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Nozioni circa la liquidazione di stipendi e salari
La liquidazione e i pagamento delle retribuzioni
Eseguiti i calcoli relativi alle retribuzioni, viene consegnato a ciascun dipendente la busta paga (o foglio paga), dove sono precisati tutti gli elementi (componenti della retribuzione lorda, ritenute sociali e fiscali, eventuali acconti concessi al lavoratore nel corso del mese, assegno per il nucleo famigliare e così via) che consentono al lavoratore di verificare l'esattezza dei conteggi.
L'importo netto viene solitamente arrotondato all'unità di euro; dell'arrotondamento si tiene conto, poi, nel conteggio della retribuzione del mese successivo. La busta paga viene compilata con procedure automatizzate dall'ufficio contabilità del personale o, nelle piccole aziende, da consulenti del lavoro; essa deve contenere:
La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) viene liquidata con lo stipendio di dicembre e si calcola applicando lo stesso procedimento che riguarda la retribuzione mensile, ma con due differenze; infatti, nel calcolo della tredicesima:
Il conguaglio fiscale e il modello CUD
La ritenuta fiscale calcolata in busta paga è necessariamente provvisoria, in quanto non tiene conto tra l'altro:
Di conseguenza, l'imposta annua che grava effettivamente sul prestatore d'opera risulta, superiore alla somma delle ritenute fiscali applicate mensilmente.
I datori di lavoro, devono effettuare i calcoli definitivi, entro il 31 marzo dell'anno seguente, e procedere infine al conguaglio fiscale, ossia all'applicazione delle ritenute fiscali pari alla differenza ancora dovuta dal dipendente.
La quota di conguaglio di competenza dell'Erario viene subito trattenuta in busta paga. L'importo delle addizionali, invece, viene frazionato e addebitato in un numero massimo di undici rate mensili; l'addebito, in ogni caso, deve essere completato entro il mese di novembre.
Entro il 31 marzo, le aziende devono rilasciare ai lavoratori la certificazione unica dipendenti (modello CUD), valida sia agli effetti fiscali sia previdenziali, in cui si attestano le retribuzioni corrisposte nell'anno solare precedente, i contributi fiscali applicati, le ritenute erariali, le addizionali IRPEF e le detrazioni d'imposta.
La cessazione del rapporto di lavoro
L'estinzione del rapporto di lavoro subordinato può avvenire per dimissioni del dipendente, per raggiungimento dell'età pensionabile, per licenziamento, per scadenza dei termini, per il venir meno dell'idoneità fisica e/o psichica o per morte del lavoratore, per cessazione dell'attività aziendale.
Se una delle parti ha intenzione di recedere il contratto deve dare alla controparte un congruo preavviso, la cui durata è fissata dal contratto collettivo. In mancanza di preavviso, il soggetto inadempiente è tenuto al pagamento di un'indennità sostitutiva del preavviso a titolo di risarcimento del danno prodotto alla controparte.
Per il dipendente il danno consiste nell'indisponibilità del tempo necessario per ricercare una nuova occupazione; per l'azienda, nella disfunzione dell'attività produttiva provocata dall'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione del dipendente.
Quando si estingue il rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), che è un'indennità commisurata all'anzianità di servizio prestato.
Il TFR è determinato dall'azienda come segue: per ogni anno di servizio, si calcola una quota dividendo per 13,5 l'ammontare della retribuzione lorda liquidata nell'anno stesso. Le quote annue, via via maturate, sono rivalutate su base composta al termine di ogni esercizio.
La rivalutazione si effettua applicando un tasso formato dall'1,50% maggiorato del 75% dell'incremento annuo dei prezzi al consumo reso noto dall'ISTAT ( Istituto Centrale di Statistica ).
Dalla quota annua di TFR così determinata, l'azienda sottrae il contributo pari allo 0,50% della retribuzione lorda, versato mensilmente all'INPS per conto del lavoratore a titolo del miglioramento pensioni.
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