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Introduzione alle societa’




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INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’


Per definire imprenditore un soggetto occorre la presenza dei seguenti elementi:

  • l’esercizio di un’attività economica;
  • la produzione o lo scambio di beni e servizi;
  • l’organizzazione;
  • l’esercizio professionale di un’attività economica.

Il c.c. distingue 3 tipi di imprenditori:

  1. piccolo imprenditore;
  2. imprenditore agricolo;
  3. imprenditore commerciale

Il registro delle imprese serve per rendere noti alcuni fatti riguardanti l’impresa. L’iscrizione non è obbligatoria per gli imprenditori, ma lo è per le società di capitali.


L’imprenditore è obbligato a tenere le seguenti scritture contabili

  • libro giornale;
  • libro degli inventari;
  • altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

LE SOCIETA’


Le ragioni che inducono a formare una società sono:

  • la possibilità di raccogliere un capitale più consistente
  • la possibilità di limitare il rischio economico.

I caratteri sono:

  • la pluralità dei soci;
  • il conferimento di beni o servizi
  • l’esercizio in comune di un’attività economica;
  • la divisione degli utili

La separazione del patrimonio sociale e quello personale si chiama autonomia patrimoniale, che può essere:

  • perfetta se i soci non rispondono dei debiti della società
  • imperfetta se i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti della società

La legge disciplina tre tipi di società di persone e tre tipi di società di capitali

  • società di persone:

società semplice (s.s.)

soc. nome collettivo (s.n.c.)

soc. in accomandita semplice (s.a.c.)

  • società di capitali:

soc. a responsabilità limitata (s.r.l.)

soc. per azioni (s.p.a.)

soc. in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

Le differenze fondamentali tra le società di persone e quelle di capitali sono:

  • l’autonomia patrimoniale (perfetta/imperfetta)
  • l’amministrazione della società (ai soci/ad un amministratore)
  • il controllo sulla gestione sociale (i soci hanno controlli diretti/organo di controllo)
  • la cessione delle quote (deve essere consentita da tutti soci/può essere liberamente ceduta)
  • le modificazioni del contratto sociale (all’unanimità/a maggioranza)
  • la rilevanza delle vicende personali (un socio non può svolgere attività in concorrenza/non rilevanza)

LA S.S


Il contratto sociale non richiede una forma. Una volta concluso, l’atto costitutivo, può essere modificato all’unanimità dei soci.

Con l’atto costitutivo il socio si obbliga ad effettuare i conferimenti sotto forma di:

  • beni in natura
  • denaro
  • crediti
  • attività lavorativa

L’autonomia patrimoniale è imperfetta. La responsabilità dei soci è:

  • illimitata
  • solidale (un socio può pagare tutto il debito)

Il creditore personale del socio può:

  • soddisfarsi sugli utili che spettano al debitore
  • chiedere la liquidazione della quota del debitore
  • far sequestrare i beni che spetterebbero al debitore

L’amministrazione serve a realizzare gli atti necessari a raggiungere lo scopo della società.

Può essere:

disgiuntiva (ogni socio può svolgere gli atti di gestione senza interpellare gli altri soci)

congiuntiva (gli atti di gestione vanno compiuti col consenso dei soci)

mista


Un socio può cessare di far parte della società per:

  • morte
  • recesso
  • esclusione

La società si scioglie per:

  • decorso del termine
  • conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo
  • volontà di tutti i soci
  • venir meno della pluralità dei soci
  • altre cause previste dal contratto sociale

La conversione del patrimonio sociale in denaro  è detta liquidazione, che può essere stabilita dai soci o in caso di disaccordo viene affidata ad uno o più liquidatori.



LA S.N.C.


La s.n.c. è soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese mediante l’atto costitutivo. Si differenzia dalla s.s. per:

  • l’inefficacia nei confronti dei terzi del patto che limita la responsabilità
  • il creditore deve agire prima contro la società e il suo patrimonio
  • l’impossibilità del creditore di un socio di ottenere la liquidazione della quota fin quando la società è in vita

Agli amministratori si applicano gli stessi principi che si hanno nelle s.s.

Anche per lo scioglimento si applicano le stesse cause della s.s. ma a queste va aggiunto il fallimento


LA S.A.S.


Si differenzia dalla s.n.c. per via di due categorie di soci

soci accomandatari (rispondono in maniera illimitata)

soci accomandanti (rispondono in base alla quota conferita)


Tra le cause di scioglimento si aggiunge l’estinzione di una delle due categorie di soci



LA S.P.A.


La s.p.a. è una società:

  • di capitali
  • con autonomia patrimoniale perfetta e personalità giuridica
  • le cui quote di partecipazione sono rappresentate da azioni

Possono essere a ristretta o a grande base azionaria.


