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La rilevanza giuridico-penale [1] del soggetto passivo
Il soggetto passivo può essere considerato in base ai rapporti e qualità col soggetto attivo oppure in ragione della condotta tenuta prima, durante e dopo la commissione del reato.
Dal primo punto di vista occorre innanzi tutto operare una importante distinzione fra reati commissibili contro qualunque soggetto (ad es. furto, omicidio, truffa, diffamazione, lesioni,..) e reati qualificati dal soggetto passivo, la cui categoria comprende al suo interno tutte quelle tipologie delittuose nelle quali le condizioni naturalistiche o giuridiche del soggetto passivo sono considerate essenziali ai fini della stessa integrazione della fattispecie; in caso contrario il fatto o non costituisce reato o costituisce un reato diverso.
A titolo meramente esemplificativo possono essere ricordati i reati di prostituzione e di pornografia minorile (artt. 600-bis e 600-ter c.p.) in cui la vittima deve esser necessariamente un soggetto di età inferiore degli anni 18; lo stesso vale per il reato di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), di cui sono elementi costitutivi le condizioni di infermità o di deficienza psichica dell'offeso.
I rapporti tra soggetto attivo e soggetto passivo, tra autore e vittima del reato, possono costituirsi come:
A. elemento costitutivo (implicito) del reato (come accade nei c.d. reati con cooperazione artificiosa della vittima, nei reati nell'ambito della famiglia come la violazione degli obblighi di assistenza, l'abuso di mezzi correttivi, i maltrattamenti) o come circostanza aggravante (es. artt. 112 n. 3, 576 n. 2, 577 n. 1) poiché determinati rapporti implicano particolari obblighi giuridici o accrescono il disvalore del fatto o ne facilitano la commissione
B. limite alla punibilità, come nel caso in cui particolari rapporti di parentela rendono opportuno escludere la punibilità di certi reati patrimoniali o subordinarla alla querela dell'offeso (art. 649). La qualità del soggetto passivo ed i rapporti tra colpevole ed offeso si sottolineano anche in rapporto all'elemento soggettivo del reato (artt. 60, 82, 117).
Relativamente la rilevanza della condotta del soggetto passivo, questi può inserirsi nella dinamica del reato già al momento della determinazione psichica dell'azione criminosa, fornendo ad essa il movente.
Ne è un esempio tipico la provocazione, che scatena irreversibilmente una risposta delittuosa che non avrebbe luogo senza l'altrui istigazione. Alla stessa famiglia appartiene la c.d. causa honoris nell'infanticidio commesso per salvare l'onore di un prossimo congiunto e nell'omicidio o lesione del coniuge, figlia o sorella, nell'atto in cui se ne scopre la illegittima relazione carnale.
Nonostante la configurazione della causa d'onore come elemento costitutivo di un reato minore (art. 578) o attenuante (art. 551) o esimente (art. 587/4) sia stata abrogata perché considerata una "concessione alla sottocultura della violenza", sotto il profilo psichico essa può provocare, in taluni soggetti, un turbamento della normale volizione dell'individuo, di cui il giudice dovrà concretamente prendere atto.
La condotta del soggetto passivo può, altresì, concorrere alla determinazione dell'evento offensivo, congiuntamente a quella del reo. Occorre, in tal caso, che il soggetto offeso costituisca una conditio sine qua non dell'evento e non si esaurisca in un fattore eccezionale, nel qual caso non sussisterebbe il reato.
Il concorso del fatto doloso della persona offesa è previsto come circostanza attenuante (art. 62 n. 5), applicabile ad esempio ai delitti di induzione alla prostituzione o di sfruttamento quando questi siano facilitati (se non provocati) dalla volontaria adesione della prostituta, essendo questa, nella visione della L. 20 febbraio 1958, n. 75, la vittima del reato.
Il concorso del fatto colposo[2] dell'offeso, non essendo previsto come attenuante, può rilevare ai fini della determinazione concreta della pena o portare all'applicazione delle circostanze generiche. Il concorso di colpa è frequente negli incidenti stradali.
Il grado di partecipazione della vittima viene indicato come indice di commisurazione della pena.
L'impossibilità di autodifesa della vittima non viene inclusa come requisito implicito del reato quando è possibile attestare che la stessa, con i mezzi a sua disposizione, era in grado di evitarne la realizzazione.
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