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L’organizzazione di un giornale carcerario




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L’organizzazione di un giornale carcerario




L’organizzazione amministrativa


Il giornale, come qualsiasi attività, deve dotarsi di una gestione amministrativa che curi l’aspetto finanziario, il rapporto con le istituzioni e la progettualità aziendale.

Nella prima fase, questa necessità rischia di essere sottovalutata: le modalità del lavoro sono spesso caratterizzate dalla improvvisazione e, alla mancanza di esperienza, si rimedia con l’impegno spontaneo.

La fase dell’entusiasmo e della improvvisazione è destinata, però, ad esaurirsi presto. Emergono dunque emergono i ritardi organizzativi, fra i quali:

confusione nelle competenze;

mancanza, o insufficienza, di programmazione economica;

gestione approssimativa delle “risorse umane”, sia nella selezione dei partecipanti al gruppo, sia nella loro formazione professionale.

In questa condizione, gli individui sono soggetti a tensioni stressanti, a dosi di lavoro extra, e facilmente si verificano conflitti interni al gruppo. Inoltre le risorse economiche , già scarse in partenza, si rivelano inadeguate all’aumento delle spese, causato dall’ampliamento delle attività della redazione.

Per prevenire il verificarsi di questi problemi, o per rimediarvi, se sono già insorti, vanno adottate delle opportunità politiche quasi “aziendali”:

a livello operativo, dentro il carcere, con una maggiore attenzione al reclutamento del personale e all’attribuzione dei compiti, tenendo conto delle caratteristiche e delle esperienze individuali;

a livello amministrativo, fuori dal carcere, con la cura del marketing e della comunicazione, oltre che con un’attenzione specifica alle opportunità previste dalla normativa sulle imprese del “terzo settore”.

L’azienda-giornale, infatti, per poter svolgere le proprie attività deve costituirsi sotto una qualche forma associativa, in considerazione del fatto che, almeno nei primi tempi, il lavoro dovrà essere  svolto a titolo di volontariato.

Le strutture, che permettono di conseguenza i maggiori vantaggi, sono oggi le O.n.l.u.s. (Organizzazioni non lucrative di attività sociale): cooperative sociali, o associazioni di volontariato, che godono di sgravi fiscali e usufruiscono di vie preferenziali per l’accesso ai finanziamenti pubblici.

Per costituire una O.n.l.u.s. serve la disponibilità di persone esterne al carcere, perché i detenuti, avendo l’interdizione legale, non possono rivestire cariche direttive, né partecipare al Consiglio di Amministrazione di queste aziende. Naturalmente si può anche chiedere a una associazione di volontariato di diventare lei stessa l’editore del giornale.

Anche la possibilità di aderire a una cooperativa, in qualità di soci lavoratori, è ancora incerta, in attesa dell’approvazione di una legge (che sta per concludere l’iter parlamentare) che prevede espressamente questo caso. Naturalmente, è consentita l’assunzione, in qualità di lavoratori non soci, e la collaborazione esterna a titolo di volontariato.

La materia, piuttosto complessa, è regolata dalla legge n° 381/1991 e dal Decreto legislativo n° 460/1997



L’organizzazione finanziaria


Il finanziamento di un giornale, soprattutto nei primi tempi, è un’impresa faticosissima. E’ infatti molto difficile ottenere sovvenzioni da parte degli enti pubblici e il ricavato delle vendite (o delle libere contribuzioni) sarà interamente assorbito dalle spese di acquisto dei materiali di consumo e da quelle per la tipografia.

Le entrate per le riviste potranno provenire da tre diverse fonti:

vendite del giornale;

cessione di spazi pubblicitari sul giornale;

fornitura di altri servizi, nel campo dell’informazione: dalla rassegna stampa, alla battitura dei testi, alla pubblicazione degli atti di convegni e seminari, alle traduzioni, alla grafica informatica.

I clienti principali saranno, almeno inizialmente, soprattutto le istituzioni, che già hanno in programma interventi a favore del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Più complicato ottenere commesse dai privati, più che altro per la difficoltà nel farsi conoscere. Per dei giornali che si occupano in generale di sociale, l’ideale  è raggiungere nicchie di pubblico ben definite, magari meno appetibili dalle grandi aziende, ma interessate maggiormente di questi temi.

