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Le modificazioni del vincolo coniugale e la filiazione




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LE MODIFICAZIONI DEL VINCOLO CONIUGALE E LA FILIAZIONE

Questa lezione si propone di illustrare brevemente i restanti istituti del diritto di famiglia.

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può avvenire per:

morte (alla quale è equiparata la dichiarazione di morte presunta) di un coniuge;

divorzio, che è dichiarato con sentenza dal giudice, nel presupposto che egli stesso abbia accertato in concreto che sia terminata la comunione spirituale e materiale dei coniugi e che sussista una delle cause espressamente previste dall'art. 3 (leggi l'articolo a pag. 6) della legge 898/1970. A seguito della sentenza di divorzio, pertanto:

o       mutano gli stati civili degli interessati;

o       la donna perde l'uso del cognome del marito;

o       entrambi perdono i diritti successori;

o       si scioglie la comunione legale;

o       il coniuge affidatario della prole ha diritto -per essa- ad un assegno di mantenimento;

o       il coniuge che è effettivamente privo di mezzi e della possibilità di procurarseli, ha diritto ad un assegno periodico da parte dell'altro, proporzionale alle sostanze e ai redditi di quest'ultimo. Sempre in sede processuale, si definisce anche il criterio di adeguamento automatico dell'assegno con riferimento (quantomeno) alla svalutazione monetaria.


La SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI, invece, non determina la cessazione dei vincoli civili del matrimonio, perchè ha carattere transitorio. Essa può essere:

  • di fatto: è una mera interruzione della convivenza coniugale, sena che vi sia l'intervento del Tribunale.
  • giudiziale: (art. 151 c.c.) per fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio all'educazione della prole. Con essa cessano gli obblighi di coabitazione e di collaborazione, mentre sussistono quelli di assistenza e mantenimento.
    Il giudice in questo caso, a richiesta di una parte, può dichiarare quale sia il coniuge cui sia da addebitare la colpa della separazione, perché, con comportamenti coscienti e volontari, ha contravvenuto ai doveri che dal matrimonio derivano. A seguito di tale pronuncia, il coniuge cui sia attribuito l'addebito perde i diritti successori e deve corrispondere all'altro (nel presupposto che non sia in grado di provvedere autonomamente) un assegno di mantenimento. 
    Di regola, inoltre, il coniuge che sia affidatario della prole ha il diritto di abitare la casa familiare (art. 155 c.c.).
  • consensuale: (art. 158 c.c.) nel presupposto che la convivenza coniugale sia intollerabile e possa recare grave pregiudizio all'educazione della prole, i coniugi possono accordarsi sulle modalità della separazione, per poi farle omologare dal Tribunale (che nell'interesse della prole può apportare delle modificazioni).

La separazione cessa con la riconciliazione, espressa o tacita.


La filiazione è il rapporto che lega genitori e figli. Essa si distingue in:



Filiazione legittima, ovvero concepita da genitori legati dal vincolo del matrimonio.

Si presumono (c.d. presunzione di concepimento durante il matrimonio, assoluta)  figli legittimi quelli nati fra il 180° giorno dopo la celebrazione del matrimonio e il 300° dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 232 c.c.).

Si presume (c.d. presunzione di paternità, relativa) che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio (art. 231 c.c.).

Conseguenze dello status di figlio legittimo sono:

  per i coniugi, l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 147 c.c.).

I coniugi devono adempiere tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro  professionale o casalingo. Se, invece, non dovessero avere mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (art. 148 c.c.).

per i figli, il diritto di succedere, il diritto agli alimenti ed il dovere di obbedienza.



E' tuttavia possibile che avvenga il disconoscimento di paternità. Per procedere in tal senso è sufficiente che il figlio nasca prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, altrimenti è consentita solamente per i casi espressamente previsti dall'art. 235 c.c.:

se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.
E' utile precisare che la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità e che l'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.
In ogni caso, l'art. 236 c.c. stabilisce che la filiazione legittima si prova con:

l'atto di nascita;

il possesso continuo dello stato di figlio legittimo (cioè -ex art. 237 c.c.- da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni i filiazione e di parentela).

Gli artt. 248 e 249 c.c. regolano, poi, l'azione di contestazione e di reclamo della legittimità.






Filiazione naturale, se i figli nascono da genitori non sposati.

Con il riconoscimento, tuttavia, si dichiara la paternità del figlio nato al di fuori del matrimonio.

