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Struttura e poteri della chiesa




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STRUTTURA E POTERI DELLA CHIESA


La Chiesa è una società perfetta significa che essa in quanto persegue la salvezza oltremondana delle anime, come proprio fine supremo, deve possedere anche la pienezza dei mezzi necessari e sufficienti alla sua completa realizzazione. Sotto il profilo strutturale la Chiesa è uno Stato tra gli Stati, è una monarchia temperata da elementi di regime aristocratico. Il Papa ne è il monarca che legifera ed ha il limite del diritto divino naturale e altresì positivo, del quale egli è esecutore e ministro. La Chiesa è, come lo Stato, super partes, i suoi fedeli sono ridotti a una situazione di soggezione giuridica di fronte all'esercizio delle sue potestà. Tutto il corpo ecclesiastico è popolato di istituzioni e la Chiesa sarà quindi essa stessa un'istituzione.

La Chiesa, in quanto società giuridicamente perfetta, deve possedere la pienezza dei mezzi necessari alla realizzazione dei propri fini, deve esser titolare dei poteri necessari per permetterle il raggiungimento dei suoi scopi. Nella dottrina della Controriforma la Chiesa possiede due potestà:

potestà di giurisdizione, che accomuna la Chiesa agli altri ordinamenti secolari, e consiste nel complesso dei mezzi necessari alla sua attività di governo (potere legislativo, esecutivo e giudiziario);

potestà d'ordine, che è l'espressione della specificità religiosa della Chiesa, e consiste nel potere di compiere azioni mediatrici di Grazia, amministrando i Sacramenti ed offrendo il Sacrificio divino.

La potestà di giurisdizione si distingue poi in:

potestà di foro interno: che può essere a sua volta sacramentale o extrasacramentale ed è diretta a disciplinare i rapporti dell'uomo con Dio, dettando regole idonee a risolvere i conflitti intrasubiettivi o di coscienza;

potestà di foro esterno: tende a disciplinare la convivenza nella Chiesa, in vista della realizzazione del fine ultimo della salute delle anime, dettando regole idonee a risolvere i conflitti intersoggettivi.

Il peccato, che è oggetto della potestà di foro interno, ha nella concezione cattolica una rilevanza comunitaria; ma una rilevanza diversa dal delitto che è oggetto della potestà di foro esterno.

La giurisdizione è ordinaria o delegata: ordinaria è quella annessa per legge a un ufficio ecclesiastico e spettante al titolare dell'ufficio; delegata è quella affidata, in forza da uno speciale atto del titolare o di una disposizione di legge, ad altra persona.

La potestà di giurisdizione ha carattere territoriale e si esercita soltanto nei confronti dei battezzati.

La potestà d'ordine non ha carattere territoriale ed è indelebile, ossia non si perde per effetto di censure ecclesiastiche, ma può sempre esser esercitata validamente, benché illecitamente.

La specificità della Chiesa non si risolve in un essere del tutto diversa dallo Stato, ma solo nell'avere, rispetto allo Stato, un di più che lo Stato non possiede, e cioè la potestà d'ordine, la potestà di compiere azioni mediatrici di Grazia. Due sono le potestà della Chiesa: la potestà d'ordine e di giurisdizione. L'attività di predicazione del Verbo divino o attività di magistero è priva di autonomia, fa parte della più complessa e varia attività di giurisdizione.

La Chiesa, nella sua configurazione strutturale, si presenta come una costruzione piramidale, nella quale tutto il potere viene dall'alto, e da qui si trasmette verso la base, passando per una serie di posizioni gerarchiche intermedie. Il potere della Chiesa viene dall'alto perché la sua fonte è Dio, che ha eletto a suo vicario a terra il Romano Pontefice.

IL PONTEFICE

Il Pontefice si colloca quindi al supremo vertice della piramide. Il codex del 1917 sostiene che il Papa, quando definisce materie di fede o di morale è infallibile. Inoltre egli gode di una posizione di primato nella Chiesa universale: in forza di tale primato egli è Capo supremo della Chiesa, e pertanto ha giurisdizione piena e suprema sulla Chiesa universale. Questa potestà è una vera potestà episcopale, immediata e ordinaria, e si esplica sia nei confronti delle singole Chiese locali che nei confronti dei singoli fedeli. Il Papa può quindi esercitare entrambi i tre poteri ed è anche giudice supremo.

IL CONCILIO

Accanto al Papa vi è un altro organo che gode di giurisdizione suprema sulla Chiesa universale, il Concilio. Il Papa ha il potere di convocarlo, presiederlo, di fissare l'ordine del giorno, scioglierlo, trasferirlo e soprattutto approva i decreti che altrimenti non verrebbero promulgati. Il Papa gode di questa posizione di supremazia in quanto Vescovo di Roma, successore di Pietro e di conseguenza, Vicario di Cristo.

I VESCOVI

I Vescovi hanno potestà ordinaria e immediata nelle diocesi ad essi affidate, con l'autorità di governarle sia in spiritualibus che in temporalibus usando il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Del loro governo della diocesi rispondono al Papa, al quale devono consegnare una relazione scritta ogni cinque anni. Il Papa può intervenire anch'esso sul governo delle diocesi perché ha potestà ordinaria e immediata e, in forza del suo primato, prevalente su quella del Vescovo.

I PRESBITERI

Nella cura dei fedeli e nell'esercizio del culto divino i Vescovi sono affiancati dai presbiteri. I presbiteri ricevono il Sacramento dell'Ordine dalle mani dei Vescovi e godono di particolari privilegi. Tra i presbiteri vanno ricordati i parroci, preposti alla cura delle anime in un dato ambito territoriale, le parrocchie. Le parrocchie per il Codex possono essere amovibili o inamovibili, la linea di tendenza è quella di costituire parrocchie inamovibili, dalle quali il parroco possa esser rimosso solo con particolari garanzie amministrative.

I RELIGIOSI

Sono infine da ricordare i religiosi, che sono quei fedeli che si obbligano col Voto alla vita comune e al rispetto dei consigli evangelici: quindi a conservare la povertà, la castità e l'obbedienza.  A seconda delle modalità della loro aggregazione essi possono costituire Religioni, Ordini, Congregazioni.

I FEDELI

La qualità di fedele si acquista col battesimo. I non battezzati, gli infedeli, non sono sudditi della Chiesa e non sono sottoposti alla sua giurisdizione. Vi sono due categorie distinte, i clerici e i laici. I clerici sono coloro che hanno ricevuto l'Ordine Sacro e possono ottenere sia la potestà d'ordine che quella di giurisdizione, nonché i benefici e le pensioni ecclesiastiche; si evince che i laici ne sono del tutto esclusi, per il codex hanno diritto a ricevere dal clero gli aiuti necessari alla salvezza.

LE ASSOCIAZIONI

Nell'età della controriforma le associazioni possono essere di tre specie: terzi ordini, confraternite e pie unioni. Il codex non menziona le Associazioni di Azione Cattolica anche se sono state la forma più importante di partecipazione del laicato alla vita della Chiesa. Esse sono costituite e dirette da laici ma, nel periodo della Controriforma, i loro dirigenti sono nominati dalla gerarchia e sono affiancati da sacerdoti che assumono la qualifica di assistenti ecclesiastici.



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