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PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il provvedimento amministrativo perfetto può non essere conforme al modello tracciato dal legislatore, cioè all'insieme delle disposizioni normative e dei principi che presiedono al corretto esercizio della potestà amministrativa. In tal caso il provvedimento amministrativo è invalido.
L'INVALIDITÀ del provvedimento amministrativo esprime la non conformità
dell'atto all'insieme delle regole, giuridiche e non giuridiche, che
disciplinano l'esercizio del potere di cui esso è espressione. Ne deriva che il
provvedimento invalido è inidoneo a soddisfare lo specifico interesse
pubblico alla cura del quale è preordinato.
In ciò si distingue dal provvedimento meramente irregolare: il
provvedimento difforme in modo non grave dalla fattispecie legale. Tale
difformità, invero, causa il pregiudizio di altri interessi pubblici e non
dell'interesse pubblico 'primario' (es. inosservanza del termine
ordinatorio, omessa indicazione dell'autorità e del termine per proporre
ricorso).
L'invalidità ha due forme:
A. INVALIDITÀ PER VIZI DI LEGITTIMITÀ = invalidità del provvedimento per
violazione delle regole giuridiche che disciplinano l'agire amministrativo
(c.d. illegittimità).
Generalmente, l'illegittimità è originaria: la valutazione di conformità
del provvedimento al modello legale deve essere fatta con riferimento alla
situazione di fatto e diritto esistente al momento dell'adozione del
provvedimento.
La giurisprudenza, però, sembra orientata ad ammettere anche l'illegittimità sopravvenuta.
Ciò almeno in due casi:
- legge retroattiva che modifica il modello legale di riferimento, rendendo
l'atto, originariamente conforme all'ordinamento giuridico, difforme da esso;
- sentenza della Corte Costituzionale che dichiari illegittimo il modello
legale di riferimento, producendo il medesimo effetto descritto nel caso
precedente.
I vizi che esprimono l'illegittimità attengono ad:
aspetti vincolati dell'agire
amministrativo. Si potrebbe parlare di 'illegittimità per mancata
conformità alle regole giuridiche poste dalle norme'.
Ed infatti, i vizi in cui trova espressione sono:
INCOMPETENZA (RELATIVA) = il provvedimento è
adottato da un organo che, secondo le norme conformative di
organizzazione, non ha, per materia, territorio o grado, il potere di
provvedere. Tale potere, infatti, spetta ad altro organo dello stesso plesso
amministrativo.
Ne deriva che questo vizio è assorbente e sanabile, poiché riguarda il soggetto
che adotta l'atto.
All'incompetenza relativa è ricondotto anche il difetto di legittimazione.
Cioè a dire il caso in cui il provvedimento è adottato da un soggetto diverso
da quello che secondo le predette norme avrebbe dovuto adottarlo (es. organo
collegiale privo del quorum strutturale)
VIOLAZIONE DI LEGGE = vizio residuale, che
abbraccia ogni altra violazione delle norme che regolano l'esercizio del potere
di cui il provvedimento è espressione (es. difetti del procedimento, mancanza
di esternazione, mancanza della forma scritta necessaria, violazione delle
regole per la formazione delle delibere collegiali, mancanza di
motivazione).
aspetti discrezionali dell'agire
amministrativo. L'illegittimità, in questo caso, si traduce nello
sviamento del potere amministrativo dall'interesse pubblico che ne è la
giustificazione e lo scopo. Cioè a dire, nell'esercizio del potere per un fine
diverso da quello tipico (c.d. ECCESSO DI POTERE).
Per tal via, si apre la possibilità di controllare la ponderazione
discrezionale dell'amministrazione. Cioè a dire verificare il rispetto da parte
dell'amministrazione dei criteri giuridici che presiedono all'esercizio della
discrezionalità amministrativa (principi di logicità e coerenza dell'iter
logico seguito, completezza dell'istruttoria, principio di ragionevolezza).
Ed infatti, qualora nell'iter logico esternato dall'amministrazione si
palesino lacune od elementi d'illogicità, incoerenza, irragionevolezza, anche
se non viene dimostrato lo sviamento concreto del potere (rectius: il diverso
fine cui tende l'esercizio del potere), si può ritenere sussistente il vizio di
eccesso di potere.
Di qui, l'elaborazione delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere:
contraddittorietà = mancanza di
coerenza tra la statuizione e la motivazione di un provvedimento (c.d.
contraddittorietà interna), oppure tra statuizioni di diversi provvedimenti,
che devono essere valutati complessivamente (c.d. contraddittorietà esterna);
disparità di trattamento = nell'esercizio
dello stesso potere la p.a. adotta provvedimenti completamente diversi
relativamente a fattispecie identiche;
errore di fatto = travisamento = la p.a.
adotta un provvedimento assumendo come presupposto una situazione di fatto
difforme da quella reale;
difetto d'istruttoria = assenza della
puntuale verifica di tutti gli elementi di fatto della fattispecie e/o della
completa acquisizione degli interessi coinvolti;
difetto di motivazione = mancata completa
esternazione dei presupposti e delle ragioni che sono alla base
dell'adozione del provvedimento (c.d. motivazione insufficiente od incompleta);
perplessità = impossibilità
d'identificare il potere esercitato;
violazione (ingiustificata) di circolari
e/o, per alcuni, della prassi;
illogicità (in se) della statuizione
(frequente in materia di requisiti concorsuali);
violazione del principio di
proporzionalità (in se) = figura che ha assunto una sua autonoma dignità
per effetto dell'ordinamento comunitario.
Il principio di proporzionalità, infatti, esprime la necessità che
l'amministrazione consegua il suo scopo con il minor sacrificio possibile degli
interessi coinvolti: l'azione amministrativa deve essere idonea, adeguata,
necessaria.
Tale principio, quindi, taglia trasversalmente tutte le figure dell'eccesso di
potere, sovrapponendosi in parte al superprincipio di ragionevolezza;
manifesta ingiustizia =
irragionevolezza del provvedimento (es. sanzione sproporzionata rispetto
all'illecito contestato). Figura di confine: oltre c'è l'invalidità per vizi di
merito.
B. INVALIDITÀ PER VIZI DI MERITO =
invalidità del provvedimento per violazione delle regole non giuridiche di
opportunità, convenienza e buon andamento dell'azione amministrativa. Cioè a
dire, valutazione della bontà del provvedimento.
Tale forma d'invalidità, tuttavia, ricorre (rectius: si può far valere)
soltanto quando l'ordinamento prevede strumenti per sindacarla. Cioè, dispone
che il provvedimento sia sottoposto a controlli di merito, sia impugnabile con
ricorsi amministrativi ordinari, ovvero ricorsi giurisdizionali compresi nella
giurisdizione di merito del giudice amministrativo.
Il regime
giuridico del provvedimento amministrativo invalido è l'annullabilità.
Ciò che trova giustificazioni giuridiche (tipicità del provvedimento
amministrativo e mancanza di un'analitica disciplina della fattispecie di
provvedimento valido) e normative (cfr. i ricorsi al giudice amministrativo,
siccome i ricorsi amministrativi sono costruiti come procedimenti di
annullamento, simili alle corrispondenti azioni civili).
Parte della dottrina e della giurisprudenza ha cercato di costruire anche un
regime di nullità (vizi imprescrittibili, insanabili e rilevabili
d'ufficio) da applicare alle ipotesi d'invalidità più grave, che investe
l'intero esercizio del potere:
difetto di attribuzione = carenza di
potere :
- in astratto = nessuna norma dell'ordinamento giuridico conferisce
all'amministrazione il potere di provvedere. Nessuno dubita che si tratti
di un'ipotesi di nullità, ma è poco realistica;
- in concreto = esercizio del potere amministrativo, attribuito
dall'ordinamento giuridico, in assenza dei presupposti e dei requisiti
che ne condizionano in concreto la sussistenza (es. espropriazione adottata
senza dichiarazione di pubblica utilità).
