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I RAPPORTI SOCIALI ED ECONOMICI
I rapporti sociali
Nella nostra Costituzione i rapporti sociali (art. 29 ss.) riguardano:
La famiglia
La salute
L'istruzione
FAMIGLIA:
La costituzione definisce la famiglia come una "società naturale", vale a dire come una forma spontanea di aggregazione sociale.
La Costituzione riconosce e tutela la famiglia legittima (fondata sul matrimonio), ma non ha ritenuto opportuno riconoscere la cosiddetta famiglia naturale (di fatto).
La famiglia si basa sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, tra loro e nei confronti dei figli. (art. 29 comma 2 Cost.). La parità dei coniugi è stata realizzata attraverso il riconoscimento al marito e alla moglie degli stessi diritti e doveri attraverso la riforma del diritto di famiglia (19 maggio 1975).
Entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) sia legittimi che naturali (cioè nati al di fuori del matrimonio) (art. 30 comma 3 Cost.).
Lo stato potrà intervenire al posto dei genitori soltanto se non sono in grado di assolvere i loro compiti nei confronti dei figli (art. 30 comma 2 Cost.).
SALUTE:
La salute viene tutelata dalla costituzione come "diritto dell'individuo e interesse della collettività".
Dalla costituzione risulta che la salute non è soltanto un fatto privato di ogni individuo ma anche un fatto sociale, perchè solo chi è sano può concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4 Cost.). La legge non consente agli individui di disporre liberamente della propria vita e del proprio corpo, in particolare sono vietati l'omicidio di una persona consenziente e gli atti di disposizione del proprio corpo che causino una diminuzione permanente dell'integrità fisica di una persona.
I principi costituzionali relativi alla salute riguardano:
La garanzie di cure gratuite per le persone indigenti, cioè per coloro che non hanno mezzi economici per curarsi
Trattamenti obbligatori solo nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della dignità umana
ISTRUZIONE:
La nostra costituzione afferma espressamente il principio della libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento. La libertà della cultura è collegata alla libertà di manifestazione del pensiero. Per quanto riguarda l'istruzione la Costituzione stabilisce che lo Stato deve istituire scuole statali di ogni ordine e grado e che la scuola è aperta a tutti senza alcuna discriminazione. Il sistema scolastico in Italia è formato da scuole pubbliche e scuole private. L'istruzione scolastica è insieme un diritto e un dovere, in quanto la Costituzione stabilisce l'obbligo per tutti di frequentare un corso minimo di studi di otto anni, durante i quali la scuola è obbligatoria, gratuita e uguale per tutti; è evidente che un corso minimo di studi uguale per tutti è utile sia ai singoli individui, perché consente loro di acquisire delle conoscenze e di sviluppare delle capacità, sia alla collettività, perché l'eliminazione di conseguenze negative, tipo l'analfabetismo, costituiscono un vantaggio per la società.
Poiché il periodo della cosiddetta scuola dell'obbligo è fissato dalla Costituzione in almeno otto anni, la legge ordinaria può prevedere un livello minimo di istruzione più elevato: secondo la riforma Moratti si stabilisce che venga assicurata a tutti il diritto alla istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, sino al raggiungimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. La Costituzione prevede espressamente il diritto delle persone capaci e meritevoli di continuare gli studi oltre la scuola dell'obbligo, anche se non hanno i mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi, allo scopo di rendere effettivo questo diritto lo Stato deve prevedere degli aiuti economici.
I rapporti economici
I rapporti economici sono disciplinari nel titolo III della parte prima della Costituzione e riguardano principalmente
La disciplina del lavoro: il lavoro è considerato dalla Costituzione come un valore fondamentale dell'intera società (cosiddetto principio lavorista art. 1);
della proprietà privata: è riconosciuta e garantita dalla Costituzione che, afferma anche che la legge deve stabilire i limiti per assicurarne la funzione sociale e l'accessibilità a tutti e che la proprietà può essere soggetta a espropriazione per motivi di pubblico interesse;
dell'iniziativa economica privata: la nostra Costituzione traccia le linee di un sistema a economia mista, nel quale la proprietà dei mezzi di produzione può essere pubblica o privata e l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o con altri valori ritenuti fondamentali (sicurezza, libertà).
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