Il costo del giornale è estremamente variabile. Per produrre un giornale “in economia”, è possibile ridurre al minimo le spese producendolo artigianalmente, con alcuni computer ed una fotocopiatrice e limitando i costi all’acquisto dei materiali di consumo. Per migliorarne l’estetica, è possibile commissionarne la copertina ad una tipografia, ed assemblare poi le pagine con una graffettatrice in istituto. I primi finanziamenti potrebbero venire dalla direzione, dai fondi destinati alla cultura. Presso il D.A.P., Ufficio Lavoro e Trattamento, è stato inoltre istituito un fondo per finanziare l’inizio di questo tipo di esperienze.

E’ possibile anche presentare un progetto dettagliato, con la richiesta di finanziamenti, all’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune in cui sorge il carcere.

Alla Provincia, presso lo stesso Assessorato, è possibile far conoscere l’attività che si intende intraprendere e presentare una richiesta di finanziamenti per le iniziative, e per  l’acquisto dei materiali utili allo svolgimento del lavoro di redazione. Si possono poi presentare alla Regione progetti in risposta ai bandi regionali, per attività da svolgere in parallelo al giornale.

Ovviamente, la situazione cambia per le pubblicazioni online. Innanzitutto, i materiale necessari alla produzione non saranno quelli utilizzati per una rivista cartacea: copertine, graffettatrici e tipografi vengono sostituiti da scanner e computer. I costi, quindi, potrebbero essere drasticamente ridotti. Ma anche le entrate lo sono: non sarà più possibile vendere il giornale, visto che “materialmente” non esisterà più. Fra siti online “generalisti”, quelli che decidono di rendere gratuita la consultazione delle informazioni vivono (e ricavano lauti guadagni) grazie al contributo delle aziende che, attraverso i banners pubblicitari posizionati all’interno delle pagine web, reclamizzano i propri prodotti. «La via della gratuità, abbracciata dalla stragrande maggioranza dei siti di informazione, non deve indurre in errore: dare gratis all’utente finale non significa regalare o essere mossi da inedite vocazioni filantropiche. Chi lo produce conta di rifarsi o con la pubblicità o capitalizzando la celebrità che quell’ apparente regalo gli ha provocato». (Staglianò, 2000). Naturalmente, le cose sono diverse per i siti di informazione carceraria, per i quali lo scopo non è guadagnare sui contatti al sito, ma rendere visibile una realtà marginale e poco conosciuta come quella carceraria. Spesso quindi sono proprio i direttori dei giornali a rifiutarsi di legarsi a vincoli pubblicitari, evitando così la commercializzazione delle notizie. E’ il caso de “Ildue.it” e di molti altre pubblicazioni online che, come vedremo, riescono a mantenersi grazie alla vendita di altri loro “prodotti”, come libri, cd rom o film.

Ancor di più che per la carta stampata, per una pubblicazione online è indispensabile trovare del personale qualificato che organizzi e gestisca l’attività, in grado di curare il sito. Innanzitutto serve un web designer che, possibilmente a titolo di volontariato, si occupi di crearlo “fisicamente”. Dopodiché ci deve essere qualcuno che, tutti i giorni, si assuma il compito di aggiornarlo e rivederlo. Tutti i documenti devono essere prima redatti su carta, dai detenuti, e solo successivamente inseriti da qualcun altro online, al di fuori del carcere: ai “ristretti” non è infatti consentito usufruire di una connessione telefonica. Il collegamento Internet in un carcere non può quindi essere creato. E’ dunque facile immaginare quanto siano alti i costi, soprattutto in termini di tempo, per curare e seguire l’evoluzione di un sito.



L’organizzazione giuridica



Per pubblicare un bollettino interno, è sufficiente essere autorizzati dalla direzione dell’Istituto o, in alcune situazioni, come nelle sezioni di Alta Sicurezza, avere il nullaosta del D.A.P , il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.

In questo caso, il giornale può essere pubblicato anche senza assumere una veste giuridica, ma dovrà essere distribuito gratuitamente.