La natura di questo vizio è discussa: per alcuni si tratta di annullabilità,
per altri di 'nullità a specchio limitato';
provvedimento che viola un giudicato = soluzione
adottata dal Consiglio di Stato, per contrastare l'ostinazione
dell'amministrazione, che non ottempera al giudicato a sé sfavorevole, ed emana
provvedimenti con questo in contrasto, ostacolando, per tal via, la tutela del
privato (legata a stretti termini d'impugnazione). Se il provvedimento fosse
nullo, sarebbe impugnabile in ogni tempo.
Anche in questo caso non vi è uniformità di opinioni;
violazione di norme (imperative) = la
giurisprudenza ha così interpretato la sanzione posta dalle norme volte a
contenere le spesa pubblica. E' un orientamento nuovo in via di espansione, ma
privo di precisi confini giuridici;
invasione dell'altrui territorio = in
alcuni casi si parla di nullità. Soprattutto, quando gli organi non fanno parte
del medesimo plesso organizzativo (es. sindaco che ordina la demolizione di un
immobile sito in altro comune);
incompetenza assoluta = straripamento
di potere = invasione da parte dell'amministrazione pubblica di ambiti di
pertinenza del potere legislativo o giudiziario, oppure di altro settore
dell'amministrazione pubblica (es. il certificato di studi rilasciato
dall'intendente di finanza). Ipotesi che può certamente ricondursi alla
nullità, ma che è poco realistica.
Il
provvedimento amministrativo è invalido quando non è conforme alle regole
giuridiche (invalidità per vizi d'illegittimità - incompetenza,
violazione di legge od eccesso di potere -) e non giuridiche (invalidità per
vizi di merito) che regolano l'esercizio del potere amministrativo.
Il regime giuridico del provvedimento invalido è l'annullabilità. Il
regime giuridico della nullità, che parte della dottrina e della giurisprudenza
cercano di fondare, per ora, è legato ad ipotesi o poco realistiche o troppo
confuse e contrastate, per fondare senza ombra di dubbio, siffatto regime.
Domande
Queste sono delle domande che abbiamo preparato per darti
un'idea di come si struttura una domanda durante un esame universitario.
Se, invece, vuoi effettuare il test di valutazione su questa lezione vedi al
menù laterale.
1. Come nasce e come si sviluppa l'eccesso di potere ?
2. Quando è applicabile la sanzione della nullità al provvedimento
amministrativo?
3. Cosa accade al provvedimento amministrativo che sia privo di un elemento
essenziale ?
4. Qual è il rapporto tra provvedimento invalido e provvedimenti di secondo
grado ?
5. Quali sono le caratteristiche dell'invalidità per vizi di merito ?
6. Un provvedimento irregolare a quale regime giuridico è sottoposto ?
7. Che vizio è l'incompetenza e qual è il suo regime giuridico?
Glossario
A
Abilitazioni = provvedimenti amministrativi vincolati, ampliativi, ricondotti nella categoria delle autorizzazioni, che consistono in una valutazione tecnica dell'esistenza di requisiti predeterminati.
Abrogazione = provvedimento di secondo grado ad esito eliminatorio, connotato da ciò che priva, ex nunc, di efficacia l'atto oggetto di riesame poiché il mutamento sopravvenuto delle circostanze di fatto rende la permanenza di efficacia di tale ultimo provvedimento contra ius.
Accertamento
(strumento istruttorio dell')
= strumento istruttorio, sostituibile per ragioni di speditezza (cfr. art. 17
l.n. 241/90), qualificato come dichiarazione di scienza, che la p.a. può
impiegare per la verificazione dei fatti (accertamenti tecnici/semplici: es.
attribuzione di una classe catastale) ovvero per l'elaborazione dei fatti
(accertamenti valutativi: es. valutazione del rischio di valanghe).
Accessione invertita = fenomeno
giuridico d'origine giurisprudenziale connotato da ciò che un'immobile
(privato) 'accede' all'opera pubblica su di esso realizzata.
Accesso (diritto d') = diritto di esaminare ed estrarre
copia dei documenti amministrativi, di qualunque specie, e comunque formati,
utilizzati dall'amministrazione ai fini dell'attività amministrativa, che può
essere esercitato da chiunque abbia un interesse, personale e qualificato, al
fine della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Accordi di programma = istituto ricondotto nella categoria
dei contratti di diritto pubblico, che rappresenta una delle forme di esercizio
consensuale della potestà amministrativa. Strutturalmente si tratta di accordi
tra enti territoriali minori ed altri soggetti pubblici, che per le loro
attribuzioni istituzionali sono coinvolti nella realizzazione di un'opera o di
un intervento, ovvero di una sua programmazione, finalizzati al coordinamento
dell'esercizio delle funzioni amministrative.
Accordi preliminari = atti amministrativi non
provvedimentali, che fanno parte del procedimento amministrativo, che sono
utilizzati dall'autorità procedente che deve adottare un provvedimento su
concerto od intesa.
Accordi procedimentali = istituto ricondotto nella
categoria dei contratti di diritto pubblico, che rappresenta una delle forme di
esercizio consensuale della potestà amministrativa. Strutturalmente si tratta
di accordi raggiunti nel corso di un procedimento amministrativo tra l'autorità
agente e gli interessati per determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo.
Accordi sostitutivi = istituto ricondotto nella categoria dei contratti
di diritto pubblico, che rappresenta una delle forme di esercizio consensuale
della potestà amministrativa. Strutturalmente si tratta di accordi raggiunti
nel corso del procedimento amministrativo tra l'autorità agente ed il
destinatario del provvedimento al fine di sostituire il provvedimento medesimo.
Aggiudicazione (fase di) = fase del procedimento di
evidenza pubblica che consiste nell'individuazione nella scelta del contraente della P.A.. L'aggiudicazione può
essere formalizzata in un atto.
Ammissioni = provvedimenti amministrativi
ampliativi, di natura concessoria, che, previo accertamento della sussistenza
di determinati requisiti, attribuiscono ai destinatari il diritto a determinate
utilità o vantaggi od all'esercizio di determinate attività.
Annullamento d'ufficio = provvedimento di secondo grado ad esito
eliminatorio, che priva di efficacia ex tunc l'atto riesaminato, per
ragioni di illegittimità od inopportunità, per soddisfare un interesse pubblico
attuale e specifico (diverso da quello al ripristino dell'ordine giuridico
violato).
Appalto-concorso = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica,
sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato per speciali lavori o
per la fabbricazione di particolari oggetti (es. armi), che consiste
nell'invitare soggetti o ditte, ritenuti idonei, a presentare progetti tecnici
dettagliati di lavori o forniture da compiersi (realizzati secondo le direttiva
di massima fornite dall'amministrazione), indicando le condizioni alle quali si
è disposti ad eseguirli. La P.A. procederà alla scelta valutando il valore
tecnico del progetto, la sua convenienza economica e le garanzie di
capacità e serietà che presentano gli offerenti.
Approvazione = atto amministrativo di cui è discussa la natura di
provvedimento ampliativo a carattere autorizzatorio.
Nel procedimento di evidenza pubblica, fase
procedimentale di controllo, affidata ad un soggetto diverso da quello che ha
concluso il contratto, che consiste nella verifica della procedura seguita, del
contenuto del regolamento contrattuale e della regolarità della fase di
aggiudicazione, e che incide sull'efficacia del contratto stipulato.
Arresto procedimentale = fenomeno che si verifica quando un atto
intermedio del procedimento amministrativo interrompe lo sviluppo procedurale e
pone fine negativamente al procedimento, senza attendere il provvedimento
finale.
Atti a rilevanza esterna
= nell'ambito dell'attività amministrativa contrattuale della P.A., atti
amministrativi del procedimento di evidenza pubblica che condizionano
l'efficacia del contratto: autorizzazione a stipulare, approvazione e visto.
