore cerca di identificare quelli che sono gli elementi costitutivi della associazione di stampo mafioso e che dispone quanto segue:
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali"
La fattispecie di cui all'art 416 si pone in netta controtendenza rispetto al processo generalizzatore che ha riguardato il 416 c.p. "associazione a delinquere individuando in modo analitico gli elementi costitutivi della fattispecie, e costituisce la risposta del legislatore alla constatata inidoneità dell'art 416 c p. "associazione a delinquere" a far fronte al fenomeno mafioso ; due in particolare erano i punti individuati come deboli dell'art 416 c.p.:
. Soprattutto nei luoghi in cui la mafia può essere definito fenomeno endemico, il raggiungimento degli obiettivi della associazione era affidato alla forza intimidatrice in quanto tale, senza che essa sfoci in concreto in una violenza o minaccia;
. L'art 416 c.p. richiede come elemento fondamentale un programma criminoso, non sempre presente in una associazione di tipo mafioso;
Queste considerazioni sono alla base della svolta normativa rappresentata dalla legge 13 Settembre 198 , n.646 c.d. Legge Rognoni La Torre) che introduce la fattispecie di cui all'art416 bis c.p.
Ho già avuto occasione di specificare come questa non vuole essere una riflessione penalistica, tuttavia un breve esame della fattispecie e dei suoi elementi pare necessario in fase introduttiva per capire quale possa essere il significato da attribuire all'elemento di derivazione sociologica che il legislatore ha utilizzato (l omertà) e da dove deriva quel quid pluris di disvalore sostanziale della fattispecie che legittima una destinazione ad uso sociale dei beni confiscati; infine ci servirà per chiarire qual è il perimetro sostanziale all'interno del quale si innesteranno le future riflessioni più propriamente procedimentali.
Un primo elemento costitutivo del metodo mafioso" è la forza di intimidazione del vincolo associativo, addirittura abbracciando una interpretazione letterale della fattispecie sembra che la condizione di assoggettamento e di omertà sia una conseguenza di tale forza ; autorevoli esponenti della dottrina penalistica sostengono che l'avvalersi della forza di intimidazione non implica automaticamente l'espletarsi di una condotta penalmente rilevante: l'associazione può avvalersi della forza intimidatrice ponendo in essere una minaccia implicita o esplicita integrando così gli estremi di un reato (minaccia o violenza privata), oppure può avvalersi di una forza intimidatrice tanto consolidata da non richiedere neanche una condotta penalmente rilevante di manaccia e violenza; proseguendo nel ragionamento sembra opportuno distinguere due momenti o profili attinenti alla forza intimidatrice : un momento statico , attinente alla capacità di intimidazione della associazione non solo potenziale e attuale e un momento dinamico costituito dallo sfruttamento di tale capacit , anche solo potenziale ; si ricade nell'art 416 c.p. quando più soggetti intendono compiere atti intimidatori sfruttando una capacità di incutere timore di cui la associazione in quanto tale non è ancora dotata; si ricade viceversa nel 416 bis c.p. quando la stessa associazione acquisterà tale capacità in virtù della precedente attività criminale compiuta o grazie alla fama dei suoi componenti; in questo caso la associazione è dotata di capacità intimidatrice tale da determinare se utilizzata, una condizione di assoggettamento e di omert .
Quindi sembra possibile interpretare la locuzione "avvalersi" in modo non strettamente letterale, ricomprendendo al suo interno non solo condotte di violenza e minaccia che integrano una fattispecie di reato, ma anche comportamenti non esteriormente percepibili di utilizzo della forza intimidatrice.
Arriviamo finalmente a trattare dell'elemento della condizione di assoggettamento e di omert ; importante il rapporto con il precedente elemento: la condizione di assoggettamento e di omertà non deve ritenersi tanto un elemento di qualificazione della forza intimidatrice, ma piuttosto il risultato della stessa; occorre tuttavia evitare un equivoco in cui facilmente si potrebbe incorrere, cioè ritenere che la condizione di assoggettamento e di omertà sia meramente derivante dalla capacità intimidatoria, essa deve essere il risultato dello sfruttamento di tale capacit . La norma non pretende che la condizione di assoggettamento e di omertà si traduca in uno status di permanente sottomissione e di soccombenza, ingeneratosi nel contesto sociale in cui opera il gruppo , il fatto che il legislatore usi la locuzione derivi" implica che tale condizione sia un effetto psicologico, temporaneo e obiettivamente rilevabile, provocato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo ; se si sostiene il contrario si opera una drastica riduzione del campo di applicazione della norma vincolandola a canoni regionalistici e tradizionali" .
