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L’assegno bancario è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato diretto ad una banca di pagare a vista una somma determinata all’ordine di una determinata persona o al portatore.
Funzione tipica dell’assegno bancario è quella di consentire l’utilizzazione di somme disponibili presso una banca per effettuare pagamenti a terzi, evitando l’utilizzo materiale del denaro: l’assegno è quindi uno strumento di pagamento alternativo rispetto alla moneta legale.
L’assegno bancario è redatto dal traente su appositi moduli prestampati fornitigli dalla banca (carnet di assegni) ed ha la stessa struttura della cambiale tratta:
Infatti nell’assegno bancario figurano 3 persone: il traente che dà l’ordine di pagamento alla banca e risponde ex lege del mancato pagamento; la banca-trattaria alla quale l’ordine di pagamento è rivolto; il prenditore dell’assegno.
Anche l’assegno bancario è un titolo di credito astratto, formale ed esecutivo.
Anche l’assegno bancario di regola incorpora una pluralità di obbligazioni (quelle del traente, dei giranti e dei loro avallanti) reciprocamente indipendenti, solidali e disposte per gradi.
Se identica è la struttura, diversa è però la funzione tipica dei due titoli:
Strumento di pagamento l’assegno bancario.
Strumento di credito la cambiale tratta.
Le principali differenze di disciplina dell'assegno bancario rispetto alla cambiale tratta possono essere così sintetizzate:
a) trattario può essere solo una banca;
b) il rapporto di provvista fra traente e banca trattaria può essere costituito esclusivamente da fondi disponibili esistenti presso la banca e utilizzabili mediante l'emissione di assegni bancari;
c) l'assegno bancario non può essere accettato dalla banca trattaria, che perciò non può assumere la posizione di obbligato cambiario principale, né, come si vedrà, può risultare obbligata come girante o avallante;
d) l'assegno bancario è sempre pagabile a vista e deve inoltre essere presentato per il pagamento entro brevi termini;
e) l'assegno bancario è assistito da una particolare disciplina sanzionatoria, di recente depenalizzata (legge 15-12-1990, n. 386, nel testo introdotto dal dlgs. 507/1999), volta a reprimere l'uso abusivo di assegni bancari (assegni non autorizzati ed assegni a vuoto).
In riferimento all’assegno bancario si distinguono:
Requisiti (formali) di validità la cui mancanza comporta che il titolo non vale come assegno bancario. Sono requisiti di validità:
La denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo, ed espressa nella lingua in cui lo stesso è redatto.
L’ordine incondizionato di pagare una somma determinata, di regola espressa in lettere ed in cifre.
L’indicazione del trattario che può essere solo una banca.
L’indicazione del luogo di pagamento, ma in mancanza vale come luogo di pagamento quello indicato accanto al nome del trattario.
La data ed il luogo di emissione dell’assegno.
La sottoscrizione del traente, per la quale valgono regole identiche a quelle dettate per la cambiale.
Requisiti di regolarità la cui mancanza, invece, espone a sanzioni amministrative pecuniarie, ma non comporta né l’invalidità del titolo, né l’invalidità dell’obbligazione del traente e degli altri firmatari. Sono requisiti di regolarità:
L’esistenza presso la banca trattaria di fondi disponibili, per somma almeno pari all’importo dell’assegno emesso. (altrimenti si parla di assegno a vuoto).
L’esistenza di una convenzione, espressa o tacita (c.d. convenzione di assegno), che attribuisce al traente il diritto di disporre mediante assegni bancari dei fondi disponibili. (altrimenti si parla di assegno non autorizzato).
In pratica, entrambe le condizioni sono soddisfatte quando il traente intrattiene con la banca un rapporto di conto corrente bancario e questo presenta un saldo a favore del cliente.
L’emissione di assegni bancari senza l’osservanza dei requisiti di regolarità configura un illecito, oggi depenalizzato e colpito da sanzioni pecuniarie ed accessorie.
Semplice requisito di regolarità è anche l’osservanza delle norme sul bollo. In mancanza, l’assegno bancario perde la qualità di titolo esecutivo.
A differenza che per la cambiale tratta, per l’assegno vige il divieto di accettazione: ogni menzione di accettazione apposta sull’assegno dalla banca trattaria si ha per non scritta.
D’altro canto, la disciplina dell’assegno bancario esclude che la banca trattaria possa diventare obbligato di regresso come girante o come avallante. La banca trattaria non assume quindi in alcun caso la posizione di obbligato cartolare (diretto o di regresso) nei confronti del portatore del titolo.