Atti a rilevanza interna = nell'ambito dell'attività amministrativa
contrattuale della P.A., atti amministrativi del procedimento di evidenza
pubblica che condizionano la validità del contratto: deliberazione di contrattare,
la delega (eventuale) del potere di concludere i contratto e l'aggiudicazione.
Atti collettivi = atti amministrativi con pluralità di destinatari, con cui
la p.a. manifesta la sua volontà unitariamente ed inscindibilmente nei
confronti di un complesso di soggetti considerati unitariamente (es. piano
regolatore).
Atti dichiarativi = atti che danno certezza legale (vincolante) o notiziale
(non vincolante) a fatti giuridicamente rilevanti.
Atti formali = atti amministrativi per i quali l'ordinamento impone una
determinata modalità di esternazione.
Atti generali = atti amministrativi con
pluralità di destinatari, non determinati al momento di adozione dell'atto, ma
determinabili, in base ad esso, al momento della sua esecuzione (es. bandi di
concorso).
Atti giuridici = comportamenti giuridicamente rilevanti mediante i quali
può esprimersi l'attività amministrativa, che si basano su di un processo di
conoscenza e rappresentazione.
Atti giuridici di diritto privato = atti giuridici posti in essere secondo
le forme ed i principi del diritto privato.
Atti giuridici di diritto pubblico = atti giuridici posti in essere secondo
le forme ed i principi del diritto pubblico.
Atti informali = atti amministrativi per i quali l'ordinamento non
stabilisce una forma di esternazione, lasciando all'amministrazione la facoltà
di scegliere la modalità più idonea.
Atti non provvedimentali = atti amministrativi strumentali rispetto ai
provvedimenti connotati dalla mancanza di autoritarietà, esecutorietà e non
sottoposti ai principi di tipicità e nominatività.
Atti plurimi = atti amministrativi con
puralità di destinatari che sono unici formalmente, ma contengono provvedimenti
autonomi ed indipendenti (es. decreti di nomina dei vincitori di concorsi
pubblici).
Atti presupposti = atti del procedimento amministrativo che rilevano al
fine della produzione dell'effetto giuridico del provvedimento, ma hanno
rilievo autonomo e possono essere anche l'esito di un distinto procedimento
amministrativo (es. dichiarazione di pubblica utilità - espropriazione).
Atti ricognitivi = atti strumentali dichiarativi, che consistono, pertanto,
in manifestazioni di scienza e conoscenza.
Atti strumentali = atti non provvedimentali.
Atti valutativi = atti strumentali che si traducono in manifestazioni di
giudizio.
Attività
amministrativa = insieme delle attività poste in essere da
amministrazioni pubbliche predeterminate per realizzare la cura concreta
dell'interesse pubblico.
Attività amministrativa di diritto comune = attività amministrativa di
diritto privato.
Attività amministrativa di diritto privato = locuzione utilizzata per
descrivere, tecnicamente, il caso in cui la P.A. persegue lo scopo assegnatole
dall'ordinamento (cioè, il soddisfacimento dell'interesse pubblico assegnatole)
attraverso le forme ed i mezzi del diritto privato, piuttosto che attraverso
quelli del diritto pubblico.
Attività amministrativa di diritto privato equivalente = attività
amministrativa esercitata nelle forme del diritto comune dai soggetti pubblici
ai quali l'ordinamento attribuisce la facoltà di agire secondo le forme ed i
mezzi del diritto privato, oppure secondo le forme ed i mezzi del diritto
pubblico.
Attività amministrativa di diritto privato istituzionale = attività
amministrativa esercitata nelle forme del diritto comune dai soggetti pubblici
che si operano esclusivamente con le forme ed i mezzi del diritto privato
(e.p.e.).
Attività consultiva = attività amministrativa, che si esprime, in genere
nella forma del parere, volta a fornire direttive, informazioni, consigli alle
autorità che devono provvedere in ordine ad un dato oggetto.
Attività di amministrazione attiva = attività con cui la P.A. agisce per la
cura concreta dei propri fini (es. deliberazioni).
Attività di controllo
= attività volta a sindacare, secondo diritto (controllo di legittimità) o
secondo le regole di buona amministrazione (controllo di merito) l'operato
degli organi di amministrazione attiva.
Attività di diritto comune (della P.A.) = locuzione utilizzata per
descrivere i casi in cui la P.A. opera non in veste di organo pubblico, dotato
di poteri d'imperio ed autotutela, ma come un qualunque soggetto
dell'ordinamento, assumento gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Attività di diritto privato (della P.A.) = attività di diritto comune
della P.A..
Attività di diritto privato strumentale = attività di diritto comune
posta in essere dall'amministrazione per provvedere alle sue necessità
quotidiane.
Attività discrezionale = attività amministrativa connotata dall'attribuzione
all'autorità procedente del potere di operare la scelta della soluzione più
compatibile con la fattispecie astrattamente delineata, sulla base di una
completa acquisizione e comparazione di tutti gli interessi pubblici e privati
coinvolti dall'azione amministrativa con l'interesse pubblico primario.
Attività vincolata = attività amministrativa integralmente disciplinata dal
legislatore.
Atto amministrativo = strumento tipico dell'attività amministrativa di
diritto pubblico.
Atto ampliativo = atto amministrativo che attribuisce al destinatario nuovi
diritti, poteri o facoltà, operando per tal via un arricchimento della sua
sfera giuridica.
Atto complesso = decisione pluristrutturata che assume le sembianze di un
solo atto a carattere omogeneo (c.d. unitarietà dell'atto). Ad esso la dottrina
tende a ricondurre i casi di pluralità di atti sostanzialmente identici, ma
formati contestualmente, connotati dall'unità del fine delle varie volontà (es.
deliberazione preliminare-provvedimento; proposta-provvedimento).
Atto confermativo = atto che inerisce alla vicenda dei procedimenti di
riesame: manifestazione di volontà della p.a., formalmente richiesta di aprire
un procedimento di riesame, di non accogliere l'istanza di riapertura.
Atto endoprocedimentale = atto intermedio della sequenza procedimentale
che conduce all'adozione del provvedimento.
Atto pluristrutturato = atto che è il risultato di una pluralità di
manifestazione di volontà tra loro collegate, che possono (atto complesso) o no
fondersi in una manifestazione di volontà unica.
Atto recettizio = atti che per produrre i loro effetti tipici (che
possono essere ampliativi della sfera giuridica - invito a partecipare ad una
gara pubblica -, siccome restrittivi della medesima - atti ablatori -) devono essere
comunicati al destinatario, poiché la collaborazione di quest'ultimo è
necessaria affinché l'atto raggiunga il suo scopo. Ne deriva che per essi la
fase 'integrativa dell'efficacia' (del procedimento amministrativo) è
necessaria: senza essa l'atto è perfetto ma inidoneo a produrre effetti
giuridici.
Atto restrittivo = atto amministrativo che limita od estingue diritti,
poteri o facoltà del destinatario, operando, per tal via, una riduzione della
sua sfera giuridica.
Atto semplice = atto che il risultato di una sola manifestazione di
volontà.
Asta pubblica = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica,
sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato in via ordinaria, che
consiste nell'individuazione del contraente tramite una gara aperta a tutti,
che si articola in 4 fasi: pubblicazione dell'avviso d'asta, ammissione dei
concorrenti all'incanto, svolgimento dell'asta ed aggiudicazione (al miglior
offerente).
Autoritarietà = imperatività.
Autorizzazioni-consenso = autorizzazioni (intese, concerti, nulla-osta),
che intervengono nella fase decisoria del procedimento amministrativo -
decisone pluristrutturata - (senza fondersi formalmente con l'atto autorizzato
-> determinazioni partecipi della funzione decisoria) e che, pertanto sono date
nell'interesse dell'ente autorizzante.
