Le caratteristiche essenziali della giustizia costituzionale in Italia;
la fase transitoria precedente l'entrata in funzione della corte
Dalla corte costituzionale risulta un solo carattere essenziale del
nostro sistema di giustizia costituzionale: cioè quello consistente nella
natura accentrata dei relativi giudizi. Per un primo verso, infatti, sono
rimasti isolati coloro che osteggiavano la stessa introduzione della giustizia
in esame, nel timore che il controllo così esercitato dovesse rivelarsi
incompatibile con la "sovranità" degli organi centrali di governo. Per un
secondo verso, non ha trovato seguito la tesi del sindacato diffuso,
esercitatile da qualunque giudice nell'ambito della sua giurisdizione. Entrambe
le proposte alternative furono respinte, sia perché si volle istituire un
giudice diverso, sia perché i giudizi della corte sono profondamente dissimili
da quelli attribuiti ai giudici comuni. Con questo fondamento si sarebbe
addirittura potuto dubitare della natura giurisdizionale della corte. Ma ciò
non toglie che sia dominante in giurisprudenza e in dottrina la qualificazione
della corte come un particolarissimo tipo di autorità giurisdizionale. I tratti
distintivi della giurisdizione costituzionale non sono stati, però, fissati
dalla costituzione; e la materia non è stata regolata che in modo assai
sommario dalla stessa legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.1. Ma le
indicazioni contenute in questo atto bastano a far intendere: primo, che le
leggi e gli atti equiparati sono impugnabili tanto in via incidentale quanto in
via principale; secondo, che le eventuali dichiarazioni d'illegittimità
costituzionale, efficaci erga omnes in base all'art. 136 Cost., non possono non
retroagire. Tuttavia, le scarne disposizioni di questa legge non erano
sufficienti per consentire l'immediato avvio della giustizia costituzionale; ed
occorsero altri cinque anni perché fosse promulgata la legge 11 marzo 1953, accompagnata
dalla contemporanea legge costituzionale n.1 del 1953. Al contrario, ha
predominato in dottrina e in giurisprudenza la tesi che il sindacato potesse
investire anche i vizi sostanziali, concernenti i contenuti normativi delle
leggi stesse. Quanto alle norme legislative preesistenti alla costituzione,
ciascun giudice è stato perciò chiamato a valutare se le norme costituzionali
ne avessero operato una "abrogazione implicita"; quanto invece alle leggi
sopravvenute dopo il 1° gennaio 1948, anch'esse sono state sindacate in vista
di una loro eventuale disapplicazione. Nel medesimo tempo, però, in luogo della
corte costituzionale funzionò anche un altro giudice del tutto speciale; cioè
l'alta corte per la regione siciliana. All'alta corte spettava giudicare "sulla
costituzionalità delle leggi emanate dall'assemblea regionale". Ma l'entrata in
funzione della corte comportò, immediatamente o quasi subito, la concentrazione
di tutti i giudizi di legittimità costituzionale in capo alla corte medesima.