Il riconoscimento si può effettuare in vari modi e in qualsiasi momento. 
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254 c.c., dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente (art. 250.1 c.c.).
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso (art. 250.2 c.c.).
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento (art. 250.3 c.c.).

Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante (art. 250.4 c.c.).

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (art. 250.5 c.c.).


Il riconoscimento -ex art. 261 c.c.- comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi. 
Il figlio naturale, inoltre, ha gli stessi diritti successori che spettano ai figli legittimi, fatta salva la possibilità per questi ultimi, di soddisfarne i diritti con denaro o beni immobili, escludendo i primi, pertanto, dalla comunione ereditaria (c.d. facoltà di commutazione).


Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre (art. 262.1 c.c.).  
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262.2 c.c.).  

L'art. 252 c.c. (leggi l'articolo a pag. 7) disciplina, inoltre, l'affidamento del figlio naturale alla famiglia legittima, con conseguente suo inserimento.


L'art. 269 c.c. stabilisce che la paternità e la maternità naturale possano essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso e che le rispettive prove possano essere date con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.


Con la legittimazione, inoltre, si attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo (art. 280.1 c.c.).
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice (art. 280.2 c.c.).
Resta comunque fermo il divieto di legittimazione con riguardo ai figli che non possono essere riconosciuti (art. 281 c.c.).

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio (art. 283 c.c.).

La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

o        che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto i sedici anni;

    • che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
    • che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;
    • che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni (art. 284 c.c.).


N.B. Vi è poi la filiazione c.d. incestuosa, perché concepita da persone unite fra loro da vincoli di parentela o affinità. Tale filiazione, pertanto, non è riconoscibile.

L'irriconoscibilità -ex art. 251 c.c.- viene meno se:

  • i genitori uniti da vincolo di parentela, al momento del concepimento, ne ignoravano l'esistenza;
  • per le persone unite da vincoli di affinità, è stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità stessa.

Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.


Filiazione adottiva, che si distingue dalle altre per la mancanza dell'evento del concepimento.

ADOZIONE

Quello dell'adozione è un istituto notevolmente modificato nel tempo, specialmente sul fronte della tutela dell'adottando minore di età. Le ultime e più corpose modifiche sono avvenute con la legge 28.3.01 n. 149, che ha, peraltro, modificato alcune tipologie di adozione. Conseguenze dell'adozione sono l'acquisizione, da parte dell'adottatto dello status di figlio legittimo e e del cognome degli adottanti, nonchè la cessazione dei rapporti fra l' adottato e la famiglia di origine.

Così come modificata, l'adozione attualmente si distingue in:

Adozione di MINORI

  1. Gli adottanti devono superare di 18, ma non più di 45 anni l'età dell'adottando. Eventuali deroghe (vedi a pag. 7) sono ammesse solo nel caso in cui dalla mancata adozione possa derivare un grave danno al minore.
  2. Gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, senza episodi di separazione personale. In alternativa, sono sufficienti 3 anni di convivenza stabile e continuativa prima del matrimonio.
  3. Gli adottanti devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori.
  4. Il Tribunale dei Minori deve dichiarare lo stato di adottabilità del minore, che consegue all'accertamento della mancanza di assistenza morale o materiale dei genitori, dei parenti, degli istituti di assistenza o delle comunità di tipo familiare che a lui devono provvedere.
  5. In linea di principio tutti i minori sono adottabili. Se maggiori di 14 anni devono dare il consenso; se maggiori di 12 devono essere sentiti.
  6. Prima di procedere all'adozione, c' è un periodo di AFFIDAMENTO PREADOTTIVO alla coppia prescelta per l'adozione.
  • Adozione di MINORI IN CASI PARTICOLARI
  1. Forma di azione 'residuale', in quanto i presupposti sono diversi da quelli dell'adozione di minori 'comune';
  2. Ricorre quando la famiglia di origine non sia più in grado di assicurare al minore assistenza morale e materiale.
  • Adozione INTERNAZIONALE
  1. La legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale ha modificato la legge 4 maggio 1983, n. 184.
  2. E' stata istituita una Commissione per le adozioni internazionali presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Le coppie che intendono adottare un minore straniero, devono dichiararlo al Tribunale dei Minori, il quale deve poi procedere al rilascio di una dichiarazione di idoneità.
  4. Ottenuta tale dichiarazione, la coppia deve rivolgersi ad enti con scopo non di lucro, autorizzati espressamente ad operare dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, affinchè venga curata la procedura di adozione.
  5. Tale ente deve svolgere presso il paese straniero le procedure necessarie e, se ritiene che l'adozione possa recare vantaggio al minore, viene autorizzata l'entrata del minore in Italia, dove poi si perfeziona la procedura.
  • Adozione di MAGGIORENNI
  1. L'art. 291 c.c., permette l'adozione di persone maggiorenni a chi non ha discendenti legittimi o legittimati, si ha compiuto gli anni trentacinque e se supera almeno di diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.
  2. Per procedere all'adozione sono poi necessari i consensi dell'adottando e dell'adottante, nonchè gli assensi dei genitori dell'adottando e (se vi sono) dei coniugi dell'adottante e dell'adottando.
  3. Principale effetto dell'adozione è l'acquisto dei diritti successori da parte dell'adottato nei confronti dell'adottante, ma non viceversa.