Autorizzazioni tutorie = autorizzazioni (intese, consensi), che
intervengono nella fase istruttoria del procedimento amministrativo e che,
pertanto, sono date nell'interesse dell'ente autorizzato.
Azionabilità (principio di) = principio do giustiziabilità.
B Buona andamento (principio del) = l'azione amministrativa deve tradursi nella scelta più immediatamente conveniente ed adeguata alla cura dell'interesse pubblico primario perseguito dall'amministrazione agente.
C
Capitolato d'oneri = atti generali con cui la P.A.
fissa le clausole e le condizioni (di forma, di contenuto) applicabili
a tutti i contratti che rientrano in una determinata categoria (generali, se
disciplinano la generalità dei contratti di un certo tipo; speciali, se
disciplinano un singolo contratto). É discussa la loro natura: atti
amministrativi generali od atti normativi.
Carenza di potere in astratto = ipotesi di nullità del provvedimento
amministrativo, che consiste nell'assenza di norme che attribuiscono
all'amministrazione quel potere di provvedere di cui l'atto è espressione.
Carenza di potere in concreto = ipotesi di nullità od annullabilità del
provvedimento amministrativo, che consiste nell'esercizio del potere
amministrativo in assenza dei presupposti e dei requisiti che ne condizionano
in concreto la sussistenza.
Comunicazione = operazione che ha lo scopo di portare un atto a conoscenza
di uno (c. in senso stretto) o più soggetti (c. in senso lato o per
pubblicazione = rivolta a categorie indeterminate di soggetti) un atto. Da essa
può dipendere l'efficacia giuridica dell'atto comunicato.
Concerto = atto pluristrutturato connotato da ciò che l'autorità titolare
del potere di emettere il provvedimento finale (c.d. autorità concertante)
elabora lo schema di provvedimento e lo invia ad altra autorità (autorità
concertata) che, in relazione ai suoi interessi, può aderire allo schema,
ovvero suggerire modifiche. In quest'ultimo caso si procede attraverso una
'navetta' fin quando non si trova la soluzione concorde: l'autorità
concertante non può emettere il provvedimento senza il consenso dell'autorità
concertata. Proprio per tale ragione, l'atto si ritiene imputabile a tutte le
autorità che sono intervenute, che devono sottoscrivere il provvedimento.
Concessione = provvedimento amministrativo ampliativo di natura
concessoria, che attribuisce al privato un nuovo diritto, creato ex novo (concessione-costitutiva)
o di cui era titolare la p.a. (concessione traslativa), supportata da
una convenzione che disciplina i rapporti privato-amministrazione, con
riferimento alle attività che possono essere svolte sulla base della
convenzione.
Conclusione (fase della) = fase dell'aggiudicazione.
Conferenza di servizi = modulo organizzativo, che può operare nella fase
istruttoria del procedimento amministrativo e deve operare nella fase decisoria
dello stesso (ovviamente in caso di decisione pluristrutturata), che realizza
un'accelerazione-concentrazione dei tempi procedimentali, poiché consente di
acquisire, in un'unica sede, tutti gli interessi pubblici coinvolti nel
procedimento (art. 14 l.n. 241/90).
Confisca = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria
reale e con funzione sanzionatoria.
Continuità dell'azione amministrativa (principio della) = l'azione
amministrativa non può non avere soluzione di continuità, poiché, in caso
contrario, l'interesse pubblico sarebbe pregiudicato.
Contraddittorietà = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nel
contrasto logico tra la statuizione e la motivazione del provvedimento
(interna), oppure nel contrasto tra statuizioni provvedimentali, da valutare
complessivamente (esterna: es. provvedimento di encomio di un dipendente per le
sue capacitò professionali - provvedimento di biasimo per le stesse ragioni).
Contratto di diritto pubblico = forma contrattuale peculiare del diritto
amministrativo in cui si può esprimere l'attività consensuale di diritto
pubblico dell'amministrazione. Esso risulta connotato dalla posizione di
supremazia dell'amministrazione agente, che si traduce, talvolta, in
clausole di vantaggio (es. diritto di recesso unilaterale per motivate esigenza
pubbliche sopravvenute), dalla non necessaria patrimonialità, e dall'oggetto,
che è un bene giuridico sottratto alla circolazione privata.
Controlli amministrativi = i controlli, operati su atti o su soggetti, al
fine di esaminare l'operato degli organi di amministrazione attiva.
Controllo (sugli atti amministrativi) = attività secondaria ed
accessoria volta a riesaminare, sotto il profilo della legittimità, e talvolta
del merito, gli atti posti in essere dagli organi di amministrazioni attiva,
che può condizionare l'efficacia degli stessi atti controllati.
Convalida = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito
conservativo, tramite eliminazione del vizio formale riscontrato ed efficacia
retroattiva.
Conversione = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito
conservativo, tramite riconduzione del provvedimento formalmente viziato ad una
fattispecie astratta con funzioni omogenee, con efficacia retroattiva.
D
Decisione
monostrutturata = decisione che si traduce in un atto semplice,
poiché consta di una sola manifestazione di volontà proveniente da una sola
persona fisica in una sola volta.
Decisione pluristrutturata = decisione che consta di una pluralità di
manifestazioni di volontà tra loro collegate, ma che non assumono
necessariamente un aspetto formalmente unitario, provenienti da soggetti che
rappresentano interessi di pari dignità rispetto a quelli del soggetto
procedente.
Deliberazione a contrattare = locuzione che, nell'ambito del
procedimento di evidenza pubblica, descrive sia la fase iniziale del
procedimento, sia l'atto in cui essa si traduce, che indica lo scopo, che
s'intende perseguire con il negozio giuridico stipulando, e predispone gli
strumenti (progetto di contratto) per realizzarlo.
Deliberazione preliminare = atto amministrativo strumentale, che fa
parte del procedimento amministrativo e si traduce nella determinazione del
contenuto del provvedimento che deve essere adottato sul suo presupposto.
Denuncia (atto di) = atti che hanno la struttura, ma non la natura, e
quindi gli effetti, degli atti d'iniziativa. Essi constano in manifestazioni di
rappresentazione, poiché l'interessato, rappresentando esigenze o situazioni,
richiede all'amministrazione di adottare le misure conseguenti. La si può
definire atto preparatorio del procedimento amministrativo, di fronte al quale
la p.a. non ha alcun obbligo di provvedere, ma al più un dovere di rispondere,
e, probabilmente, di procedere.
Denuncia d'inizio attività (d.i.a.) = istituto di semplificazione
(dell'azione e) del procedimento amministrativo che opera mediante la
liberalizzazione dell'esercizio dell'attività privata e consiste nello
'slittamento 'del procedimento. Nei casi indicati dall'art. 19 l.n.
241/90, il procedimento autorizzatorio è sostituito da una dichiarazione
privata che ha la duplice funzione di legittimare l'esercizio dell'attività e
dare inizio ad un procedimento di verifica, che trapelerà all'esterno solo in
caso di esito negativo.
Designazione = atto amministrativo strumentale, che fa parte del
procedimento amministrativo e si traduce nell'indicazione, generalmente
obbligatoria e vincolante, all'autorità competente dei nomi dei soggetti da
nominare.
Dichiarazioni sostitutive = dichiarazioni prodotte dall'interessato
all'amministrazione che contengono le informazioni di vario genere, che per
espressa disposizione di legge sostituiscono le certificazioni oppure gli atti
di notorietà relativi a stati, qualità personali e fatti.
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà = dichiarazioni
sostitutive cui si può ricorrere per attestare informazioni non comprese
nell'elenco dell'art. 46 d.p.r. n. 445/00 (formula residuale).
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni = dichiarazioni sostitutive cui
si può ricorrere per attestare le informazioni comprese nell'elenco dell'art. 46 d.p.r. n. 445/00.
Dies
a quo (del procedimento amministrativo) =
momento, legato ad una data certa, a partire dal quale il procedimento
amministrativo può considerarsi iniziato, cioè pendente.
