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LA SOCIETA’
la società è la forma + diffusa d’esercizio collettivo dell’impresa. Si tratta di un’organizzazione di persone e di beni coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo mediante l’ esercizio in comune di attività economica (2082) allo scopo di ricavarne lucro inteso come differenza attiva tra ricavi e costi. L’articolo 2247 definisce la società come il contratto con il quale “….”. La società nasce da un contratto. Tale contratto può essere consensuale, con comunione di scopo, a forma diversificata (a seconda del tipo), contratto tipico (infatti esistono 6 tipi di società raggruppati secondo 2 criteri quello di attività, il primo gruppo in non commercial e il secondo in commerciali, e quello di autonomia patrimoniale). I tre elementi essenziali del contratto di società sono i conferimenti, l’esercizio in comune di un’attività economica e la divisione degli utili. I conferimenti sono l’assunzione dell’obbligazione di dare o di fare. I beni possono essere conferiti in proprietà o in godimento. Il CS è costituito dalla somma dei conferimenti. L’esercizio di un’attività economica significa l’attività produttiva di un nuova ricchezza con la gestione comune quando si può ricorrere alla volontà di tutti i soci. La divisione degli utili cioè un qualsiasi incremento patrimoniale garantito ai soci. Il legislatore del diritto commerciale mette delle regole per fare lavorare in autonomia e far crescere la produttività per garantire l’interesse del terzo in buona fede.
TIPI DI SOCIETA’:
i tipi di società previsti dal codice sono le società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) che hanno uno scopo lucrativo cioè col fine di realizzare la differenza tra ricavi e costi e queste sono le imprese collettive. E le società di capitale (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa, di mutua assicurazione) le prime tre hanno un scopo lucrativo e le ultime due hanno uno scopo mutualistico ovvero l’intento di fornire beni o servizi ad occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose. Le società possono avere autonomia patrimoniale e personalità giuridica. Nelle società di persone l’autonomia patrimoniale è imperfetta e il patrimonio sociale è in parte insensibile alle vicende relative ai patrimoni individuali dei soci. Nelle società di capitali l’autonomia patrimoniale è perfetta e il patrimonio sociale è sensibile alle vicende relative ai patrimoni individuali dei soci e viceversa.
SOCIETA’ SEMPLICE:
è concepita x svolgere un’attività non commerciale. Non ci sono forme particolari, la società semplice si può costituire anche con un accordo verbale. È prescritta l’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese. Non è dotata di personalità giuridica ma di autonomia patrimoniale. Nel codice civile ci sono le norme suppletive che decidono ciò che la volontà dei soci non ha stabilito (2251). Quando si tratta di comprare o vendere beni immobili ci vuole un contratto scritto e solo nel caso in cui uno dei soci conferisca un bene immobile la costituzione della società deve essere fatta con un atto scritto. La partecipazione agli utili salvo patto contrario viene fatto da tutti i soci in parti uguali. Il patto leonino è vietato cioè quel tipo di atteggiamento dove uno solo dei soci si prenda tutta la parte positiva o si tolga quella di partecipazione alle perdite.
La qualifica di socio in una società semplice si acquista per il solo fatto di aver concorso con la propria volontà alla costituzione della società. I diritti di un socio sono di tipo patrimoniale ovvero il diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazione in caso di scioglimento; e di amministrazione. Il socio ha anche dei doveri cioè l’obbligo dei conferimenti e i rispetto della destinazione dei beni sociali. Ha anche delle responsabilità nei confronti dei creditori sociali ovvero la responsabilità solidale (es un solo debito x una molteplicità di debitori cioè tutti i soci sono responsabili dell’ obbligazione) e la responsabilità sussidiaria (interviene in un secondo momento cioè prima si va alla cassa sociale poi si arriva ai soci). L’amministrazione della società può essere disgiuntiva (principio generale) e congiuntiva cioè può essere stabilità nell’atto costitutivo. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Il rappresentante della società è colui che ha il potere di esprimere all’esterno la volontà sociale di agire in nome della società. La rappresentanza aspetta a ciascun amministratore salvo sia diversamente previsto. Il rapporto sociale limitatamente ad un socio può sciogliersi per morte recesso o esclusione del socio.
