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IL CONTRATTO DI FRANCHISING
1 PECULIARITA' DEL CONTRATTO
La natura multiforme dei rapporti di franchising, che deriva dalle varie forme che può assumere il vantaggio di mercato, che l'affiliante intende trasferire all'affiliato, richiede la ricerca di una formula contrattuale specifica che deve essere in grado di 'fotografare' tutti gli elementi di successo che esistono a monte della scelta strategica di operare in franchising e delle modalità tecniche con cui questa scelta si concretizza traducendosi in conferimenti e impegni operativi di entrambi i contraenti che si tradurranno in vantaggio per l'intera rete.1
Per questo motivo il contratto rappresenta una garanzia della validità dell'iniziativa e della correttezza comportamentale dell'affiliante e degli impegni che si assume l'affiliato che si devono tradurre in previsioni generali e clausole negoziali specifiche per ciascun accordo e che si riferisce ad un insieme di impegni particolari.
Di conseguenza è impensabile tentare di predisporre un contratto 'tipo' di franchising, che vada bene per tutti i rapporti, anche se si provasse a renderlo il più minuzioso possibile, in quanto quello che può essere utile per un rapporto potrebbe non esserlo per un altro.
Nel caso Italiano, come nella stragrande maggioranza dei paesi Europei, il legislatore non ha predisposto un contenuto minimo del contratto, per questo motivo i codici di autodisciplina predisposti dagli operatori del settore (in Italia l'Assofranchising) tendono a consigliarne uno.
Il codice deontologico Europeo delinea i principi ai quali deve ispirarsi la redazione di un contratto di franchising; il codice stabilisce poi che il contenuto minimo essenziale del contratto è il seguente:
diritti conferiti al franchisee;
Nel regolamento Assofranchising nell'art.5 è previsto l'obbligo da parte dell'affiliante di consegnare all'affiliato, oltre che una cospicua documentazione (copia del suo bilancio degli ultimi tre anni, lista degli affiliati che operano all'interno della rete, un'ipotesi di rendiconto economico dell'affiliato, .ecc..), anche la copia del contratto almeno 15 giorni prima della firma.
Naturalmente, trattandosi di norme deontologiche, non vincolano legalmente i contraenti, ma in ogni caso possono essere utilizzate come parametro comportamentale di correttezza e buona fede. Se l'affiliato ha una conoscenza preventiva del contratto può valutare al meglio la validità della proposta, senza correre il rischio che eventuali carenze di natura giuridico-contrattuale servano ad occultare abilmente le deficienze dell'iniziativa.
Al contrario, anche un contratto, pensato e realizzato nei minimi particolari non è garanzia di successo o di assenza di rischi.
Occorre tenere conto del fatto che non è pensabile mettere 'tutto' in un testo contrattuale, soprattutto se si considerano la complessità dei rapporti che si vengono ad instaurare tra le parti. A questo proposito esiste il 'Manuale operativo' che integra il contratto e che ad esso deve essere strettamente legato e connesso e che può essere anche modificabile dall'affiliante, per venire incontro alle esigenze della rete, sempre nei limiti della previsione contrattuale.
In questo modo, accanto ad un elemento che può garantire un certo margine di flessibilità operativa, indispensabile nel franchising, abbiamo pur sempre nel contratto quegli elementi sostanziali dei rapporti economici tra affiliante e affiliati, la cui mancanza darebbe luogo a nullità dello stesso art. 1418 C.C.3
Infine, in riferimento alla forma del contratto, nell'art.6 del Regolamento dell'Assofranchising viene indicato che 'il contratto dovrà essere redatto per iscritto, in modo chiaro ed esauriente'.
2 CONTENUTI BASILARI DI UN CONTRATTO DI FRANCHISING
Il fatto che il franchising non sia un contratto tipico, non vuol dire che le parti abbiano assoluta libertà nell'ambito della regolazione dei rispettivi obblighi, ma esse devono rispettare tutte le norme generali relative alle obbligazioni e in particolare per i contratti, l'esistenza dei requisiti previsti dall'art.1325 C.C. che concernono la presenza e la rappresentazione nel testo del contratto di taluni elementi essenziali quali 'l'accordo delle parti', 'la causa' e 'l'oggetto'.
Le norme del codice civile che si riferiscono all'accordo delle parti (artt.1326-1342 C.C.) hanno rilievo sia per quanto riguarda la corretta formazione del contratto, sia in riferimento al comportamento dei contraenti nella fase di formazione del rapporto e che possono dar luogo all'insorgere di eventuali responsabilità pre-contrattuali.
Hanno rilievo, per il franchising, la norma contenuta nell'art.1339 C.C. riguardante l'inserimento automatico di clausole imposte dalla legge, oppure quella riguardante le clausole d'uso, art.1340 C.C., che potrebbero riferirsi alle zone di protezione territoriale, oppure le c.d. 'clausole vessatorie' previste dagli artt.1341 e 1342 C.C. sulle condizioni generali di contratto e sui contratti conclusi sulla base di moduli o formulari già pronti, che richiedono la doppia sottoscrizione del contraente 'debole' e che necessitano di molta attenzione e riflessione nei contratti di franchising.
