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La Norma Giuridica
Il diritto è un'insieme di regole emanate e fatte valere
dallo Stato al fine di disciplinare la vita di una società
Possiamo quindi affermare che il diritto è un sistema di norme finalizzate alla risoluzione dei conflitti di interessi fra gli uomini, attraverso l'applicazione di regole predeterminate.
Detto ciò si capisce che il diritto è essenziale ad ogni società, perché assicura ai cittadini una convivenza pacifica nell'ambito di una comunità organizzata.
In fatti l'uomo nel corso del tempo è passato da uno stato di libertà a uno stato di libertà civile attraverso comunità sempre più organizzate.
L'ordinamento Giuridico
L'ordinamento giuridico è costituito dall'insieme delle norme giuridiche e dall'apparato preposto alla loro creazione nonché alla garanzia della loro osservanza.
L'ordinamento giuridico è inteso come un complesso
unitario di norme che garantisce l'ordine interno della società per il raggiungimento dei fini propri dello stato
Ogni comunità dello stato forma il proprio ordinamento in relazione alle sue condizione sociali, culturali, economiche.
Tutti gli ordinamenti giuridici rispondono ai fini che lo Stato ritiene necessari per lo sviluppo complessivo della società. In fatti ogni stato sceglierà un organizzazione piuttosto che un'altra per soddisfare le sue esigenze.
Lo Stato
Lo Stato è un'organizzazione politica composta da tre elementi costitutivi: territorio, popolo, potere sovrano.
Per Stato - ordinamento si intende l'organizzazione politica di un popolo su un territorio.
Per Stato - comunità si intende, invece, lo Stato in rapporto alla sua popolazione, ossia l'insieme di cittadini appartenenti allo stato
Per Stato - apparato è l'insieme degli organi mediante i quali viene esercitata la sovranità (parlamento, governo ecc).
Partizione del diritto
L'ordinamento giuridico è diviso in due grandi parti: diritto pubblico e diritto privato.
Diritto pubblico
Il diritto pubblico è l'insieme di tutte le norme che regolano i rapporti tra lo Stato e gli enti pubblici e anche i rapporti tra stato e privati, quando in tal rapporti si manifesta la supremazia dello stato o dell'ente e la soggezione a questo da parte del privato.
Rami del diritto pubblico
Il diritto pubblico si suddivide a sua volta in vari rami: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale e diritto processuale.
Diritto privato
Il diritto privato è l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra privati o tra privati e ente pubblico, quando quest'ultimo viene sottoposto alla stessa disciplina. Ad esempio, se lo stato affitta un appartamento di sua proprietà, mediante contratto d'affitto, esso si comporta come un cittdino.
Rami del diritto privato
Il diritto privato si suddivide in diritto civile, diritto commerciale e diritto della navigazione.
Diritto oggettivo e diritto soggettivo
La parola "diritto" si può intendere in senso oggettivo e soggettivo.
Si parla di diritto oggettivo per indicare le norme giuridiche in quanto tali (norma agendi), ossia tutto l'insieme delle norme che predeterminano un dato comportamento.
Si parla di diritto soggettivo per indicare la pretesa di un soggetto
di assumere un preciso comportamento prescritto da una norma
(facultas agendi) per realizzare un proprio interesse.
Le norme
Quando solitamente ci si riferisce alle norme si pensa quasi solamente alle norme giuridiche, anche se queste non sono le uniche esistenti, in fatti se si pensa alle regole che l'uomo deve osservare nel compimento delle varie attività quotidiane ci si accorge immediatamente che il campo si allarga immediatamente.
Norme Sociali
Le norme giuridiche appartengono alla grande categoria delle norme sociali, con la differenza che, mentre le norme giuridiche sono obbligatorie, cioè determinano un preciso comportamento che le persone devono seguire e che applica delle sanzioni alle persone che non li rispettano, le altre norme sociali (morali, religiose, di convenienza, di educazione ecc.) nascono e si consumano nella nostra coscienza, senza essere pertanto obbligatorie.
Norme giuridiche
Invece la norma giuridica e un precetto rivolto dallo Stato (che è in posizione di supremazia e di sovranità) ai cittadini, ai quali viene imposta una ben definita condotta e, nel caso in cui non venga eseguito, è prevista una determinata sanzione, proporzionata alla violazione.
Precetto, sanzione
La norma giuridica è quindi
formata da due parti: il precetto e
la sanzione. Il precetto impone un determinato comportamento; mentre la sanzione stabilisce quali saranno le
conseguenze se l'individuo si comporterà in modo contrario a quello prescritto
dal precetto. È la conseguenza negativa prevista dalla norma per la mancata
osservazione del precetto in essa contenuto. La sanzione può assolvere una
duplice funzione: preventiva e repressiva. Prevenendo punizioni per le
eventuali infrazioni, la sanzione può impedire che queste vengano commesse
(funzione preventiva), ma punendo coloro che commettono l'infrazione svolge una
funzione repressiva.
Caretteristiche delle norme giuridiche
La norma giuridica ha diverse caratteristiche che la contraddistinguono da tutte le altre norme sociali.
positività;
coattività;
relatività
generalità;
astrattezza.
Positività. La norma giuridica è positiva, cioè posta dallo
Stato e questo fatta valere.
Coattività. La norma giuridica è coattiva, cioè
obbligatoria, deve essere osservata rigorosamente dal
cittadino; qualora questi non la segua, sarà punito tramite
l'applicazione di una sanzione
Relatività. La norma giuridica è relativa, in quanto il suo
contenuto può subire delle modifiche nello spazio e nel
tempo.
Generalità. La norma giuridica è generale, in quanto si
rivolge a una serie indefinita di soggetti e non a singole
persone.
Astrattezza La norma giuridica è astratta poiché non
prevede casi concreti, ma una serie ipotetica di eventi.
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