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L'amministrazione finanziaria fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni generali di governo della fiscalità dello Stato. Bracci esecutivi di questo sono le quattro Agenzie fiscali istituite con D.M. 28.12.2000. Queste sono:
L'Agenzia delle entrate, con il compito di gestire i tributi diretti, l'IVA e le altre entrate erariali;
L'Agenzia delle dogane, gestisce diritti e tributi legati agli scambi internazionali;
L'Agenzia del territorio, con funzioni attinenti al catasto ed alle conservatorie;
L'Agenzia del demanio, gestisce con criteri imprenditoriali i beni immobili appartenenti allo Stato
L'Agenzia delle entrate è un Ente pubblico non economico, operativo dal gennaio 2001, incaricato di provvedere alla gestione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi erariali, sotto la vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero mantiene la responsabilità di indirizzo politico, mentre all'Agenzia delle Entrate è attribuita la responsabilità gestionale ed operativa. I rapporti tra il Ministero e l' Agenzia delle Entrate sono regolati da una Convenzione annuale nella quale sono indicati i servizi da assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le risorse da destinare a tali fini.
Organi dell' Agenzia delle Entrate sono il Direttore, che la rappresenta e la dirige, il Comitato Direttivo, il Comitato dei Revisori dei Conti. Le norme di funzionamento dell' Agenzia delle Entrate sono contenute nei Regolamenti di amministrazione deliberati dal Comitato Direttivo su proposta del Direttore e sottoposti al Ministero dell'economia e delle finanze. I Regolamenti disciplinano l'organizzazione, i criteri di assunzione del personale, la determinazione delle dotazioni organiche, l'accesso alla dirigenza.
I principali obiettivi dell' Agenzia delle Entrate sono:
A livello centrale, l' Agenzia delle Entrate è articolata in Uffici di staff del Direttore e in Direzioni centrali, a livello locale in Direzioni regionali e Uffici locali.
L'autotutela, nell'accezione comune che il termine ha nel diritto amministrativo, è la facoltà dell'amministrazione di correggere, anche di propria iniziativa, quegli atti che risultino illegittimi o infondati.
Gli strumenti giuridici attraverso cui si attuano tali finalità sono l'annullamento e la revoca, atti tipici utilizzati il primo per la rimozione dei vizi di legittimità, e il secondo per quelli di merito.
Tuttavia in nessun campo, come in quello tributario, ove ogni giorno ci si scontra con la difficile applicazione della normativa, l'autotutela ha assunto un ruolo così determinante da farne uno degli istituti cardini del sistema fiscale ed uno strumento efficace e moderno di tutela degli interessi dei soggetti dell'obbligazione tributaria. Nello specifico essa tende non solo a migliorare i rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria, ma a ricostituire quel clima di reciproca fiducia utile per una collaborazione nell'adempimento degli obblighi, finalità perseguite dalla legge 212/2000 di recente promulgata e meglio nota come lo "Statuto del contribuente".
L'autotutela, allo stato, si connota per i seguenti tratti caratteristici:
Per quanto si riferisce al primo punto va sottolineato che all'autotutela, specie negli ultimi anni, è affidato il compito di ridurre in misura determinante il numero delle controversie latenti o già insorte tra l'amministrazione finanziaria ed il cittadino. Prima dell'emanazione delle nuove norme - il riferimento è al regolamento emanato con D.M. n° 37/97 - lo sbocco delle controversie era costituito dal ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria; attualmente deve ritenersi patologica la non definizione del contesto nell'ambito amministrativo. E dunque sono state via via rimosse, anche attraverso un'interpretazione estensiva della normativa, tutte quelle anomalie che ostacolavano la piena applicazione dell'istituto.
Inoltre l'autotutela non presuppone necessariamente l'impulso da parte del privato; infatti l'amministrazione finanziaria può procedere, anche d'ufficio, all'annullamento degli atti amministrativi viziati in tutte le ipotesi in cui ne riscontra la difformità dal modello corretto.
Va detto altresì, per quel che concerne il secondo aspetto, che l'autotutela interagisce a 360 gradi sui processi di formazione e consolidazione della volontà dell'amministrazione evitando, prima, durante e dopo, che vengano ad esistenza e possano sopravvivere e diventare esecutivi atti viziati. In tal senso essa costituisce un filtro ideale attraverso cui vengono vagliati gli atti amministrativi in ogni fase del procedimento e dunque non può non essere motivo di miglioramento della complessiva attività degli uffici.
Infine non vi sono limiti temporali entro i quali il dovere di ricorrere all'autotutela si esaurisce. Non rileva né il fatto che l'atto sia diventato definitivo per decorso dei termini né l'assenza di istanza del contribuente. L'autotutela può essere dunque esercitata ogni volta che l'Ufficio riconosca un proprio atto illegittimo o infondato.
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