Natura giuridica della fase
applicativa della pena detentiva.
Individuate sia
la prevalenza quantitativa dell'azione amministrativa nel campo esecutivo della
pena detentiva, che l'incisività dei provvedimenti rimessi al potere
giurisdizionale, rimane da chiarire la vera natura della fase in cui, dando
attuazione ad una sentenza penale di condanna, si applica la detenzione.
Dagli albori della materia penitenziaria ai
giorni nostri, molti presupposti sono cambiati e da una visione prevalentemente
amministrativa della vita carceraria , si è passati, lentamente, attraverso il lungo processo di
giurisdizionalizzazione, ad una fase in cui l'intervento della magistratura di
sorveglianza non è solo eccezionale o sporadico, ma diventa naturale
conseguenza del regime giuridico riconosciuto alla condizione detentiva.
Annose sono state le discussioni in merito e
la dottrina si è divisa nel cercare di ricondurre tale momento, prima
nell'alveo di un'attività esclusivamente amministrativa e poi, nell'ambito
della prevalenza del potere giurisdizionale.
Posto che il potere giurisdizionale si
caratterizza perché presuppone un'attività finalizzata alla decisione e alla
pronuncia del giudizio rispetto ad un caso concreto, e che il potere
amministrativo consiste nell'esercitare un'attività diretta a realizzare delle
pretese spettanti all'Autorità nell'interesse pubblico, sembrerebbe che
l'esecuzione della pena detentiva abbia carattere amministrativo quando
comporti la concreta attuazione del provvedimento del giudice e che, invece,
acquisti un carattere giurisdizionale quando chi deve esercitare il potere è
chiamato, come soggetto imparziale, a decidere in merito ad una questione
sottoposta alla sua attenzione . In realtà, affermare che l'esecuzione penale abbia natura
amministrativa o giurisdizionale è fortemente limitativo, posto che non sembra
dubitabile che in alcuni casi l'esecuzione si svolga attraverso attività
amministrative e che, in altri, consista in attività giurisdizionali:
l'elemento unificante può essere rappresentato dall'obiettivo comune
consistente nell'attuazione della pena in funzione rieducativa
Alla luce di queste considerazioni
oggettive, che attengono alla diversità sottesa alle attività dei due poteri
dello Stato coinvolti nell'esecuzione della pena detentiva, l'opinione che
trova, oggi, maggiore favore, considera l'esecuzione della pena come
un'attività caratterizzata da una serie di adempimenti di natura
amministrativa, alla quale va sostituendosi, progressivamente, un numero
d'interventi giurisdizionali sempre maggiore. La ratio degli interventi
legislativi che, dal 1975 ad oggi si sono susseguiti, e i recenti sviluppi
giurisprudenziali tendono a confermare la convinzione secondo la quale, eseguire
la pena detentiva comporta l'apertura di una nuova fase del processo penale,
avente delle specifiche caratteristiche giurisdizionali legate alla complessità
della materia che ha ad oggetto.