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Obbligazioni




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OBBLIGAZIONI rapporto giuridico patrimoniale fra 2 parti l'una delle quali può pretendere l'osservanza di uno specifico comportamento a cui l'altra è obbligata.

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI sono i fatti o gli atti ke fanno sorgere 1 rapporto obbligatorio fra 2 o + soggetti.

OBBLIGAZIONE SOLIDALE qnd i vincoli sn collegati e i debitori o i creditori, sn uniti da 1 interesse comune;Dal lato PASSIVO qnd i debitori sn obbligati tt x la medesima prestazione. Il debito nn è frazionato e ciascun debitore può essere costretto ad adempire x l'intero.(presto a G. a S. e a M. 3 euro ciascuno. io posso kiedere a 1 dei 3 l'intera somma euro e ki me li da kiede agli altri 2 di risarcirlo)Dal lato ATTIVO qnd ciascun creditore ha diritto d kiedre l'intera prestazione all'unico debitore. deve essere espressamente prevista(deve essere scritto da qlk parte).(io e g. abbiamo 1 c/c in comune e possiamo prelevare qualsiasi somma entrambe).

OBBLIGAZIONE DIVISIBILE la prestazione può essere frazionabile in + parti (si può consegnare una somma d denaro intera o divisa in + parti)

OBBLIGAZIONE INDIVISIBILE indivisibile la consegna d 1 quadro o l'abbattimento d 1 albero.

FATTI E ATTI ESTINTIVI sn modi di estinzione delle obbligazioni  diversi dall'adempimento.

Remissione del debito art. 1236 atto unilaterale cn cui il creditore manifesta la volontà d rinunciare al suo diritto e libera il debitore;tale volontà può risultare da una dikiarazione espressa o da 1 comportamento ke indiki snz alcun dubbio la definitiva rinuncia al credito. qnd la remissione viene comunicata al debitore nn può essere revocata.

La compensazione art. 1241 si ha qnd 2 sogg sn ciascuno debitore e creditore dell'atro x diverso titolo. cn la compensazione le rispettive obbligazioni si estinguono x le quantità corrispondenti. 1)LEGALE qnd i crediti sn omogenei, certi, liquidi ed esigibili in tal caso è suff ke una delle parti dikiari di volersene avvalere;2)GIUDIZIALE 1 dei crediti nn è liquido ma di facile e pronta liquidazione:in tal caso la comp può essere disposta da giudice. 3)VOLONTARIA qnd è stabilita x accordo tra le parti in tal caso può avere ad oggetto qualunque credito,anke nn liquido o nn esigibile.

Impossibilità sopravvenuta x causa nn imputabile al debitore l'imp sopravvenuta determina l'estinzione dell'obbligazione qnd nn è imputabile al debitore,cioè dipende da fatti estranei e nn evitabili ke impediscono l'esecuzione della prestazione. deve trattarsi di oggettiva impossibilità(te casca a casa..)e nn di semplice difficoltà soggettiva(no xe parkè te xe vegnua l'influensa ke no te poi darghe el quadrote te curi e te ve a portargheo).

INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Responsabilità x inadempimento è posta a carico del debitore ke nn esegue esattamente la prestazione dovuta e consiste nell'obbligo di risarcire il danno subito dal creditore. 1)RESP CONTRATTUALE xkè consegue alla violazione di 1 preesistente vincolo obbligatorio derivante da contratto o anke da altre fonti.2)EXTRACONTRATTUALE nasce qnd viene arrecato ingiustamente danno a una xsona cn la quale nn preesisteva alcun rapporto giuridico.

Imputabilità dell'inadempimento l'inademp si configura qnd la prestazione nn viene eseguita o viene eseguita in modo inesatto. può essere dovuto a DOLO qnd il debitore, pur sapendo di essere obbligato e avendo la possibilità di adempire, ha omesso intenzionalmente di eseguire la prestazione;x COLPA qnd il debitore pur avendo avuto l'intenzione di adempire nn ha eseguito la prestazione poikè ha agito in modo negligente o imprudente.

Inadempimento nn imputabile qnd vi sn fatti estranei sia alla sfera di controllo del debitore sia ai rischio normale della sua attività e sn tali ke egli nn ha potuto prevederli ne evitarli(caso fortuito e di forza maggiore).

Onere della prova art. 1218 il creditore ha diritto al risarcimento se nn ha ricevuto la prestazione, purkè dimostri di aver subito un danno. Il debitore x liberarsi da responsabilità, deve provare 1)Ke la prestazione è diventata oggettivamente impossibile, cioè da 1 specifico fatto estraneo dalla sua sfera d'azione. 2)ke l'impossibilità e stata determinata da cause a lui nn imputabili. 3)ke egli nn ha potuto prevedere o impedire l'avvenire di tali fatti.