Difetto d'attribuzione = carenza di potere.
Difetto d'istruttoria = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce
nella non completa e puntuale verifica ed acquisizione degli elementi di fatto
e degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, nel corso della fase
istruttoria del procedimento amministrativo.
Difetto di legittimazione = vizio di legittimità del provvedimento
amministrativo, che è ricondotto, in genere, nell'alveo dell'incompetenza, e
consiste nell'adozione del provvedimento da parte di un soggetto giuridico
diverso da quello che avrebbe dovuto adottarlo (es. collegio che ha operato pur
in mancanza del quorum strutturale).
Difetto di motivazione = sintomo dell'eccesso di potere, che consiste
nella non completa esternazione delle ragioni e delle giustificazioni che sono
alla base dell'adozione del provvedimento.
Direttiva = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria
personale che prescrivono comportamenti (rectius: obiettivi da raggiungere
mediante l'adozione di comportamenti idonei).
Discrezionalità tecnica = concetto che indica l'attività
dell'amministrazione che, sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche del
sapere specialistico, chiarisce, con un grado di certezza variabile, il
significato e la portata di alcune locuzioni (es. malattie infettive). Cioè a
dire, attività meramente conoscitiva che si esaurisce in un apprezzamento
tecnico.
Disparità di trattamento = sintomo dell'eccesso di potere, che consiste
nell'adozione da parte della p.a. di provvedimenti diversi, nell'esercizio del
medesimo potere nei confronti di situazioni di fatto assolutamente identiche.
Dispensa = provvedimento amministrativo discrezionale, generalmente
ritenuto ampliativo, ma del quale è discussa la natura autorizzatoria in senso
stretto, che autorizza il destinatario a derogare all'osservanza di
disposizioni (altrimenti) vincolanti.
Divieto di aggravamento del procedimento amministrativo = divieto
posto dall'art. 1, comma 2, l.n. 241/90, che pone un limite al principio
inquisitorio, per ragioni di economicità ed efficienza.
Dovere di procedere = dovere di mera e sommaria delibazione (cioè di
verifica dell'esistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri) che
incombe sulle amministrazioni, prima ancora dell'obbligo di provvedere, che
deriva dal carattere funzionale dell'attività amministrativa (c.d. doverosità
dell'azione amministrativa), particolarmente apprezzabile in caso di
procedimento d'ufficio.
Doverosità dell'azione amministrativa = l'attività amministrativa è
doverosa (e, quindi, indisponibile) poiché l'attribuzione di poteri
amministrativi ai soggetti pubblici è strumentale alla realizzazione del fine
stabilito dalla legge.
E
Eccesso
di potere = vizio di legittimità del provvedimento
invalido, che attiene ad aspetti discrezionali dell'agire amministrativo e che
consiste nello sviamento del potere amministrativo dall'interesse pubblico per
il soddisfacimento del quale è stato attribuito. Cioè a dire, nell'esercizio
del potere amministrativo per un fine diverso da quello tipico.
Errore di fatto = sintomo dell'eccesso di potere, che si consiste
nell'adozione del provvedimento sulla base di una rappresentazione dei fatti
difforme da quella reale.
Esecutività = la particolare efficacia giuridica del provvedimento
amministrativo, dovuta alla sua imperatività.
Esecutorietà = caratteristica del provvedimento amministrativo non
immediatamente satisfattivo dell'interesse pubblico, che indica l'idoneità ad
esser portato ad esecuzione coattivamente, anche contro la volontà del
destinatario, senza bisogno di ricorrere all'autorità giurisdizionale.
Eseguibilità = caratteristica del provvedimento amministrativo non immediatamente
satisfattivo dell'interesse pubblico, che esprime la possibilità di realizzare
in concreto gli effetti dell'atto per l'assenza di impedimenti legali o di
fatto.
Espropriazione = provvedimento amministrativo restrittivo di natura
ablatoria reale, che, previo serio ristoro, trasferisce, a titolo originario,
la proprietà di un bene dal privato alla P.A..
Esternazione espressa = modalità diretta ed individuale di rendere l'atto
amministrativo percepibile nell'ordinamento giuridico.
Esternazione implicita = modalità indiretta di rendere l'atto
amministrativo informale percepibile nell'ordinamento giuridico, facendolo
risultare da altro atto o comportamento dell'amministrazione.
Evidenza
pubblica (procedimento di) = modulo procedimentale attraverso il
quale la P.A. giunge alla conclusione di negozi giuridici che si traducono in
esercizio di attività amministrativa. Esso è finalizzato a controllare le
ragioni che presiedono alla scelta dello strumento negoziale in luogo di quello
provvedimentale, e l'idoneità dello strumento scelto a soddisfare l'interesse
pubblico assegnato. Ed a tal fine consta di un momento autorizzatorio della
contrattazione (fase della deliberazione a contrattare) e di una serie di
momenti successivi di controllo (fase dell'aggiudicazione e fase
dell'approvazione).
F
Fase
decisoria = fase del procedimento amministrativo, in cui, sulla base
del materiale acquisito nelle fasi precedenti, si adotta il provvedimento
finale. Generalmente è le fase conclusiva del procedimento, salvo che il
provvedimento perfetto, non sia idoneo a produrre effetti giuridici, poiché in
tal caso occorrerà l'ulteriore fase integrativa dell'efficacia.
Fase dell'iniziativa = fase propulsiva del procedimento amministrativo, che
ne determina la giuridica apertura.
Fase integrativa dell'efficacia = fase eventuale del procedimento
amministrativo, in cui sono poste in essere le operazioni che consentono di
attribuire al provvedimento perfetto l'efficacia giuridica.
Fase istruttoria = fase del procedimento amministrativo, in cui
l'amministrazione, anche con l'apporto collaborativo dei privati, acquisisce
tutti i fatti e gli interessi necessari per effettuare una scelta
operativa adeguata e congrua rispetto all'interesse pubblico da
soddisfare.
G Giustiziabilità
(principio di) = principio che garantisce la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi coinvolti dall'azione
amministrativa.
Giusto procedimento = principio fondamentale cui è informata la
disciplina del procedimento amministrativo, che esprime la necessità del
confronto dialettico tra interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione
amministrativa, al fine di una composizione degli interessi che tenga conto dei
concreti rapporti (cfr., per tutti, partecipazione).
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H
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I
Illegittimità = invalidità per vizi di
legittimità.
Illegittimità derivata = illegittimità che colpisce un provvedimento
amministrativo di per sé conforme alla propria fattispecie legale, che risulta,
tuttavia, invalido per i vizi di legittimità di atti che ne costituiscono il
presupposto (es. occupazione d'urgenza illegittima per vizi della dichiarazione
d'indifferibilità ed urgenza dell'opera pubblica).
Illegittimità originaria = illegittimità ordinaria del provvedimento
amministrativo, che è stato adottato in violazione delle regole giuridiche, che
disciplinano l'esercizio del potere amministrativo di cui è espressione, che
vigevano al momento della sua adozione.
Illegittimità parziale = illegittimità di una parte del provvedimento
amministrativo che non si comunica all'intero atto (es. illegittima apposizione
del termine).
Illegittimità sopravvenuta = ipotesi discussa d'illegittimità legata al
mutamento del quadro normativo di riferimento, che si verifiche dopo l'adozione
del provvedimento. I casi, discussi, ma più fondati, sono quelli di una legge
retroattiva che modifica la normativa regolatrice della fattispecie, rendendo
il provvedimento non più conforme ad essa; e quello della sentenza della Corte
Costituzionale che dichiari illegittima la normativa regolatrice della
fattispecie.
Illegittimità totale = illegittimità che investe l'intero provvedimento.
Illogicità della statuizione = sintomo dell'eccesso di potere, che
consiste nell'intrinseca irragionevolezza della determinazione (es. in un
concorso ancorato alla valutazione delle capacità tecniche, la Commissione pone
tra i criteri di massima in base ai quali valuterà prove e titoli il requisito
dell'età, attribuendogli un peso complessivamente decisivo).
