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Gli atti del presidente si possono distinguere in atti Presidenziali e Governativi
Gli atti presidenziali, o sostanzialmente presidenziali, sono provvedimenti la cui competenza spetta in modo esclusivo e autonomo al Presidente della Repubblica e che non richiedono l'iniziativa o il consenso del Governo.
Gli atti governativi, o soltanto formalmente presidenziali, sono provvedimenti che il Presidente della Repubblica deve emanare si iniziativa e consenso del Governo o, nelle materie di sua competenza o di un singolo ministro.
Al presidente della Repubblica non viene riconosciuto nessun potere e svolge una funzione di intervento e di controllo:
Possiamo classificare tali poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario.
Al legislativo fanno parte:
Alla funzione esecutiva fanno parte:
Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (atto presidenziale), La nomina dei singoli ministri invece avviene tramite accordo del Presidente con il Presidente del Consiglio e si dice atto governativo.
Autorizzazione della presentazione al Parlamento dei disegni di legge, in quanto esegue un controllo preventivo.
Emanazioni di atti aventi forza di legge e di regolamenti. Effettua uno controllo preventivo di legittimità.
Nomina dei funzionari statali di grado elevato. (Ambasciatori, i prefetti, Capo di stato maggiore), tali atti sono formalmente presidenziali perché decisi dal Governo.
Rappresentanza dell'Italia nei rapporti internazionali e dichiarazione dello Stato di Guerra.Atto formalmente presidenziale poiché deciso dal Parlamento.
Comando delle forze armate e presidenza del Consiglio Supremo di difesa.
Conferimento delle onorificenze della Repubblica.
Scioglimento dei consigli regionali, provinciali e comunali.
Alla funzione giudiziaria fanno parte:
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