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L'azienda




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L'AZIENDA


La nozione di azienda. Organizzazione ed avviamento


< L'azienda è il complesso ei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa > (art. 2555).

Esiste perciò una rapporto di mezzo a fine tra azienda e impresa. L'azienda costituisce l'apparato strumentale di cui l'imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività.

L'azienda è un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali, fungibili e infungibili) ,che subisce modificazioni qualitative e quantitative nel corso dell'attività. E' e resta però un complesso caratterizzato da unità di tipo funzionale.

Il rapporto di strumentalità e di complementarietà fra i singoli elementi costitutivi l'azienda, fa sì che il complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore della somma dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono. Tale maggior valore si definisce avviamento.

L'avviamento per un'azienda è in sostanza rappresentato dall' attitudine a consentire la realizzazione di un profitto; non è né un bene né un diritto, ma una semplice qualità dell'azienda, sia matrimonialmente sia giuridicamente tutelata.


Gli elementi costitutivi dell'azienda


Elementi costitutivi dell'azienda sono tutti i beni, di qualsiasi natura  organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555).

Per qualificare un dato bene come bene aziendale rilevante è perciò solo la destinazione funzionale impressagli dall'imprenditore (ad esempio sono beni aziendali anche i beni di proprietà di terzi di cui l'imprenditore può disporre in base ad un contratto come il leasing). Irrilevante è invece il titolo giuridico (reale o obbligatorio) che legittima l'imprenditore ad utilizzare un dato bene nel processo produttivo.

Bon possono essere perciò considerati beni aziendali i beni di proprietà dell'imprenditore che non siano da questi effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività di impresa (ad esempio l'abitazione di proprietà dell'imprenditore).

L'azienda essendo un complesso di soli beni ,il trasferimento di azienda si potrà effettuare anche quando le parti hanno escluso espressamente dal trasferimento i contratti ,i debiti, i crediti.

(Bisogna però anche sottolineare il fatto che per parte della dottrina l'azienda è organizzazione non solo di beni ma anche di servizi ;ed elementi costitutivi dell'azienda sono considerati anche i crediti verso la clientela, i debiti,ecc.e dunque non solo le cose in senso proprio di cui l'imprenditore si avvale.)


L'azienda fra concezione atomistica e concezione unitaria. Azienda e universalità di beni.


Teorie unitarie

Considerano l'azienda come un bene unico, un bene immateriale e la qualificano come una universalità di beni. Ritengono perciò che il titolare dell'azienda abbia un vero  proprio diritto di proprietà unitario, destinato a coesistere con i diritti che vanta sui singoli beni.


Teoria atomistica

Considera l'azienda come una semplice pluralità di beni tra loro funzionalmente collegati e sui quali l'imprenditore può vantare diritti diversi ( proprietà, diritti reali limitati, diritti personali di godimento).


La disciplina dettata per le universalità di mobili ( ex. azienda equiparata alle universalità di beni dall'art. 67 c.p.c. che prevede il sequestro giudiziario di aziende o di altre universalità di beni; norme specifiche sull'universalità di mobili definite dall'art. 816 c.c. ;oppure ancora l'universalità di mobili diversamente dagli immobili possono costituire oggetto di pegno) è applicabile all'azienda?

L'applicabilità diretta è da escludere. L'azienda è di regola costituita da beni eterogenei e può comprendere anche beni (immobili e mobili) che non sono di proprietà dell'imprenditore.

Può però ammettersi al pari delle universalità di mobili che:

- l'insieme dei beni mobili aziendali di proprietà dell'imprenditore sia sottratto all'applicazione della regola possesso di buona fede vale titolo ,valida per i singoli beni mobili (art. 1156)

- il complesso mobiliare aziendale possa essere acquistato per usucapione solo in virtù del possesso continuato per vent' anni (art. 1160)

- il titolare di un'azienda possa avvalersi dell'azione di manutenzione, oltre che per gli immobili, anche per tutelare il possesso dell'insieme dei beni mobili aziendali.


La circolazione dell'azienda. Oggetto e forma dei negozi traslativi


L'azienda può essere venduta, conferita in società, donata e sulla stessa possono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi.

E' importante stabilire se un determinato atto è da qualificare come trasferimento di azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali. La distinzione non sempre è agevole, perché può verificarsi che le parti ricorrano ad espedienti quale il frazionamento del trasferimento dell'azienda in più atti separati.

Il trasferimento di azienda (complesso di beni organizzati) o il trasferimento di singoli beni aziendali deve essere operato secondo criteri oggettivi e non rifacendosi al nomen dato al contratto dalle parti o alla loro intenzione soggettiva, perché il trasferimento di azienda può produrre effetti che incidono su terzi (ex. Art . 2560 responsabilità dell'acquirente per i debiti). Quindi per avere il trasferimento pacifico di azienda, non è necessario che l'atto di disposizione comprenda l'intero complesso aziendale;mentre è necessario e sufficiente che sia trasferito un insieme di beni di per sé potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l'esercizi di una determinata attività di impresa purché i beni esclusi non alterino l'unità economica e funzionale di quella data azienda (ex. trasferimento del brevetto su cui si fonda l'attività di impresa).


Le forme da osservare nel trasferimento dell'azienda sono fissate dall'art. 2556:

- validità

I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o la concessione in godimento dell'azienda sono validi solo se stipulati con l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

Così per il trasferimento in proprietà all'acquirente degli immobili aziendali di proprietà dell'alienante sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità (art. 1350).

- prova

Solo per le imprese soggette a registrazione è previsto che ogni atto di disposizione dell'azienda deve essere provato per iscritto (art. 2556).La scrittura e la sua mancanza comporterà come unico effetto che le parti  (ma non i terzi) non potranno avvalersi della prova per testimoni per dimostrare l'esistenza del contratto (art. 2725).