Per costituire una s.p.a. occorrono:

  • la stipulazione dell’atto costitutivo
  • il deposito dell’atto costitutivo (presso l’ufficio del registro delle imprese)
  • l’iscrizione della società (presso l’ufficio del registro delle imprese)

L’atto costitutivo può consistere:

  • in un contratto tra più parti
  • in un atto unilaterale (costituzione da parte di un unico socio)

Per quanto riguarda la forma, deve essere un atto pubblico.

Per quanto riguarda la sostanza deve contenere gli elementi previsti dall’art.2328c.c.







2328. (Atto costitutivo). La società deve costituirsi per atto pubblico (2699). L’atto costitutivo deve indicare (2295):

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi (1);

2) la denominazione (2326, 23321), la sede della società e le eventuali sedi secondarie (2250, 19 c.p.);

3) l’oggetto sociale (2329, n. 3, 23321, 2361, 23694, 2437, 2445, 2448, n. 2);

4) l’ammontare del capitale sottoscritto e versato (22502, 2327, 23321);

5) il valore nominale e il numero delle azioni (2346 ss.) e se queste sono nominative o al portatore (2348, 2355);

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2342 ss 2379);

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2433);

8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori (2337) o ai soci fondatori (2340, 2341);

9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società (2380, 2384);

10) il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 ss.);

11) la durata della società (2448, n. 1);

12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società (2).

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo e deve essere a questo allegato.


) Numero così sostituito dall’art. 1, comma primo del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, modificazioni alla disciplina delle società in attuazione della direttiva CEE n. 77/91 del 13 dicembre 1976.

) Numero aggiunto dall’art. 1, comma secondo del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, modificazioni alla disciplina delle società in attuazione della direttiva CEE n. 77/91 del 13 dicembre 1976.


Il notaio ha l’obbligo di verificare che siano state rispettate le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società. Il notaio successivamente cura il deposito dell’atto costitutivo.

A questo punto la società può essere iscritta nel registro delle imprese

La stessa procedura si applica per le eventuali modificazioni


La società e nulla quando:

  • manca l’atto costitutivo
  • illecito l’oggetto sociale
  • non sono indicati
    • la denominazione
    • l’oggetto sociale
    • il tipo e l’entità dei conferimenti
    • l’ammontare del capitale sociale

La nullità della società:

  • può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse
  • può essere rilevata d’ufficio dal giudice durante un processo
  • può essere dichiarata in qualsiasi momento

La nullità presenta i seguenti effetti

  • gli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese restano validi ed efficaci
  • i soci restano obbligati a corrispondere i conferimenti
  • la società viene messa in liquidazione

Le Azioni possono venire emesse:

  • con indicazione del valore nominale
  • senza indicazione del valore nominale

In quanto titolo, l’azione è un documento che incorpora una serie di diritti

  • il diritto agli utili
  • il diritto alla quota di liquidazione
  • il diritto di voto e altri

Possono essere nominative oppure al portatore


L’atto costitutivo e lo statuto possono contenere clausole finalizzate al trasferimento di azioni.

La clausola di prelazione comporta che le azioni devono essere prima proposte agli altri soci e poi a terzi.

La clausola di gradimento fa si che il nuovo titolare possa esercitare i diritti di socio.


Le Obbligazioni sono una somma di denaro che un socio presta alla società.


Le tre funzioni principali (comuni a tutte le società di capitali) sono:

  • l’assemblea degli azionisti (ordinaria o straordinaria)
  • il consiglio di amministrazione, oppure l’amministratore unico
  • il collegio sindacale

Il collegio sindacale è l’organo che ha affidato il compito di controllo

  • controllo sulla gestione
  • controllo contabile (può essere affidato ad un revisore contabile o a una società di revisione)

I sindaci (come gli amministratori) rispondono del loro operato sia civilmente che penalmente.


I sistemi alternativi di gestione di società possono essere il sistema dualistico e il sistema monastico.


Il legislatore prevede che a certe condizioni venga esercitato un controllo esterno come il tribunale o la CONSOB (commissione nazionale per le società e la borsa).



LA S.R.L.


La s.r.l. è una società di capitali dotata di personalità giuridica.

Può essere costituita con un contratto o con un atto unilaterale,

Le differenze con la s.p.a. sono:

  • il capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 €
  • ammesso il conferimento d’opera o di servizi da parte del socio
  • il conferimento in natura deve essere stimato
  • prima di rimborsare i soci dai prestiti, devono essere soddisfatti prima gli altri soci
  • il socio può recedere con maggiore libertà
  • la nomina del collegio sindacale è obbligatoria solo se il capitale supera i 120.000 €
  • può emettere titoli di debito


LA S.A.P.A.


La s.a.p.a. ha in comune con la s.a.s. le due categorie di soci

  • i soci accomandanti (risp.ill.)
  • i soci accomandatari (risp.lim.della quota)

Ha in comune con la s.p.a. le quote di partecipazione che sono rappresentate da azioni.




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