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La società per azioni
La società per azioni (S.p.A.) rappresenta la forma più importante di società di capitali particolarmente adatta alle imprese di grandi dimensioni, che richiedono l'apporto di ingenti capitali ed importano l'assunzione di notevoli rischi. La società per azioni, che esercita la propria attività economica con il patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati, è caratterizzata dal fatto che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e che le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2325). La responsabilità limitata dei soci comporta che questi sono obbligati soltanto ad eseguire il conferimento patrimoniale determinato nel contratto sociale, mentre i creditori sociali dovranno rivolgersi alla società per il soddisfacimento delle loro pretese, senza poter esperire azioni individuali nei confronti dei singoli soci. Il socio corre, perciò, soltanto il rischio di perdere la somma o il bene conferito in società. Si comprende, perciò, agevolmente l'importanza che in questo tipo di società riveste il capitale sociale, il quale rappresenta l'unica garanzia in termini monetari per i creditori sociali.
Il capitale minimo delle società per azioni non può essere inferiore di 200 milioni. Una società di capitali che voglia costituirsi con un capitale inferiore ai 200 milioni dovrà adottare la forma di società a responsabilità limitata. Il capitale delle società per azioni, è diviso in frazioni, ossia in porzioni di eguale ammontare, ognuna delle quali si chiama azione ed esprime la misura della partecipazione di ciascun socio alla società.
Immaginiamo che la società 'F&F S.p.a.', produttrice di capi di abbigliamento casual, abbia un capitale sociale di 200 milioni suddiviso in 2000 titoli azionari da 100.000 mila lire l'uno. Alla società partecipano quattro soci che al momento della costituzione, hanno conferito 50 milioni l'uno: in pratica ogni socio riceve 500 titoli azionari ponendosi fra loro in posizione di assoluta parità sia in termini di benefici che di oneri. Se invece supponiamo che un singolo socio, il sig. Rossi, ha conferito 100 milioni (ricevendo 1000 azioni), un secondo socio, il sig. Verdi, 50 milioni (ricevendo 500 titoli azionari e gli ultimi due 25 milioni l'uno (ritirando 250 titoli a testa) è evidente che la loro partecipazione è diversificata: chi conferisce di più assume su di sé maggiori rischi, ma ha anche un potere maggiore in società che si esprime sia al momento di prendere le decisioni per essa, sia al momento di ripartire i benefici economici. La società per azioni è regolata dal codice civile e dalle norme di attuazione emanate negli anni successivi. Nel corso degli ultimi anni, esigenze di coordinamento delle legislazioni dei Paesi membri dell'Unione Europea hanno indotto anche il nostro legislatore a riformare, sia pure parzialmente, la disciplina originariamente dettata.
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE degli scambi commerciali, ha posto il legislatore nazionale più volte nella necessità di intervenire sulla disciplina interna e, peraltro, tale processo di adattamento non può dirsi, allo stato attuale ancora concluso. A conferma di ciò, ad esempio, il Consiglio dei Ministri della CE ha adottato uno statuto di 'società per azioni europea', nell'intento di consentire, in ognuno degli Stati membri, la costituzione di un tipo di società soggetta ad un'unica disciplina comunitaria. Tale progetto, però, ha incontrato ed incontra tuttora rilevanti difficoltà di attuazione, di ordine sia politico che giuridico, a causa delle notevoli divergenze tra le diverse legislazioni nazionali. Per la costituzione della società per azioni è necessario che si realizzino una serie di attività richieste dalla legge: la stipulazione dell'atto costitutivo; l'omologazione di quest'ultimo da parte del tribunale; l'iscrizione della società nel registro delle imprese. Per la costituzione di una società per azioni, inoltre, sono richieste tre condizioni (art. 2329): è necessario che l'intero capitale sociale sia sottoscritto: è altresì necessario che i soci provvedano ad effettuare il versamento di almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro presso un Istituto di credito (tale deposito rappresenta un presupposto per l'omologazione da parte del Tribunale ed è infruttifero), è necessario, infine, che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste da leggi speciali quale presupposto per l'omologazione (così, ad esempio, le società bancarie e assicuratrici necessitano sempre di una specifica autorizzazione governativa). La S.p.a., come ogni altro tipo di società, si costituisce per contratto. Tale contratto risulta composto da due documenti: l'atto costitutivo, nel quale si manifesta la volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale, e lo statuto, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento della società.
