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Il Presidente della Repubblica




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Il Presidente della Repubblica


Il Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica nella forma
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Il Presidente della Repubblica



Il Presidente della Repubblica nella forma di governo italiana

Elezione e permanenza in carica del presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

È eletto dal Parlamento in seduta comune, solo a tal fine integrato (temporaneamente) da tre rappresentanti di ciascuna Regione designati dai rispettivi Consigli Regionali in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

Può essere eletto qualunque cittadino italiano, purché abbia 50 anni e sia in possesso dei diritti civili e politici. Per l'elezione occorre la maggioranza dei due terzi dell'assemblea nelle prime 3 votazioni, ma è sufficiente la maggioranza assoluta nelle successive.

Il Presidente entra in carica dopo il "giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione", che deve pronunciare, ai sensi dell'art. 91 Cost., dinanzi al Parlamento in seduta comune.

La durata in carica è pari a 7 anni, ma un Presidente può vedere prorogati i suoi poteri dal ritardo che si verifichi nell'elezione del suo successore, malgrado il fatto che il Parlamento integrato debba essere convocato da parte del Presidente della Camera trenta giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, nonché per effetto della prescrizione costituzionale di cui all'art. 85.3 Cost., secondo la quale "se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la riunione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove".

Il mandato presidenziale può essere interrotto da dimissioni volontarie dalla carica, da decadenza (venir meno dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità), da destituzione (possibile sanzione penale accessoria, irrogabile dalla Corte costituzionale), dall'impedimento permanente (prolungato stato di grave malattia del Presidente o  sottoposizione a misure detentive).

Il tutti questi casi, le funzioni presidenziali vengono esercitate dal Presidente del Senato, organo supplente del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 86.1 Cost. Spetta, invece, al Presidente della Camera, nella sua qualità di Presidente del Parlamento in seduta comune, convocare l'organo per la elezione del nuovo residente della Repubblica.

Il Presidente è rieleggibile senza limiti. Una volta cessata la carica, l'ex Presidente assume la qualifica di senatore a vita (art. 59, co. 1, Cost.).


Le garanzie di autonomia disposte a favore del Presidente della Repubblica e degli apparati della Presidenza

Ai sensi della Costituzione (art. 90 Cost.), il presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, con l'eccezione nel caso di alto tradimento o di attentato alla Costituzione. A mettere il presidente in stato di accusa è il Parlamento in seduta comune, a giudicarlo la Corte Costituzionale in composizione integrata.

Secondo l'art. 89 Cost., nessun atto di indirizzo governativo è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità. Per quanto riguarda gli atti di indirizzo presidenziale, il Governo non si assume invece nessuna responsabilità politica.

Sempre in tema di strumenti per assicurare il libero esercizio delle funzioni presidenziali, la Costituzione prevede, all'art. 84.3, che la legge assicuri al Presidente un assegno personale, nonché una dotazione, destinata agli apparati organizzativi della Presidenza per il migliore espletamento delle funzioni presidenziali.

Inoltre, riguardo alla piena autonomia del Presidente della Repubblica rispetto agli altri poteri dello Stato, si è previsto che esso possa disporre liberamente di un apparato organizzativo autonomo, il Segretario generale della Presidente della Repubblica.


Le funzioni del Presidente della Repubblica in relazione a quelle proprie del Governo

Al Presidente sono attribuiti particolari poteri, il cui esercizio mira a garantire il funzionamento delle istituzioni fondamentali dello Stato e ad assicurare la tutela dei cittadini.

Egli pertanto rappresenta l'unità dello Stato, al di là delle differenti ideologie dei singoli orientamenti politici, inoltre assicura l'osservanza dei principi fondamentali della Costituzione, ciò significa che egli è il garante della Costituzione.

Con ciò s'intende evidenziare che il Suo ruolo è in funzione del miglior funzionamento complessivo del sistema Costituzionale. Tale obiettivo può essere raggiunto sia tramite funzioni di controllo che mediante funzioni di stimolo, qualora gli organi non svolgano nel modo migliore le delicate funzioni loro riservate.

L'art. 89 stabilisce che "nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità". La controfirma non ha latra funzione che quella di assicurare una forma di controllo del Governo sugli atti del Presidente della Repubblica, controllo sostanzialmente speculare a quello che il Presiedente esercita sugli atti governativi.

Si distinguono in genere:

&     Atti formalmente presidenziali.