MORA DEL DEBITORE una particolare ipotesi di inesatta esecuzione della prestazione è l'adempimento tardivo. La responsabilità del debitore per il ritardo sorge dal momento della sua costituzione in mora­  >>ha luogo mediante una formale intimazione ad adempiere rivolta x iscritto dal creditore al debitore e portata a conoscenza d quest'ultimo. Solo in 3 casi il debitore si considera in mota snz alcuna intimazione:1)qnd l'obbligazione deriva da fatto illecito:nn è ammesso alcun ritardo xkè è stato violato il fondamentale dovere di nn nuocere a nessuno. 2)qnd il debitore ha dikiarato x iscritto di nn volere adempiere )qnd la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore la volontà di nn adempiere risulta kiaramente dal fatto ke il debitore, alla scadenza del termine, nn si è presentato al creditore.

Effetti della mora il debitore in mora deve risarcire il danno derivante dal ritardo e, se la prestazione ha x oggetto somme di denaro, deve corrispondere gli interessi anke se prima nn erano dovuti.Inoltre è posto a suo carico il riskio ke la prestazione diventi impossibile x causa a lui nn imputabile, cn il conseguente obbligo di risarcire il danno nonostante si tratti di caso fortuito o forza maggiore.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO l'obbligo del risarcimento ha la funzione di porre rimedio al danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione.

Reintegrazione in forma specifica consiste nel far ottenere al creditore in via coattiva il bene o la prestazione a cui aveva diritto.

Per equivalente mediante il pagamento di una somma di denaro.

Devono essere risarcite sia le perdite sia i mancati guadagni subiti dal creditore.L'art. 1223 precisa ke il danno è risarcibile solo se è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo.Deve esistere quindi 1 nesso di causalità fra l'inadempimento e il danno, cioè ke il 2° deve essere stato causato dal 1° e nn determinato da altre cause estranee al comportamento del debitore.

Se l'inadempimento è dovuto a DOLO, il debitore deve risarcire anke le conseguenze dannose ke nn erano prevedibili al tempo in cui è sorta l'obbligazione.Nn sn risarcibili le conseguenze dannose ke derivano dal comportamento dello stesso creditore oppure da cause esterne.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO dopo l'accertamento della sua entità il danno deve essere liquidato cioè quantificato in una somma di denaro.Il preciso ammontare del denaro deve essere provato dal creditore se nn è possibile provarne esattamente l'entità il danno è liquidato dal giudice cn una valutazione equitativa.




L'AUTONOMIA DEI PRIVATI E IL CONCETTO DI NEGOZIO GIURIDICO:l'ordinamento giuridico riconosce ai privato una sfera di autonomia entro la quale essi possono esprimere liberamente la propria volontà x regolare i propri interessi in ogni campo della vita sociale ed economica.x indicare tutti gli atti nei quali si esprime l'autonomia dei privati è stato elaborato il concetto di negozio giuridico:ogni manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici.In qst concetto sn compresi atti tra vivi e a causa di morte,atti a contenuto personale e a contenuto patrimoniale.La categoria dei contratti è costituita dagli accordi attraversi i quali si esplica l'iniziativa economica dei privati.

I CONTRATTI Il contratto è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali e fonte di obbligazioni;è l'accordo di 2 o + parti x costituire, regolare o estinguere fra loro 1 rapporto giuridico patrimoniale art.1321.Ha valore vincolante in quanto ha forza di legga fra le parti.L'autonomia contrattuale dei privati(le parti possono liberamente determinare il contenuto dei contratti) può essere sottoposta a limiti x la tutela di interessi pubblici o sociali;In tali casi il contenuto è regolato da norme imperative e sl in minima parte stabilito dalle parti

REQUISITI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:se nn sn presenti, il contratto nn può avere valore giuridico.

Accordo tra le parti si ha qnd le parti, spinte da interessi diversi e contrapposti, integrano in un'unica decisione le loro volontà ke diventano complementari e correlate fra loro;così i contraenti concordano nel volere l'effetto complessivo del contratto,ke realizza le loro rispettive esigenze.Presupposto necessario x la validità del contratto è ke i soggetti siano legalmente capaci di agire e ke la loro volontà si sia formata consapevolmente e liberalmente.La volontà di ciascun contraente può essere espressa qnd consiste in una dikiarazione, o tacita qnd è manifestata mediante comportamenti concludenti.

La causa è la funzione economica e sociale ke il contratto è idoneo a realizzare.Nei contratti tipici la causa è prestabilita dalla legge cosikkè, qnd viene stipulato 1 negozio corrispondente a 1 determinato tipo,la sua causa corrisponde allo schema legislativo del contratto prescelto;In quelli atipici è determinata dalle parti o dalla prassi commerciale, sikkè occorrerà di volta in volta verificare quale scopo sia stato xseguito dalle parti.Il contratto nn è valido se nn è possibile identificare quale sia la sua causa è invalido anke qnd la causa è illecita ossia le parti intendono realizzare 1 scopo contrario alla legge,all'ordine pubblico o al buon costume.La causa cm scopo costante e immanente del contratto si distingue dallo scopo particolare ke ciascuno dei contraenti persegue.Di regola imotivi nn hanno rilevanza a- ke le parti si siao indotte a contrarre spinte da 1 motivo illecito, determinante e comune a entrambe.

