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IL PARLAMENTO EUROPEO
Il parlamento Europeo è composto dai rappresentati dei cittadini dell'Unione ( testo così modificato dal Lisbona).
Esso esercita congiuntamente al Consiglio la funzione legislative e quella di bilancio, nonché funzioni di controllo politiche e consultive ed elegge il Presidente della Commissione (Art. 14 TUE).
Originariamente Assemblea comune, poi Assemblea parlamentare europea, diviene Parlamento nel 1962 e poi in forza dell'Atto Unico del 1986.
Per molti anni fu composto da membri del Parlamento nazionale, da questi designati.
Prefigurata dai trattati istitutivi, l'elezione diretta fu decisa da un Atto del Consiglio del 1976 e realizzata con apposite leggi nazionali.
Le prime elezioni si sono svolte nel 1979.
Il numero dei membri nella legislatura 2009-2014 è di 736 membri.
Nella legislatura 2014-2019 non potrà essere superiore a 751.
Il Consiglio Europeo deliberando all'Unanimità su iniziativa e con l'approvazione del Parlamento europeo può modificare la composizione.
I Parlamentari hanno un mandato di cinque anni e sono divisi in gruppi politici e non in gruppi nazionali.
I Partiti politici, sono definiti a livello europeo (art. 10 TUE); le norme sul loro finanziamento sono stabilite dal Consiglio e dallo stesso Parlamento, attraverso la procedura legislativa ordinaria.
I Parlamentari si dividono in commissioni permanenti con competenza per materie.
Immunità e privilegi
I parlamentari non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti per le loro opinioni o per i voti espressi nell'esercizio della loro funzione(immunità funzionale).
Per la durata del mandato godono sul territorio della nazione di origine delle stesse immunità di cui godono i Parlamentari nazionali.
Sul territorio degli altri Stati membri godono di immunità assoluta, esenti da provvedimenti di detenzione e da procedimenti giudiziari anche per atti compiuti al di fuori della loro funzione; questa immunità non opera in caso di flagrante delitto. Al parlamento europeo è riconosciuta la facoltà di privare un parlamentare dell'immunità.
La procedura di voto.
Il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi.
Il quorum è raggiunto se sono presenti in aula un terzo dei membri; ciononostante, le delibere sono valide sempre a meno che non venga constatata la mancanza del numero legale.
In taluni casi è richiesta la maggioranza assoluta.
Maggioranza dei componenti e dei due terzi dei voti espressi: per approvazione della mozione di censura sull'operato della Commissione e per la constatazione del rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro
Potere di controllo
Tra Parlamento e commissione non c'è mai stato un rapporto di fiducia di tipo tradizionale quale può sussistere tra parlamento nazionale ed esecutivo.
È vero però che nella prassi era stato introdotto il voto parlamentare al momento dell'entrata in funzione della Commissione.
Ora le nuove norme sulla nomina hanno superato tali prassi.
Il trattato di Lisbona ha introdotto significative novità.
Il Parlamento è chiamato a:
eleggere il Presidente della Commissione, proposto dal Consiglio Europeo; (art. 14 TUE);
esprimere un voto di approvazione del Presidente, dell'Alto Rappresentate per gli affari esteri e degli altri commissari collettivamente considerati i quali sono formalmente nominati solo successivamente dal Consiglio Europeo.
Ricevere annualmente una relazione della Commissione sull'attività svolta da questa nell'anno;
Svolgere interrogazioni parlamentari alle quali la Commissione è tenuta a rispondere oralmente o per iscritto.
Ulteriori poteri del Parlamento sono:
Potere di censura sull'operato della Commissione, da approvare con la maggioranza dei 2/3 e la maggioranza dei membri; nel caso di approvazione della mozione la Commissione si dimette collettivamente e l'Alto Rappresentate decade dalle funzioni che esercita nella Commissione;
Partecipa alla funzione normativa: partecipazione sempre più intensa al processo di formazione degli atti dell'Unione (artt. 289 e 294 TFUE) e di conclusione di accordi internazionali (Art. 218 TFUE). Questa partecipazione si manifesta con modalità diverse a seconda dei casi e procedure previste.
Gode di un potere di pre-iniziativa legislativa può ex art. 225 TFUE chiedere alla Commissione di presentare proposte al Consiglio. La Commissione deve motivare l'eventuale rifiuto ad adempiere.
Adisce la Corte di Giustizia:
- per l'azione di annullamento :il Trattato di Nizza ha collocato il Parlamento Europeo sullo stesso piano della Commissione e del Consiglio dando ad esso la possibilità di adire la Corte di Giustizia per l'azione di annullamento ex art. 263 TFUE
- per chiedere un parere sulla compatibilità di un accordo internazionale: ai sensi dell'art. 218 TFUE può essere richiesto tale parere; fatto che può avere un impatto notevole in caso di parere negativo della Corte.
Potere di codecisione: il Trattato di Lisbona ha accresciuto il ruolo del parlamento estendendo la procedura di codecisione che ai sensi dell'art. 294 TFUE oggi è divenuta "procedura legislativa ordinaria".
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