I
limiti impliciti ed espliciti alla libertà di stampa e di manifestazione del
pensiero
L'articolo 21 della
costituzione difende la libertà d'espressione, quindi della libertà di
manifestazione del pensieri e della libertà di stampa. Tale libertà, è libertà
dei singoli e delle associazioni, ma non degli enti pubblici o di singole
persone che svolgono determinate funzioni e che violerebbero altri diritti
costituzionali. Discorso differente va fatto per i politici, i quali, nello
svolgimento delle loro funzioni di parlamentari non sono condannabili per le
loro idee, tranne nel caso del turpiloquio.
La liberta di stampa,
inoltre, è delimitata da limiti impliciti ed espliciti: l'unico limite
implicito fa capo al comma 6 dello stesso Articolo 21 della costituzione, il
quale afferma che la libertà di stampa trova come unico ostacolo il rispetto
del buon costume. Il comma 6, in ogni caso, è lasciato alla libera
interpretazione dei giuristi, in quanto lo stesso limite del buon costume muta
con il mutare della società. I limiti espliciti, invece, si ricavano da altri
articoli costituzionali e dalle leggi: gli articoli costituzionali che limitano
la libertà di stampa sono l'articolo 13, inviolabilità della libertà personale,
l'articolo 14, inviolabilità del domicilio, l'articolo 15, inviolabilità della
corrispondenza, l'articolo 2 che, in quanto articolo aperto, difende tutti i
diritti della persona, come la privacy. Altri limiti espliciti alla libertà di
stampa si ricavano dalle leggi come: l'ordine pubblico, le esigenze di
giustizia, la salvaguardia dell'onore delle istituzioni, i segreti
professionali e di stato.
Queste limitazioni,
però, possono essere aggirate quando una notizia rispetta alcuni parametri
fondamentali per rientrare sotto la difesa del diritto di cronaca e critica.
Infatti, una notizia che: sia di utilità sociale, rispetti la verità soggettiva
dei fatti narrati (se il giornalista non è presente sul luogo al momento dei
fatti deve essere chiaro che sta ricostruendo il tutto tramite testimonianze di
terzi), rispetti la forma civile dell'esposizione e l'attualità della notizia
stessa, può violare i diritti di terzi, anche se difesi dalla costituzione e
dalla legge. A difesa del diritto di critica e di cronaca, infatti, si erge
l'articolo 51 del codice di procedura penale, riformata nel 1988 in
sostituzione al precedente codice Rocco del 1930.