La denominazione di “bollettino interno”, non impedisce che il giornale possa essere diffuso liberamente anche all’esterno del carcere, attraverso i mezzi postali o tramite distribuzione diretta al pubblico durante manifestazioni culturali, incontri o feste .

Però non potrà essere “venduto” per abbonamento, quindi riportare un costo stampato, e chi lo distribuisce, non potrà chiedere un “prezzo”.

Potranno essere accettate solo “offerte libere”, per una copia singola, più copie dello stesso numero, o per abbonamenti “nominali”: in quest’ ultimo caso, non si tratterà di veri e propri abbonamenti, regolati da specifica normativa (che prevede, tra le altre cose, la restituzione dei prodotti difettosi da parte dell’abbonato e l’eventuale rimborso della quota non coperta con l’invio di un numero, per mancata pubblicazione): si tratterà di un accordo informale, basato sulla fiducia.

Per essere autorizzati a vendere il giornale, dentro e fuori dal carcere, a stipulare abbonamenti, contratti pubblicitari, commerciali, bisogna costituirsi giuridicamente.

Questo si ottiene nominando un Direttore, che deve essere una persona iscritta all’albo professionale dei giornalisti o dei pubblicisti.

Inoltre, bisogna ottenere la registrazione della testata al registro della stampa periodica, pratica che viene svolta presso il Tribunale competente per territorio dove è ubicata la sede editoriale; questa registrazione costa circa 350 €.

L’iscrizione al registro della stampa periodica implica l’ingresso ufficiale nel sistema editoriale. Questo comporta dei vantaggi, ma anche  l’obbligo di attenersi ad alcune regole di comportamento nello svolgere la professione.

In particolare, il giornale è tenuto a rispettare le norme introdotte dalla legge sulla privacy ; nell’articolo 1, che riassume i significati del provvedimento, si afferma che «La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riservatezza all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione» (Papuzzi, 1998). Il provvedimento dunque disciplina sia la diffusione delle informazioni, sia la organizzazione delle banche dati. Per pubblicare notizie di carattere personale, è sempre necessario il consenso scritto dell’interessato e la questione, per ovvi motivi, diventa molto più delicata quando si tratta di detenuti.

Dall’agosto del 1998, inoltre, è in vigore il codice deontologico dei giornalisti, che integra la legge sulla tutela della privacy. Il documento si articola in quattro punti fondamentali: i diritti della persona («Si vietano le discriminazioni per razza, religione, sesso , condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche»), il dovere di rettifica («Il diritto del cittadino di vedere rettificate notizie inesatte o ingiustamente lesive è dichiarato inviolabile»), la presunzione di innocenza («In tutti i casi di indagini o processi il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva») e le incompatibilità professionali («Regole che mirano a separare la produzione e diffusione delle notizie dagli interessi personali dei giornalisti») . Violare le regole da esso stabilite non comporta solo una responsabilità disciplinare, ma anche penale.

E’ obbligo rispettare anche la legge sul diritto d’autore (della quale è in discussione al Parlamento una modifica, in senso restrittivo), che disciplina l’utilizzo anche dei testi, punendo il “riciclaggio” di documenti da altre pubblicazioni. Anche in questo caso, il riutilizzo deve essere autorizzato per iscritto, dal legittimo proprietario.

Il giornale potrà avvalersi, però, di due importanti diritti: quello di cronaca e quello sul segreto professionale. Il primo rende possibile, ad esempio, ottenere gli atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni e pubblicare notizie e commenti a riguardo.

Il secondo permette di mantenere la riservatezza sulla fonte da cui provengono determinate informazioni: ad esempio, di pubblicare lettere senza rivelare il mittente, ma sottoscrivendovi la dicitura “lettera firmata”.

L’appartenenza alla stampa periodica consente inoltre di stipulare un contratto con le poste, per la spedizione a tariffa agevolata del giornale (0,07 €, fino a 200 grammi).








I seguenti paragrafi sono stati in parte tratti dal sito www.ristretti.it
Legge 8 novembre 1991, n. 381, disciplina delle cooperative sociali.

Decreto 460/1997 - 'Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale'



Legge 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La legge entra in vigore il 31 dicembre 1996.
Staglianò, 1998.
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