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L'assicurazione




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L'ASSICURAZIONE


L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso un pagamento di un premio, obbliga a risarcire l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).


Nella definizione sono dunque compresi due diversi tipi di assicurazione:


Assicurazioni contro i danni,

che hanno lo scopo di risarcire il danno patrimoniale cagionato all'assicurato da un determinato sinistro;


Assicurazioni sulla vita,

quelle che si differenziano dalle prime, perché non si propongono di risarcire un danno, ma di garantire il pagamento di una somma o di una rendita al verificarsi di un evento relativo alla vita propria o di altri (decesso, sopravvivenza oltre una certa età), indipendentemente dal fatto che esso rappresenti o meno un danno patrimoniale.






















L'assicurazione contro i danni


Possono essere assicurate tutte le cose esposte a rischi di danni economici, o fatti che possano causare un danno, come ad esempio la responsabilità civile.

Le cose possono essere assicurate per il loro intero valore, o per una parte di esso, e ci si può anche assicurare fino ad un determinato importo.

E' proibito, invece, assicurare la cosa per una somma superiore al valore reale della cosa stessa.

L'obbligo principale dell'assicuratore è quello di risarcire il danno causato dal sinistro, così come stabilito nel contratto.

Tuttavia, l'assicuratore non è tenuto al risarcimento quando il sinistro è cagionato da dolo o colpa grave dell'assicurato, salvo che esista un patto contrario; non risponde, inoltre, dei danni prodotti da terremoti, guerre, insurrezioni o tumulti popolari, salvo naturalmente, anche qui, che non sia stato pattuito diversamente.

La valutazione del danno si fa avendo riguardo al valore delle cose danneggiate al momento del sinistro.

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo, invece, la determinazione del danno si fa avendo riguardo al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o del raccolto.

Qualora il danno sia dovuto a dolo o colpa di terzi, l'assicurato può chiedere il risarcimento del danno tanto al responsabile del fatto illecito, quanto all'assicuratore, in base al contratto stipulato.

In quest'ultimo caso, però, l'assicuratore è surrogato legalmente nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, fino a concorrenza della somma pagata.

L'assicurato ha l'obbligo di dare avviso dell'avvenuto sinistro all'assicuratore entro tre giorni da quando si è verificato o ne ha avuto conoscenza, e di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno (il cosiddetto obbligo di salvataggio).

Il principale obbligo del contraente è quello di pagare il "premio", che deve essere corrisposto in anticipo, in una sola volta o in rate.

In caso di mancato pagamento di un premio successivo al primo, l'assicurazione contro i danni resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.


L'assicurazione sulla vita


L'assicurazione sulla vita, a differenza di quella contro i danni, non ha il carattere di contratto di indennità, in quanto non si propone di risarcire un danno, ma solo di garantire il pagamento di un capitale o di una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, indipendentemente dal fatto che tale evento rappresenti o no un danno.


Pur assumendo in pratica numerose forme particolari, si può ridurre, sostanzialmente, alle tre seguenti:

assicurazione per il caso di vita, nella quale l'assicuratore è tenuto alla prestazione contrattualizzata soltanto in caso di sopravvivenza dell'assicurato ad una certa età

assicurazione per il caso di morte, nella quale l'obbligo dell'assicuratore sorge con la morte dell'assicurato;

assicurazione mista, nella quale l'assicuratore si obbliga a pagare la somma pattuita ad una scadenza determinata o anche prima di tale scadenza, in caso di morte dell'assicurato.


Il pagamento della somma può essere fatto allo stesso contraente o ad una terza persona che viene indicata e che prende appunto il nome di beneficiario.

Il principale obbligo dell'assicuratore è quello di pagare il capitale o la rendita pattuita, al verificarsi dell'evento stabilito nel contratto.


La questione se tale obbligo sussista anche nell'ipotesi di suicidio dell'assicurato è stata risolta positivamente dall'attuale codice, a condizione, però, che siano decorsi almeno due anni dalla stipulazione del contratto.

Il principale obbligo del contraente è quello di pagare alla scadenza fissata.


I soggetti del rapporto assicurativo



I soggetti coinvolti nel rapporto assicurativo non sempre coincidono con quelli che

hanno stipulato il relativo contratto. Talvolta il rapporto che si instaura è più complesso e coinvolge, a vario titolo, soggetti diversi.

In questi casi si distingue tra i seguenti soggetti:

. l'assicuratore: è il soggetto che esercita l'impresa di assicurazione. Assicuratore,  può essere soltanto un imprenditore qualificato, cioè in possesso dei requisiti

richiesti dalla legge ed espressamente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa. L'impresa di assicurazione può rivestire solo una delle forme previste

dalla legge: la società per azioni, la società cooperativa a responsabilità limitata e la società di mutua assicurazione. L'assicuratore deve essere autorizzato da

un apposito istituto pubblico, l'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

private e di interesse collettivo), al quale e anche affidato il controllo sulla gestione

delle imprese e la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

. l'altro contraente: è colui che stipula il contratto di assicurazione, sia che agisca

in nome e per conto proprio, sia che agisca in nome e/o per conto altrui, e che

assume l'obbligo di pagare il premio;

. l'assicurato: è il portatore del rischio, cioè il titolare dell'interesse esposto al rischio, nelle assicurazioni contro i danni, e, nelle assicurazioni sulla vita, la persona dalla cui vita o sopravvivenza discende l'obbligo per l'assicuratore di eseguire la prestazione;

. il beneficiario: è il soggetto a cui deve essere pagata l'identità qualora si verifichi l'evento assicurato.


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