Imparzialità
(principio di) = l'azione amministrativa non deve discriminare
alcuno degli interessi pubblici o privati da essa coinvolti, ma deve, al
contrario, identificarli e valutarli comparativamente tutti con l'interesse
pubblico primario perseguito.
Imperatività (del provvedimento amministrativo) = caratteristica del
provvedimento perfetto ed efficace, che esprime la sua particolare forza
giuridica. Cioè a dire la realizzazione automatica ed immediata degli effetti
giuridici, senza necessità di collaborazione da parte del destinatario.
Inchiesta (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio
straordinario (necessita di uno specifico atto istitutivo), che
l'amministrazione usa per accertare od approfondire situazioni d fatto, per le
quali si rende necessaria un'indagine specifica svolta da soggetti qualificati.
Ne deriva che può essere utilizzato tanto per la verificazione quanto per
l'elaborazione di fatti.
Incompetenza assoluta = ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo,
che consiste nell'esercizio da parte dell'autorità procedente di un potere di
pertinenza di altri poteri dello Stato (es. una sentenza emessa da un dirigente
del ministero), oppure di altro settore dell'amministrazione (es. ordine di
demolizione di un immobile comunale emesso dal Provveditore agli studi).
Ipotesi poco realista.
Incompetenza relativa = vizio di legittimità del provvedimento invalido,
che riguarda aspetti vincolati dell'agire dell'amministrazione e che consiste
nell'adozione del provvedimento da parte di un organo del complesso
amministrativo competente, che, secondo le norme di organizzazione, per ragioni
di materia, territorio o grado, non è l'effettivo titolare del potere di
provvedere.
Inoppugnabilità (del provvedimento amministrativo) = caratteristica del
provvedimento amministrativo imperativo, che esprime la sua inattacabilità da
parte dei privati legittimati dopo la scadenza dei termini per impugnarlo.
Inquisitorio (principio) = nell'ambito dell'istruttoria l'amministrazione,
fermo l'obbligo di compiere le attività istruttorie previste dalla legge, è
libera di (e deve) compiere tutte le attività che si rivelino necessarie ed
utili per verificare rigorosamente i presupposti del suo agire e
conoscere precisamente il contesto in cui si svolgerà la sua azione. L'unico
limite allo svolgimento delle attività istruttorie è dato dal divieto di
aggravamento del procedimento che impone che l'uso delle attività istruttorie
facoltative trovi causa nelle risultanze delle attività istruttorie
obbligatorie.
Intangibilità (del provvedimento amministrativo) = caratteristica del
provvedimento imperativo, che esprime la sua immodificabilità in senso
assoluto.
Intesa = atto
pluristrutturato che si distingue dal concerto non per profili formali, bensì
per aspetti sostanziali: è una paritaria codeterminazione del contenuto
dell'atto realizzata attraverso trattative, al termine delle quali,
generalmente, l'autorità titolare del potere di emetter il provvedimento da
atto dell'intesa raggiunta.
Interesse pubblico primario = interesse pubblico dell'amministrazione
agente.
Intimazione = atto amministrativo strumentale di avvertimento, che ha
come destinatari i soggetti tenuti, per legge od ordine, all'osservanza di
determinati obblighi e si traduce in uno 'stimolo' all'ottemperanza.
Invalidità (del provvedimento amministrativo) = non conformità del
provvedimento al complesso delle regole, giuridiche e non, che disciplinano
l'esercizio del potere amministrativo di cui l'atto è espressione, che causa l'inidoneità
del provvedimento a soddisfare l'interesse pubblico alla cura del quale tale
potere è preordinato (c.d. difformità dal modello legale).
Invalidità per vizi di legittimità = invalidità per violazione delle regole
giuridiche che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo (di cui il
provvedimento è espressione).
Invalidità per vizi di merito = invalidità per violazione delle regole non
giuridiche di convenienza, opportunità e buon andamento dell'azione
amministrativa che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo (di cui
il provvedimento è espressione).
Irregolarità (del provvedimento amministrativo) = difformità dal modello
legale che non comporta la violazione dell'interesse pubblico tipico, ma di
altri interessi pubblici (es. mancata indicazione dell'autorità a cui
ricorrere).
Ispezione (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio che
l'amministrazione utilizza per acquisire direttamente, attraverso persone a ciò
incaricate, notizie su fatti o persone. Strumento utile, per lo più, alla
verificazione dei fatti.
Istruttoria aperta = è l'istruttoria alla quale tutti possono
partecipare con il loro apporto collaborativo, proponendo osservazioni, che
rappresentano od evidenziano fatti, forniscono dati.
Istruttoria chiusa = istruttoria alla quale non sono ammessi a partecipare
i privati (es. art. 7, comma 1, l.n. 241/90), salvo solo l'esercizio del
diritto d'accesso.
Istruttoria in contraddittorio = istruttoria alla quale possono partecipare
con il loro apporto collaborativo solo i soggetti che saranno investiti dagli
effetti del provvedimento. Si tratta del principio generale, che soffre le
limitazioni poste dall'art. 13 l.n. 241/90.
Istruttoria riservata = istruttoria alla quale non sono ammessi a
partecipare i privati, che soffrono anche un'attenuazione del diritto d'accesso
(art. 24, comma 2, lett. d, l.n. 241/90).
Istruttoria segreta =istruttoria alla quale non sono ammessi a partecipare
i privati, che soffrono anche l'impossibilità di esercitare il diritto d'accesso
(art. 24, comma1 e 2, lett a, b, c, l.n. 241/90).
L
Legalità (principio
di) = l'azione amministrativa deve essere sussumibile nella
normativa che ne ha dettato la disciplina.
Legalità formale (principio di) =
l'azione amministrativa deve svolgersi nei limiti dell'autorizzazione
legislative e nel rispetto dei principi che presiedono all'esercizio della
funzione amministrativa.
Legalità sostanziale (principio di) = l'azione amministrativa deve
svolgersi secondo le procedure, le forme posti dal legislatore e può avere
soltanto i contenuti e gli effetti giuridici da quest'ultimo previsti.
Licenze = termine, che secondo la dottrina maggioritaria, è
sinonimo di provvedimento amministrativo ampliativo di natura autorizzatoria,
privo di autonomia concettuale.
Licitazione privata = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica,
sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato prevalentemente nei
contratti passivi (acquisti, appalti),che consiste in una gara, che a
differenza dell'asta pubblica, è riservata ai soggetti invitati
dall'amministrazione
M
Manifesta ingiustizia =
sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nella pura e semplice
irragionevolezza del provvedimento, sempre rispetto alle regole che presiedono
all'esercizio del potere di cui è espressione (prima fra tutte, la
procedimentalizzazione dell'azione amministrativa). E' la figura che si pone al
confine tra invalidità per vizi di legittimità ed invalidità per vizi di
merito.
Merito (dell'azione amministrativa) = ambito delle scelte, tutte
astrattamente praticabili, che residua dopo che l'amministrazione ha osservato
tutti i criteri ed i limiti che presiedono all'esercizio del suo potere
amministrativo, e che è retto dalle regole, non giuridiche, della buona
amministrazione.
Motivazione = parte degli atti amministrativi formali che espone le ragioni
di fatto e di diritto (giustificazione), nonché delle ragioni che stanno alla
base della determinazione assunta (motivazione in senso stretto).
Motivazione implicita = motivazione che risulta da un altro atto della
serie procedimentale ed è espressamente richiamata dall'atto amministrativo.
Motivazione incompleta = difetto di motivazione.
Motivazione insufficiente = difetto di motivazione.
Motivazione ob relationem = motivazione che risulta da altro atto della
serie procedimentale, ma non è richiamata espressamente dall'atto
amministrativo che ne è privo.
