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Il contratto in generale




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Il contratto in generale


1. Il contratto: realtà e definizione

In nostro codice civile da una nozione unitaria di contratto disponendo che il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, cioè suscettibile di valutazione economica (art.1321).

Non ogni patto e promessa quindi è contratto, ma solo quelli che hanno ad oggetto relazioni economiche.

I requisiti essenziali del contratto (cioè che non possono mancare e non dipendono dall'entità o dalle circostanze dello scambio dei consensi) sono: accordo, oggetto, forma, causa.


2. Funzione ed efficacia del contratto

La funzione del contratto è quella di autoregolamentazione (regolare il rapporto giuridico patrimoniale). 

La funzione spiega anche l'efficacia del contratto: il contratto ha forza di legge tra le parti (art.1372).

L'ordinamento cioè riconosce la possibilità ai privati di darsi legge nei propri rapporti autonomia.

Si possono distinguere due modi elementari di operare del contratto:

la funzione/efficacia traslativa: trasferimento dell'oggetto (come la cosa che passa al compratore);

la funzione/efficacia obbligatoria: la nascita delle obbligazioni tra le parti.


Il contratto in generale può essere visto da diversi punti di vista, tra loro interconnessi:

se guardiamo alla fattispecie, cioè all'accordo contrattuale, il contratto appare come un atto giuridico, formato tra due o più parti (contratto-atto) si studia la formazione, l'interpretazione, la validità del contratto, i contenuti e i vizi dell'atto di autonomia contrattuale.

se guardiamo alle conseguenze giuridiche dell'accordo, viene in evidenza il regolamento di interessi che ne nasce, quindi il rapporto contrattuale che si stabilisce tra le parti (contratto-rapporto) si studiano i diritti e gli obblighi, durata, esecuzione, resistenza, scioglimento e successione.


3. Il contratto come atto giuridico

Il contratto è un accordo (incontro di volontà); l'accordo è un fatto osservabile e accertabile, cioè una certa condotta tenuta dalle parti contraenti.

Il contratto quindi si compone di manifestazioni di volontà concordi : parole, gesti, comportamenti che servono da segni con cui le parti manifestano reciprocamente la propria volontà di realizzare un certo assetto di interesse cioè la convergenza di dichiarazioni o manifestazioni di volontà.


Il contratto è un atto giuridico bi- o plurilaterale (pluralità di centri di interesse), non quindi un atto unilaterale (procura, disdetta, diffida, rinuncia, voto).

Nel contratto ci sono due o più parti, che portano interessi distinti. Il contratto è destinato a comporre questi interessi e soddisfarli entrambi. Ma in ogni momento della vita del contratto le parti, di regola, si presentano come due controinteressati, cioè titolari di interessi in conflitto.

Il legislatore quindi deve contemperare entrambi gli interessi e proteggere queste posizioni.

Negli atti unilaterali invece, si manifesta la volontà di una sola parte. Gli atti unilaterali possono distinguersi in atti unilaterali ricettizi (cioè diretti a un destinatario determinato, come una dichiarazione di recesso  un'intimazione a pagare) e non ricettizi (come una dichiarazione di voto).

In quelli ricettizi il destinatario dell'atto assume il ruolo di controinteressato (pur non essendo parte dell'atto) e a lui si applicano quelle regole che, nella disciplina del contratto, presuppongono una controparte in quanto compatibili.


4. Il principio di buona fede


Il principio di buona fede è un principio generale che si esplica in tre importanti clausole (trattative, interpretazione, esecuzione):

Nelle trattative e nella formazione dell'accordo le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede (art.1337). è un dovere di correttezza (cioè buona fede oggettiva) che la legge impone.

In particolare la legge impone un dovere reciproco di informazione con riguardo a eventuali vizi del contratto (art.1338).

La violazione del principio di correttezza in sede di contrattazione  non incide di per sé sulla validità del contratto. Ma la condotta di malafede è però fonte di responsabilità per l'eventualità di aver cagionato danni all'altra parte, che abbia confidato nella validità del contratto (art.1338), o che abbia subito comunque un pregiudizio per effetto della malafede della controparte (es. art 1440) responsabilità precontrattuale.

La buona fede è anche un criterio importante per l'interpretazione del contratto (art.1366), cioè quell'operazione con cui si stabilisce il significato delle manifestazioni di volontà che formano l'accordo contrattuale: le dichiarazioni con che le parti si scambiano vanno intese così come le intenderebbe una persona onesta e leale. Infatti ciascuna parte non può pretendere di attribuire alle proprie o alle altrui parole (o gesti o comportamenti) un significato a lei favorevole, ma diverso da quello che loro darebbe una persona onesta.

L'art.1375 impone alle parti una condotta di buona fede nell'esecuzione del contratto, obbligando i contraenti a comportarsi nello svolgimento del loro rapporto come persone oneste e leali.