Il problema ora è cercare di dare un contenuto giuridico, ad un concetto che il legislatore ha mutuato dalla sociologia, il concetto di omert . Il rischio è quello leggere il requisito, quindi dare una interpretazione della fattispecie in chiave spiccatamente sociologica, il che andrebbe ad incidere sul canone fondamentale della determinatezza, e riproporrebbe la problematica di una visione eccessivamente regionalistica della fattispecie; una soluzione equilibrata e che pare scongiurare le problematiche di cui abbiamo detto è quella di interpretare l'elemento omertà come rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato.
La interpretazione che abbiamo abbracciato del concetto di omertà certo ne limita l'importanza all'interno della fattispecie, poiché lo circoscrive a mero precipitato della condizione di assoggettamento: quest'ultimo si risolve in uno stato di assoluta sottomissione e succubanza che non può non implicare un atteggiamento omertoso.
Ultimo elemento che a me pare significativo è quello del programma associativo. La norma fa riferimento espressamente a quattro finalità tipiche, è sufficiente la sussistenza di una di queste perché il reato si integri e il loro concorso non determina una pluralità di reati. Esse sono:
. La finalità di commissione di delitti
. La finalità di acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti, e servizi pubblici
. Finalità di realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri
. Finalità di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali
Completata la disamina degli elementi più significativi della fattispecie
di cui all'art 416 bis passiamo al secondo punto.
3. Considerazioni sociologiche
Sicuramente parlare dell'impatto profondo che il fenomeno criminale mafioso ha sulla popolazione e sul territorio non è affare semplice e implica riflessioni sociologiche e storiche che esorbitano dagli obiettivi del presente lavoro e dalle capacità del suo autore; tuttavia un accenno ad esso è necessario, per comprendere come la destinazione ad uso sociale dei beni confiscati e la gestione condivisa" possa essere considerata come il punto di partenza di una politica di lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso che parte dal basso, che vede il suo fulcro proprio nella cittadinanza locale .
Nel 1876 Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti intrapresero una inchiesta sugli eventi criminali violenti che caratterizzavano l'isola in quel periodo; nel primo volume dell'inchiesta, Franchetti incentrò la propria attenzione sulle radici storico- sociali della mafia. L elemento caratterizzante del fenomeno della mafia siciliana fu individuato nella universale complicità di cui essa godeva ai più svariati livelli, e la causa nel sistema clientelare e nella mentalità individualista che pervadeva la societ , aggravata dell'ormai secolare sistema feudale vigente. Esso in questo contesto definì la mafia come fatto sociale totale; In effetti parlare di mafia e cercare di definirne il concetto non è affatto semplice, essa è un entità in continua trasformazione in grado di mimetizzarsi ed oscurarsi tanto da apparire a tratti inesistente.
I contributi sociologi sul tema possono essere distinti in tre grandi settori di riflessione e studio: un approccio più propriamente sociale" e "culturale , un approccio "economico" e un approccio "istituzionale".
3.1. L'approccio socio-culturale
L approccio socio-culturale al fenomeno mafioso può essere a sua volta distinto in due grandi linee di pensiero:
. La prima vede nel fenomeno mafioso una sindrome della arretratezza", specchio di una società rurale e arcaica, dove l'essere mafioso è legato ad una caratteristica antropologica propria dei meridionali .
Queste prime interpretazioni del concetto di mafia fanno riferimento ad un concetto di cultura che fa leva essenzialmente su due elementi, le norme e i valori vincolanti; entrambi sono ritenuti funzionali al mantenimento del sistema sociale e da questo separato; l'agire è presentato in termini fissi, gli attori passivi plasmati dalla struttura sociale in cui sono inseriti. Si tratta tuttavia di argomentazioni ampiamente superate che vedono la mafia come il prodotto della arretratezza, precipitato di una società rurale e arcaica, facendo riferimento ad una vecchia storiografia che descrive il mezzogiorno ottocentesco e della prima metà del '900 come società semi feudale incapace di rinnovarsi ed evolversi da un punto di vista economico. Il binomio mafia- latifondo rappresenta uno strumento di lettura solo parziale del fenomeno: la riforma agraria, la scolarizzazione, l'industrializzazione non lo hanno infatti estirpato, anzi la mafia ha mostrato nel corso del tempo una grande capacità di adattamento e trasformazione plasmandosi sulle piaghe di una società in continua evoluzione, sopravvivendo alla modernit .