Vi è poi l'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI MINORI, che ha luogo qualora il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo. Affidatari del minore possono essere un'altra famiglia, una comunità di tipo familiare o anche una persona singola.
Tale misura è di norma presa dal servizio sociale locale, previo consenso dei genitori del minore o del genitore che esercita la potestà o dal tutore, sentito il minore. 
Durante l'affidamento devono comunque essere agevolati i rapporti con la famiglia di origine ed il rientro del minore in quest'ultima.




Lo scioglimento del vincolo matrimoniale:

  • morte/morte presunta
  • divorzio

Le modifiche del vincolo matrimoniale:

  • separazione:
    • di fatto
    • consensuale
    • giudiziale

La filiazione:

legittima

naturale

incestuosa

adottiva:

- di minori
- di minori in casi particolari
- internazionale
- di maggiorenni


























DOMANDE


Il figlio nato prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è ritenuto legittimo?

a.      Solo se non ne venga disconosciuta la paternità (da uno dei coniugi o dal figlio stesso)

b.     No



La separazione personale dei coniugi può essere richiesta:

a. Per qualsiasi motivo

b. Se si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza

c. Se si verificano fatti tali da recare grave pregiudizio all'educazione della prole


I diritti che spettano ai figli naturali sono gli stessi dei figli legittimi?

a.     

b.     No


Quali conseguenza derivano dall'avvenuta adozione

a.      L'adottato acquista lo status di figlio adottivo

b.     L'adottato acquista lo status di figlio legittimo


Il figlio concepito fra persone unite da vincoli di parentela o affinità è:

a.      Sempre irriconoscibile

b.     Riconoscibile alla stregua dei figli naturali

c.      Riconoscibile solamente se ricorrono determinate circostanze tassativamente previste dalla legge


RISPOSTE


a

b,c

a

b

c




Altre domande

Che differenza c'è fra affidamento preadottivo e affidamento temporaneo? Come si prova lo status di figlio legittimo? Che differenza c'è fra riconoscimento e legittimazione?


ABBREVIAZIONI

prel.

Preleggi

disp. trans.

Disposizioni Transitorie

cost.

Costituzione

c.c.

Codice Civile

c.p.c.

Codice di Procedura Civile

Glossario

A

ABROGAZIONE = cessazione della vigenza di una legge.

ACCORDO = incontro delle volontà delle parti.

ACQUISTO A NON DOMINO = acquisto da persona che in realtà non è proprietaria, né vanta un diritto reale sul bene oggetto dell'acquisto stesso.

ASSENZA = scomparsa della persona fisica, protratta per due anni.

ATTI EMULATIVI = atti che il proprietario compie al fine unico di recare molestie o nuocere ad altri (art. 833 c.c.).

B

BENE = qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.) e che quindi arrechi utilità agli uomini e sia suscettibile di appropriazione (res in commercium).

BUONA FEDE = ignoranza di ledere il diritto altrui.

C

CAPACITA' DI AGIRE = è la capacità della persona di compiere atti rilevanti per il diritto (art. 2 c.c.).

CAPACITA' GIURIDICA capacità di essere titolari di diritti e doveri (art. 1 c.c.), che si acquista, in via generale, dalla nascita. Si perde solamente con la morte (art. 22 Cost.), intesa, ex L. 29.2.93 n. 578, come 'cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo'.

CODICE CIVILE = complesso delle norme che disciplina il diritto civile e il diritto commerciale. Esso è stato approvato con il regio decreto 16.3.1942, n. 262 (e successivamente modificato); consta di 6 libri, ciascuno dei quali ripartiti in titoli. Questi ultimi sono a loro volta composti di capi, talvolta divisi in sezioni. E' quindi nelle sezioni che vi sono gli articoli, per un totale di 2969.

