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PENSIONI
Il 06/10/2004 è entrata in vigore la LEGGE DELEGA sulla previdenza obbligatoria e complementare, sulla base della quale il Governo è chiamato ad emanare specifici provvedimenti.
Il sistema pensionistico prevede: una previdenza obbligatoria e una previdenza volontaria integrativa detta complementare privata.
La previdenza obbligatoria assicurerà una rendita pensionistica rapportata alla massa dei contributi attribuiti a tutta la vita di lavoro e non più sulle ultime retribuzioni mentre la previdenza integrativa è destinata ad assicurare il mantenimento del livello economico raggiunto nell'ultimo periodo di lavoro.
Le forme pensionistiche complementari sono gestite da appositi fondi, forniti di personalità giuridica, ai quali ciascun lavoratore può liberamente aderire.
Il principale Ente che gestisce la Previdenza Sociale è l'INPS a cui è affidata l'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.).
Le prestazioni erogate ai fini dell'A.G.O. sono:
PENSIONE DI VECCHIAIA spetta quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: raggiungimento dell'età pensionabile che in generale è 65 anni per gli uomini e 60 per le donne; maturazione di determinati requisiti assicurativi e contributivi ( regime generale: almeno 30 anni di retribuzione); cessazione del lavoro dipendente.
PENSIONE DI ANZIANITA', i requisiti sono compositi: aver raggiunto 35 anni di contributi congiuntamente al compimento dei 57 anni di età oppure un'anzianità contributiva, indipendente dall'età anagrafica, che verrà elevata gradualmente ai 40 anni di contributi.
PENSIONE DI INABILITA', essa riguarda coloro che si trovano in condizione di inabilità lavorativa che spetta al lavoratore completamente inabile al lavoro.
L'inabilità non deve essere confusa con l'invalidità che compete in caso di riduzione della capacità lavorativa.
Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA, per quei lavoratori che iniziano l'attività lavorativa dal 01/01/1996, privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, è previsto il conseguimento di una pensione ai 57 anni d'età e almeno 5 anni di anzianità contributiva, oppure a qualsiasi età con almeno 40 anni di anzianità contributiva.
PENSIONE AI SUPERSTITI, sorge in caso di morte del pensionato, essa si distingue in:
PENSIONE DI REVERSIBILITA'
PENSIONE INDIRETTA.
LA REVERSIBILITA' spetta al coniuge superstite e ai figli legittimi, legittimati o equiparati che, al momento del decesso del genitore, si trovano in una particolare condizione tipo minore di 12 anni, studente fino al compimento del 21mo anno d'età se frequenta la scuola media superiore, o fino al 26mo anno d'età se frequenta corsi universitari sempre nei limiti della durata del corso.
LA PENSIONE INDIRETTA invece, viene liquidata on seguito alla morte dell'assicurato non titolare di pensione.
PENSIONE SUPLEMENTARE DI VECCHIAIA, l'assicurato, iscritto all'A.G.O. che non ha maturato i contributi sufficienti per il diritto alla pensione autonoma, può richiedere una pensione supplementare se risulta titolare di un'altra pensione presso un altro fondo previdenziale e se ha raggiunto l'età per il trattamento di vecchiaia.
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