Un autore particolarmente importante è Hener Hess : esso introduce il concetto di subcultura applicandolo al sistema sociale siciliano ; da questo punto di vista la mafia è caratterizzata non dal fatto di essere un entità associativa o organizzativa, bensì un modo di essere e di agire. Non esiste un entità che si chiama mafia, ma uomini che vengono chiamati mafiosi che si comportano come tali poiché seguono norme considerate illegittime dallo Stato ma sentite come valide e giuste dalla morale popolare, quindi dal sistema normativo subculturale locale. Questa teoria è anch'essa superata poiché ancora il fenomeno mafioso alla società tradizionale finendo per imprigionarlo nell'espressione diretta e immediata di alcuni valori e tratti psicologici.
. La seconda linea interpretativa è quella propria della sociologia culturale contemporanea; la crisi del paradigma parsonsiano maturata negli anni '70 , si è risolta nella rapida ascesa di ampio novero di teorie sociali che rigettano il funzionalismo, in particolare le teorie della scelta razionale da un lato , e il nuovo polo storico culturale dall'altro; da quest'ultimo prende corpo un decisivo ripensamento delle categorie centrali della teoria culturale, oltre i canoni del funzionalismo parsonsiano ; si parte dalla svolta culturale di Alexander , e si opera un ripensamento del concetto di cultura , come costituita non solo di norme e valori funzionali al mantenimento di un sistema sociale , ma anche di simboli e significati che pervadono il mondo sociale dandogli una forma ; si propone un concetto di cultura più aperto e flessibile alla interazione strategica degli attori; la sociologia culturale contemporanea guarda ad attori sociali che divengono produttori di cultura e non solo più prodotti di cultura.
Cosi Marco Santoro definisce la mafia un repertorio culturale, da cui tanto gli agenti sociali, quanto gli osservatori attingono, descrivono, classificano, interpretano modelli di comportamento e significato . L autore citato ribadisce la necessità di focalizzare l'attenzione su elementi prima considerati secondari come i simboli, vera chiave di volta del processo dinamico di interazione, che porta ad una continua rinegoziazione e ridefinizione dei significati, in netta contrapposizione ad Hess e ai culturalisti in generale che inquadrano la cultura come un sistema chiuso e separato dagli altri. Il cambio di rotta è evidente : la mafia non è più riconducibile ad una qualche precisa categoria sociale (siciliani, meridionali, gabellotti, campieri ecc.. , né ad una qualche comunità organizzata , ma dipende da una serie di credenze e pratiche ; Hess avrebbe limitato la subcultura mafiosa agli orientamenti di valore e al sistema normativo , la sociologia culturale contemporanea invece riscopre il concetto di subcultura, rendendolo compatibile con gli aspetti della teoria della comunicazione strategica e dei flussi comunicativi tra gli attori sociali ; secondo Santoro è possibile sostenere che le organizzazioni mafiose si reggano e si diffondono attraverso intensi e strategici sistemi di flussi comunicativi, per il tramite di elementi della subcultura, che non solo circolano nel tessuto sociale, ma si costituiscono anche in quanto tali .
Un altro grande studioso americano inquadrabile all'interno della stessa corrente opera una ridefinizione e flessibilizzazione del concetto di subcultura: essa deve essere intesa come rete di flussi comunicativi attraverso interazioni ripetute che producono e fanno circolare la cultura. In questo modo da un lato si inquadra la subcultura mafiosa come distinta da altre forme subculturali ma al tempo stesso costituita da altre subculture , dall'altra lascia aperta la possibilità di ammettere la diffusione di pratiche e simboli mafiosi anche oltre i confini tradizionali territoriali della organizzazione, così che una espansione territoriale e sovranazionale delle mafie non entra in contraddizione con un sistema organizzativo e identitario su base locale; ma c è di più : questa teoria considera i processi di mutamento culturale che avvengono anche nella mafia, scongiurando il pericolo di una riproposizione di un concetto statico di mafia come subcultura che non spiega il processo di continua trasformazione del fenomeno.