N
Nominatività del provvedimento amministrativo (principio di) =
impossibilità di configurare un provvedimento amministrativo diverso ed
ulteriore rispetto a quelli previsti e disciplinati dal legislatore.
Nulla-osta = termine, che secondo la dottrina maggioritaria, nei
rapporti tra privato ed amministrazione è sinonimo di provvedimento
amministrativo ampliativo di natura autorizzatoria, privo di autonomia
concettuale.
Nei rapporti tra amministrazioni, al contrario, assume autonomo rilievo
giuridico nell'ambito delle decisioni pluristrutturate: atto di assenso interno
necessari posto in essere da un'amministrazione che cura un interesse diverso
da quello dell'amministrazione agente.
O
Obbligo di provvedere = dovere espressamente posto dall'art. 2, l.n.
241/90, che impone all'amministrazione di concludere i procedimenti
amministrativi ad iniziativa eteronoma con l'adozione, nei termini, di un
provvedimento espresso. Tale obbligo, che sarà sanzionato (cfr. art. 20,
comma 5, lett. h, l.n. 59/97), degrada a mero onere nei procedimenti per
i quali può operare il silenzio assenso.
Occupazione = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria
reale, che legittima la p.a. ad incidere, temporaneamente e previo congruo
indennizzo, sul godimento e/sull'uso di beni privati.
Operazioni = comportamenti giuridicamente rilevanti che si traducono in
attività materiali (es. esecuzione di provvedimenti amministrativi,
notificazioni).
Ordini amministrativi = provvedimenti amministrativi restrittivi di
natura ablatoria personale che prescrivono ad uno (ordini particolari) o più
soggetti (ordini generali) comportamenti (positivi -> comandi; negativi
-> divieti) da tenere.
Organo collegiale = organo che ha come titolari un corpo di persone
fisiche unitariamente intese. Ciò che determina il particolare modo di adozione
degli atti di competenza (subprocedimento).
Organo monocratico =organo individuale, che ha come titolare una sola
persona .
P
Parere = manifestazione di giudizio cui può (p. facoltativo) o
deve (p. obbligatorio o vincolante) ricorrere l'amministrazione procedente a
fini istruttori o decisori.
Partecipazione al procedimento amministrativo = possibilità dei privati (o
dei soggetti pubblici coinvolti non istituzionalmente), coinvolti dall'agire
dell'amministrazione, di intervenire attivamente (art. 10, l.n. 241/90) nel
procedimento amministrativo (artt. 7 e ss, l.n. 241/90, cui si devono
aggiungere, in termini strumentali, gli artt. 22 e ss) .
Perplessità = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce
nell'impossibilità d'identificare il potere amministrativo di cui il
provvedimento è espressione.
Procedimenti collegati = procedimenti non fanno parte della stessa sequela
procedimentale (ed infatti rispondono ad interessi pubblici diversi, che
trovano soddisfazione in atti distinti = hanno autonomia funzionale), che per
legge o a causa dei principi generali interferiscono tra loro (es. procedimento
per la sanatoria di un'infrazione ed il procedimento per la sanzione della
medesima).
Procedimenti interni = procedimenti inseriti in una sequela procedimentale
principale che non hanno autonomia funzionale,e, pertanto, non hanno rilevanza
esterna. Il loro esito rifluisce nel procedimento principale: connessione
funzionale all'emanazione di un solo atto.
Procedimenti paralleli = procedimenti indipendenti ed autonomi 'legati
dal punto di vista sostanziale': una determinata attività dipende da due
distinti provvedimenti (es. ristrutturazione di un immobile di pregio storico
ha bisogno sia della concessione edilizia, sia dell'autorizzazione della
sovrintendenza dei beni culturali. I due provvedimenti, ed i relativi
procedimenti non interferiscono, solo che mancando l'uno, la ristrutturazione
non può essere effettuata)..
Procedimento amministrativo = serie concatenata ed ordinata di atti ed
operazioni, previsti dalla legge o disposti dall'amministrazione, posti in
essere da soggetti pubblici e privati al fine dell'adozione del provvedimento.
Procedimento di riesame = procedimento amministrativo che ha ad oggetto
l'esame di un provvedimento amministrativo già adottato.
Proposta = atto d'iniziativa eteronoma pubblica del procedimento
amministrativo che presenta un alto grado di compiutezza ed elaborazione. Tanto
che è stato ipotizzato, non senza dubbi, che si tratterebbe di una
determinazione positiva e concreta degli interessi (anche perché è frutto di un
procedimento amministrativo interno), che necessita del provvedimento finale
solo per acquisire efficacia. Sì da potersi ricondurre nel novero delle
decisioni pluristrutturate, ed addirittura agli atti complessi.
Proroga (degli effetti del provvedimento) = istituto che opera per i
provvedimenti soggetti a termine di efficacia, al fine di prolungarla nel tempo
e che deve esser disposto prima della scadenza del termine stesso.
Provvedimento ablatorio = provvedimento restrittivo che può avere ad
oggetto beni e diritti ad essi connessi (p.a. reale), diritti personali (p.a.
personale) o diritti inerenti a rapporti obbligatori (p.a. obbligatorio).
Provvedimento ad effetti istantanei = provvedimento che esaurisce la sua
efficacia nel momento in cui è adottato (es. decreto di espropriazione).
Provvedimento ad effetti permanenti = provvedimento che protrae la sua
efficacia nel tempo, fino al verificarsi di un determinato evento, od alla
scadenza di un termine (es.piano urbanistico).
Provvedimento ad esito conservativo = provvedimento di secondo grado che
conferma l'efficacia del provvedimento che ha ad oggetto.
Provvedimento ad esito eliminatorio = provvedimento di secondo grado che
priva di rilievo giuridico il provvedimento che ha ad oggetto.
Provvedimento amministrativo = atto tipico di esercizio dell'attività di
amministrazione attiva, che si traduce in una manifestazione di volontà diretta
alla cura concreta dell'interesse pubblico primario, ed è caratterizzato da
unilateralità, imperatività, inoppugnabilità, tipicità, nominatività ed
eventualmente da esecutorietà.
Provvedimento autorizzatorio = provvedimento ampliativo che rimuove un
limite all'esercizio di un diritto che è già nella sfera giuridica del
destinatario.
Provvedimento concessorio = provvedimento ampliativo che attribuisce al
privato un vantaggio patrimoniale che non era nella sua sfera giuridica e crea
un rapporto obbligatorio con la P.A..
Provvedimento di secondo grado = provvedimento che ha ad oggetto un altro
provvedimento amministrativo.
Provvedimento efficace = provvedimento amministrativo perfetto idoneo
a produrre effetti giuridici.
Provvedimento perfetto = provvedimento amministrativo provvisto di tutti
gli elementi rilevanti per la sua esistenza giuridica.
Provvedimento valido = provvedimento amministrativo conforme alla
fattispecie astratta delineata dal legislatore.
Q
R
Ragionevolezza (principio della) = con riferimento al procedimento
amministrativo, è il superprincipio assoluto: che è il parametro primo del
vizio di eccesso di potere, ed ad un tempo clausola di bilanciamento dei
principi che presiedono allo svolgimento del procedimento amministrativo.
Ratifica = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito
conservativo che si traduce in un'adesione, previo procedimento di riesame,
dell'autorità titolare ordinaria di un determinato potere al provvedimento
posto in essere da un'autorità legittimata in via straordinaria all'esercizio
del medesimo potere.
Requisizione = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria
reale, che legittima la disposizione temporanea di beni, verso indennizzo,per
far fronte ad eventi bellici od a calamità naturali.
Responsabile del procedimento = persona fisica, addetta all'unità
organizzativa responsabile del procedimento, nominata dal titolare dell'ufficio,
che svolge attività d'impulso, istruttorie, eventualmente decisorie, nonché di
collegamento con i terzi, in relazione ad un determinato procedimento
amministrativo (c.d. personificazione della p.a.). Per questa ragione, dal
punto di vista organizzativo (statico) lo si qualifica spesso come ufficio
unipersonale temporaneo e strumentale.
