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Le fonti costituzionali




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LE FONTI COSTITUZIONALI




INTRODUZIONE



Le fonti di grado costituzionale sono adottate dagli organi costituzionali dello stato:

quello straordinario del potere costituente;

quello ordinario del potere costituito.

Sono quindi fonti statali, emananti cioè dallo stato, inteso come soggetto governante attraverso organi costituzionali deputati alla produzione normativa.

Ma lo stato-soggetto produce:

norme supreme che condizionano e legittimano le altre;

norme di fonti condizionate;

quindi si preferisce distinguere tra fonti interne secondo:

grado di efficacia gerarchica;

soggetti da cui emenano.



LA COSTITUZIONE



E' la prima fondamentale fonte dell'ordinamento interno :

condiziona tutte le altre;

è sovraordinata a tutte;

è la massima espressione della originarietà-esclusività dell'ordinamento normativo;

è la fonte suprema dei poteri interni di produzione normativa e fonte e limite dei poteri esterni.

Ha efficacia:

attiva: pone norme valide fino all'abrogazione da parte di fonti cui lei stessa demanda questo potere;

passiva: resiste all'abrogazione da parte di fonti non da essa autorizzate e nei limiti di forma e di sostanza in cui ciò sia consentito.

La sua superiorità si manifesta proprio nello stabilire le condizioni di validità del procedimento e dei contenuti della propria revisione.

E' una costituzione rigida, cioè modificabile con procedimento aggravato rispetto a quello previsto per la legislazione ordinaria (138 C). Ma non tutte le sue norme sono revisionabili; l'art 139 vieta la revisione della f.ma repubblicana, che si concreta nella:

elettività del capo dello stato (83, 85 C);

sovranità popolare (1 C);

autonomia degli enti territoriali (5 C);

elezione delle rappresentanze politiche (56, 57 C);

libertà di associazione, pensiero, voto (18, 21, 48 C);


La rigidità è garantita dal controllo di legittimità delle leggi nei confronti del legislatore sia ordinario che costituzionale; questa rigidità "garantita" rappresenta un limite implicito alla revisione costituzionale, altrimenti potrebbe venire meno la stessa forma repubblicana.

Altri limiti al processo di revisione sono dati da:

diritti inviolabili della persona (2 C);

principi supremi.

Il nucleo della costituzione, come fonte gerarchicamente superiore alle altre, si può identificare dalle norme sul procedimento di revisione e quelle che statuiscono i limiti espliciti o impliciti all'operare del procedimento stesso.



LE LEGGI COSTITUZIONALI



Leggi costituzionali di revisione: atti normativi conclusivi del procedimento aggravato che porta all'abrogazione o modificazione di norme costituzionali.

La costituzione considera le leggi costituzionali:


a volte, solo come leggi di revisione;

altre volte, come leggi che aumentano la materia costituzionale senza incidere direttamente sul testo della costituzione (137 c.1 C)

Ma oltre a quelli della revisione non si rinvengono altri limiti a che la materia costituzionale si estenda oltre le espresse riserve di legge costituzionale; per cui è possibile ricorrerne anche per oggetti già disciplinati dasl legislatore ordinario.

Per cui i rapporti tra leggi costituzionali e leggi ordinarie si sviluppa:

no: sul piano di riserva/competitività;

si: sul piano concorrenza/gerarchia

L'efficacia è massima:

innovano qualunque fonte di grado costituzionale;

resistono all'abrogazione di qualunque fonte inferiore (impossibile referendum abrogativo).


I. Le leggi costituzionali di variazione territoriale delle regioni


Istituiscono nuove regioni per fusione a frazionamento delle esistenti.

Il procedimento è leggermente differente:

iniziativa legislativa: riservata ad organi rappresentativi delle comunità locali;

contenuto: costituzionalmente vincolato dal referendum effettuato tra le popolazioni interessate

non c'è possibilità di ricorrere al referendum, almeno nei termini indicati all'art. 138 c.2 C.

La fase essenziale del procedimento costitutivo di uno dei soggetti del pluralismo è affidata al soggetto stesso che decide senza interferenze la propria autoidentificazione come comunità regionale; infatti l'unica mediazione possibile è nei confronti dell'interesse nazionale. Il fatto che gli venga affidato il rango di legge costituzionale significa che la volontà di un soggetto del pluralismo vale come volontà generale.

Gli usuali criteri di classificazioni delle font non servono più; si ha una nuova forma di "gerarchia di efficacia" tra:

fonti dello stato-comunità;

fonti dello stato-soggetto.

Alcuni momenti comunitari (la costituzione di un soggetto del pluralismo, la loro conservazione nell'ordinamento, la loro produzione normativa) non sono affidati al principio di maggioranza ma alla compatibilità tra interesse comunitario e principio di maggioranza; l'atto dei rappresentanti degli eguali assume a proprio contenuto la volontà dei differenti.