Sono atti attribuiti al Presidente sotto il profilo formale, in quanto l'effettiva decisione di adottarli è stata assunta dal governo o dai singoli ministri. Essi sono atti dovuti perché egli si limita ad emanarli senza decidere al riguardo. Il Presidente non può opporsi alla decisione del governo anche se può esprimere dei rilievi sugli atti; in questi casi gli atti sono firmati dal Presidente tuttavia la Costituzione prevede e stabilisce che nessun atto è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se n'assumono la responsabilità.

A questa categoria appartengono i seguenti atti:

L'emanazione degli atti normativi del governo e l'autorizzazione alla presentazione alle camere di disegni di legge del governo.

La nomina dei ministri su proposta del Presidente del consiglio.

L'adozione di provvedimenti amministrativi con decreto presidenziale.

La nomina di funzionari dello Stato

La ratifica dei trattati internazionali e gli altri atti relativi a rapporti internazionali.

La dichiarazione dello Stato di guerra.

Lo scioglimento dei consigli regionali.

Il conferimento delle onorificenze.

Indizione delle lezioni e dei raferendum

La concessione dell'amnistia e dell'indulto su legge di delegazione delle camere. Questi ultimi sono atti di clemenza generale:

i        L'amnistia ha com'effetto quello di estinguere il reato.

i        L'indulto invece condona la pena o una parte di essa.

Tali procedure sono ora attribuite al parlamento.

&     Atti presidenziali.

Essi sono gli atti per la cui emanazione è determinante la volontà del Capo dello Stato, in sostanza egli li può decidere in piena autonomia. Anche in questo caso è necessaria la controfirma dei ministri, in quanto l'art. 89 esprime una regola generale. Tuttavia i ministri si limitano ad assicurarne la validità solo sotto il profilo formale.

Appartengono a questa categoria:

La nomina di cinque senatori a vita.

La nomina di cinque giudici della Corte costituzionale.

L'invio di messaggi alle camere e comunque l'esternazione dell'opinione del Presidente su fatti di interesse generale.

La convocazione straordinaria delle camere.

La promulgazione e il rinvio delle leggi.

La concessione della grazia.

L'indizione delle elezioni delle nuove camere e la convocazione della prima riunione delle nuove camere.

L'indizione dei referendum.

&     Atti complessi.

In certi casi il Presidente partecipa con altri organi alla formazione della volontà dell'atto:

Il decreto di nomina del Presidente del consiglio.

Lo scioglimento anticipato delle camere.

Infine il Presidente è chiamato a presiedere due organi collegiali:

v     Il consiglio superiore della magistratura.

v     Il consiglio supremo della difesa.


I poteri del Presidente della Repubblica:

Rispetto al corpo elettorale: il Presidente dispone di poteri molto ridotti, per di più prevalentemente da esercitare su proposta degli organi governativi:

indizione della data delle votazioni.

Rispetto al Parlamento ben più rilevanti i poteri di cui il Presidente dispone nei confronti del Parlamento:

nomina dei senatori a vita, secondo l'art. 59 Cost.

messaggi formali al Parlamento, rappresentano il più solenne e libero potere di stimolo del Presidente della Repubblica. Danno la possibilità al Presidente, in momenti gravi per il Paese, di prendere l'iniziativa di inviare alle Camere messaggi per richiamare la loro attenzione su questioni che meritino di essere esaminate e discusse;

messaggio di rinvio di una legge al Parlamento, rappresenta un eccezionale potere di temporaneo arresto della volontà legislativa del Parlamento. Tale rinvio deve essere operato con un messaggio nel quale il capo dello Stato chiarisce i motivi della sua decisione. Il capo dello Stato deve infatti avere il potere di richiamare le Camere a una più attenta valutazione delle leggi approvate, quando tali leggi appaiano in contrasto con prescrizioni costituzionali o con quegli interessi generali della comunità nazionale di cui il capo dello stato è tutore;

promulgazione, consiste nell'ordine di dare esecuzione alla legge deliberata dalle Camere, rappresenta un'importante forma di controllo preventivo

convocazione straordinaria delle Camere, tale potere, che rappresenta una delle vere e proprie funzioni di garanzia e di stimolo, previsto dall'art. 62 Cost., non è mai stato esercitato fino ad oggi;

