|
Appunti universita |
|
Visite: 701 | Gradito: | [ Picolo appunti ] |
Leggi anche appunti:Tutela dei diritti del prestatore di lavoroTUTELA DEI DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO Parte del diritto del lavoro tende Aree problematiche della tutela della saluteAREE PROBLEMATICHE DELLA TUTELA DELLA SALUTE 1. Differenza di genere e malattia I diritti e i doveri dei cittadini: i rapporti civiliI DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI: I RAPPORTI CIVILI Il riconoscimento e la |
1. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro in generale
- Estinzione del rapporto (scadenza del termine, recesso dal contratto a tempo indeterminato) e risoluzione del contratto (difetto funzionale della causa del contratto: inadempimento, impossibilità): ove l'esecuzione sia iniziata, le cause di risoluzione del contratto operano come cause di cessazione del rapporto
- Classificazione delle cause estintive ( i criteri talora si intrecciano):
a) volontà delle parti (recesso, estinzione consensuale);
b) cause previste dalla legge (cause di risoluzione, che però vengono fatte valere, di norma, non giudizialmente, ma tramite recesso unilaterale);
c) cause di diritto comune e cause speciali
- Risoluzione legale:
a) inadempimento, tramite recesso;
b) eccessiva onerosità: non rileva, basta l'art. 36 Cost. per adeguare il valore della retribuzione;
c) impossibilità: c1) a prestare lavoro (totale o parziale, art. 2110 c.c.; inidoneità sopravvenuta); c2) a fare lavorare (rilevanza del c.d. substrato della prestazione: riguarda l'impresa, distinzione con la mera difficoltà)
2. Il recesso e il preavviso
- Il recesso (licenziamento o dimissioni): a) strumento per garantire la temporaneità del vincolo obbligatorio (recesso con preavviso); b) strumento per reagire al difetto funzionale della causa (recesso per giusta causa, in tronco)
- Il preavviso di recesso
- - funzione: differimento degli effetti del recesso, a garanzia del destinatario; si può rinunziare al preavviso? per accordo sì; problema per una rinunzia unilaterale
- - efficacia reale del preavviso (il preavviso è elemento della fattispecie recesso, il rapporto cessa alla scadenza del preavviso) o efficacia solo obbligatoria (il preavviso è oggetto di obbligazione: il rapporto cessa subito, anche se sorge l'obbligo di risarcire, nella misura forfetizzata dalla legge); Cass. 11.6.2008, n. 15495 (per l'efficacia obbligatoria); l'indennità sostitutiva: rilievo dell'accettazione senza riserve di tale indennità
- - durata: vedi art. 2118 c.c.; diversificazione della durata in base al contratto collettivo; possibile patto individuale aggiunto per una durata del preavviso di dimissioni più lungo
2. Il licenziamento in generale
- Il sistema del codice (art. 2118 e 2119 c.c.) e quello attuale (l. n. 604/66 e successive modifiche)
- la distinzione fra licenziamento individuale e collettivo: le precedenti difficoltà e la legge n. 223/91
- le limitazioni convenzionali
- E' negozio unilaterale recettizio (deve essere portato a conoscenza del destinatario; applicazione delle regole comuni sugli atti recettizi); la comunicazione deve essere diretta al lavoratore e specifica (non basta la corresponsione del trattamento di fine rapporto)
- Reiterazione del licenziamento (per vizi formali): possibile, ma senza efficacia retroattiva
- Revoca del licenziamento
3. La forma del licenziamento
Forma in senso proprio e procedimento
a) Forma in senso proprio: atto scritto; problema della distinzione fra licenziamento orale e dimissioni (tornato di attualità dopo l'abrogazione della legge n. 188/97); non necessità della indicazione dei motivi
b) Forma come procedimento (art.
- la richiesta dei motivi se non contestualmente indicati nel licenziamento (specificità, immodificabilità, mancata richiesta e conseguenze)
- le conseguenze della violazione dell'art. 2: inefficacia in ogni caso (e non la sanzione per l'ingiustificatezza); permanenza del rapporto, diritto al risarcimento (criteri di valutazione e deducibilità dell'aliunde perceptum)
- il licenziamento disciplinare
- - il problema dell'applicabilità dell'art. 7 statuto: dal richiamo espresso fatto dalla fonte collettiva all'art. 7, alla sentenza n. 204/1982 della Corte cost., al problema della definizione del licenziamento disciplinare (è tale quello per colpa, nozione ontologica); il problema dell'applicabilità del 1°comma (la nozione ontologica esclude la necessità di una previsione espressa; allora il 1°comma rileva sul piano probatorio: per le ipotesi previste si presume la conoscenza del comportamento vietato)
- - conseguenze del lic. disciplinare in violazione dell'art. 7: nullità, oppure mera illegittimità che si traduce in mancanza di giustificazione (perché il motivo disciplinare non è stato fatto valere correttamente)
4. L'impugnazione del licenziamento
- Scopo: rendere nota la volontà di contestare il licenziamento e acquisire certezza in ordine alla contestazione (in realtà la certezza si acquisisce solo con l'impugnazione giudiziale: vedi rapporto con quest'ultima)
- Atto recettizio: deve giungere a conoscenza del datore (ma per Cass.n. 22287/08 basta la consegna all'ufficio postale)
- Il termine di decadenza; la decadenza non è rilevabile d'ufficio; decorrenza del termine
- Decadenza e possibili altre azioni di risarcimento
- Ambito di applicazione: generale nell'ambito della l. n. 604/66, salvo che per il licenziamento orale; problema dei casi di licenziamento illegittimo al di fuori di tale legge: tendenza espansiva
- Tentativo obbligatorio di conciliazione
- Disponibilità del diritto di impugnazione (non si applica l'art. 2113 c.c.)
5. I presupposti del licenziamento
5.1. Ragioni soggettive
Giustificato motivo: notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (art.
- di obblighi fondamentali e integrativi;
- criteri di valutazione (mansioni, grado di colpa, tipo di inserimento, precedenti, danno);
Giusta causa (art. 2119 c.c.) ragione di improseguibilità del rapporto
- venir meno della fiducia (in senso oggettivo)
- conversione o riqualificazione del fatto: da giusta causa a giustificato motivo
Appunti su: |
|
Appunti Amministratori | |
Tesine Ricerche | |