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L'AZIENDA
NOZIONE DI AZIENDA
L'impresa è l'attività esercitata dall'imprenditore, il quale sopporta ogni rischio dovuto all'andamento dell'impresa stessa.
E'quindi imprenditore il soggetto nel cui nome viene esercitata l'impresa anche se le attività di gestione, vengono svolte da rappresentanti (spendita del nome).
Giuridicamente parlando,il concetto di azienda si distingue da quello di impresa. Questa è l'attività svolta dall'imprenditore col fine della produzione con scambio di beni e servizi, mentre l'azienda viene considerata dal codice civile come:
il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Essa è dunque un complesso organizzato di beni, un'attività economica e l'imprenditore è il soggetto che esercita tale attività anche se non è necessario che questo abbia la proprietà dei beni aziendali (è possibile infatti che ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo -locazione,usufrutto,ecc..-) al fine di destinarli al conseguimento del massimo risultato utilitario.
I beni aziendali
I beni che compongono l'azienda possono essere:
Materiali(come immobili,macchine,merci,ecc..)
Immateriali(come l'avviamento -capacità dell'azienda per dare profitti-, i segni distintivi dell'impresa- ditta,insegna,marchio-,le creazioni dell'ingegno-brevetti industriali,modelli di utilità e disegni ornamentali,diritto d'autore-).
I SEGNI DISTINTIVI
L'impresa, essendo solitamente in concorrenza con le altre imprese,necessita di essere facilmente individuata dalla clientela. Per questo motivo deve ricorrere a particolari strumenti di individuazione detti i segni distintivi.
Questi sono:
La ditta, che individua l'impresa come tale
L'insegna,che individua il luogo dove viene esplicata l'attività produttiva
Il marchio,che individua i prodotti dell'impresa.
Per garantire ai segni distintivi la loro funzione identificativa, la legge riconosce all'imprenditore il diritto di utilizzarli in esclusiva impedendo agl'altri di avvalersene.
I segni distintivi oltre a svolgere una funzione utile all'imprenditore, permettono anche ai consumatori di riconoscere i prodotti e le imprese a cui indirizzare le loro preferenze. Per tale ragione la legge vieta agl'imprenditori di confondere i propri segni distintivi con quelli altrui.
La ditta
La ditta è il nome che distingue un'impresa dalle altre.
In altre parole come ogni persona ha il proprio nome, anche le imprese hanno una loro identità grazie alla ditta. Ed è il diritto dell'imprenditore all'utilizzo esclusivo della ditta a presupporre che essa rappresenti il carattere della novità, cioè non deve essere uguale o simile a quella usata da un'altra imprenditore.
La ditta,in quanto bene aziendale, può essere ceduta in occasione del trasferimento dell'azienda. Tuttavia, la legge vieta il trasferimento della ditta separatamente dall'azienda. In tal modo si vuole evitare che i consumatori possano essere ingannati sulla provenienza dei prodotti.
L'insegna
L'insegna è un segno distintivo dell'azienda che contraddistingue i locali dove l'impresa viene esercitata.
L'insegna riceva la stessa disciplina e la stessa tutela a patto che presenti una sufficiente capacità distintiva e non si confonda con l'oggetto stesso dell'impresa.
Il marchio
Il marchio è il segno distintivo dei prodotti di un'impresa.
Esso può consistere nel nome dell'imprenditore, o di un'emblema, o nella forma particolare del contenitore o involucro che contiene il prodotto.
Il marchio può inoltre identificare i beni in relazione all'impresa che gl'ha prodotti o distribuiti.
Il marchio deve essere:
Originale e non generico, deve cioè avere capacità distintiva del prodotto o del servizio
Veritiero,non deve ingannare il pubblico
Nuovo
Lecito (in linea con la legge).
Si può disporre del marchio in vario modo. Si può:
Cedere il marchio anche senza la cessione dell'azienda
Concedere licenze d'uso esclusive e non.
LE CREAZIONI DELL'INGEGNO
possiamo distinguere le creazioni dell'ingegno in 3 tipi:
Le invenzioni
I modelli di utilità e i modelli e disegni ornamentali (cosiddetta piccola privativa)
I diritti d'autore
Le invenzioni
L'autore dell'invenzione è titolare di 2 distinti diritti:
Per essere brevettabile l'invenzione deve possedere determinati requisisti:
Il know how
Si definisce know how l'insieme dei procedimenti,delle conoscenze tecniche o dei ritrovati di un'impresa non brevettabili o, comunque, non brevettati. Il brevetto,che da una parte tutela l'imprenditore dell'uso esclusivo dell'invenzione, dall'altra lo obbliga a divulgare i contenuti dell'invenzione e ha una durata limitata nel tempo. Il fatto di non brevettare costringe l'imprenditore a mantenere il più stretto segreto. Il contratto know-how consiste nel "passaggio" di conoscenze o di ritrovati non brevettati o non suscettibili a brevettazione da un imprenditore ad un altro.
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