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Natura giuridica della fase applicativa della pena detentiva.
Individuate sia la prevalenza quantitativa dell'azione amministrativa nel campo esecutivo della pena detentiva, che l'incisività dei provvedimenti rimessi al potere giurisdizionale, rimane da chiarire la vera natura della fase in cui, dando attuazione ad una sentenza penale di condanna, si applica la detenzione.
Dagli albori della materia penitenziaria ai giorni nostri, molti presupposti sono cambiati e da una visione prevalentemente amministrativa della vita carceraria , si è passati, lentamente, attraverso il lungo processo di giurisdizionalizzazione, ad una fase in cui l'intervento della magistratura di sorveglianza non è solo eccezionale o sporadico, ma diventa naturale conseguenza del regime giuridico riconosciuto alla condizione detentiva.
Annose sono state le discussioni in merito e la dottrina si è divisa nel cercare di ricondurre tale momento, prima nell'alveo di un'attività esclusivamente amministrativa e poi, nell'ambito della prevalenza del potere giurisdizionale.
Posto che il potere giurisdizionale si caratterizza perché presuppone un'attività finalizzata alla decisione e alla pronuncia del giudizio rispetto ad un caso concreto, e che il potere amministrativo consiste nell'esercitare un'attività diretta a realizzare delle pretese spettanti all'Autorità nell'interesse pubblico, sembrerebbe che l'esecuzione della pena detentiva abbia carattere amministrativo quando comporti la concreta attuazione del provvedimento del giudice e che, invece, acquisti un carattere giurisdizionale quando chi deve esercitare il potere è chiamato, come soggetto imparziale, a decidere in merito ad una questione sottoposta alla sua attenzione . In realtà, affermare che l'esecuzione penale abbia natura amministrativa o giurisdizionale è fortemente limitativo, posto che non sembra dubitabile che in alcuni casi l'esecuzione si svolga attraverso attività amministrative e che, in altri, consista in attività giurisdizionali: l'elemento unificante può essere rappresentato dall'obiettivo comune consistente nell'attuazione della pena in funzione rieducativa
Alla luce di queste considerazioni oggettive, che attengono alla diversità sottesa alle attività dei due poteri dello Stato coinvolti nell'esecuzione della pena detentiva, l'opinione che trova, oggi, maggiore favore, considera l'esecuzione della pena come un'attività caratterizzata da una serie di adempimenti di natura amministrativa, alla quale va sostituendosi, progressivamente, un numero d'interventi giurisdizionali sempre maggiore. La ratio degli interventi legislativi che, dal 1975 ad oggi si sono susseguiti, e i recenti sviluppi giurisprudenziali tendono a confermare la convinzione secondo la quale, eseguire la pena detentiva comporta l'apertura di una nuova fase del processo penale, avente delle specifiche caratteristiche giurisdizionali legate alla complessità della materia che ha ad oggetto.
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