La società ha la funzione paradigmatica ovvero la risoluzione dei problemi generali nella società semplice. Dall’articolo 2272 al 2290 si parla della cessazione della società o di un recesso di un socio. La società semplice si scioglie per i seguenti motivi: decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo, deliberazione unanime dei soci, venir meno alla pluralità dei soci. Fra la scioglimento e la l’estinzione c’è la liquidazione cioè quella fasi in cui vengono estinto tutti i rapporti giuridici dopo la quale avviene appunto l’estinzione. Finché resta in piedi un solo rapporto giuridico continua la fase di liquidazione anche se la società è sciolta. Chi porta la fase di scioglimento a quello di estinzione sono i liquidatori che sono degli amministratori con l’unico divieto di effettuare nuova azioni. Il recesso di un socio lo si ha quando il socio se ne vuole andar dopo un preavviso di tre mesi se c’è una giusta causa anche subito. L’esclusione di un socio quando la società caccia un socio per inadempimento degli obblighi da parte del socio (2089).
SOCIETA IN NOME COLETTIVO:
la si ha ogni volta venga svolta un’attività commerciale senza che risulti un limitazione della responsabilità di tutti i soci per le obbligazione sociali. Responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci verso terzi per le obbligazioni sociali. Si applica la disciplina della società semplice salvo che sia diversamente previsto (2293). Lo scioglimento lo si ha per le stesse cause della società semplice ma in più lo scioglimento di una società che ha come oggetto l’attività commerciale e il provvedimento dell’autorità amministrativa. La liquidazione valgono le norme previste per la società semplice ma alla fine i liquidatori devono fare un prospetto di riparto utili. La cancellazione serve per suggellare la fine della società.
LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:
è una società di persone formata da 2 categorie di soci cioè gli accomandanti e gli accomandatari (2313,2320). Gli accomandatari rispondono solidalmente alle obbligazioni sociali, sono obbligati vs la società all’esecuzione dei conferimenti e hanno poter amministrativo.Gli accomandanti invece non hanno nessun potere gestionale e non rispondono solidalmente delle obbligazioni della società, sono obbligati solo ai conferimenti.
LA SOCIETA’ PER AZIONI:
è lo strumento principale creato dal legislatore per rispondere nella maniera più funzionale possibile alle esigenze di sviluppo del sistema. la società per azioni funziona secondo due aspetti fondamentali cioè la divisibilità del rischio, patrimonialità perfetta e la divisione del capitale in tante piccole parti costituite da titoli di credito e cioè la raccolta capillare del capitale. Il principio che unisce i due aspetti fondamentali della società per azioni è la tutela del terzo in buona fede mediante la trasparenza. L’esempio di questa trasparenza è dato dall’atto della costituzione che deve essere pubblico e fatto da un notaio. I momenti della costituzione sono: l’atto pubblico fatto dal notaio, il deposito dell’atto, l’iscrizione della società nel registro delle imprese (nascita). Perché tutta questa rigidità? Perché è un meccanismo che da garanzia ai terzi e quindi deve conquistare la fiducia dei terzi. Ci sono 2 tipi di costituzione quella simultanea cioè più persone si mettono d’accordo e fanno un atto davanti al notaio, o costituzione per atti dove una persona decide di fare una società ma non ha i soldi, allora pubblica un annuncio x chiedere finanziamento al mercato dei risparmiatori. Il testo del contratto deve essere chiaro e più preciso possibile. Dopo aver raccolto tutte le sottoscrizioni si fa una riunione dei sottoscrittori e poi si procede come la costituzione simultanea. Lo statuto contiene le norme del funzionamento della società. Quando la società si iscrive, la società nasce quindi prima dell’iscrizione la società non è ancora nata (efficacia costitutiva dell’iscrizione). L’atto costitutivo deve contenere la denominazione sociale che può essere di pura fantasia ma deve avere la sigla SPA dopo la denominazione, l’ammontare minimo del CS che non può essere inferiore a 120000€ e ogni azione non deve avere un valore nominale inferiore ad 1€, l’unico libro messo a disposizione dei soci è il libro dei soci che contiene tutti i nomi di ciascun socio se non si è registrati nel libro anche se si ha in possesso delle azioni non si può partecipare alla vita dell’azienda, l’oggetto sociale è l’attività che la società intende svolgere, le norme secondo le quali vengono ripartiti gli utili. Le azioni rappresentano un titolo che a sua volta rappresenta una serie di diritti. Incorporano diritti di diversa natura, non solo diritti di tipo patrimoniale, è come se viaggiasse allegato all’atto costitutivo. I diritti dell’azione si dividono in 2 categorie cioè i diritti amministrativi e i diritti patrimoniali. Quelli di tipo amministrativo cioè tutti quelli legati all’amministrazione sono il diritto al voto – diritto di opzione – diritto di ricevere informazioni – diritto di approvare il bilancio di esercizio. L’obbiettivo dei diritti amministrativi