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IL SISTEMA ITALIANO DELLE FONTI
Le FONTI DEL DIRITTO riguardano tutto ciò che produce il diritto studiato tecnicamente. Si dividono in:
Un'altra distinzione è fatta in base a:
sulla produzione: disciplinano gli organi e le procedure che portano all'esistenza di una norma di produzione (es. art. 30);
CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI IN SISTEMA.
Criteri per risolvere i conflitti tra fonti del diritto:
Criterio gerarchico: implica che la fonte superiore ha la precedenza su quella inferiore, il sistema delle fonti è costituito da una piramide. Inizialmente, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il sistema delle fonti italiano era descritto nell'art. 1 delle "Preleggi" (norme anteposte al codice civile), vi era lo Statuto Albertino che aveva forza di legge: nella gerarchia vi erano:
a. Leggi;
b. Regolamenti;
c. Usi e consuetudini (Common Law);
Secondo
a. Costituzione e leggi Costituzionali (livello super primario);
b. Leggi ordinarie (statali, regionali, provinciali). Atti aventi forza di legge: leggi delegate e decreti legge. Referendum abrogativi di leggi. Sentenze della Corte Costituzionale, che possono dichiarare l'incostituzionalità della legge.
c. Regolamenti governativi;
d. Usi e consuetudini.
Criterio cronologico: serve per capire quale legge bisogna applicare fra fonti dello stesso grado;
Criterio della competenza:
CONSUETUDINI E PRASSI
Consuetudini: comportamenti ripetuti nel tempo (elemento oggettivo) con l'opinio iuris ac necessitas (elemento soggettivo); sono valide solo se richiamate dalla legge (secundum lege o in accordo con la legge). Ad esempio, una consuetudine costituzionale è quella che riguarda il procedimento di formazione del Governo.
Convenzioni costituzionali: si hanno per un vero e proprio accordo fra gli organi di Governo. Sono regole di comportamento che gli organi fondamentali si danno per il funzionamento delle istituzioni pubbliche.
Correttezza: mere regole di corretto espletamento delle funzioni statali senza conseguenze giuridiche.
ENTRATA IN VIGORE
Il concetto dell'entrata in vigore ci dice il momento a partire dal quale la legge è efficace e vincolante, per cui si presuppone che tutti la conoscano.
Pubblicazione (GU, Bollettino Regionale)
Vacatio legis
Norme efficaci vincolanti (art. 73 Cost.)
L'EFFICACIA DELLE NORME NEL TEMPO
Art. 11 Preleggi: la regola generale è che la norma vale solo per il futuro, tuttavia il legislatore può disporre la retroattività.
Art. 25 Cost., 2° comma: irretroattività della legge in materia penale.
L'ABROGAZIONE
Art. 15 Preleggi: la legge spiega la sua efficacia nel tempo fino a quando una legge successiva (o una fonte di pari grado) non la abroghi.
L'abrogazione può essere di tre tipi:
L'abrogazione non si applica alle sentenze della Corte Costituzionale.
LIVELLO
PRIMARIO:
PRIMARIETA' DELLA LEGGE: la legge è il punto cardine su cui costruire la gerarchia, è l'atto classico delle fonti del diritto.
In conclusione l'unico parametro degli atti primari è
IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
Si articola nelle seguenti fasi:
Iniziativa: può essere popolare (50.000 elettori possono proporre un disegno di legge), proposta dal Governo dall'attuale ministro Bersani o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL, regolamentato dall'art. 99 cost., in materia economico- sociale) o dai Consigli Regionali, che di solito propongono leggi di cui essi sono i diretti interessati;
Istruttoria: l'approvazione del progetto di legge da parte di ciascuna Camera può avvenire secondo tre diversi procedimenti:
a. Procedimento ORDINARIO (art. 72 c. 1): vi è l'esame preliminare del progetto da parte di una Commissione che opera in sede referente; il progetto di legge viene trasmesso all'Assemblea; vi è la votazione del progetto in generale; avviene la votazione questa volta per singoli articoli, che comporta minori difficoltà nell'approvazione parlamentare, effettuata solo più sugli articoli e non sui singoli commi, per ovviare al problema dell'illeggibilità delle leggi, che si era presentato nel dibattito parlamentare relativo alla legge 662/1996, in cui vi erano addirittura 708 commi per 3 articoli!; vi è infine la votazione finale sulla soluzione complessiva. L'art. 72 c. 4 regolamenta invece il procedimento ordinario OBBLIGATORIO, mentre all'art. 72 c. 2 vi è la riduzione dei termini per le leggi urgenti;
b. Procedimento DECENTRATO: le Commissioni non si limitano ad esaminare il progetto ma lo approvano (sede deliberante), cd. "leggine";
c.
Procedimento MISTO: si suddivide
il lavoro legislativo fra
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