Le leggi statali "comunitarie" sono:

gerarchicamente superiori a quelle del tipo.

costituiscono un "tipo" a sé, caratterizzato da:

- dualità dei soggetti decidenti

- modalità di decisione sul contenuto della legge.

Per cui le leggi costituzionali di variazione territoriale sono leggi costituzionali comunitarie:

non toccano i valori della costituzione intangibili;

ne realizzano discipline gerarchicamente tutelate rispetto al divenire delle maggioranze.


II. Le leggi costituzionali di adozione degli statuti delle regioni differenziate


Caratteristiche sono la particolarità di:

oggetto;

fine;

nomen juris;

sfera di efficacia territoriale.

Sono leggi costituzionali "altre", anche se comunque l'autorizzazione a derogare a norme costituzionali per realizzare particolari forme e condizioni di autonomia (116 C) le trattiene nel genus delle leggi di revisione; comunque non possono innovare la Costituzione ovunque questo sia consentito, ma solo dove la materia è di loro specifica competenza. Hanno quindi una limitata forza attiva.

Forza passiva: alcune norme degli statuti speciali sulla finanza regionale possono essere modificati con legge statale ordinaria se interviene l'accordo tra stato e regione. Questo è possibile per la loro natura dispositiva, per cui liberamente derogabili dai destinatari. Comunque l'autotutela contrattuale della regione surroga la garanzia data dalla forma legislativa costituzionale.

Questa equipollenza da fondamento costituzionale ad una legge ordinaria comunitaria e alla connessa gerarchia di efficacia rispetto ad altre leggi statali ordinarie.

Un simile ragionamento si può fare con riferimenti agli statuti di Sardegna e Val d'Aosta, che prevedono modificazioni delle norme statutarie regolatrici su

organizzazione interna

iniziativa legislativa

referendum

pubblicazioni di leggi e regolamenti

attraverso il procedimento dell'art 123 C riguardo le regioni di diritto comune; l'autotutela regionale non ha la natura dell'accordo con lo stato ma impersona un elemento della dialettica autonomia-controllo.

Un aggravamento della procedura di revisione costituzionale è previsto dallo statuto della Sardegna:

il progetto di modificazione dello statuto è rimesso al parere del consiglio regionale

la 1° deliberazione delle camere, in caso di parere negativo, è sottoponibile a referendum consuntivo.

La norma non dispone l'intervento del soggetto comunitario nella costituzione del contenuto della legge di revisione, però confina nell'ambito della competenza questo segno di apprezzamento costituzionale per la soggettività regionale.



CONSUETUDINI COSTITUZIONALI



Per le consuetudini costituzionali non esistono norme di rinvio:

sono ammissibili?

Con quali limiti?

Con quale efficacia?

assenza di norme sulla produzione non ne esclude l'esistenza; le consuetudini sono concettualmente prive della forma e dell'efficacia delineate dalla forma sulla produzione. Non si possono confondere struttura ed effettività della consuetudine con forma ed efficacia delle fonti formali.

Assenza di norme di rinvio non è sufficiente a far venir meno rilievo ed efficacia giuridica; quando manca la norma di rinvio la consuetudine opera nella fascia di normazione cui effettualmente inerisce l'integraziopne da essa prodotta, attenendosi alle norme poste dagli atti normativi integrati: la legalità delle norme consuetudinarie supplisce al difetto della norma di rinvio.

Le consuetudini costituzionali si formano negli spazi lasciati dalla costituzione, quando e fino a quando la lacuna non è colmata dal legislatore (p.e. consultazioni del pres. Repubblica e affidamento incarico cui non parla art 92C)

Consuetudini costituzionali sono del tipo praeter legem. Non è infatti ammissibile la desuetudine (consuetudo contra legem) di norme costituzionali, al massimo si accetta la deroga ad opera delle consuetudini internazionali di norme costituzionali non contenenenti principi supremi. La consuetudine secundum legem rimane invece assorbita nella norma costituzionale, trattandosi della sola interpretazione di questa.

Consuetudini costituzionali hanno un efficacia passiva uguale a quella delle fonti di grado costituzionale, per cui:

- resistono all'abrogazione da parte di leggi statali ordinarie

- è accettabile la loro applicazione per la risoluzione di conflitti di attribuzione tra poteri dello stato

- integrano il parametro nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.

Rientrano nel modello della consuetudine anche le convenzioni costituzionali, il complesso delle regole che, per tacito accordo tra organi costituzionali, ne disciplinano l'esercizio delle competenze, le prassi costituzionali, cioè il complesso di atti o comportamenti degli organi costituzionali che rivelano il modo di interpretare l'esercizio delle proprie competenze, e il precedente, cioè il singolo atto o comportamento cui l'organo costituzionale si informa dovendo operare nelle medesime circostanze. Tutti questi devono comunque rispettare le norme di diritto scritto, ma registrano una diminuzione di quantità degli elementi oggettivo e soggettivo da cui dipende la loro effettività ed efficacia giuridica.












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