Quest'ultimo, tuttavia, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato. Vi sono due tipi di stipulazione del contratto di società:
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la stipulazione simultanea o istantanea, la quale si realizza mediante comparizione delle parti avanti al notaio e redazione dell'atto pubblico; essa rappresenta la forma normale e generalmente adottata di stipulazione; |
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la stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione, la quale si realizza al termine e come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni; questo tipo di stipulazione, tuttavia, a causa della sua complessità, è oggi piuttosto rara nella pratica. |
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Il procedimento di stipulazione per pubblica sottoscrizione può così essere sintetizzato: i promotori, cioè coloro che assumono l'iniziativa, compilano un programma, indicando le principali disposizioni dell'atto costitutivo ed il termine entro cui deve stipularsi, e lo depositano presso un notaio, prima di renderlo pubblico. Gli eventuali sottoscrittori aderiscono mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente generalità e numero delle azioni sottoscritte. Successivamente, nel termine assegnato dai promotori (non superiore ad un mese), versano i tre decimi dei conferimenti in denaro. I promotori, a questo punto, convocano l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata. L'assemblea costituente, che non può tenersi prima di 10 giorni dall'avviso di convocazione, accerta l'esistenza delle condizioni per la costituzione della S.p.a, e delibera sul contenuto dell'atto costitutivo. Gli intervenuti all'assemblea, infine, raggiunto l'accordo, stipulano per atto pubblico l'atto costitutivo con le indicazioni prescritte. Per quanto riguarda la forma dell'atto costitutivo, la società per azioni deve costituirsi per atto pubblico (art. 2328). La mancanza della stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico è causa di nullità della Società.
L'atto costitutivo deve contenere le seguenti indicazioni (obbligatorie):
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il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuale promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi; |
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la denominazione sociale (equivalente alla ragione sociale delle società di persone), la quale può formarsi in qualunque modo (anche con un nome di fantasia) purché contenga l'indicazione del tipo sociale (S.p.a.); |
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la sede sociale e le eventuali sedi secondarie; |
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l'oggetto sociale, cioè il genere di attività svolta dalla S.p.a. |
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l'ammontare del capitale sottoscritto e versato (l'ammontare minimo è di 200 milioni di lire); |
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il valore nominale delle azioni (deve essere unico per tutte); |
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il numero complessivo delle azioni; |
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il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura, che deve risultare da una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale; |
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i criteri per la ripartizione degli utili, con l'unico limite rappresentato dal divieto del 'patto leonino, in mancanza dei quali trova applicazione il criterio della ripartizione proporzionale. |
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la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai soci fondatori; |
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il numero e i poteri degli amministratori; |
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il numero dei sindaci; |
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la durata della società; |
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l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. |
Accanto a queste indicazioni, di regola, l'atto costitutivo ne contiene numerose altre (facoltative) riguardanti, per esempio, il conferimento di beni diversi dal denaro, particolari competenze delle assemblee ecc., nonché eventuali integrazioni e deroghe allo statuto non contrarie alla disciplina legale della S.p.a.
La stipulazione dell'atto costitutivo produce effetti immediati e preliminari rispetto all'effetto definitivo della costituzione della società, Un primo effetto è rappresentato dall'obbligo per i soci di versare, presso un istituto di credito, almeno i 3/10 dei conferimenti in denaro. Le somme rappresentanti i 3/10 dei conferimenti sono vincolate, presso l'istituto di credito ove sono state versate, fino ad un anno e non possono essere consegnate agli amministratori se costoro non provano l'avvenuta iscrizione della società nel Registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza di tale divieto. Esse vengono restituite ai sottoscrittori dopo un anno dal deposito, se non c'è stata l'iscrizione della società, oppure prima dell'anno, qualora non possa giungersi alla costituzione della società (ad esempio, in mancanza dell'omologazione). Altro effetto della stipulazione dell'atto costitutivo è rappresentato dall'obbligo, penalmente sanzionato, a carico degli amministratori e del notaio ricevente, di depositare entro trenta giorni, presso l'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è la sede sociale, l'atto costitutivo con i documenti necessari. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito entro il trentesimo giorno, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Adempimenti necessari per la costituzione della società per azioni sono l'omologazione e l'iscrizione della società nel registro delle imprese. Il decreto di omologazione è l'ordine di iscrizione della società nel Registro delle imprese, reso dal Tribunale dopo l'effettuazione di un controllo di pura legalità, in quanto ogni esame del merito, cioè dell'opportunità o meno di costituire la società, è rigorosamente escluso. In particolare, l'autorità giudiziaria deve verificare l'adempimento delle condizioni richieste (validità dell'atto costitutivo, avvenuto versamento dei 3/10 dei conferimenti, esistenza delle autorizzazioni governative) e controllare l'osservanza delle norme di carattere imperativo regolanti la materia.
