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Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
La costituzione è l'insieme dei principi fondamentali che stanno alla base dell'ordinamento giuridico di uno stato o, possiamo anche dire, è la legge fondamentale dello stato. Essa viene così chiamata perché 'costituisce' l'ordinamento giuridico: stabilisce le norme di base a cui tutte le leggi dello stato devono ispirarsi, fissa i principi a cui l'apparato statale deve attenersi nell'esercizio del potere politico.
La caratteristica costante degli stati contemporanei è quella di avere una costituzione scritta.
Le costituzioni sono testi brevi: contengono soltanto disposizioni di carattere generale e lasciano alle leggi ordinarie il compito di fissare norme più particolareggiate.
In generale, le costituzioni tendono a regolare due questioni:
- i rapporti tra lo stato e la società civile (le libertà dei cittadini e i poteri di intervento dello stato nella società);
- l'organizzazione interna dello stato (gli organi dello stato, i loro rapporti reciproci).
(più 18 articoli delle «Disposizioni transitorie e finali»).
Il testo della Costituzione si apre con i «Principi fondamentali» (artt. 1-12) ed è poi suddiviso in due parti:
- la prima parte (artt. 13-54), intitolata «Diritti e doveri dei cittadini», tratta del rapporto tra lo stato e i cittadini e quindi tra stato-apparato e società civile, ed è a sua volta divisa in 4 titolì;
- la seconda parte (artt. 55-139), intitolata «Ordinamento della repubblica», tratta dell'organizzazione dei pubblici poteri ed è divisa in 6 titoli.
Seguono le «Disposizioni transitorie e finali» (18 articoli) contenenti in prevalenza norme transitorie per il passaggio al nuovo ordinamento.
La costituzione può essere:
Ottriata: quando viene unilateralmente concessa dal sovrano come è accaduto con lo Statuto Albertino
Votata: se viene adottata da un organo democraticamente eletto o viene comunque approvata dal corpo elettorale (ad es. attraverso un plebiscito come accadde per la costituzione della Repubblica Francese)
Flessibile: quando può essere modificata dagli ordinari strumenti legislativi senza richiedere un procedimento particolare
Rigida: quando è modificabile solo attraverso un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario. Si definisce rigida in senso debole quella costituzione che non prevede alcun controllo sulla conformità ad essa dalle leggi ordinarie; Rigida in senso forte sono invece quelle costituzioni che tale controllo prevedono o autorizzano ogni giudice a disapplicare le leggi incostituzionali oppure istituendo un organo apposito che annulli le leggi con esse contrastanti.
Breve o corta: quando contiene solo le norme sull'organizzazione fondamentale dello stato e alcuni diritti di libertà.
Lunga: quando riconosce accanto alle libertà civili, i diritti politici economici ed ennuncia valori e principi cui deve ispirarsi l'azione dei pubblici poteri.
La nostra costituzione è scritta, votata (dall'assemblea costituzionale eletta dai popolo il 2/06/1946), rigida in senso forte (non potendo essere modificata da leggi ordinarie ma solo con leggi costituzionali e prevedendo un sistema di controlli di conformità delle leggi al dettato costituzionale), e lunga (riconoscendo, a differenza dello Statuto Albertino, anche i di economici, oltre a quelli civili e politici).
La nostra costituzione può sicuramente considerarsi una fonte del diritto, un atto a contenuto normativo.
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