COMUNIONE = più persone (i c.d. 'comunisti') sono contitolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sul medesimo bene (art. 1100 c.c.).

CONFESSIONE = dichiarazione fatta di una parte di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.).

D

DECADENZA = perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del compimento di una determinato atto o di una determinata attività. Può essere stabilita dalla legge (decadenza legale), oppure dalle parti (decadenza negoziale/contrattuale).

DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA = modo d acquisto a titolo originario della servitù, in virtù del quale, una volta provato che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti in precedenza da un unico proprietario, che ha lasciato le cose in uno stato dal quale risulta la servitù, si costituisce di diritto una servitù a favore di uno e a carico dell'altro (art. 1062 c.c.).

DETENZIONE = potere di fatto sulla cosa, che deriva e trova giustificazione nel possesso altrui. Tuttavia, tale potere non è caratterizzato dalla pretesa della titolarità di un diritto reale sul bene (art. 1140.2 c.c.).

DIFFAMAZIONE = offesa (scritta o verbale) dell'altrui reputazione, a mezzo di comunicazione ad una o più persone.

DIMORA = luogo del temporaneo soggiorno della persona.

DIRITTO DI ABITAZIONE = diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.).

DIRITTO DI SUPERFICIE = diritto che consiste nella proprietà di un fabbricato costruito sul suolo altrui (è il vero e proprio 'ius aedificandum') oppure nell'alienazione, da parte di un soggetto titolare di un fondo e di un fabbricato su questo costruito, della proprietà del fabbricato, separatamente da quella del fondo (art. 952 c.c.).

DIRITTO D'USO = diritto di servirsi di una cosa, unito alla possibilità di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 c.c.).

DIRITTO OGGETTIVO = (norma agendi) è l'insieme delle norme disciplinanti in astratto la condotta degli individui.

DIRITTO PUBBLICO = ramo del diritto che disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i  rapporti in cui una parte sia lo Stato, cui la legge espressamente conferisce una condizione di maggiore autorità rispetto alle altre).

DIRITTO PRIVATO = regola i rapporti giuridici fra gli individui, l'organizzazione e l'attività degli enti privati, nonchè i  rapporti fra i privati e lo Stato, laddove a quest'ultimo non sia riconosciuto un potere di supremazia.

DIRITTI REALI = diritti che garantiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Sono tipici, in quanto  tassativamente previsti ed elencati dal legislatore. Si caratterizzano per il c.d. diritto di seguito, che esprime l'immediato collegamento fra il diritto stesso e la cosa, cosicchè il titolare può perseguire la cosa presso qualunque soggetto si trovi.

DOMICILIO = luogo degli affari e degli interessi della persona (art. 43.1.c.c.: c.d. domicilio generale). Può essere speciale (per determinati atti o affari; art. 47 c.c.), oppure necessario (per i minori e per gli interdetti; art. 45 c.c.)

E

EFFICACIA = capacità di un atto o di un fatto di avere 'effetti giuridici' che siano in grado di modificare la 'realtà giuridica'.

ENFITEUSI = diritto di godimento di un fondo, concesso dal proprietario del fondo ad un soggetto (c.d. 'enfiteuta') con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico (sotto forma di denaro o di prodotti naturali) (art. 960 c.c.).

ESTRINSECO = l'atto pubblico fa piena prova -fino a querela di falso- della provenienza delle dichiarazioni rese  davanti al P.U., ma non anche della veridicità delle stesse (c.d. INTRINSECO).

F

FAMIGLIA = secondo l'art. 2 Cost. è la formazione sociale in cui l'uomo svolge la sua personalità, nonché (art. 29 Cost.) una società naturale fondata sul matrimonio.

FRUTTI = prodotti dei beni capitali. Si distinguono in naturali (derivano direttamente e periodicamente da un altro bene -indipendentemente dall'opera dell'uomo- e ne fanno parte fino alla separazione; art. 820.1 c.c.) e civili (derivano indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del godimento che viene concesso. Si acquistano giornalmente, in ragione della durata del diritto; art. 820.3 c.c.).

G

GIURAMENTO = dichiarazione di una parte su argomenti o fatti a sé favorevoli, rilevanti per la decisione (art. 2736 c.c.). Può essere richiesto dall'altra parte (giuramento decisorio) oppure dal giudice (giuramento suppletorio).