è quello di poter intervenire alle assemblee di voto e di impugnativa. Quelli patrimoniali sono il diritto al dividendo – diritto alla ripartizione del residuo attivo – diritto di opzione. Il diritto di opzione si ha nel momento in cui si ha un aumento di capitale cioè quando vengono distribuite delle nuove azioni il socio vecchio ne ha diritto senza concorrenza. Il socio ha anche il diritto di prelazione cioè quando un socio rinuncia al diritto di opzione e quindi restano ancora azioni, il primo socio può acquistarle prima che vengono messe nel mercato. La azioni possono essere ordinarie, straordinarie (non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie), di risparmio (non hanno diritto di voto e privilegio degli utili). Le assemblee sono un organo collegiale e rappresenta la riunione dei soci. Quelle ordinarie vengono fatte almeno una volta all’anno poiché si deve approvare obbligatoriamente il bilancio, mentre le assemblee straordinarie vengono fatte quando c’è qualcosa di nuovo da decidere o da cambiare nell’atto costitutivo. Ci sono 3 organismi all’interno della società cioè l’organo amministrativo, quello deliberativo e quello
LA SOCIETA’ PER AZIONI:
è lo strumento principale creato dal legislatore per rispondere nella maniera più funzionale possibile alle esigenze di sviluppo del sistema. La società per azioni funziona secondo due aspetti fondamentali cioè la divisibilità del rischio, patrimonialità perfetta e la divisione del capitale in tante piccole parti costituite da titoli di credito e cioè la raccolta capillare del capitale. Il principio che unisce i due aspetti fondamentali della società per azioni è la tutela del terzo in buona fede mediante la trasparenza. L’esempio di questa trasparenza è dato dall’atto della costituzione che deve essere pubblico e fatto da un notaio. I momenti della costituzione sono: l’atto pubblico fatto dal notaio, il deposito dell’atto, l’iscrizione della società nel registro delle imprese (nascita). Perché tutta questa rigidità? Perché è un meccanismo che da garanzia ai terzi e quindi deve conquistare la fiducia dei terzi. Ci sono 2 tipi di costituzione quella simultanea cioè più persone si mettono d’accordo e fanno un atto davanti al notaio, o costituzione per atti dove una persona decide di fare una società ma non ha i soldi, allora pubblica un annuncio x chiedere finanziamento al mercato dei risparmiatori. Il testo del contratto deve essere chiaro e più preciso possibile. Dopo aver raccolto tutte le sottoscrizioni si fa una riunione dei sottoscrittori e poi si procede come la costituzione simultanea. Lo statuto contiene le norme del funzionamento della società. Quando la società si iscrive, la società nasce quindi prima dell’iscrizione la società non è ancora nata (efficacia costitutiva dell’iscrizione). L’atto costitutivo deve contenere la denominazione sociale che può essere di pura fantasia ma deve avere la sigla SPA dopo la denominazione, l’ammontare minimo del CS che non può essere inferiore a 120000€ e ogni azione non deve avere un valore nominale inferiore ad 1€, l’unico libro messo a disposizione dei soci è il libro dei soci che contiene tutti i nomi di ciascun socio se non si è registrati nel libro anche se si ha in possesso delle azioni non si può partecipare alla vita dell’azienda, l’oggetto sociale è l’attività che la società intende svolgere, le norme secondo le quali vengono ripartiti gli utili. Le azioni rappresentano un titolo che a sua volta rappresenta una serie di diritti. Incorporano diritti di diversa natura, non solo diritti di tipo patrimoniale, è come se viaggiasse allegato all’atto costitutivo. I diritti dell’azione si dividono in 2 categorie cioè i diritti amministrativi e i diritti patrimoniali. Quelli di tipo amministrativo cioè tutti quelli legati all’amministrazione sono il diritto al voto – diritto di opzione – diritto di ricevere informazioni – diritto di approvare il bilancio di esercizio. L’obbiettivo dei diritti amministrativi è quello di poter intervenire alle assemblee di voto e di impugnativa. Quelli patrimoniali sono il diritto al dividendo – diritto alla ripartizione del residuo attivo – diritto di opzione. Il diritto di opzione si ha nel momento in cui si ha un aumento di capitale cioè quando vengono distribuite delle nuove azioni il socio vecchio ne ha diritto senza concorrenza. Il socio ha anche il diritto di prelazione cioè quando un socio rinuncia al diritto di opzione e quindi restano ancora azioni, il primo socio può acquistarle prima che vengono messe nel mercato. La azioni possono essere ordinarie, straordinarie (non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie), di risparmio (non hanno diritto di voto e privilegio degli utili). Le assemblee sono un organo collegiale e rappresenta la riunione dei soci. Quelle ordinarie vengono fatte almeno una volta all’anno poiché si deve approvare obbligatoriamente il bilancio, mentre le assemblee straordinarie vengono fatte quando c’è qualcosa di nuovo da decidere o da cambiare nell’atto costitutivo. Ci sono 3 organismi all’interno della società cioè l’organo amministrativo, quello deliberativo e quello di controllo.
