Principio personalista e principio pluralista
Alla base della proposizione di cui si discute vi è la pretesa di veder
riconosciuta "la precedenza sostanziale della persona umana rispetto allo stato
e la definizione di questo al servizio di quella". È pur sempre ai sensi
dell'ordinamento giuridico italiano che si deve stabilire in che cosa
consistevano i vari diritti inviolabili e quali siano dunque le corrispettive
garanzie, a cominciare da quella che fa capo alla corte costituzionale: il che
comporta che i diritti stessi "si risolvono integralmente nel diritto
positivo". Appare incontrovertibile, comunque, che l'art. 2 Cost. concorre in
tal modo a definire la stessa forma di stato, ponendo a base di essa, oltre al
principio democratico, il principio personalista ovvero quello che altri
denomina principio liberale. I "diritti inviolabili dell'uomo" non sono
pertanto concepibili come il frutto di un'autolimitazione dello stato
repubblicano, ma rappresentano un dato congenito dell'ordinamento statale
vigente. Ne segue che l'inviolabilità dei diritti non si risolve
nell'imprescrittibilità, nell'inalienabilità, nell'indisponibilità di tali
situazioni ma implica altresì la loro intangibilità ad opera di qualsivoglia
pubblico potere, comunque esplicato. Più precisamente, bisogna a questa stregua
ritenere che tali diritti non si prestino ad essere soppressi: giacché ne
verrebbe alterato il nucleo essenziale della vigente forma di stato.
Rispetto ai diritti pubblici soggettivi, i "diritti inviolabili"
divergono perché spettano agli uomini in genere e non solamente ai cittadini.
Vero è che l'opinione dottrinale ha tratto argomento dall'intitolazione della
parte prima della carta costituzionale, riferita ai soli "diritti e doveri dei
cittadini"; ed ha messo in luce come "la condizione giuridica della straniero"
venga "regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali". Ma in linea di principio può dirsi abbastanza pacifico che sia
connaturale a vari diritti di libertà la loro appartenenza ad ogni essere umano
sottoposto al nostro ordinamento, anche se la costituzione non chiarisce
testualmente quali siano i loro titolari. Ed anzi si può riscontrare che almeno
una delle situazioni attive costituzionalmente garantite riguarda in modo
specifico i soli stranieri: vale a dire il diritto di asilo. D'altro canto, la
cerchia dei soggetti cui sono riferiti i "diritti inviolabili" è ulteriormente
allargata da quel passo dell'art. 2 Cost. in cui si ragiona delle formazioni
sociali: fondamentalmente intese quali "comunità intermedie" fra singoli e la
repubblica. Accanto al principio personalista emerge in tal modo il principio
pluralista, assai variamente concretato da una serie di successivi disposti
costituzionali. Sempre di regola, infine, dovrebbe dirsi che i "diritti
inviolabili" non possono spettare alle formazioni sociali se non mediatamente;
giacché i loro titolari immediati dei diritti stessi sarebbero pur sempre le
sole persone fisiche.