L'iscrizione è l'elemento con cui si completa la fattispecie costitutiva della S.p.a. con cui questa viene ad esistenza; la pubblicità dell'iscrizione ha, quindi, efficacia costitutiva, perché con essa la società 'acquista la personalità giuridica'. Proprio perché, prima dell'iscrizione, la società non può ritenersi ancora esistente, è fatto alla stessa divieto di emissione e di vendita di azioni fino al momento dell'iscrizione ed è previsto che coloro che abbiano eventualmente compiuto operazioni in nome della società in questo periodo siano solidalmente ed illimitatamente responsabili vero i terzi (art. 2331).
Una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto negli otto casi tassativamente indicati cioè: per mancanza dell'atto costitutivo, per mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; per inosservanza delle disposizioni dell'art. 2330 relative al controllo preventivo; per illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale; per mancanza, nell'atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione sociale o i conferimenti o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale; per inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329 n. 2; per incapacità di tutti i soci fondatori; per mancanza della pluralità dei fondatori.
IL SOCIO: DIRITTI E DOVERI
Si diventa socio di S.p.A. per effetto dell'acquisto della proprietà di titoli azionari della società stessa. Nel titolo azionario sono documentati la qualità di socio e la quota di partecipazione. I diritti dei soci delle S.p.a. possono dividersi in due grandi categorie: diritti di amministrazione e diritti patrimoniali.
Appartengono alla categoria dei diritti di amministrazione:
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il diritto di intervento alle assemblee, che spetta ad ogni socio e non può essere limitato; |
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il diritto di voto, che spetta ad ogni socio per ogni azione posseduta, salvo alcune limitazioni (il diritto di voto è inibito ai titolari di 'azioni a voto limitato', i quali votano solo le deliberazioni prese in assemblea straordinaria; al socio che ha un interesse in conflitto con quello della società nelle relative deliberazioni; al socio amministratore nelle deliberazioni concernenti la sua responsabilità. |
Appartengono alla categoria dei diritti patrimoniali:
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il diritto al dividendo, la cui assegnazione è deliberata dalla assemblea in seguito |
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all'approvazione del bilancio; |
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il diritto alla ripartizione del residuo attivo, in seguito allo scioglimento della società; |
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il diritto di opzione, cioè il diritto riconosciuto al socio di sottoscrivere, nel termine prestabilito, le nuove azioni che siano emesse dalla società in caso di aumento del capitale. Costituiscono obblighi dei soci l'esecuzione dei conferimenti e l'esecuzione di prestazioni accessorie (non consistenti in denaro) eventualmente stabilite dall'atto costitutivo. L'azionista è obbligato al versamento dei conferimenti (oltre i precedenti 3/10) allorquando gli venga richiesto dagli amministratori. |
I conferimenti devono farsi normalmente in denaro, salva diversa statuizione dell'atto costitutivo (art. 2342). E' prevista anche la possibilità di conferimenti di beni in natura e di crediti. Le azioni corrispondenti a siffatti conferimenti, però, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (il relativo obbligo, cioè, deve essere integralmente adempiuto e non è sufficiente il versamento dei 3/10). Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
La cessazione della qualità di socio può avvenire:
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per volontà della società, in caso di trasferimento coattivo delle azioni del socio che non ha versato il proprio conferimento con dichiarazione di decadenza dello stesso; |
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per volontà del socio, allorquando questi operi il trasferimento delle azioni da lui possedute ovvero eserciti il diritto di recesso. Quest'ultima facoltà è riconosciuta al socio quando sia stato deliberato il mutamento dell'oggetto sociale o il trasferimento della sede sociale all'estero, in sua assenza o discordanza, ovvero nelle altre ipotesi previste nell'atto costitutivo. |
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