L’organo amministrativo è formato dagli amministratori a cui è affidata la gestione dell’impresa sociale. L’amministrazione può essere fatta in 3 modelli ovvero quello tradizionale (dove gli organi sono costituiti da un amministratore o da un consiglio di amministrazione e da un collegio sindacale con l’ausilio di un revisore esterno), quello dualistico (che è composto da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza) e quello monastico (i cui organi sono un consiglio di amministrazione ed u comitato di controllo).
Il controllo interno in una S.p.A. è il collegio sindacale a cui è affidata la vigilanza sulla gestione delle società al fine di assicurare il rispetto della legge e dell’atto costitutivo. La funzione di controllo può essere esercitata anche dal consiglio di sorveglianza comitato dall’assemblea o dal comitato per il controllo sulla gestione nominato dal consiglio di amministrazione.
Il controllo nel sistema tradizionale è il collegio sindacale è un organo necessariamente collegiale composto da 3 o 5 membri effettivi e 2 supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea. I componenti del collegio sindacale devono avere –un particolare competenza tecnica –particolari requisiti di onorabilità. Le riunioni devono venire almeno una volta ogni 90 giorni e le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta. il collegio sindacale ha principalmente funzione di controllo e spettano al collegio sindacale solo delle limitate funzioni di controllo contabile. Accanto alle funzioni di controllo i sindaci hanno anche funzioni di amministrazione. Per quanto riguarda le responsabilità i sindaci devono adempiere i loro doveri con professionalità e diligenza e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.
Il controllo nel sistema dualistico è il consiglio di sorveglianza è un organo costituito da almeno tre componenti nominati dalla assemblea ordinaria che restano in carico 3 anni e sono rieleggibili, e almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. I compiti sono la funzione di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale, una rilevante porzione delle funzioni delle assemblea ordinaria, altri compiti.
Il controllo nel sistema monistico è il comitato di controllo sulla gestione è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali. I compiti sono la funzione di vigilanza e altri compiti.
Il controllo contabile in una S.p.A. viene affidato ad un revisore esterno iscritto nel registro dei revisori contabili. I compiti del revisore sono la verifica che la contabilità sia tenuta regolarmente e che i fatti di gestione siano iscritti regolar,ente nelle scritture contabili, la verifica se il bilancio di esercizio corrisponde a quanto risulta nelle scritture contabili, esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato.
I controlli esterni sono formati dal tribunale, e la Consob che servono per garantire il corretto funzionamento dell’ente.
LE AZIONI E LA GESTIONE DEL CAPITALE: le azioni sono titoli di credito e hanno una caratteristica in più rispetto ad altri crediti cioè circolano in maniera più rapida e sicura. Nelle azioni è necessario distinguere il valore nominale dal valore effettivo. Quello nominale corrisponde alla frazione di capitale che l’azione rappresenta mentre quello effettivo può essere maggiore o minore rispetto a quello nominale. Le azioni che hanno sede in Italia devono essere tutte nominative ovvero vi è scritto nome e cognome dell’intestatario, solo le azioni di risparmio possono essere anche al portatore ovvero vi è scritto la società, la sede ecc… ma non c’è scritto di chi sono quindi sono del portatore. Le azioni si dicono liberate quando il socio ha integralmente eseguito il conferimento previsto a suo carico. La circolazione dei titoli azionari si attua secondo le norme prescritte per i titoli di credito. Il trasferimento delle azioni al portatore si effettua con la consegna del titolo mentre il trasferimento delle azioni nominative richiede la duplice formalità. La legge pone dei limiti alla circolazione delle azioni. Limitazioni alla circolazione possono essere poste dall’atto costitutivo. Le clausole limitative statutarie più frequente,mente usate sono le clausole di gradimento (quelle che subordinano la vendita delle azioni al possesso) e le clausole di prelazione (prevedono che il socio il quale deve liberarsi delle azioni debba preferire i sui soci). Quando le limitazioni alla circolazione riguardano solo alcuni soci al di fuori dell’atto costitutivo si parla di sindacato do blocco.
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