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Per soggetto passivo (art. 120 e segg. c.p.) si intende la persona titolare del bene che costituisce l'oggetto giuridico del reato [2] il quale risente primariamente o secondariamente della commissione di un illecito; in sostanza la vittima del reato.
Tale non è la persona generica, ma solamente il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che risulta essere stata violata.
Il criterio dell'immediatezza del danno considera soggetto passivo colui che sopporta le conseguenze immediate dell'attività criminosa; tale criterio non è però esaustivo, sia perché porta a confondere il soggetto passivo con l'oggetto materiale del reato, sia perché non è facilmente agevole stabilire quali conseguenze dell'illecito siano immediate e quali mediate.
Bisogna, invece, accertare l'interesse, vero oggetto della tutela giuridica: deve esserci un interesse offeso affinché il reato sussista.
Il soggetto passivo può, pertanto, essere definito il titolare dell'interesse la cui offesa costituisce l'essenza del reato.
Secondo l'opinione prevalente, accanto al soggetto passivo particolare di ciascun reato, vi è un soggetto passivo costante per tutti i reati. Lo Stato, in caso di commissione di illeciti, si configura dunque come parte offesa in quanto sono offesi i suoi specifici interessi.
La persona offesa deve anche essere concettualmente distinta dall'oggetto materiale della condotta ossia la persona o la cosa su cui materialmente cade la condotta criminosa del soggetto agente. Questi due concetti non possono infatti identificarsi (ad es. nel reato di lesioni, art. 582 c.p., il soggetto passivo è colui che subisce la condotta criminosa, mentre oggetto materiale è il "corpo" della stessa su cui direttamente ricade l'azione violenta dell'agente).
Dal soggetto passivo va pure distinta la persona danneggiata dal reato. Per quanto il più delle volte le due persone coincidano, tale correlazione non è, in assoluto, né costante né necessaria.
Ad esempio nel reato di omicidio la persona offesa è la vittima della condotta omicida mentre le persone danneggiate saranno i suoi eredi. Quest'ultima è il soggetto che, avendo subito un danno morale o patrimoniale, in conseguenza dell'illecito penale, risulta titolare del diritto alle restituzioni ed al risarcimento in sede civile, ovvero in sede penale, attraverso la c.d. costituzione di parte civile.
Tale precisazione è particolarmente importante poiché nella pratica è possibile essere soggetti passivi senza essere danneggiati, laddove non vi siano danni risarcibili in sede civile. Parimenti, può accadere che i danneggiati siano oggetti diversi rispetto alle persone offese (ad es. nell'omicidio il soggetto passivo è la vittima, mentre le persone danneggiate, che hanno titolo per chiedere il risarcimento, sono gli eredi).
Possono essere soggetto passivo sia le persone fisiche sia le persone giuridiche nonché la stessa collettività.
Nell'ordinamento giuridico penale la figura del soggetto passivo può assumere rilievo notevole qualificandosi talvolta come elemento costitutivo, e quindi essenziale, del fatto (la corruzione di minorenne prevista dall'art. 609- quinquies c.p. è commissibile soltanto contro una persona che non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età); ovvero come elemento circostanziante del fatto (l'avere commesso il reato contro un ministro del culto od un pubblico ufficiale è circostanza aggravante comune prevista nell'art. 61, n.10 c.p.); altre volte quale limite della punibilità (secondo l'art. 649 c.p. il reato di natura patrimoniale commesso contro il coniuge non legalmente separato o contro il parente entro un determinato grado, non è punibile); infine, quale parametro per radicare la titolarità del diritto di querela.
L'analisi condotta sul principio di offensività ha messo in evidenza come il reato comporti, almeno tendenzialmente, la lesione di un interesse giuridicamente rilevante preesistente all'attività di creazione delle incriminazioni da parte del legislatore.
Il postulato nullum crimen nulla poena sine iniuria costituisce la premessa necessaria per l'individuazione della nozione di persona offesa.
Con tale termine infatti si indica il titolare del bene protetto dalla norma incriminatrice che risulta leso dalla realizzazione dell'illecito penale
Vale la pena ricordare come, in passato, i criminalisti classici ponevano grande attenzione anche ai pregiudizi causati nell'ambiente sociale dalla condotta criminosa.
Da tale ordine di considerazioni veniva perciò comunemente affermato che anche lo Stato, in virtù del suo ruolo di garante delle condizioni essenziali per una pacifica convivenza, doveva essere considerato il soggetto passivo costante di qualunque fatto di reato.
La dottrina moderna, ha sostanzialmente abbandonato questa interpretazione marcatamente pubblicistica del concetto di persona offesa. Tuttavia, è unanimemente condiviso come detta nozione non comprenda solo le persone fisiche, ma qualsiasi altro soggetto titolare dell'interesse protetto dalla norma penale, comprese le persone giuridiche (pubbliche o private) o le formazioni sociali prive di personalità giuridica.
Da ciò consegue che, se nel reato di omicidio la persona offesa è colui che viene privato della vita, nei reati contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia il soggetto passivo è lo Stato, il quale risulta direttamente pregiudicato dalla condotta criminosa realizzata. Laddove, invece si sia in presenza di reati c.d. pluri offensivi, che cioè ledono o mettono in pericolo una pluralità di interessi diversi, tutti contemporaneamente tutelati dalla norma penale, è possibile riscontrate una pluralità di persone offese.
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