La 'causa' può essere definita come la funzione economica-sociale del contratto stesso, nel caso del franchising deve rinvenirsi nel reciproco vantaggio che hanno i due imprenditori; l'affiliante a concedere la propria posizione di vantaggio sul mercato (immagine, konw-how), e l'affiliato di riceverla per migliorare il proprio livello di competitività imprenditoriale contro il pagamento di royalties periodiche e di limitazioni operative che risultano necessarie per mantenere costante l'uniformità e l'efficienza complessiva della rete. In mancanza di queste reciproche posizioni di vantaggio o di un'equa ripartizione delle stesse, peraltro sempre di difficile valutazione nei casi pratici, si parlerà di causa inesistente o illecita e provocherà dichiarazione di nullità ex art.1418 C.C.
L'oggetto, che secondo l'art.1346 C.C. deve essere 'possibile', 'lecito', 'determinato' o 'determinabile', riveste una particolare importanza nell'ambito del franchising, poiché, a causa del diverso combinarsi di prestazioni dei contraenti, esso è di difficile identificazione.
Per non ricadere nel caso di non 'realità' dell'oggetto del contratto è necessario che esista la concessione a titolo oneroso di proprie prestazioni attive da parte dell'affiliante, in altri termini 'un fascio di rapporti ed il trasferimento di un fascio di diritti', finalizzata alla prestazione dell'attività in franchising.
La descrizione dell'oggetto, in un contratto atipico come il franchising, non può limitarsi ad una formula generica o tautologica, ma deve identificare un complesso di beni (franchising di distribuzione) o dei servizi da prestare (franchising di servizi), in maniera dettagliata. Questa specificazione servirà a qualificare esattamente le prestazioni dell'affiliante, in riferimento al vantaggio di mercato che esso trasmette, e di conseguenza delimitare l'ambito essenziale della prestazione in franchising dell'affiliato, in modo da far scattare i connessi obblighi di non concorrenza o di approvvigionamento esclusivo. Questo non significa che nel contratto debbano essere elencati tutti i beni o tutti i servizi che l'affiliato deve prestare, in quanto tali elementi potranno avere più ampia specificazione nel ' Manuale operativo' predisposto dall'affiliante.3
A questo proposito, facendo riferimento all'art. 3 del Regolamento Assofranchising si legge che ' l'Affiliante dovrà essere titolare di un diritto valido ed incontestato, all'uso esclusivo dei marchi commerciali nell'ambito della rete di franchising. Tali marchi dovranno essere regolarmente registrati, o comunque depositati in conformità alla normativa vigente. Nel contratto di Franchising dovranno essere specificatamente indicati gli estremi della registrazione e del deposito dei marchi..'4
Assumono particolare importanza le disposizioni civilistiche che riguardano l'interpretazione del contratto secondo buona fede, ex art. 1366 C.C.; oltre all'interpretazione coordinata delle vari clausole in cui si concretizza il contratto, ex art 1363, che assume rilievo nel franchising, perché esiste una notevole eterogeneità delle clausole potenzialmente inseribili con la conseguente difficoltà di risalire all'effettiva volontà delle parti.
Infine si deve menzionare anche l'art.1370 C.C., per quanto riguarda l'interpretazione contro il proponente delle clausole nel caso di incertezza interpretativa.
A completare le norme sulla carenza o l'illiceità dell'oggetto e della causa sono le disposizioni sulla nullità del contratto (art. 1418-1424 C.C.) e quelle in tema di annullabilità del contratto in relazione ai c.d. 'vizi di volontà' cioè a dire per 'errore', 'violenza' o 'dolo' (artt.1427-1440).
Nell'ambito del contratto di franchising, l'errore e il dolo possono concernere molteplici aspetti e, in particolare, sull'entità della prestazione, sul volume dei ricavi ipotizzato dall'affiliante etc., tenendo presente che l'errore deve riferirsi ad un elemento essenziale del contratto e deve essere riconoscibile dall'altra parte e viceversa il dolo è proprio del comportamento di una delle parti e assume rilevanza ai fini dell'annullabilità solo se l'altra parte riesce a dimostrare che senza quegli elementi di raggiro, non avrebbe sottoscritto il contratto.
Occorre considerare, in conclusione, le disposizioni che riguardano il recesso unilaterale (art.1373 C.C.) e le altre disposizioni sulla risoluzione (artt.1453-1469) in base alle quali è necessario individuare anche nel contratto di franchising le clausole risolutive espresse; esse assumono importanza per l'affiliante, perché taluni comportamenti che in generale non rappresentano un inadempimento grave, in relazione alla disciplina generale, possono costituire per l'affiliante un danno grave.5
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