5. L'autonomia contrattuale e i suoi limiti

L'autonomia contrattuale è l'espressione del liberismo economico, e quindi della libertà dei fini in economia. Lo Stato-legislatore infatti non interviene a dettare le finalità e a incanalare le risorse (capitale e lavoro) nelle direzioni prefissate ma le lascia alla libera scelta dei singoli e dei gruppi.

Compito dello Stato-legislatore non è quindi di essere protagonista ma di stabilire le regole del gioco.

L'idea di assoluta signoria del privato sulle risorse economiche e sul loro impiego, secondo il criterio del libero mercato, ha più volte ceduto alla necessità di realizzare o garantire interessi generali o collettivi che non sembravano potersi soddisfare attraverso gli aggiustamenti spontanei.

Sinteticamente si possono indicare tre vettori di questa evoluzione:

Tutela di interessi tenuti prevalenti rispetto alla libertà di mercato. La libertà di mercato non deve svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Altri limiti sono dettati da leggi speciali e regolamenti in materia ambientale, istruzione, sanità, trasporti, .

Tutela della libera concorrenza. La libertà di mercato va difesa contro se stessa. Infatti a volte il libero mercato divora se stesso e comprime o addirittura sopprime la concorrenza stessa, espellendo dal mercato gli operatori minori, anche se competitivi, e impedendo ai nuovi protagonisti di entrare nel mercato e competere.

Da qui deriva l'esigenza di limitare e vigilare sulla concentrazione di imprese attraverso varie regolamentazioni (soprattutto la normativa Antitrust).

Tutela delle parti deboli del mercato. Misure rivolte alla tutela degli interessi diffusi, proteggendo particolari categorie: prestatori di lavoro, consumatori, utenti. Per questo motivi sono stati creati una serie di strumenti di controllo del mercato (come ad esempio quelli sui prezzi e le tariffe). 


6. La forza legge del contratto

Autonomia vuol dire che ognuno è signore dei propri interessi nei limiti stabiliti dalla legge.

Il principio di autonomia ha due facce: se a ciascuno è riservata la possibilità di decidere circa i propri interessi, nessuno può disporre degli interessi di un altro soggetto. In altre parole, qualsiasi modificazione della sfera giuridica di un soggetto richiede il suo consenso.

Esempio: nessuno può ingerirsi negli affari altrui se non ne ha il potere, che può essergli attribuito dalla volontà dell'interessato o per determinazione della legge; a parte i casi di rappresentanza legale, l'ingerenza non autorizzata è ammessa sono nel caso della gestione degli affari altrui (art.2028).


7. La libertà di contrarre

Aspetto essenziale dell'autonomia è la libertà di contrarre (cioè concludere o no) un contratto.

Eccezioni alla libertà di contrarre:

Obbligo legale a contrarre: per determinazione di legge.

Esempi: sono obbligate a contrarre le imprese in regime di monopolio legale (art.2597), le imprese che esercitano servizi pubblici di trasporto (art.1679), le imprese assicuratrici per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

Obbligo convenzionale a contrarre: per un vincolo assunto in base a un precedente contratto. Esempi: a causa del contratto preliminare con il quale le parti si obbligano a concludere un contratto definitivo; a causa del contratto do mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è obbligato a ritrasferire al mandante quanto acquistato per suo conto (art.1706).


8. Autonomia contrattuale e contenuto del contratto

In tutti i sistemi giuridici il legislatore predispone dei modelli d contratto raccogliendo dalla realtà le funzioni e gli schemi di rapporto più importanti e frequenti (contratti tipici). La disciplina del tipo contrattuale è una cornice, che solo in parte prevede norme inderogabili. Dentro la cornice, le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge.

I patti con cui si stabiliscono punto per punto il contenuto del contratto si chiamano clausole.

I contratti si dividono in:

Contratti tipici: quelli previsti dalla legge.

Contratti atipici o innominati: contratti che non appartengono ai tipi previsti dalla legge, purchè diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela (cioè non illeciti).

Esempi: diritti reali su cosa altrui sono a numero chiuso e non se ne possono creare di nuovi.

Contratti misti: risultano dalla combinazione di elementi propri a diversi contratti tipici.

Esempi: il contratto di albergo combina elementi di locazione, della somministrazione e del deposito.


Esistono anche limiti alla libertà di determinare il contenuto del contratto:

Limiti legali: la legge può determinare alcune parti di determinati contratti. Ad esempio una o più clausole possono essere imposte per legge e sostituire così le clausole difformi senza rendere invalido il contratto.

Limiti convenzionali: limiti stabiliti da un contratto precedente. Ad esempio i contratti normativi che obbligano ad inserire determinate clausole nei contratti futuri tra le parti.



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