scioglimento anticipato delle Camere, secondo quanto previsto dall'art. 88. E' il potere più rilevante attribuito al capo dello Stato, contrappeso al potere delle Assemblee di condizionare, con il voto di fiducia, l'esistenza del Governo nominato dal presidente della Repubblica. Dopo il 1948 si sono avuti numerosi scioglimenti anticipati, determinati da motivazioni tecniche (1953, 1958, 1963, 1968), situazioni di instabilità politica del Parlamento (1972, 1976, 1979, 1983, 1987) contrasti istituzionali (1992), bufere giudiziarie e mutamento delle leggi elettorali (1994), rotture politiche (1996). Il potere di scioglimento risponde, anzitutto, alla necessità di garantire il funzionamento delle istituzioni in caso di incapacità delle Camere di dare un Governo almeno relativamente stabile al Paese. L'art. 88 Cost., che non parla sui casi nei quali può farsi ricorso allo scioglimento anticipato, contiene due indicazioni procedurali. Infatti il capo dello Stato: a) prima di disporre lo scioglimento deve consultare i presidenti delle due Camere e b) non può procedere a scioglimento negli ultimi sei mesi del suo mandato ("semestre bianco").

Rispetto al Governo, nell'ambito di crisi:

accettazione delle dimissioni del governo: spetta al Presidente accettare le dimissioni presentate dal Governo. Quando il Governo non ha ottenuto la fiducia delle Camere o è stato colpito da sfiducia l'atto è dovuto, così come nel caso di morte, impedimento permanente o decadimento della carica del presidente del Consiglio. Quando invece il Governo presenta le sue dimissioni per valutazioni politiche il capo dello Stato può giocare un ruolo importante e la sua decisione di accettare o di respingere le dimissioni del Governo, rientra in una valutazione autonoma e fondata sugli interessi generali del Paese;

nomina del presidente del Consiglio dei ministri: i margini di scelta del capo dello Stato possono in realtà risultare molto ridotti, poiché non può non tenere conto degli orientamenti delle forze capaci di dar vita a una maggioranza parlamentare. Il presidente della Repubblica ha il compito di nomina del presidente del Consiglio e, su sua proposta, dei ministri.

L'esercizio dei poteri presidenziali ha prodotto lo sviluppo, in via di prassi, degli istituti delle:

le consultazioni,  con il fine di acquisire le opinioni dei presidenti dei gruppi parlamentari, dei segretari dei corrispondenti partiti, nonché quella dei Presidenti di Camera e Senato e degli ex-Presidenti della Repubblica riguardo la possibilità di conseguimento della fiducia parlamentare del nuovo Governo;

l'incarico a formare il Governo, non di rado affidato dal Presidente ad un esponente politico che egli reputa idoneo ad assumere l'incarico di Presidente del Consiglio ma cui il Presidente della Repubblica intende offrire il modo di verificare le reali possibilità di dar vita ad un nuovo Governo, attraverso una serie di contatti con le diverse forze politiche. Questa situazione ha termine con la nomina, o con la rinuncia, o cono la stessa revoca dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica;

il mandato esplorativo, con il fine di acquisire informazioni sulle possibili vie di superamento della crisi.

Rispetto al governo

autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo

emanazione degli atti normativi del Governo;

emanazione dei D.P.R. la legge 13/1991, ha indicato 30 gruppi di atti che vanno, appunto, adottati con decreto presidenziale con elencazione esplicitamente dichiarata tassativa e tale da non poter essere "modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso".

poteri presidenziali nell'ambito della politica estera,

rappresenta lo Stato nei rapporti internazionali avendo una capacità rappresentativa generale;

accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, secondo l'art. 87 Cost.;

ratifica i trattati previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Tale autorizzazione è richiesta per i trattati di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi;

dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere;

poteri presidenziali nell'ambito della politica militare, il comando da parte del Presidente delle Forze Armate, viene sostanzialmente integrato dall'affidamento al Capo dello Stato della presidenza del Consiglio Supremo di Difesa

concessione della grazia.

Rispetto alla magistratura:

atti di nomina dei magistrati

atti del Presidente della Repubblica in quanto Presidente del C.S.M.

Rispetto alla Corte Costituzionale

Spetta al Presidente nominare un terzo dei giudici della Corte Costituzionale (cioè cinque), dopo l'elezione degli altri dieci giudici, per consentire al presidente della Repubblica di integrare la composizione della Corte con quelle competenze che fossero state eventualmente trascurate dal Parlamento o dalle supreme magistrature.


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