I

IMMISSIONI = propagazioni di fumo, calore, rumori, e scuotimenti provenienti dal fondo del vicino (art. 844 c.c.).

INGIURIA = offesa (scritta o verbale) della valutazione che il singolo individuo ha del proprio valore sociale.

J

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K

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L

LUCI = aperture del muro, che consentono il passaggio di aria e luce, ma non di affacciarsi nel fondo vicino.

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M

MORTE PRESUNTA = scomparsa della persona fisica protratta per dieci anni.

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N

NORMA GIURIDICA = precetto generale ed astratto, rivolto ai componenti di un ordinamento giuridico, col quale è imposta una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. Si caratterizza per la generalità.

P

PATRIMONIO = insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, che fanno capo ad una persona e che sono suscettibili di valutazione economica.

PERSONA FISICA = il singolo soggetto, l'uomo, l'individuo.

PERSONA GIURIDICA = complesso organizzato di persone fisiche, dotato di riconoscimento formale ed avente come scopo il raggiungimento di un determinato fine.

POSSESSO = potere di fatto sulla cosa, che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (possesso vero e proprio) o di altro diritto reale (quasi possesso) (art. 1140.1 c.c.).

PRELEGGI = (dette anche 'disposizioni sulla legge in generale' o 'disposizioni preliminari') sono disposizioni premesse al codice civile, che però riguardano l'intero sistema giuridico italiano. Sono 31 articoli raccolti in due gruppi (rispettivamente riguardanti le fonti del diritto e i criteri di applicazione della legge).

PROPRIETA' = diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.).

PRESCRIZIONE = perdita di un diritto soggettivo a causa dell'inerzia o del mancato uso da parte del titolare per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge.

PRESUNZIONI = (art. 2727 c.c.) sono operazioni logiche, tramite le quali la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzione semplice) risalgono da un fatto noto ad uno ignoto. In quest'ultima ipotesi il giudice potrà ammetterle, purchè gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).

PRINCIPIO DISPOSITIVO = nel processo civile la decisione del giudice si fonda sulle prove prodotte dalle parti.

PRINCIPIO DELLA PREVALENZA = attrazione nell'orbita della cosa principale delle cose accessorie (accessorium 
cedit principale
).

PUBBLICAZIONI = atto affisso per otto giorni consecutivi alla porta della casa comunale dei comuni di residenza dei futuri coniugi in cui sono indicate le generalità di costoro e il luogo delle nozze.

R

RAPPORTO GIURIDICO = qualsiasi relazione interpersonale regolata dal diritto.

RESIDENZA = luogo dell'abituale dimora della persona (art. 43.2 c.c.).

S

SCOMPARSA = allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio, senza che vi abbia più fatto ritorno e dato di sè notizie.

SERVITÙ PREDIALI = consistono nel peso imposto su di un fondo, al fine precipuo di recare un'utilità oggettiva ad un fondo contiguo, di proprietario diverso (art. 1027 c.c.).

SINALLAGMA = vincolo di corrispondenza fra le reciproche obbligazioni.

T

TESTIMONIANZA = dichiarazione di soggetti estranei alla causa, su fatti controversi di quest'ultima, dei quali abbiamo a qualsiasi titolo conoscenza (art. 2721 c.c.).

TESORO = cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di esserne il proprietario (art. 932.1 c.c.).

U

USUFRUTTO = diritto di godere della cosa altrui, rispettandone la destinazione economica e traendo (per quanto previsto) dalla cosa stessa ogni utilità (art. 981 c.c.).

UNIVERSALITA' = insieme di beni mobili che appartengono ad un unico proprietario e hanno una destinazione unitaria (art. 816 c.c.). I singoli beni che costituiscono l'universalità possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

USUCAPIONE = modo di acquisto della proprietà o di altri diritti di godimento per effetto del possesso (continuato, non violento, non clandestino) del bene protratto per un certo periodo di tempo.

V

VEDUTE = aperture che consentono il passaggio di aria e luce, nonché di affacciarsi, orizzontalmente e obliquamente, nel fondo vicino.

VACATIO LEGIS = periodo di tempo che deve necessariamente trascorrere dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, affinché i destinatari ne possano venire a conoscenza. Trascorso questo periodo (che, salvo eccezioni, è di quindici giorni), la legge si presume essere conosciuta da tutti (ignorantia legis non excusat).



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