3.2. L'approccio economico
L approccio che prima abbiamo definito economico è costituito da quelle correnti di pensiero fortemente condizionate dal contesto socio economico che imperversava negli anni '80 e ' 0: la mafia inizia a manifestarsi non solo come fenomeno che mette in pericolo la sicurezza sociale ma anche come multinazionale del crimine" capace di grandi accumulazioni di capitale proveniente da affari illeciti e investimenti nell'economia legale. In questo contesto si colloca la tradizionale, ma sotto più versi criticata distinzione tra nuova" mafia imprenditrice e vecchia" mafia tradizionale e rurale. L'accento viene incentrato sulla modernità della struttura economica come tratto caratterizzante la associazione e sull'aspetto organizzativo.
Autore di spicco in tal senso è Pino Arlacchi: esso contrappone la figura del vecchio mafioso a quella di una nuova mafia, legata alla accumulazione di capitale, al business del narcotraffico e della speculazione edilizia; Arlacchi mette in luce la natura economica della mafia ponendo in essere una analisi che ripercorre l'evoluzione del potere mafioso dalla società tradizionale siciliana e calabrese di inizio
'900 fino all'esplodere del traffico internazionale di eroina degli anni '70.
La distinzione tra nuova e vecchia mafia, tra l'altro ciclicamente riproposta 9 è stata oggetto di profonde critiche: la mafia si caratterizza per un continuo adeguamento dei valori arcaici alle esigenze del presente, per la sua abilità nel confondersi con la società civile, per l'uso dell'intimidazione e della violenza, per la sua capacità ad essere sempre diversa e sempre uguale .
Altro autore meritevole di citazione che tenta una analisi economica" del fenomeno mafioso è Diego Gambetta , secondo il quale la mafia è una industria che produce, promuove, vende protezione privata . La riflessione di Gambetta si rivela subito, dalla citazione operata, originale, poiché il punto di partenza è differente rispetto alle riflessioni tradizionali che vedono nella violenza e non nella protezione l'elemento caratterizzante del fenomeno; in particolare frequente è l'espressione monopolio della violenza" o della forza", che lo Stato non sarebbe riuscito a conquistare in buona parte del Mezzogiorno, fallimento che da molti è stato additato come causa originante del fenomeno mafioso. Questa equazione secondo la teoria in questione non deve essere considerata insormontabile: certo Stato e mafia hanno a che fare con un bene medesimo, ma esso non deve essere considerato l'uso della forza, bensì la protezione, trattandosi il primo di un mezzo e non di un fine.
Punto fondamentale della teoria è la esistenza di protettori" specializzati, non si tratta però di imprenditori violenti ma di imprenditori della violenza, i quali devono essere e sono, autonomi, liberi di scegliere di sostenere gli interessi della parte che assicura loro profitti maggiori.
Gambetta quindi non identifica il mafioso con una categoria sociale determinata: non nel gabellotto (imprenditore agricolo che prende la terra in affitto da un'aristocrazia ormai spostata in città e disattenta alla cura della terra) non nel campiere guardie armate dei latifondi): Così facendo si confonde la mafia con i suoi clienti; è possibile che la protezione venga internalizzata all'interno della stessa "azienda", come i bravi per i baroni o i campieri per i gabellotti, ma si può parlare di mafia solo nel momento in cui il fornitore di protezione si autonomizza; prima di tale momento Gambetta parla di ginnastica premafiosa .
Una volta che la protezione viene concessa, non può più essere ritirata, a causa della particolare natura della merce "compravenduta ; nella compravendita di protezione i clienti vengono internalizzati, divengono elementi permanenti dell'impresa, trasformandosi in propriet .
3.3 L'approccio istituzionale
L' ultimo l'approccio, quello istituzionale mira a mettere in evidenza l'aspetto politico della mafia; Al giurista Santi Romano si deve la elaborazione della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici", la quale afferma la contemporanea presenza all'interno dello Stato di governi privati o particolari, macrostrutture di potere che in quanto tali fanno sempre riscontrare la presenza di tre elementi: una plurisoggettività, un apparato organizzativo, e un proprio sistema normativo anche non scritto. Partendo dalla intuizione di Santi Romano altri autori hanno sostenuto che anche le organizzazioni mafiose possono essere valutate in termini di ordinamento giuridico. Molte sono le caratteristiche dello Stato come ordinamento giuridico che sono state ritenute caratterizzanti anche le organizzazioni criminali mafiose e spesso questo ha dato adito a derive estremistiche, che hanno portato taluni a parlare di mafia come "anti Stato . Molti sono stati gli autori che hanno tentato un approccio istituzionale al tema mafia , inquadrando il fenomeno in termini di istituzione politica"; ad essi si rivolge la critica della sociologia culturale contemporanea, che denuncia una incapacità di superare le visioni dicotomiche tradizionali ricomprendendo il fenomeno all'interno di modelli (mafia impresa; mafia-antiStato) o categorie (pubblico privato; Stato Societ ) rigide, non cogliendo il politico" della mafia oltre la concezione di Stato ; detto in altri la termini la critica si innesta su un supposto pregiudizio Statocentrico" di tale teorie , su un modo di pensare il politico ancorato alla weberiana concezione monopolistica statale dell'uso legittimo della forza, cosicché tutto ciò che si pone al di fuori di tale monopolio è automaticamente fuori dallo Stato (quindi illegale) e dalla politica ( e quindi sociale); in questo modo però è impossibile disancorarsi da una concezione della mafia come risposta al fallimento dello Stato moderno e di diritto.
