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Creazione del titolo di credito




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CREAZIONE DEL TITOLO DI CREDITO


La creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto tra emittente e primo prenditore: c.d. rapporto fondamentale o causale.

La messa in circolazione del documento avviene attraverso la c.d. convenzione di rilascio o esecutiva: con il passaggio del titolo dalla sfera giuridica dell'emittente a quella del primo prenditore. Ad esempio, in una vendita con pagamento differito (rapporto causale) si pattuisce (convenzione esecutiva) che il compratore rlasci al venditore un pagherò cambiario per importo corrispondente al prezzo dovuto.

(c'è poi anche il c.d. contratto di trasmissione: sancisce il passaggio dalla sfera giuridica di un prenditore a quella di un altro prenditore).

Si sottolinea che entrambi i contratti hanno la funzione di attribuire al prenditore la proprietà del titolo in via derivativa e la titolarità del diritto in via originaria.

Il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata e schematizzata l'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale. Nell'esempio fatto, la cambiale menzionerà solo l'obbligo dell'emittente (compratore) di pagare al prenditore (venditore) una determinata somma (il prezzo della vendita) ad una determinata scadenza. La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto cartolare ed il conseguente diritto cartolare ( diritto incorporato in un documento così da non poter essere esercitato senza la presentazione di questo). Nell'esempio fatto, il diritto cartolare è il diritto al pagamento di una somma di denaro da parte dell'emittente e tale diritto sarà acquistato dal terzo cui la cambiale è trasferita da parte del primo prenditore. E sarà acquistato immune dalle eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale intercorso tra emittente e primo prenditore trattandosi di eccezioni a lui personali (art. 1993 c.c.).

Dunque la "causa" che giustifica l'emissione del titolo va sotto il nome di rapporto fondamentale, che si distingue dal rapporto cartolare che nasce appunto con l'emissione del documento.

Pur essendo obbligato in base ad ambedue deve evitarsi che il debitore sia chiamato a pagare due volte; e a tal fine l'art. 66 3°c legge cambiaria, estensibile a tutti i titoli di credito, stabilisce che "il portatore non può esercitare l'azione causale (quella che trae origine dal rapporto fondamentale) se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente(.)".


In base al rapporto fondamentale i titoli di credito possono distinguersi in 2 grandi categorie:

Titoli astratti sono astratti quei titoli di credito che possono essere emessi in base ad una pluralità di rapporti fondamentali e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto ha dato luogo alla loro emissione.

Es.: titolo astratto è la cambiale: chi emette una cambiale lo può fare per vari motivi (perché ha acquistato merce a credito, perché ha contratto un mutuo, per liberalità, ecc.), ma la cambiale non contiene e non può contenere per legge alcun riferimento al rapporto causale. Lo stesso vale per l'assegno bancario e l'assegno circolare.

Questi titoli si definiscono a letteralità completa perché nei titoli di credito astratti il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo: in essi manca ogni riferimento al rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione ed anche se apparisse è per legge irrilevante. Nei rapporti tra emittente e terzo prenditore resta perciò preclusa in radice ogni possibilità di far riferimento ad altre fonti regolamentari, anche legali, per integrare quanto risulta dalla lettera del titolo.

Titoli causali sono invece causali quei titoli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di rapporto fondamentale, predeterminato per legge e che risulta dal contesto del titolo.

Es.: le azioni e le obbligazioni di società; le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento; i titoli rappresentativi di merce.

Questi titoli si definiscono a letteralità incompleta perché nei titoli di credito causali il contenuto del diritto cartolare è invece determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento. E ciò anche se tale disciplina non è riprodotta nel titolo, dovendosi ritenere da questo implicitamente richiamata. Es.: le obbligazioni emesse da una S.p.A. sono assoggettate alla relativa disciplina legale, anche se questa non è riprodotta nel titolo. La società potrà perciò opporre al terzo portatore una modifica delle condizioni del prestito approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, anche se la stessa non risulta dal titolo. 

Anche ai titoli causali è invece applicabile il principio dell'autonomia del diritto cartolare in sede di esercizio (art. 1993 2°c c.c.). Il rapporto cartolare resta indipendente dal rapporto fondamentale ed al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni derivanti da quest'ultimo rapporto in quanto eccezioni fondate su rapporti personali. Così, ad es., è pacifico che, se il sottoscrittore del prestito obbligazionario non ha versato la somma corrispondente, la società non potrà eccepire tale circostanza al terzo portatore per contestarne il diritto al rimborso del capitale.

E discorso analogo vale per gli altri titoli "causali" che attribuiscono il diritto al pagamento di una somma di denaro (es.: libretti di deposito al portatore e quote di partecipazioni a fondi comuni).












Qualche ulteriore puntualizzazione riguardo ai Titoli rappresentativi di merce (fede di deposito, polizza di carico, duplicato della lettera di vettura) Questi titoli attribuiscono al possessore:

a) il diritto alla consegna delle merci che sono in esse specificate;

b) il possesso delle medesime;

c) il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (art. 1996).

Rappre­sentano quindi strumenti per la circolazione documentale di merci viag­gianti o depositate nei magazzini generali e si caratterizzano per il fatto che l'obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di cose determinate ed analiticamente descritte nel docu­mento (ad esempio, cento quintali di grano di una data qualità).

Orbene, il vettore o il depositario potranno opporre al terzo portato­re, che chiede la riconsegna, che la merce indicata nel titolo non gli è stata mai consegnata o è difforme da quella ricevuta per il trasporto o in cu­stodia (c.d. eccezioni ex recepto)? E se sì, deve ritenersi che per tali titoli di credito non opera il principio dell'autonomia (in sede di esercizio) del diritto cartolare?

La risposta affermativa al primo quesito non è pacifica. Da più parti si ritiene infatti che anche i rischi ex recepto ricadano sull'emittente del titolo rappresentativo, esposto al risarcimento danni nei confronti del ter­zo possessore, trattandosi pur sempre di eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale.

Inoltre, anche chi propende per la soluzione affermativa ha chiarito che l'opponibilità delle eccezioni ex recepto non contrasta con l'autono­mia del rapporto cartolare rispetto al rapporto sottostante. È solo conse­guenza della natura di cosa determinata della prestazione promessa, che ne rende oggettivamente impossibile l'adempimento se non vi è stata effet­tiva consegna. Resta perciò fuori contestazione l'inopponibilità al terzo possessore di ogni altra eccezione desunta dalla disciplina convenzionale del rapporto di trasporto o di deposito che ha dato luogo all'emissione del titolo, così come previsto dall'art. 1993.


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