Oggetto:è il bene, la prestazione o il diritto a cui si riferisce l'interesse delle parti.Ha sempre carattere patrimoniale, cioè deve essere valutabile in denaro.L'oggetto deve essere:1)possibile qnd nn vi sn impedimenti originari di carattere materiale o giuridico;2)qnd è conforme alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;3)qnd è espressamente indicato nell'atto cn gli elementi essenziale ke possono servire a identificarlo.

La forma è il modo in cui si manifesta la volontà delle parti. è libera, quindi la volontà può esere esternata in qualunque modo purkè possa desumersi cn sicurezza l'esistenza dell'accodo.Sl x alcuni contratti la legge prescrive cm requisito essenziale, l'osservanza della forma scritta a pena di nullità;nella maggior parte dei casi basta una scrittura privata, cioè 1 documento redatto e firmato dalle stesse parti;x i contratti + impegnativi è rikiesto l'atto pubblico, ke è redatto cn formalità + rigorose da 1 notaio.

LA FORMAZIONE DEL CONSENSO l'accordo si forma in base alla proposta di una delle parti e all'accettazione dell'altra entrambe manifestate cn una dikiarazione o cn 1 altro mezzo di comunicazione.

Proposta:è l'offerta di concludere 1 determinato rapporto contrattuale, rivolta all'altra parte;ha l'effetto di vincolare il proponente se viene accettata dall'altra parte.

Accettazione:è rivolta dal destinatario della proposta al proponente e manifesta la volontà di concludere il contratto negli stessi termini indicati nella proposta.Se colui ke riceve la proposta l' accetta sl in parte o cn modifike, la dikiarazione vale cm nuova proposta da sottoporre all'accettazione dell'originario proponente.

Entrambe hanno carattere reccettizio cioè assumono rilevanza giuridica sl nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona a cui sn destinate.Il contratto è concluso nel momento in cui la parte ke ha fatto le proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra.Fino a quando il contratto nn è concluso sia la proposta ke l'accettazione possono essere revocate.

VALIDITA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO:il contratto è valido qnd è conforme alle prescrizioni della legge ed è quindi astrattamente idoneo a produrre effetti giuridici efficace qnd produce concretamente i suoi effetti modificando la situazione giuridica delle parti.

EFFETTO VINCOLANTE DEL CONTRATTO il primo e fondamentale effetto del contratto è il vincolo ke si costituisce fra le parti impegnandole a tener fede ai loro patti.può essere sciolto sl mediante 1 nuovo accordo delle stesse parti(mutuo consenso)oppure x cause ammesse dalla legge.Il RECESSO UNILATERALE dà a una delle parti il diritto di sciogliersi dal rapporto contrattuale mediante una dikiarazione unilaterale comunicata all'altra parte e snz ke occorra il consenso di quest'ultima.Nel RECESSO CONVENZIONALE può essere prevista la prestazione di 1 corrispettivo x il diritto di recedere(caparra penitenziale).

EFFETTO OBBLIGATORI ED EFFETTI REALI:

Contratti obbligatori hanno x oggetto sl l'obbligo delle parti di eseguire una o + prestazioni.

Contratti cn effetti reali hanno x oggetto il trasferimento della proprietà d una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di 1 diritto reale o il trasferimento di 1 altro diritto.

Principio consensualistico la proprietà e gli altri diritti si trasmettono e si acquistano x effetto del consenso legittimamente manifestato.L'effetto traslativo avviene al momento della stipulazione,indipendentemente dalla consegna della cosa.questo principio può applicarsi sl qnd il bene esiste, è già individuato e appartiene all'alienante ke è il proprietario della cosa ke intende trasferire.

LA RAPPRESENTANZA si ha qnd una persona conclude 1 contratto in nome e x conto d un'altra.In tal caso gli effetti del contratto stipulato dal rappresentante si producono direttamente nelle sfera giuridica del rappresentato, il quale diventa automaticamente titolare dei diritti e degliu obblighi derivanti dal contratto stesso.

Legale:qnd il potere di compiere atti in nome altrui è conferito dalla legge.

Volontaria;qnd il potere di rappresentanza è conferito dallo stesso interessato mediante la procura(negozio unilaterale cn il quale 1 soggetto investe 1 altra persona del potere di rappresentarlo di fronte a terzi), ke può essere generalo o speciale.

Se una persona agisce in nome altrui snz averne il potere, l'atto compiuto nn produce effetti giuridici, salvo il caso in cui l'interessati dikiari di assumersene gli effetti mediante la ratifica.

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