La critica è che lo Stato non abbia invece il monopolio del politico: il fatto di non appartenere, come istituzione, all'ordine dello Stato, non renderebbe la mafia meno politica, anzi, è attraverso meccanismi squisitamente politici (controllo o gestione della forza e della violenza, del territorio, potere di decidere sula vita altrui) che la mafia si manifesta; La mafia sotto questo punto di vista è al pari dello Stato un'impresa istituzionale di carattere politico
Un impostazione diversa del fenomeno è stata data da un altro importante autore, il quale considera il mafioso come imprenditore essenzialmente politico" che riempie il vuoto di potere tra centro statale e periferia ; Catanzaro ancora più esplicitamente parla delle cosche mafiose come gruppi politici, e dei mafiosi come soggetti specializzati in offerta di protezione e garanzie in concorrenza con lo Stato ;
Concludendo sul punto il politico" della mafia deve essere rinvenuto
nella sua attitudine in quanto insieme di valori, di norme, simboli, istituti, a costituire specifiche identità di gruppo, generare, detto in altri termini, strutture di appartenenza collettiva; il rapporto tra mafia e politica può essere letto in questo senso in termini di identità : la mafia è in sé politica, come manifestazione istituzionalizzata di agire politico; il rapporto Stato mafia va letto dunque come il rapporto tra due entità politiche , certo caratterizzate da forme istituzionali ( ossia strutture e modelli culturali) differenti.
Quindi possiamo concludere asserendo che alla luce delle considerazioni fatte, qualificare la mafia come identità politica, significa:
a) Riconoscere che esiste politica anche oltre lo Stato
b) Sostenere che le azioni di cui sono attori i mafiosi e le relazioni che essi intrattengono tra loro e con gli altri, sono anche e soprattutto azioni e relazioni di carattere politico, esprimenti una capacità di incidere sull'agire altrui e coordinare l'agire di più persone dando vita ad imprese e identità collettive.
4. L'infiltrazione mafiosa nell'economia legale. In particolare il fenomeno dell'agromafia
Terminata la nostra breve e niente affatto esaustiva ricognizione delle principali aree di analisi sociologica del fenomeno mafioso, passiamo al terzo punto, quello inerente al fenomeno della infiltrazione mafiosa nell'economia legale con specifico riferimento al settore agricolo alimentare.
Nonostante gli ultimi anni siano stati caratterizzati da un successo importante nella lotta alla criminalità organizzata, con esponenti importanti dell'universo mafioso finiti in carcere grazie alla azione di contrasto coordinata dalla DIA, le mafie mantengono una loro forza e una loro influenza decisiva. C'è chi ha stimato in 140 miliardi di euro il giro di affari delle organizzazioni criminali di stampo
mafioso, corrispondente a circa il 7% del PIL nazionale , un cancro questo, che uccide lentamente larga parte delle imprese che vivono nella legalità; le organizzazioni criminali di stampo mafioso costituiscono da questo punto di vista un network criminale dagli innumerevoli interessi economici, che opera sul territorio rivolgendo la sua attenzione a campi sempre nuovi di attività e investimento, sapendo trarre profitto dai diversi cicli economici e dai momenti di crisi.
Tra questi nuovi settori di investimento e di interesse delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, ci soffermeremo su uno in particolare, la c.d. agromafia , che è stata definita come il settore della criminalità organizzata legato al mondo dell'agricoltura, attraverso forme di riciclaggio e investimento di denaro nelle coltivazioni, ma anche attraverso truffe volte all'ottenimento di fondi pubblici per lo sviluppo del settore agricolo ; essa si inserisce all'interno della più generale nozione di Ecomafia , e ne costituisce una fetta rilevante .