Retroattività (del provvedimento) = casi in cui l'efficacia del
provvedimento amministrativo comincia a decorrere da un momento anteriore alla
sua adozione.
Retrodatazione (degli effetti del provvedimento) = ipotesi di retroattività
del provvedimento amministrativo, espressamente prevista da disposizioni di
legge che autorizzano l'amministrazione a far risalire gli effetti del
provvedimento al momento in cui avrebbero dovuto iniziare.
Rettifica = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito
conservativo che elimina le mere irregolarità dell'atto di primo grado.
Revoca = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito
eliminatorio che incide su un atto amministrativo valido per ragioni di
opportunità. Cioè a dire, perché l'amministrazione si pente di averlo adottato
(r. ius poenitendi), ovvero perché, mutando le circostanze di fatto,
l'atto risulta inopportuno (r. per sopravvenienza).
Revoca (dell'iniziativa procedimentale) = atto che il privato (o l'ente
pubblico che agisce come tale), che ha dato inizio ad un procedimento
amministrativo, può porre in essere, fino a quando l'amministrazione non abbia
provveduto o non abbia attivato altre amministrazioni, per porre nel nulla la
sua iniziativa -> atto di disposizione della propria iniziativa.
Richiesta = atto strumentale che è parte del procedimento amministrativo,
che esprime l'iniziativa eteronoma pubblica e che è, generalmente,
semplice e scarno nei suoi contenuti, pur potendo essere presupposto necessario
per l'esercizio del potere.
Rinnovazione (degli effetti del provvedimento) = istituto che opera un
prolungamento degli effetti di un provvedimento soggetto a termine di efficacia
scaduto, mediante l'adozione di un nuovo provvedimento.
Rinnovazione del procedimento = riapertura di un procedimento concluso che,
salvo preclusioni di legge, può avere luogo su iniziativa di parte o d'ufficio
quando emergano fatti od elementi nuovi. In ogni caso (riapertura totale o
parziale) bisognerà ripercorrere (rectius: rinnovare) tutte le fasi del
procedimento.
Rinuncia = atto di disposizione, esplicito od implicito, della propria
iniziativa che il privato (o l'ente che abbia agito come tale) può porre in
essere quando l'amministrazione ha già provveduto.
S Sanatoria =
locuzione utilizzata per indicare sia l'effetto complessivo dei provvedimenti
amministrativi di secondo grado ad esito conservativo, sia l'effetto che di
produce quando un atto della serie procedimentale omesso può esser
adottato successivamente senza incidere sulla validità del provvedimento (es.
autorizzazione).
Semplificazione (del procedimento amministrativo) = organizzazione del
procedimento amministrativo che tende a valorizzare le esigenze di trasparenza
e concentrazione dell'azione amministrativa, unitamente a quelle del giusto
procedimento, attraverso l'introduzione di istituti e regole operative a tutti
i livelli del procedimento.
Sequestro = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria
reale con funzione cautelare.
Silenzio-approvazione = silenzio qualificato con valore tipico di atto
amministrativo che opera nei rapporti interorganici: il controllo si considera
esercitato positivamente, se entro il termine di esercizio del relativo potere
l'amministrazione non adotta un provvedimento di diniego.
Silenzio-assenso = silenzio qualificato con valore provvedimentale, che si
configura quando il legislatore attribuisce al silenzio valore di accoglimento
di un'istanza, generalmente diretta ad ottenere un provvedimento autorizzatorio
(cfr., per tutti, art. 20 l.n. 241/90)
Silenzio-devolutivo = silenzio qualificato a carattere procedimentale che
opera quando nel procedimento amministrativo è indispensabile l'esercizio di
determinate competenze, che non vengono esercitate. Quando ciò si verifica si
produce (rectius: l'amministrazione è autorizzata ad operare) uno slittamento
sostitutivo della competenza a porre in essere quella determinata attività in
favore di soggetti con capacità equivalente (cfr., per tutti, art. 17, l.n.
241/90).
Silenzio-facoltativo = silenzio qualificato a carattere procedimentale che
opera in tutte le ipotesi in cui l'esercizio di una competenza, nel corso del
procedimento amministrativo, è meramente facoltativo: trascorso il termine
senza l'esercizio della competenza, il procedimento può andare
avanti senza ulteriore attesa e senza ricadute sul provvedimento finale,
in termini di legittimità (cfr., per tutti, art. 16 l.n. 241/90).
Silenzio illecito = silenzio qualificato a carattere
procedimentale che opera in tutti i casi in cui l'esercizio del potere è
sottoposto ad un termine nell'interesse del destinatario.
Silenzio-inadempimento = silenzio non qualificato dal
legislatore, che non opera automaticamente in caso d'inerzia
dell'amministrazione ma deve essere formato
Silenzio procedimentale = silenzio qualificato che
descrive le ipotesi d'inerzia delle amministrazioni nel corso del procedimento
amministrativo, cioè relative ad attività interne.
Silenzio provvedimentale = silenzio qualificato che descrive le
ipotesi in cui il comportamento omissivo dell'amministrazione è considerato
atto amministrativo esternato.
Silenzio-rigetto = silenzio qualificato a carattere
provvedimentale, che si configura quando il legislatore attribuisca al
comportamento omissivo il valore di diniego di accoglimento dell'istanza.
Silenzio-rifiuto = silenzio-inadempimento.
Sospensione = provvedimento di secondo grado strumentale
al procedimento di riesame, che dispone la momentanea fermata dell'esecuzione
dell'atto soggetto a riesame.
Sovvenzione = provvedimento amministrativo ampliativo di
natura concessoria, che attribuisce somme a vario titolo senza obbligo di
restituzione.
Stipulazione = momento del procedimento di evidenza
pubblica, che si situa nell'ambito della fase di aggiudicazione, e che consiste
nella formalizzazione del contratto tramite la sua traduzione in forma scritta,
se necessaria, e la sua sottoscrizione.
Straripamento di potere = incompetenza assoluta.
T
Tipicità
del provvedimento amministrativo (principio di) = il
provvedimento amministrativo ha, esclusivamente, la forma, il contenuto,
il regime giuridico, le procedure di adozione e gli effetti giuridici che il
legislatore ha stabilito.
Trasparenza (principio della) = principio che opera trasversalmente nel
procedimento amministrativo al fine di facilitare il controllo sociale sullo
svolgimento delle attività amministrative, od anche solo il rapporto con la
P.A..
Trattativa privata = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica,
sistema di scelta del contraente, ad uso limitato e specifico, che consiste nel
trattare informalmente, in via separata e riservata (salvo che non si opti per
una gara esplorativa), con più ditte o persone, al fine di raccogliere le
diverse offerte, salvo poi deliberare la conclusione del contratto e
l'individuazione del contraente prescelto (secondo il parametro dell'offerta
più vantaggiosa) con un formale con un atto amministrativo.
U Unilateralità (del provvedimento amministrativo) = caratteristica del provvedimento amministrativo, che esprime che la soluzione adottata è frutto dell'autonoma ed esclusiva della determinazione dell'amministrazione agente.
V
Violazione di
circolare = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce
nell'immotivata inottemperanza ad una circolare amministrativa.
Violazione di legge = vizio di legittimità del
provvedimento invalido, che ha riguardo agli aspetti vincolati dell'agire
dell'amministrazione e che consiste in ogni violazione delle regole giuridiche
che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo, che non causi
incompetenza relativa o mera irregolarità (c.d. vizio residuale; es. mancanza
di motivazione).
Violazione di prassi = per alcuni, sintomo dell'eccesso di
potere, che si traduce nell'immotivato discostarsi dal comportamento tenuto
dall'amministrazione nell'esercizio del potere o nell'interpretazione delle
norme.
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