La libertà sindacale e il diritto di sciopero
Fra i mezzi costituzionalmente predisposti a tutela del lavoro rientra,
senza dubbio, la libertà di organizzazione sindacabile. E tale libertà si
concreta nella spontanea formazione delle più varie coalizioni di lavoratori.
La realtà giuridica degli attuali sindacati e della loro azione si presenta
alquanto lontana dalle indicazioni delle carta costituzionale. Anziché
registrarsi ed acquisire personalità giuridica, i sindacati hanno ancor oggi la
veste delle associazioni di fatto. Nel confronto con la massa delle altre
strutture associative, essi sono dotati di particolare tutela, soprattutto in
forza dello "statuto dei lavoratori". Vero è che svariate norme legislative
hanno privilegiato quelli maggiormente rappresentativi sul piano nazionale:
dotandoli di particolari poteri, in ragione dei quali i sindacati stessi
possono considerarsi provvisti d'una sorta di "libertà politica". Ma la corte
costituzionale ha recentemente avvertito che le disposizioni siffatte, pur non
essendo irragionevoli, devono tendere "alla valorizzazione dell'effettivo
consenso come metro di democrazia"; sicché la legge non potrebbe prescindere
dalla "rappresentanza reale", a pena di ledere "i principi di libertà e
pluralismo sindacale". Lo scarto fra il diritto vigente e le previsioni
costituzionali si avverte al massimo grado quanto al regime dei contratti
collettivi di lavoro. Senonché l'efficacia erga omnes, che non si è potuta realizzare
nelle forme costituzionalmente previste, viene in qualche modo conseguita con
altri mezzi.
La costituzione repubblicana ha poi configurato lo sciopero-diritto. La
sospensione del rapporto, dovuta alla proclamazione di sciopero e alla
conseguente astensione collettiva dal lavoro, non determina sanzioni di sorta a
carico degli scioperanti, né penali né civili, salva soltanto la perdita della
retribuzione corrispondente alle ore non lavorate. La norma in questione è
ritenuta immediatamente precettiva; e dunque è stata senz'altro applicata dai
giudici, ordinari e costituzionali, a tutela degli scioperanti. Quanto alla
sciopero, la corte ha ribadito che esso "è riconosciuto costituzionalmente come
un diritto".