Negli ultimi anni si riscontra un aumento dell'interesse delle mafie per il settore dei reati ambientali", tanto che esso dal '97 in poi è oggetto di analisi sistematica nell'annuale rapporto ecomafia", un opera collettiva coordinata dall'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente con la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e delle regioni a statuto speciale, Capitanerie di porto, Guardia di Finanza e DIA. Il rapporto si occupa in modo specifico dei dati relativi alla Agromafia, alla commissione di reati legati allo smaltimento illecito di rifiuti, di quelli connessi al ciclo del cemento, delitti in materia di fauna, incendi dolosi, dei reati legati al ciclo alimentare e infine della c.d. archeomafia .
Tornando specificatamente sull'agromafia, il giro di affari complessivo legato a tale settore di attività è stato attestato in 14 miliardi di euro, con un aumento del 12% rispetto ai dati relativi al biennio precedente , in netta controtendenza rispetto al periodo di generale recessione vissuto finora dal paese attanagliato dalla crisi economica; la criminalità organizzata ha trovato terreno fertile proprio in uno dei settori, l'agricoltura maggiormente colpiti dalla crisi. La tendenza riscontrata negli ultimi anni è quella di un rafforzamento del controllo delle organizzazioni mediante approcci tipicamente imprenditoriali su settori strategici come la agricoltura e la alimentazione, grazie alla disponibilità immediata e amplissima di capitale , nonché alla capacità di condizionare parte degli organi preposti a fornire autorizzazioni e controlli; servendosi di strumenti tradizionali come l'estorsione, la minaccia, le cosche impongono la vendita di determinate marche e di determinati prodotti agli esercizi commerciali, che talvolta esse stesse gestiscono direttamente .
Tutte le fasi del processo possono essere oggetto di intercettazione da parte delle cosche: intermediazione dei prodotti, trasporto e stoccaggio, acquisto e investimento in centri commerciali; le organizzazioni impongono il costo di acquisto dei prodotti agli agricoltori, controllano la manovalanza degli immigrati, decidono i costi logistici e di transazione economica, utilizzano addirittura, ditte di trasporto proprie; questo pone in essere un alterazione del mercato che dovrebbe essere improntato a principi di libera concorrenza, trasformandolo in un monopolio o oligopolio.
Riportiamo di seguito le parole con cui si esprime il rapporto Coldireti/Eurispes 2013 :
mediante applicazione di pratiche estorsive, imponendo la assunzione di forza lavoro, e in taluni casi, costringendo gli operatori del settore ad approvvigionarsi dei mezzi di produzione da soggetti vicini alle organizzazioni criminali, influenzando poi i prezzi di vendita attraverso la gestione delle fasi di distribuzione all'ingrosso e del trasporto dei prodotti agricoli ). L'analisi dei risultati conseguiti dalle forze di polizia evidenzia come l'intero comparto agroalimentare sia caratterizzato dai fenomeni criminali legati al contrabbando, alla contraffazione e sofisticazione dei prodotti alimentari e agricoli e dei relativi march garantiti, ma anche dal fenomeno del caporalato che comporta lo sfruttamento dei braccianti agricoli irregolari con conseguente evasione fiscale e contributiva. I danni al sistema sociale ed economico sono pertanto molteplici: dal pericolo per la salute dei consumatori, all'alterazione del regolare andamento del mercato agroalimentare".
Abbiamo già specificato nei passaggi introduttivi al presente capitolo l'importanza ai nostri fini del settore di indagine che stiamo trattando: un' alta percentuale di beni immobili oggetto di confisca costituiscono terreno agricolo: su 12.181 beni immobili confiscati oltre il 23% (291 ) ; ma non solo , su 1.674 aziende confiscate , ben
89 ( 5,3 ) operano nei settori ' Agricoltura, caccia e selvicoltura"
ben 15 nei settori " pesca, piscicoltura e servizi connessi" , 173 nel settore della ristorazione e alloggio e 471 nel commercio all'ingrosso e al dettaglio .
I terreni agricoli confiscati alla mafia, e la assegnazione degli stessi a soggetti collettivi di cui diremo, sono alla base di quelle esperienze di gestione condivisa del bene confiscato, oggetto di profonda trattazione in seguito, che restituiscono dignità ai territori caratterizzati da una profonda presenza mafiosa, offrendo alla popolazione un'occasione di riscatto sociale grazie alla produzione di un indotto positivo, attraverso un sistema economico virtuoso che erge a valori fondamentali di riferimento la legalità ,la dignità del lavoratore , la giustizia sociale e il mercato.
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