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1. I vizi della volontà negoziale
Vi sono casi in cui la volontà è stata manifestata, ma si sarebbe formata in modo diverso,o non si sarebbe formata affatto se le parti,o una di esse soltanto fosse stata a conoscenza di determinate circostanze,o non avesse influito su di esse un raggiro della controparte, o di un terzo, o la violenza della controparte o di un terzo. In altre parole, se la volontà di entrambe le parti, o di una sola di esse, non fosse stata viziata.
Errore, Violenza, dolo sono "vizi della volontà"; essi producono l'annullamento del negozio (art.1427 c.c.).
2. L'ERRORE
ERRORE è la falsa conoscenza della realtà. Esso può essere OSTATIVO, oppure VIZIO.
L'ERRORE OSTATIVO è quello che cade sulla dichiarazione, cioè nel momento in cui si esterna la volontà: A scrive 865, invece di 875.
L'ERRORE VIZIO cade nella formazione stessa della volontà: A ritiene che il vaso cinese sia della dinastia Ming, mentre è una contraffazione dell'originale.
Questi due tipi di errori hanno un'identica disciplina.
L'ERRORE può essere di FATTO, essendo relativo a circostanze esterne; oppure di DIRITTO, quando cade sulla esistenza, la portata o l'applicabilità della norma giuridica (A crede di acquistare un terreno edificabile; scopre poi che sull'area grava un vincolo a verde pubblico che gli impedisce di edificare).
L'errore può ancora essere UNILATERALE,quando solo una delle parti ha volontà viziata; BILATERALE quando entrambe le parti hanno volontà viziata, ma per ragioni diverse. COMUNE quando entrambe le parti cadono nello stesso errore.
- Errore rilevante. L'essenzialità
L'ESSENZIALITÁ è un criterio che serve a selezionare gli errori in cui cadono i contraenti: non tutti gli errori possono essere considerati giuridicamente rilevanti. L'ERRORE è essenziale quando:
-cade sulla natura o sull'oggetto del negozio (orologio d'argento anziché di platino): A vuole acquistare un autoveicolo usato; si reca all'autocarrozzeria di B e vede la vettura X;poi prova la vettura Y, acquista quest'ultima nella convinzione che sia la vettura X.
-cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano determinate dal consenso; A assume B nella redazione di un quotidiano, alla condizione che B non abbia avuto compromissioni con il fascismo; si scopre successivamente che B era stato epurato; ovviamente, non qualsiasi qualità può essere rilevante, ma solo quelle che hanno incidenza pratica, tenendo conto delle circostanze (contraente solvibile, cattivo pagatore).
-quando, trattandosi di un errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del negozio. L'errore di diritto non si deve confondere con l'ignoranza della legge, che non scusa mai. Inoltre non è sempre essenziale; lo è solo se è stata la ragione unica o principale del contratto (A è un turista straniero; acquista un quadro di Raffaello, in vendita, per portarlo a casa; scopre che poi la legge italiana vieta l'esportazione di opere d'arte; non voleva sottrarsi all'applicazionedella legge; intendeva però comprare solo se avesse potuto portare con sé il quadro; l'errore stata la ragione unica del contratto).
Anche L'Errore di Diritto cade sui motivi.
-Errore Rilevante. La Riconoscibilità
Il secondo criterio di selezione degli errori è la RICONOSCIBILITÁ:sono rilevanti gli errori che una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevare (art.1431 c.c.).
Anche in questo caso opera il principio della tutela dell'affidamento: Si deve tutelare non solo chi cade in errore, ma anche la controparte, che per effetto dell'errore del primo, non può concludere l'affare. Se la controparte poteva riconoscere l'errore non poteva confidare sulla validità del negozio e quindi giusto che l'affare sia annullato.
Essenzialità e Riconoscibilità dell'errore sono criteri con i quali si tutela l'affidamento della controparte, e si distribuisce, in modo oggettivo, il rischio contrattuale, quando, risultando il negozio insoddisfacente per una delle parti, essa, nella convinzione di essere caduta in errore, può tentare di far ricadere il rischio sull'altra.
L'errore di Calcolo non dà luogo all'annullamento (art,1430) ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità sia stato determinante nel consenso."
Nei casi in cui la parte non è caduta in errore si offre di eseguire il contratto in modo conforme al contenuto e alle modalità che la parte in errore intendeva concludere, non è ammesso chiedere l'annullamento (art.1432c.c.).
-Errore Irrilevante
L'errore sul valore della cosa, che non investe l'oggetto, o la qualità essenziale (compro un fondo credendo che sia produttivo e invece è scarsamente redditizio; l'errore di previsione.
L'Errore sul Motivo (A crede di potersi trasferire a Roma e acquista un appartamento senza dire nulla al venditore; le speranze di trasferimento sono deluse; A non può far valere il suo errore, cadendo esso sui motivi che lo avevano spinto all'acquisto). L'Errore sul Motivo è rilevante solo nel testamento e nella donazione.
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