È altresì non riconosciuta in capo alla banca alcuna obbligazione extracartolare verso il portatore, quindi nel caso rifiuti il pagamento dell’assegno non è esposta al risarcimento dei danni verso quest’ultimo.
Certamente, con l’apertura del conto corrente la banca si obbliga ad onorare gli assegni nei limiti dei fondi disponibili. Ma si tratta di un’obbligazione ex mandato che la banca assume elusivamente nei confronti del cliente-traente e non nei confronti dei prenditori degli assegni, anche perché la convenzione di assegno non è configurabile come contratto a favore di terzi.
Ne consegue che il rifiuto ingiustificato di pagare l’assegno espone la banca a responsabilità contrattuale solo nei confronti del traente, non nei confronti del prenditore.
Visto è uno strumento di tutela dell’aspettativa del portatore di pagamento dell’assegno. Il visto, scritto sull’assegno e firmato dalla banca trattaria, non comporta un obbligo di pagamento della stessa, ma “ha soltanto l’effetto di accertare l’esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione”.
Se l’attestazione è falsa o la banca consente al traente di disporre diversamente dei fondi, la banca stessa dovrà risarcire al portatore i danni subiti.
Il visto ha tuttavia avuto scarsa diffusione, anche perché esso è sottoposto ad un’imposta di bollo suppletiva.
Benefondi più diffuso, soprattutto nei rapporti tra banche, è il benefondi: consiste nella conferma, per lo più telefonica, dell’esistenza dei fondi da parte della banca trattaria, su richiesta della banca cui il titolo è girato per l’incasso.
Di regola, il benefondi ha il valore di semplice informazione sull'esistenza attuale dei fondi e non comporta alcuna obbligazione extracartolare di pagamento da parte della banca trattaria (c.d. benefondi informativo Questa perciò sarà tenuta al risarcimento dei danni solo qualora abbia fornito informazioni inesatte.
La banca può però impegnarsi espressamente a bloccare i fondi corrispondenti all'ammontare dell'assegno (c.d. benefondi con blocco In tal caso essa è anche obbligata extracartolarmente a pagare l'assegno qualora questo risulti regolare.
L’assegno bancario è normalmente un titolo all’ordine (vale perciò la disciplina generale per i titoli all’ordine).
Può però essere emesso anche al portatore, e come tale vale l’assegno rilasciato senza l’indicazione del prenditore (vale perciò la disciplina generale per i titoli al portatore).
L’assegno bancario è sempre pagabile a vista ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L’eventuale postdatazione dell’assegno non impedisce al portatore di presentarlo anticipatamente per il pagamento, né alla banca di pagarlo.
L’assegno bancario non solo è pagabile a vista, ma deve essere presentato per il pagamento, presso lo sportello della banca trattaria indicato nel titolo, entro 8 giorni dalla data di emissione, se l’assegno è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, entro 15 giorni, se è pagabile in altro comune.
L’omessa presentazione dell’assegno nei termini comporta la perdita dell’azione di regresso contro i giranti ed i loro avallanti, non però verso il traente.
La banca è perciò libera di pagare anche dopo la scadenza dei termini, salvo che abbia ricevuto dal traente l’ordine di non pagare.
Inoltre, la facoltà della banca di pagare l’assegno permane anche in caso di morte o di sopravvenuta incapacità del traente.
Nell’assegno all’ordine, la banca che paga è tenuta ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti. La banca è tenuta inoltre ad identificare colui che incassa ed a verificare che la firma del traente corrisponde a quella dallo stesso depositata al momento dell’apertura del contro corrente (c.d. specimen).
Tutti questi sono controlli necessari perché la banca non versi in colpa grave nel pagamento e possa legittimamente addebitare al traente l’importo dell’assegno pagato. Inoltre si tratta di controlli che la banca deve eseguire con la diligenza professionale dell’accorto banchiere (art. 1176 2°c. c.c.), per esonerarsi da responsabilità nei confronti del traente.
In caso di mancato pagamento da parte della banca trattaria il portatore dell'assegno può agire in regresso contro il traente, i giranti ed i loro avallanti. La disciplina della relativa azione (artt.45-65 1. ass.) ricalca quella dettata per la cambiale, ma con una significativa differenza.
La presentazione del titolo alla banca trattaria nei termini di legge e la constatazione del rifiuto di pagamento mediante protesto (o dichiarazione sostitutiva del trattario) sono necessarie solo per agire contro i giranti ed i loro avallanti.