- pubblicità

Sempre per le imprese soggette a registrazione, nel nuovo testo introdotto dalla legge 310/1993, il contratto di trasferimento deve essere sempre redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere depositato a cura del notaio nel termine di trenta giorni.



La vendita dell'azienda. Il divieto di concorrenza alienante


Chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che possa comunque sviare la clientela dall'azienda ceduta  (art. 2557, 1°comma ). Se l'azienda è agricola, il divieto opera solo per le attività ad essa connesse e sempre che rispetto a tali attività sia possibile sviamento della clientela (art. 2557, 4°comma ).

La norma unisce due esigenze:

- quella dell'acquirente di trattenere la clientela dell'impresa e quindi di godere dell'avviamento (soggettivo)

- quella dell'alienante a non vedere compressa la propria  libertà di iniziativa economica oltre un determinato arco di tempo sufficiente per consentire all'acquirente di consolidare la propria clientela.


Il divieto di concorrenza è derogabile ed ha carattere relativo. Le parti possono anche ampliare la portata dell'obbligo di astensione, massimo cinque anni in più si può prolungare.

Il divieto è applicabile non solo alla vendita volontaria ma bensì anche quando la vendita è coattiva (però per ex è escluso dalla violazione dell'art. 2557 chi vende un panificio e poi apra nella stessa zona un negozio di altri generi alimentari).

Il divieto di concorrenza ha per oggetto l'inizio di una nuova impresa concorrente. Esso però non sempre è puntualmente rispettato dall'alienante. (ad esempio si vende un'azienda e si inizia attività concorrente avvalendosi di un prestanome o costituendo una società di comodo ,oppure si aliena l'azienda e si entra come dirigente in un'impresa concorrente o ridiventa amministratore unico di una società concorrente).


La successione nei contratti aziendali


Il legislatore muove dalla premessa che l'acquirente dell'azienda ha interesse a subentrare in contratti relativi all'azienda e tale interesse il legislatore lo tutela introducendo significative deroghe alla disciplina generale della cessione dei contratti. Infatti secondo l'art. 2558, se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa  che non abbiano carattere personale. Al terzo contraente è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa ,salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante;il recesso determina i non l ritorno del contratto in testa all'alienante bensì la definitiva estinzione dello stesso.

Il sub-ingresso dell'acquirente nei contratti in corso di esecuzione prescinde da un'esplicita manifestazione di volontà nell'atto di alienazione dell'azienda.

Per diritto comune la cessione del contratto non può avvenire senza il consenso del contraente ceduto e un'espressa pattuizione fra alienante ed acquirente (art. 1406) se si tratta di prestazioni di carattere personale; se invece l'oggetto delle prestazioni non è personale, il consenso del terzo contraente non è più necessario e l'effetto successorio si produce dal momento stesso in cui diventa efficace il trasferimento dell'azienda.


I crediti e i debiti aziendali


In sede di vendita l'azienda troverà applicazione dalla disciplina degli art. 2559 e 2560 per i crediti e i debiti aziendali e non quella prevista dall'art. 2558 (successione nei contratti).

Per i debiti non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore. Infatti l'alienante non è liberato da tali debiti se no risulta che i creditori vi hanno consentito. Consenso che deve riguardare specificamente la liberazione dell'alienante e non genericamente il trasferimento dell'azienda.

Per le sole aziende commerciali nel trasferimento risponde dei debiti aziendali anche l'acquirente dell'azienda , se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560).


Usufrutto e affitto dell'azienda


L'azienda può essere costituita in usufrutto o può essere concessa in affitto.

Usufrutto

L'art. 2561 dispone che l'usufruttuario deve esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue. Dispone inoltre che lo stesso deve condurre l'azienda senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria dalla gestione dell' azienda determinano la cessazione dell'usufrutto per abuso dell'usufruttuario.

L'usufruttuario non solo può godere dei beni aziendali, ma ha anche il potere di disporne nei limiti segnati dalle esigenze della gestione. Tale potere di disposizione sussiste non solo rispetto alle scorte e più in generale rispetto al cosiddetto capitale circolante, ma anche rispetto al capitale fisso (immobili, impianti, macchinari), purché tali atti di disposizione non alterino l'identità e l'efficienza dell'azienda. L'usufruttuario potrà acquistare ed immettere nell'azienda nuovi beni; beni che diventano di proprietà del nudo proprietario e sui quali l'usufruttuario avrà diritto di godimento e potere di disposizione.

E' previsto anche un probabile inventario all'inizio ed alla fine dell'usufrutto.

Affitto

L'affitto di azienda è contratto affatto diverso dalla locazione di un immobile destinato all' esercizio di attività di impresa:nel primo caso, oggetto del contratto è un complesso di beni organizzati, eventualmente comprensivo dell'immobile; nel secondo caso, il contratto ha per oggetto il locale in quanto tale.


Sia per l'usufrutto e sai per l'affitto si applicano gli art. 2557 (divieto di concorrenza) e l'art. 2558 (successione nei contratti aziendali). Il nudo proprietario ed il locatore sono perciò tenuti a non iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela per la durata dell'usufrutto e dell'affitto. Inoltre l'usufruttuario o l'affittuario subentrano automaticamente nei contratti  aziendali per la durata dell'usufrutto o dell'affitto. Per i debiti aziendali anteriori alla costituzione dell'usufrutto o dell'affitto risponderanno esclusivamente il nudo proprietario o il locatore, salvo che per i debiti di lavoro espressamente accollati anche al titolare del diritto di godimento.


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