Non sono invece necessarie per l'esercizio dell'azione di regresso contro il traente (ed i suoi avallanti), fermo restando che il pagamento deve essere preventivamente richiesto alla banca trattaria. Nei confronti del traente, la presentazione tardiva comporta come unica conseguenza che, se dopo la scadenza del termine di presentazione la disponibilità della somma è venuta meno per fatto del trattario, il portatore perde i diritti verso il traente per la somma che è venuta a mancare (art. 45, 2° comma).
L'azione di regresso del portatore contro il traente, i giranti e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dal termine di presentazione (art. 75, 1° comma). L'azione di ulteriore regresso dell'obbligato che ha pagato l'assegno contro gli obbligati di grado anteriore si prescrive invece in sei mesi dal giorno del pagamento o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (art. 75, 2 comma).
Tipiche dell’assegno bancario sono alcune clausole, apposte dal traente o dal prenditore, volte a ridurre i rischi connessi al furto o allo smarrimento del titolo:
Assegno sbarrato è un assegno cui vengono apposte due rette parallele sulla faccia anteriore. La sbarratura può essere di 2 tipi:
generale: quando tra le sbarre non vi è alcuna indicazione o la parola banchiere.
speciale: quando tra le sbarre è scritto il nome di un determinato banchiere, che può essere lo stesso trattario.
Lo sbarramento non impedisce la circolazione dell’assegno, ma circoscrive i soggetti legittimati ad incassarlo: l’assegno con sbarratura generale può essere pagato solo ad un banchiere; l’assegno con sbarratura speciale può invece essere pagato solo al banchiere designato tra le sbarre, il quale può se vuole avvalersi per l’incasso di altro banchiere.
La banca trattaria che non osserva tali disposizioni è tenuta al risarcimento dei danni, nei limiti dell’importo dell’assegno, nei confronti del portatore che ha subito lo smarrimento o la sottrazione del titolo.
Lo sbarramento offre una tutela limitata contro i rischi di furto o di smarrimento, evitando che il pagamento sia effettuato a persona che non abbia già avuto rapporti con la banca trattaria. Al contempo però non impedisce l’acquisto a non domino del titolo (art. 1994 c.c.) da parte del terzo in buona fede cui l’assegno sia stato girato dal ladro.
Assegno da accreditare è un assegno a cui è stata apposta la clausola “da accreditare”, così che non può essere pagato per contanti, ma regolato dalla banca trattaria solo mediante scritturazione contabile: accreditamento in conto, giroconto, compensazione con un credito dalla stessa vantato.
Tutte modalità che presuppongono un preesistente rapporto del trattario col soggetto che presenta il titolo.
Assegno non trasferibile l’assegno emesso con tale clausola può essere pagato solo all’immediato prenditore o accreditato sul suo conto. La girata apposta nonostante il divieto si ha per non scritta. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
L’unico mezzo a disposizione dell’immediato prenditore, che non possa o non voglia riscuotere personalmente l’assegno non trasferibile, è quello di girarlo per l’incasso ad una banca, che a sua volta non può ulteriormente girarlo.
Gli assegni bancari (e circolari) di importo superiore a € 10.329,14 devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità, al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da reati.
La banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dall’originario prenditore risponde del pagamento.
Assegno turistico L'assegno turistico (o traveller's check) è un assegno bancario che viene tratto da una banca su una propria filiale o corrispondente estera. È di regola stilato in valuta estera e rilasciato al prenditore dietro contestuale versamento dell'importo corrispondente. Chi si deve recare all'estero dispone perciò di un titolo agevolmente negoziabile in quanto la copertura sicura. Inoltre, il pericolo di smarrimento o furto attenuato.
Caratteristica peculiare dell'assegno turistico infatti che il pagamento subordinato alla presenza sul titolo di una doppia firma conforme del prenditore (art. 44 1. ass.). La prima firma apposta al momento del rilascio del titolo; la seconda al momento del pagamento o della negoziazione. La banca trattaria o il giratario possono così agevolmente controllare l'autenticità della seconda firma confrontandola con quella esistente sull'assegno.
La disciplina dell'ammortamento dell'assegno bancario (artt. 69-74) è modellata su quella della cambiale (41.16.). È da tenere presente solo che:
a) l'art. 69 1. ass. non distingue fra assegno all'ordine e assegno al portatore e perciò la procedura di ammortamento eccezionalmente ammessa anche per quest'ultimo;
b) la procedura di ammortamento esclusa per l'assegno non trasferibile, dato che lo stesso non può circolare. Il prenditore ha senz'altro diritto di ottenere un duplicato, a proprie spese, denunziandone lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione sia al trattario sia al traente
(art. 73).
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